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Rodolfo Bosi
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Home AFFISSIONI E PUBBLICITA' DEL COMUNE DI ROMA

Rimozione degli impianti pubblicitari abusivi: facoltativa od obbligatoria per il Comune di Roma?

12/10/2013
in AFFISSIONI E PUBBLICITA' DEL COMUNE DI ROMA, cartellopoli, News
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4 impianti R.B. Pubblicità in via Flaminia NuovaIn caso di installazione di impianti pubblicitari installati come abusivi il comma 13 dell’art. 23 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, con cui è stato emanato il Codice della Strada, stabilisce che l’ente proprietario della strade (nel nostro caso il Comune di Roma), per le strade di rispettiva competenza, assicura il rispetto delle disposizioni dell’articolo 23 e dispone che per il raggiungimento di tale fine il comando del Gruppo del Corpo di Polizia Locale di Roma Caitale da cui dipende l’agente accertatore, che ha redatto il Verbale di Accertata Violazione (in sigla V.A.V.) di cui ai commi 11 e 12 del medesimo art. 23 (che quantificano la sanzione amministrativa da applicare)  trasmette copia dello stesso al competente ente proprietario della strada.

Il successivo comma 13-bis stabilisce che “in caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dal comma 1, l’ente proprietario della strada diffida l’autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell’atto” e precisa che “decorso il suddetto termine, l’ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell’autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo”.

Il comma 13-bis precisa inoltre che “a tal fine tutti gli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12 sono autorizzati ad accedere sul fondo privato ove è collocato il mezzo pubblicitario” e che “chiunque viola le prescrizioni indicate al presente comma e al comma 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.696 a euro 18.785; nel caso in cui non sia possibile individuare l’autore della violazione, alla stessa sanzione amministrativa è soggetto chi utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione.

Il suddetto importo é quello che è  stato ora aggiornato dall’art. 1 del D.M. del 19 dicembre 2012, che dal 1° gennaio 2013 ha aumentato del 5% circa le sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni al Codice della Strada.

Il comma 13-quater dell’art. 23 del D.Lgs. n. 285/1992 prescrive che “nel caso in cui l’installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento, l’ente proprietario esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario” e precisa che “successivamente alla stessa, l’ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute al prefetto, che emette ordinanza – ingiunzione di pagamento” e che “tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge”.

Dalla formulazione della suddetta disposizione normativa  dovrebbe derivare che la rimozione immediata di ogni impianto pubblicitario accertato come abusivo e sanzionato costituisca un preciso obbligo in capo al Comune di Roma.

Il successivo comma 13-quater.1. dispone infine che “in ogni caso, l’ente proprietario può liberamente disporre dei mezzi pubblicitari rimossi in conformità al presente articolo, una volta che sia decorso il termine di sessanta giorni senza che l’autore della violazione, il proprietario o il possessore del terreno ne abbiano richiesto la restituzione” e precisa che “il predetto termine decorre dalla data della diffida, nel caso di rimozione effettuata ai sensi del comma 13-bis, e dalla data di effettuazione della rimozione, nell’ipotesi prevista dal comma 13-quater”.

Anche il 1° comma dell’art. 24 del Decreto Legislativo n. 507 del 15 novembre 1993 stabilisce che “il comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l’effettuazione della pubblicità”.

FOTO CARTELLONE PIAZZA CONFIENZA

Il successivo 2° comma dispone che “per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal comune in esecuzione del presente capo nonchédi quelle contenute nei provvedimenti relativi all’installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire quattrocentomila a lire tre milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall’accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale” e stabilisce che “il comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale” con la precisazione che “in caso di inottemperanza all’ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d’ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute”.

Anche dalla formulazione della suddetta disposizione normativa  dovrebbe derivare che la rimozione d’ufficio di ogni impianto pubblicitario accertato come abusivo e sanzionato costituisca un preciso obbligo in capo al Comune di Roma.

Il 4° comma dell’art. 62 del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 dispone a sua volta che “il comune procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione, o installati in difformità della stessa, o per i quali non sia stato effettuato il pagamento del relativo canone, nonché alla immediata copertura della pubblicità con essi effettuata, mediante contestuale processo verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale”.

Anche la suddetta disposizione normativa lascia chiaramente intendere che in capo al Comune di Roma non ci sia alcuna discrezionalità ma solo l’0obbligo di rimozione di tutti gli impianti pubblicitari abusivi accertati come tali nei V.A.V. redatti dai Gruppi competenti per territorio del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale.

Impianto in piazza santiago del Cile.DSCN2774

Il “Regolamento comunale in materia di esposizione della pubblicità e pubbliche affissioni” così come approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 100 del 12 aprile 2006 (quando era Sindaco Veltroni) e riconfermato con lo stesso identico testo con deliberazione n. 37 del 30 marzo 2009 (quando Sindaco era Alemanno) disciplinano il caso delle rimozioni ai commi 3, 4 e 5 con il seguente testo:

“3. I competenti uffici comunali, qualora ricorrano i presupposti di cui all’art. 23, comma 13 quater, del codice della strada, dispongono la rimozione forzata in danno dei mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o installati in difformità della stessa.

4. Nei casi non contemplati dai commi 2 e 3, i competenti uffici comunali, previa diffida al trasgressore e al soggetto pubblicizzato, se conosciuti, dispongono altresì la rimozione forzata in danno dei mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o installati in difformità della stessa o di quelli che non siano di proprietà comunale e per i quali non sia stato pagato il relativo canone o risultino non in regola con il presente regolamento o con le vigenti leggi in materia.

5. Con la diffida di cui al comma precedente, a valere anche come comunicazione di avvio del procedimento, il trasgressore è invitato a rimuovere l’impianto abusivo o difforme entro dieci giorni dalla notificazione, nonché a far pervenire ai suddetti uffici, entro il medesimo termine, le proprie osservazioni. Decorso inutilmente tale termine e valutate, se pervenute, tali osservazioni, con determinazione dirigenziale viene disposta la eventuale rimozione forzata d’ufficio, a spese del trasgressore”.  

Come si può ben vedere, il Comune di Roma ha recepito in modo corretto tutte le suddette disposizioni normative sul piano teorico del proprio Regolamento, che però all’atto pratico non viene per lo più rispettato, facendo diventare di fatto del tutto facoltative una marea di rimozioni d’ufficio che il proprio stesso Regolamento prescrive invece come obbligatorie.

Dall’elenco delle 441 segnalazioni trasmesse per posta elettronica a nome di VAS, che sono pubblicate anche in questo stesso sito, si registra che debbono a tutt’oggi essere ancora rimossi una quindicina di impianti sanzionati addirittura nel 2010, ben più di 90 impianti sanzionati nel 2011 ed una ventina di impianti sanzionati nel 2012.

 

 

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