Il comma 13-bis del Decreto Legislativo n. 285/1992, con cui è stato emanato il Codice della Strada, dispone che “in caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dal comma 1, l’ente proprietario della strada diffida l’autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell’atto” e prescrive che “decorso il suddetto termine, l’ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell’autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo”.
Il successivo comma 13-quater dispone a sua volta che “nel caso in cui l’installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento, l’ente proprietario esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario” e precisa che “successivamente alla stessa, l’ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute al prefetto, che emette ordinanza – ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.
L’ultimo periodo del 2° comma dell’art. 24 del D.Lgs. n. 507/1993 prescrive che “il comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all’ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d’ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute”.
Il primo periodo del 4° comma dell’art. 62 del D.Lgs. n. 446/1997 prescrive a sua volta che “il comune procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione, o installati in difformità della stessa, o per i quali non sia stato effettuato il pagamento del relativo canone”.
Il 5° comma dell’art. 31 del vigente “Regolamento” approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 37/2009 dispone che “con la diffida di cui al comma precedente, a valere anche come comunicazione di avvio del procedimento, il trasgressore è invitato a rimuovere l’impianto abusivo o difforme entro dieci giorni dalla notificazione, nonché a far pervenire ai suddetti uffici, entro il medesimo termine, le proprie osservazioni” e prescrive che “decorso inutilmente tale termine e valutate, se pervenute, tali osservazioni, con determinazione dirigenziale viene disposta la eventuale rimozione forzata d’Ufficio, a spese del trasgressore”, che però il Comune di Roma è costretto ad anticipare e quindi sostenere, come peraltro chiaramente espresso sia dal D.Lgs. n. 507/1993 che dal D.Lgs. n. 446/1997.
Tutta la suddetta normativa richiamata non dispone però con quali fondi ogni Comune debba sostenere le rimozioni forzate d’ufficio.
Nei confronti degli impianti pubblicitari accertati come abusivi, che le ditte proprietarie non hanno provveduto a rimuovere a loro cure e spese entro 10 giorni dalla notifica della diffida loro inoltrata dal Dirigente del Servizio Affissioni e Pubblicità, si è resa necessaria una rimozione forzata d’ufficio che laddove eseguita è stata fatta sempre per “campagne”, anticipando i costi con fondi prelevati dal Titolo I° del bilancio comunale che è relativo alle “spese correnti”.
Così il 2 settembre 2010 l’allora Sindaco Giovanni Alemanno ha annunciato di essersi incontrato con l’allora Assessore al Commercio Davide Bordoni e di avere trovato le risorse per rimuovere 1.000 impianti pubblicitari abusivi.
A distanza di poco più di un anno, il 25 novembre del 2011 sul sito internet del Comune di Roma è stata annunciata una task force, che prevedeva la collaborazione tra Ufficio Affissioni, GSSU della Polizia Locale di Roma Capitale, Nucleo Antiabusivismo e Nucleo Decoro di Rom Capitale e che in due mesi avrebbe dovuto abbattere altri mille impianti in diversi Municipi.
Gli interventi programmati fino alla fine dell’anno si sono resi possibili grazie ad uno stanziamento di 300.000 € e l’impiego di 5 squadre di intervento: dall’inizio del nuovo anno l’operazione avrebbe dovuto continuare con un nuovo stanziamento di altri 800.000 €, quindi con una spesa complessiva anticipata quindi dal Comune di 1.100.000 €.
Sul piano amministrativo con Nota VAS prot. n. 3 del 21 febbraio 2012 il dott. arch. Rodolfo Bosi ha chiesto alla Corte dei Conti di “voler accertare se quanto meno lo stanziamento di 1.100.000 euro programmato per la rimozione di 1.000 impianti pubblicitari costituisca una ‘distrazione di fondi’ ed abbia provocato un vero e proprio danno erariale”.
Sul piano penale il dott. Francesco Paciello era stato denunciato alla Procura della Repubblica dal Vice Comandante Antonio Di Maggio nell’ambito dell’inchiesta di cui era stato incaricato dallo stesso Sindaco Giovanni Alemanno: l’accusa era di aver evitato di procedre allo smantellamento dei cartelloni fuorilegge.
Il Pubblico Ministero dott. Alberto Pioletti ha disposto l’archiviazione, poi accolta dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP), perché – come riportato dal quotidiano Il Messaggero del 24 marzo 2012 “il funzionario aveva un budget di circa 800 euro. Una miseria rispetto ai costi previsti per le rimozioni che ammontavano a due milioni di euro. Questa era la spesa che il dirigente avrebbe dovuto affrontare per appaltare il servizio ad una società specializzata. Gli inquirenti hanno pertanto ottenuto l’archiviazione della posizione dell’indagato, di fatto impotente davanti al fenomeno”.
Nel merito di questa presunta “impotenza” del Comune di Roma c’è da mettere in evidenza che, come già riportato nella precedente news dell’11 ottobre 2013, nei confronti di ogni impianto pubblicitario accertato come abusivo il Comune di Roma è tenuto ad applicare la sanzione amministrativa da 419 € a 1.682 € prevista dal comma 11 dell’art. 23 del D.Lgs. n. 285/1992 e/o quella da 1.376,55 € a 13.765,50 € in via solidale con il soggetto pubblicizzato, prevista dal successivo comma 12 così come sostituito dalla legge n. 111 del 15 luglio 2011.
