L’articolo pubblicato con questo titolo il 5 agosto 2015 sul sito “Casa & Clima”, illustra le partii salienti della riforma della Pubblica Amministrazione che è diventata legge: riporta anche il Testo della riforma della Pubblica Amministrazione approvato dal Senato.
Il disegno di legge di riforma della pubblica amministrazione, collegato alla manovra finanziaria, è stato approvato dal Senato in via definitiva il 4 agosto 2015.
Il testo contiene prevalentemente deleghe legislative da esercitare in gran parte nei 12 mesi successivi all’approvazione della legge, volte a riorganizzare l’amministrazione statale e la dirigenza pubblica; proseguire e migliorare l’opera di digitalizzazione della p.a.; riordinare gli strumenti di semplificazione dei procedimenti amministrativi; elaborare testi unici delle disposizioni in materie oggetto di stratificazioni normative, quali il lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni; le partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche e la disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale.
CONTENUTI DELLA DELEGA SULLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE
Relativamente alle procedure amministrative volte ad agevolare i rapporti con le attività d’impresa il Governo dovrà intervenire con l’emanazione di un regolamento di delegificazione per la semplificazione e accelerazione, con un taglio fino al 50% dei tempi, dei procedimenti amministrativi relativi a rilevanti insediamenti produttivi, opere di interesse generale o avvio di attività imprenditoriali.
Per le grandi opere (interventi con positivi effetti sull’economia o sull’occupazione) sono previsti poteri sostitutivi da attribuire al Presidente del Consiglio o a un suo delegato.
Il regolamento conterrà la definizione di criteri di individuazione di personale in servizio presso le amministrazioni pubbliche, in possesso di specifiche competenze tecniche e amministrative, di cui possono avvalersi i titolari dei poteri sostitutivi senza riconoscimento di trattamenti retributivi ulteriori rispetto a quelli in godimento, e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
NORME DI IMMEDIATA ATTUAZIONE
Diversamente dai contenuti della delega conferita dalla legge sulla riforma della PA, le norme che vanno a modificare la legge 241/1990 sul procedimento amministrativo diventano immediatamente attuative e nelle righe che seguono diamo una versione commentata degli articoli 3 e 6 della legge delega approvata dal Senato.
SILENZIO ASSENSO TRA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
L’articolo 3 introduce nella legge sul procedimento amministrativo (L. n. 241/1990) il nuovo istituto generale del silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche (nuovo articolo 17-bis).
Esso trova applicazione nelle ipotesi in cui per l’adozione di provvedimenti normativi o amministrativi sia prevista l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta di competenza di altre amministrazioni pubbliche.
Queste ultime sono tenute a comunicare le rispettive decisioni all’amministrazione proponente entro 30 giorni, decorsi inutilmente i quali, l’assenso, il concerto o il nulla osta s’intende acquisito.
Nel corso dell’esame in sede referente, l’istituto è stato esteso anche alle ipotesi in cui sia necessario l’assenso, il concerto o il nulla-osta di gestori di beni e/o servizi pubblici.
Il termine può essere interrotto, una sola volta, qualora l’amministrazione che deve rendere il proprio assenso faccia presenti esigenze istruttorie o presenti richieste di modifica, motivate e formulate entro lo stesso termine.
In tali casi, l’assenso, il concerto o il nulla osta sono resi nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento.
In caso di mancato accordo tra le amministrazioni coinvolte, il Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, decide sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento (viene in tal modo disciplinata non un’ipotesi di silenzio assenso, ma un meccanismo di superamento del dissenso tra amministrazioni).
In sede referente, la previsione è stata limitata al mancato accordo tra amministrazioni ‘statali’.
La disciplina si applica anche nel caso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini; in tal caso il termine è di 90 giorni.
Nel corso dell’esame in sede referente, è stato precisato che anche in tal caso è ammissibile l’intervento del Presidente del Consiglio.
TEMPI CERTI PER IL POTERE DI AUTOTUTELA DELL’AMMINISTRAZIONE
L’articolo 6, non contiene disposizioni di delega, bensì introduce, con efficacia immediata, alcune modifiche alla legge generale sul procedimento amministrativo (L. n. 241/1990), con particolare riferimento all’esercizio dei poteri di autotutela da parte delle pubbliche amministrazioni.
