Il seguente articolo, pubblicato con questo titolo il 3 luglio 2015 sul sito “Casa & Clima”, ci aggiorna sull’iter legislativo che sta seguendo il disegno di legge sulla riforma della Protezione Civile”.
“Partecipazione dei cittadini, singoli o associati, anche nell’ambito degli ordini e collegi professionali, alle attività di protezione civile, con particolare riferimento alla diffusione della conoscenza e della cultura di protezione civile allo scopo di promuovere la consapevolezza dei diritti e doveri dei cittadini”.
È quanto prevede il testo base – adottato dalla commissione Ambiente della Camera – del disegno di legge C. 2607 recante “Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile”.
Il ddl enuncia i criteri per l’esercizio della delega, comprese le modalità per l’adozione dei decreti delegati.
OBIETTIVO DEI DECRETI DELEGATI. Il testo base, sul quale verranno presentati gli emendamenti, prevede che i futuri decreti delegati dovranno avere come scopo la ricognizione, il coordinamento, la modifica e l’integrazione delle disposizioni legislative vigenti in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile, al fine di provvedere al riordino e all’integrazione delle disposizioni normative che disciplinano il Servizio nazionale della protezione civile e la relativa funzione.
I CRITERI DI DELEGA. Tra i criteri dei futuri decreti delegati c’è l’attribuzione delle funzioni in materia di protezione civile alle diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile per promuovere l’esercizio coordinato delle attività di protezione civile ai diversi livelli di governo secondo il principio di sussidiarietà e garantendo l’unitarietà dell’ordinamento.
Il presidente del Consiglio, autorità nazionale e titolare delle politiche di protezione civile, svolge la funzione di indirizzo e coordinamento, avvalendosi del dipartimento della Protezione civile, anche per assicurare l’unitaria rappresentatività nazionale in materia presso l’Unione europea ed altri organismi internazionali e per armonizzare l’esercizio delle funzioni di autorità territoriali di protezione civile da parte dei presidenti delle Regioni, dei prefetti e dei sindaci, anche ai fini del loro raccordo con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e le altre componenti e strutture operative per assicurarne il concorso solidale.
Un altro criterio per l’esercizio della delega riguarda la disciplina organica degli strumenti nazionali di finanziamento per l’esercizio delle funzioni di protezione civile, articolati nel Fondo della protezione civile, nel Fondo per le emergenze nazionali e nel Fondo regionale di protezione civile, le cui dotazioni sono rimesse alla legge di Stabilità.
È contemplata anche la definizione delle procedure da attuare qualora, in ragione del numero e dell’entità degli eventi calamitosi verificatisi, risulti necessaria l’integrazione delle risorse, garantendo la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari.
DISCIPLINA DELLE PROCEDURE FINANZIARIE E CONTABILI. È prevista inoltre la disciplina delle procedure finanziarie e contabili a cui soggiacciono i commissari delegati titolari di contabilità speciale, nonché disposizioni inerenti i relativi obblighi di rendicontazione, le procedure di controllo successivo ed il subentro delle amministrazioni competenti in via ordinaria nei rapporti giuridici attivi e passivi sorti durante la gestione commissariale e nelle vicende contenziose o pre-contenziose sorte durante lo stato di emergenza e in relazione a quest’ultimo.