La novità maggiore della norma suddetta é la possibilità di riuscire ad ottenere sempre e comunque il pagamento della sanzione amministrativa, pretendendola ad ogni modo in via solidale anche dal soggetto pubblicizzato, come peraltro prevede dal 30 marzo del 2009 anche il 1° comma dell’art. 31 del vigente “Regolamento”, per cui il Comune di Roma non può più accampare scuse per motivare l’enorme ritardo che si registra nelle rimozioni degli impianti pubblicitari accertati come abusivi.
Si ricorda in questa sede che debbono a tutt’oggi essere ancora rimossi quanto meno una quindicina di impianti sanzionati addirittura nel 2010, ben più di 90 impianti sanzionati nel 2011 ed una ventina di impianti sanzionati nel 2012.
In uno dei suoi diversi pareri contrari espressi nei confronti della proposta di delibera di iniziativa popolare, il Direttore del Servizio Affissioni e Pubblicità, dott. Francesco Paciello, con riguardo proprio ai tempi senza limiti certi delle rimozioni degli impianti pubblicitari abusivi autodenunciati, ha affermato che “i tempi dell’istruttoria e dell’attuazione dei conseguenti provvedimenti sono direttamente proporzionati al numero degli impianti installati sul territorio ed alla sua vastità nonché indirettamente proporzionati alle risorse economiche e di personale a disposizione”.
Nel promemoria che gli è stato richiesto e che ha consegnato alla IX Commissione Commercio, il dott. Francesco Paciello ha ora affermato che “attualmente sono disponibili € 456.000,00 per gli interventi di rimozione di impianti abusivi fino a tutto il 2014 a fronte degli € 1.625.000,00 che sarebbero necessari per smaltire tutti gli ordinativi di rimozione già emessi negli ultimi mesi”.
L’affermazione del dott. Francesco Paciello attesta che i fondi per le rimozioni continuano ad essere attinti dal bilancio corrente del Comune, con i soldi di tutti i contribuenti romani e quindi con una operazione che continua a rasentare gli estremi di una vera distrazione di fondi pubblici.
D’ora in poi il Comune di Roma non potrà più dire che non si possono fare le rimozioni per mancanza di fondi e di personale, specie se si considera che alle somme suddette, incamerabili in modo certo dal Servizio Affissioni e Pubblicità pretendendole se non altro dagli inserzionisti che si sono serviti di impianti pubblicitari abusivi (e che a loro volta si rifaranno con una rivalsa verso la ditta pubblicitaria da loro scelta malamente), si debbono sommare anche gli importi delle rispettive “indennità” pari al Canone Iniziative Pubblicitarie (CIP): con questi fondi si deve aprire una vera e propria “partita di giro” dove le “entrate” (delle sanzioni amministrative) non potranno mai essere superate dalle “uscite” (costituite dalle spese delle rimozioni).
A tal riguardo si fa presente che, secondo quanto riferito da un funzionario in via dei Cerchi che curava all’epoca proprio l’esecuzione delle rimozioni, il costo di una rimozione da parte di una ditta può oscillare oggi tra i 300 ed i 400 €, che è più bassa della sanzione minima ora di 419 € stabilita dal comma 11 dell’art. 23 del D.Lgs. n. 285/1992.
Con quasi più del doppio di quanto comunque incassava fino all’altro ieri, il Servizio Affissioni del Comune di Roma si può pagare ora non solo la ditta incaricata volta per volta della rimozione, ma anche lo straordinario o comunque l’ulteriore prestazione che è dovuta per il “personale a disposizione” del Comune che deve ogni volta presenziare alle rimozioni eseguite dalle ditte specializzate prescelte.
In considerazione della normativa vigente in materia e di quanto sopra messo in risalto, appare di tutta evidenza che i costi anticipati di ogni futura rimozione forzata d’ufficio dovranno essere affrontati attingendo ad un fondo cassa a partita di giro costituito da tutti gli avvenuti incassi sia delle indennità che delle sanzioni amministrative, che non possono né debbono essere dilazionati dal momento che sono immediatamente esigibili da parte dei soggetti che si fanno la pubblicità e che vanno quindi parimenti multati.
D’ora in poi il Comune non dovrà più nemmeno programmare delle “campagne” per rimuovere in massa impianti pubblicitari abusivi che caso mai debbono essere singolarmente rimossi forzatamente d’ufficio non appena se ne accerta la natura abusiva ed è stato messo in atto l’autofinanziamento a copertura (senza oneri per il Comune) della spesa occorrente per la rimozione proprio con l’incasso della indennità e della sanzione amministrativa
Ne deriva che il Comune da un lato non può né deve più prelevare dalle entrate correnti del bilancio comunale le risorse per affrontare le spese che deve anticipare per le rimozioni forzate d’ufficio e che dall’altro lato non può più dilazionare sine die la rimozione degli impianti abusivi che è dovuta per legge.