In primo luogo (comma 1, lettera a), l’articolo modifica la disciplina della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) – contenuta nell’art. 19 della L. n. 241/1990 – delimitando con maggiore precisione i poteri dell’amministrazione nei confronti dei privati in seguito all’avvio dell’attività.
In particolare, si specifica l’obbligo dell’amministrazione di motivare l’invito a regolarizzare l’attività e di indicare al privato le misure da adottare a tal fine.
Sono inoltre tipizzate e limitate le determinazioni che l’amministrazione può adottare in via di autotutela.
L’articolo 6 interviene direttamente anche sulla disciplina del silenzio assenso nei procedimenti ad istanza di parte e della sospensione del provvedimento amministrativo.
Quanto al primo, viene previsto che nei casi in cui il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l’amministrazione competente conserva il potere di assumere determinazioni in via di autotutela solo mediante la revoca del provvedimento (ai sensi dell’art. 21-quinquies); viene invece meno il potere dell’amministrazione di ricorrere all’annullamento d’ufficio (ai sensi dell’art. 21-nonies) (nuova lettera a-bis) del comma 1, che novella l’art. 20 della legge n. 241/1990).
Il servizio studi della Camera ha riassunto i casi, dopo le modifiche introdotte dal D.L. 133/2014 (conv. L. 164/2014), in cui la revoca è ammessa:
a) per sopravvenuti motivi di pubblico interesse;
b) nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento;
c) di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici.
La revoca non elimina retroattivamente il provvedimento revocato, ma determina l’inidoneità dello stesso a produrre ulteriori effetti: ha pertanto efficacia ex nunc.
Qualora da essa derivi pregiudizio in danno dei soggetti direttamente interessati, la pubblica amministrazione ha l’obbligo di provvedere al loro indennizzo.
Diversamente, l’annullamento d’ufficio, che produce effetti ex tunc, presuppone l’illegittimità originaria del provvedimento, ex art. 21-octies, co. 1, della legge n. 241 del 1990, l’interesse pubblico alla sua rimozione, diverso dal mero ripristino della legalità e l’assenza di posizioni consolidate in capo ai destinatari.
In materia di sospensione, la nuova lettera b-bis) del comma 1 innova la disciplina vigente, in base alla quale l’efficacia ovvero l’esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge.
Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell’atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze (art. 21-quater, co. 2, della L. 241/1990).
La novella specifica che in ogni caso la sospensione del provvedimento amministrativo non può essere disposta o perdurare oltre i termini per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio di cui all’art. 21-nonies, L. n. 241/1990, modificato ai sensi delle disposizioni precedenti (termine ragionevole, non superiore a 18 mesi per provvedimenti attributivi di vantaggi economici).
Sono poi introdotte alcune modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative previste dalla legge sul procedimento amministrativo.
In particolare, viene abrogata la disposizione che sancisce l’applicabilità al privato che ha avviato l’attività avvalendosi di un procedimento semplificato (SCIA o silenzio assenso), in contrasto con la normativa vigente, delle sanzioni amministrative previste per il privato che ha agito senza il titolo richiesto dalla legge (lettera b), che abroga l’art. 21, comma 2, l. proc.).
Inoltre, l’articolo interviene sulla disciplina generale del potere di annullamento d’ufficio dei provvedimenti amministrativi, in base alla quale, secondo la normativa vigente, l’amministrazione può ricorrere “entro un termine ragionevole” dall’adozione del provvedimento ed in presenza dei presupposti richiesti dalla legge (art. 21-nonies, L. n. 241/1990).
La modifica prevista dal comma 1, lettera c) introduce un termine ultimo per l’annullamento, stabilendo che non deve essere comunque superiore a diciotto mesi dal momento dell’adozione del provvedimento di primo grado.
Tale vincolo temporale è introdotto per i soli casi di annullamento d’ufficio di provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, salvo che si tratti di provvedimenti conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato.
