L’articolo pubblicato con questo titolo il 25 agosto 2015 sul sito http://www.expoclima.net/ riguarda la Riforma della Pubblica Amministrazione che è in vigore da oggi 28 Agosto e che tocca anche le procedure in edilizia.
La riforma della Pubblica Amministrazione entrerà in vigore il prossimo 28 Agosto e, dettando le nuove linee guida per il settore PA, andrà a influire anche sulle procedure autorizzative in edilizia.
La legge 7 Agosto 2015, n. 124 è in Gazzetta Ufficiale dal 13 Agosto scorso e, per quanto riguarda lo specifico settore edile, approfondisce la materia del silenzio-assenso; della conferenza dei servizi e della segnalazione certificata di inizio attività.
Ad approfondire il tema del silenzio-assenso è l’articolo 3, che stabilisce che la comunicazione di assensi, concerti o nulla osta da parte delle amministrazioni o dei gestori competenti entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento assieme alla relativa documentazione.
Trascorsi i 30 giorni, assenso, concerto o nulla osta si intendono acquisiti.
[Il 3° comma dell’art. 3 precisa che per “l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini … il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta è di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell’amministrazione procedente”, ndr.]
Qualora le amministrazioni coinvolte nel processo non giungessero a un accordo, sarà compito del Presidente del Consiglio dei Ministri stabilire le modifiche.
Questo provvedimento coinvolgerà anche le amministrazioni che si occupano della tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini.
La Scia, Segnalazione certificata di inizio attività, viene trattata all’interno dell’articolo 5.
Si stabilisce che entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge, il Governo sia tenuto ad adottare provvedimenti per l’individuazione precisa dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o silenzio assenso.
Il testo continua affermando che un provvedimento illegittimo può essere annullato d’ufficio al massimo entro 18 mesi.
Trascorso tale periodo, dunque, gli interventi effettuati con Scia saranno liberi da contestazioni.
L’obiettivo di tali provvedimenti, chiaramente, è quello di semplificare l’iter e di velocizzare le procedure, auspicando una rapida ripresa del settore edile.