Su questo stesso sito è stata data notizia dell’udienza che si è svolta ieri sulla richiesta di sospensiva sul ricorso n. 14990/2016 promosso dall’associazione “Verdi Ambiente e Società” (VAS) e del Movimento LEGGE RIFIUTI ZERO. (vedi http://www.vasonlus.it/?p=44853#more-44853)
Sul sito del TAR è stata pubblicata stamattina l’Ordinanza n. 1442 del 23 marzo 2017 con cui la Sezione Prima del TAR ha respinto la domanda cautelare.
Come si può vedere la Sezione Prima ha «considerato che, al sommario esame proprio della presente fase, non si rinvengono i presupposti di cui all’art. 55 c.p.a. per la concessione della tutela cautelare richiesta, in quanto: la natura meramente programmatica del provvedimento impugnato richiede ulteriori fasi attuative, la lettura complessiva del d.p.c.m. unitamente alla norma di cui all’art. 35 d.l. n. 133/14 porta a ritenere che la gestione dei rifiuti, come derivante da essi, contempli il rispetto della c.d. “gerarchia” di cui alla Direttiva 2008/98/CE e non esclude misure di recupero/riciclaggio/riuso».
La Sezione Prima ha anche «considerato che le conseguenze sull’ambiente sono solo potenzialmente temute ma non sono forniti elementi idonei a legittimare la immediata correlazione con il provvedimento impugnato, tenuto conto dell’evolversi delle c.d. “B.A.T.” [Migliori Tecnologie Possibili, ndr.] in relazione alle future realizzazioni di impianti».
La Sezione Prima ha ulteriormente «considerato che, alla luce dei chiarimenti forniti dall’Amministrazione resistente a seguito dell’ordinanza collegiale, la problematica relativa alla necessità di V.A.S. [Valutazione Ambientale Strategica, ndr.] richiede un approfondimento tecnico, proprio della sede di merito».
Per tutte e tre le suddette considerazioni la Sezione Prima del TAR ha ritenuto di respingere la domanda cautelare.
Dott. Arch. Rodolfo Bosi






