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Home Archivi

S.O.S. per le zone umide della Piana fiorentina e pratese!

27/09/2016
in Archivi, Aree naturali protette, Governo del territorio, MATERIE TRATTATE, Natura, News, Piani territoriali, Zone umide
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stagni-di-focognano

L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico onlus ha inoltrato (23 settembre 2016) una documentata segnalazione alle Istituzioni comunitarie sulla gravissima situazione esistente per le residue zone umide della Piana fiorentina e pratese, tutelate come sito di importanza comunitaria (S.I.C.) e come zona di protezione speciale (Z.P.S.) e ora divenute Zona Speciale di Conservazione (Z.S.C.).

Infatti, pur essendo tutelate con la Zona Speciale di Conservazione (ZSC) “Stagni della piana fiorentina e pratese” (IT51140011), area della Rete Natura 2000, individuata ai sensi delle direttive n. 92/43/CEE sulla salvaguardia degli habitat naturali e semi-naturali, la fauna e la flora e n. 09/147/CE sulla salvaguardia dell’avifauna selvatica, risulta in gravissimo pericolo a causa della scomparsa di ben sei stagni artificiali e di importanti porzioni di agroecosistemi, per pesanti antropizzazioni esterne (es. urbanizzazione della piana di Castello) e a causa di trasformazioni territoriali fortemente impattanti, anche interne al Sito (es. ampliamento terza corsia autostradale A11, ampliamento aeroporto “A. Vespucci”, per ora “fermato” dal T.A.R. Toscana).

Sono stati coinvolti la Commissione europea, la commissione “petizioni” del Parlamento europeo, il Ministero dell’ambiente, la Regione Toscana, i Carabinieri del N.O.E. di Firenze.

Alle autorità nazionali e regionali è stato chiesto un deciso cambio di rotta per salvaguardare concretamente zone umide di così rilevante importanza.

Alla fine degli anni ’90 del secolo scorso erano presenti 20 stagni artificiali, il complesso di laghi dei Renai di Signa (ex cave di ghiaia), prati umidi, zone agricole a seminativi (grano, mais, girasole, sorgo), incolti.  

Gli stagni artificiali, creati attorno agli anni ’70 del secolo scorso, erano tutti utilizzati e gestiti a fini venatori.

A oggi ben sei zone umide sono state prosciugate (Stagni della Bassa, di Gaine, di Pratelle, di Sodo, di Lagone-Sestini, di Secchi) e numerose altre sono in condizioni di degrado.

Gli Stagni di Peretola e di Querciola (o Padule) verrebbero tombati dalla realizzazione dell’ampliamento dell’aeroporto di Firenze “A. Vespucci”.

Esiste un piano di gestione della ZSC solo per la parte pratese (deliberazione Consiglio provinciale di Prato n. 50 del 25 settembre 2012), nulla per la parte fiorentina.

La cattiva gestione dell’area naturale protetta europea, rischia di provocare gravi responsabilità per violazione della normativa comunitaria in materia di salvaguardia degli Habitat naturali e semi-naturali (direttiva n. 92/43/CEE) e di tutela dell’avifauna selvatica (direttiva n. 09/147/CE).

Il rischio di subìre sanzioni comunitarie è reale e ben presente.

Infatti, nel 2014 la Commissione europea – Direzione generale “Ambiente” aveva reso noto di aver aperto la procedura di indagine EU Pilot 6730/14/ENVI “diretta ad accertare se esista in Italia una prassi di sistematica violazione dell’articolo 6 della direttiva Habitat” a causa di svariate attività e progetti realizzati in assenza di adeguata procedura di valutazione di incidenza ambientale (V.INC.A.) in aree rientranti in siti di importanza comunitaria (S.I.C.) e zone di protezione speciale (Z.P.S.) componenti la Rete Natura 2000, individuati rispettivamente in base alla direttiva n. 92/43/CEE sulla salvaguardia degli Habitat naturali e semi-naturali, la fauna, la flora e la direttiva n. 09/147/CE sulla tutela dell’avifauna selvatica.

Recentemente la Commissione europea – Direzione generale “Ambiente” ha chiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Europee – Struttura di Missione per le Procedure di Infrazione nuove informazioni complementari, segnalando ulteriori contestazioni e indicazioni di attuazione (nota Pres. Cons. Ministri prot.  n. DPE3253 del 27 marzo 2015).

Ma quali sono le conseguenze della violazione del diritto comunitario?

Il rischio è sempre più l’apertura di una procedura giudiziaria per violazione della normativa comunitaria sulla salvaguardia degli Habitat naturali e semi-naturali, la fauna, la flora (direttiva n. 92/43/CEE) e, in conseguenza di eventuale sentenza di condanna da parte della Corte di Giustizia europea, di una pesante sanzione pecuniaria a carico dell’Italia (e per essa alle amministrazioni pubbliche che hanno causato le violazioni), grazie soprattutto a omissioni o pressapochismo in materia di tutela ambientale, nonostante le tante istanze ecologiste.

Come si è visto, la procedura di infrazione prosegue e si è arricchita di ulteriori violazioni.

Che cosa accade in questi casi?

Se non viene rispettata la normativa comunitaria, la Commissione europea – su ricorso o d’ufficio – avvia una procedura di infrazione (art. 258 Trattato U.E. versione unificata): se lo Stato membro non si adegua ai “pareri motivati” comunitari, la Commissione  può inoltrare ricorso alla Corte di Giustizia europea, che, in caso di violazioni del diritto comunitario, dispone sentenza di condanna con una sanzione pecuniaria (oltre alle spese del procedimento) commisurata alla gravità della violazione e al periodo di durata.

Attualmente sono ben 78 le procedure di infrazione aperte contro l’Italia dalla Commissione europea. Di queste addirittura 17 (circa un quinto) riguardano materie ambientali in senso lato.

Si ricorda che le sanzioni pecuniarie conseguenti a una condanna al termine di una procedura di infrazione sono state fissate recentemente dalla Commissione europea con la Comunicazione Commissione SEC 2005 (1658): la sanzione minima per l’Italia è stata determinata in 9.920.000 euro, mentre la penalità di mora può oscillare tra 22.000 e 700.000 euro per ogni giorno di ritardo nel pagamento, in base alla gravità dell’infrazione.    

Fino a qualche anno fa le sentenze della Corte di Giustizia europea avevano solo valore dichiarativo, cioè contenevano l’affermazione dell’avvenuta violazione della normativa comunitaria da parte dello Stato membro, senza ulteriori conseguenze.   

Ora non più.

L’esecuzione delle sentenze della Corte di Giustizia per gli aspetti pecuniari avviene molto rapidamente: la Commissione europea decurta direttamente i trasferimenti finanziari dovuti allo Stato membro condannato: in Italia gli effetti della sanzione pecuniaria vengono scaricati sull’Ente pubblico territoriale o altra amministrazione pubblica responsabile dell’illecito comunitario (art. 16 bis della legge n. 11/2005 e s.m.i.).

Ovviamente gli amministratori e/o funzionari pubblici che hanno compiuto gli atti che hanno sostanziato l’illecito comunitario ne potranno rispondere in sede di danno erariale.

Bruxelles è molto più vicina di quanto possiamo pensare.

Il Governo Renzi, le Giunte regionali, gli Enti locali lo capiranno in tempo?

Gruppo d’Intervento Giuridico onlus

(Articolo pubblicato con questo titolo il 24 settembre 2016 sul sito online del Gruppo d’Intervento Giuridico)

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