In questo caso, infatti, l’annullamento può essere disposto anche una volta decorso il termine. Un emendamento approvato in sede referente, letto alla luce della precedente lettera a-bis), ha escluso i provvedimenti formatisi a seguito di silenzio-assenso dall’applicazione dell’annullamento d’ufficio.
Infine, il comma 2 dispone l’abrogazione dell’art. 1, co. 136, L. n. 311/2004, che disciplina una ipotesi specifica di annullamento prevista con la finalità di conseguire risparmi o minori oneri finanziari per le amministrazioni pubbliche la cui disciplina è differente da quella generale dell’annullamento di ufficio dettata dall’art. 21-nonies, L. n. 241/1990.
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Per un opportuno confronto sul silenzio-assenso si rimanda ai seguenti articoli pubblicati su questo stesso sito:
«Con l’estensione del silenzio-assenso si costruirà sulle coste» – 2 luglio 2015 (https://www.rodolfobosi.it/con-lestensione-del-silenzio-assenso-si-costruira-sulle-coste/)
“Paesaggio a rischio”. Bocciata la norma sul silenzio-assenso – 15 luglio 2015 (https://www.rodolfobosi.it/paesaggio-a-rischio-bocciata-la-norma-sul-silenzio-assenso/)
No al cemento ma tempi certi – 16 luglio 2015 (https://www.rodolfobosi.it/no-al-cemento-ma-tempi-certi/)
Il condono Madia che minaccia in silenzio il paesaggio Italia – 22 luglio 2015 (https://www.rodolfobosi.it/il-condono-madia-che-minaccia-in-silenzio-il-paesaggio-italia/#more-22298)
L’allarme di Franceschini e ambientalisti “Si rischia di autorizzare dei veri scempi” – 23 luglio 2015 (https://www.rodolfobosi.it/lallarme-di-franceschini-e-ambientalisti-si-rischia-di-autorizzare-dei-veri-scempi/#more-22313)
Fermiamo l’assalto finale al paesaggio del Belpaese – 24 luglio 2015 (https://www.rodolfobosi.it/fermiamo-lassalto-finale-al-paesaggio-del-belpaese/#more-22375)
Non si uccide così anche l’art. 9 della Costituzione – 25 luglio 2015 (https://www.rodolfobosi.it/non-si-uccide-cosi-anche-lart-9-della-costituzione/)
Per un opportuno confronto sullo scioglimento del Corpo Forestale dello Stato si rimanda ai seguenti articoli pubblicati su questo stesso sito:
Scioglimento del corpo forestale, al via una petizione per fermarlo – 7 agosto 2014 (https://www.rodolfobosi.it/scioglimento-del-corpo-forestale-al-via-una-petizione-per-fermarlo/)
Addio alla Forestale via alla riforma le forse dell’ordine diventano quattro – 18 marzo 2015 (https://www.rodolfobosi.it/addio-alla-forestale-via-alla-riforma-le-forse-dellordine-diventano-quattro/)
Scioglimento del Corpo forestale dello Stato, contrari sinistra, destra e M5S – 23 marzo 2015 (https://www.rodolfobosi.it/scioglimento-del-corpo-forestale-dello-stato-contrari-sinistra-destra-e-m5s/)
Campagna: #SalviamolaForestale – ultimo appello urgente !!! – 7 aprile 2015 (https://www.rodolfobosi.it/campagna-salviamolaforestale-ultimo-appello-urgente/)
Forestale, sì all’accorpamento – 16 luglio 2015 (https://www.rodolfobosi.it/forestale-si-allaccorpamento/)
Manifestazione al Senato per dire NO alla soppressione del Corpo Forestale dello Stato – 3 agosto 2015 (https://www.rodolfobosi.it/22705/#more-22705)
Per un opportuno confronto infine sulla trasformazione delle Prefetture in Uffici Territoriali dello Stato si rimanda al seguente articolo pubblicato su questo stesso sito:
Perché è sbagliato dare ai Prefetti la tutela del nostro paesaggio – 20 luglio 2015 (https://www.rodolfobosi.it/perche-e-sbagliato-dare-ai-prefetti-la-tutela-del-nostro-paesaggio/#more-22234)