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Rodolfo Bosi
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Home Aree agricole

Salvaguardia del paesaggio dagli impianti eolici

23/10/2013
in Aree agricole, Governo del territorio, Natura, News
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 Con Direttiva CE n. 77 del 27 settembre 2001 è stata dettata la disciplina a livello europeo “sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”.

La Direttiva 2001/77/CE è stato recepita dallo stato italiano con il Decreto Legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 che al comma 10 dell’art. 12 dispone che le linee guida per lo svolgimento del procedimento volto al rilascio dell’autorizzazione unica, di cui al comma 3 del medesimo articolo, siano approvate in Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive (oggi Ministro per lo sviluppo economico), di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per i beni e le attività culturali.

Il comma 10 precisa che “tali linee guida sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti”.

Con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 ottobre 2010 sono state emanate le “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti Rinnovabili”.

Ciò nonostante, molte Regioni non hanno provveduto alla individuazione delle aree e dei siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti.

La Regione Sardegna  ha emanato una norma della legge regionale n. 3 del 7 agosto 2009 che escludeva dalla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) gli impianti eolici fino a 60 kW, comprendendo anche quegli impianti nel cui procedimento autorizzatorio è obbligatoria la partecipazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, per i quali invece la VIA è sempre obbligatoria a prescindere dalle soglie (lettera c-bis, allegato III, Parte II, Dlgs 152/2006).

Con Sentenza della Corte Costituzionale n. 188 del 3 luglio 2013  è stata dichiarata illegittima la norma, poiché l’obbligo di sottoporre a VIA qualunque progetto di impianto eolico (alle condizioni della lettera c-bis, allegato III, Parte II, Dlgs 152/2006) attiene al valore della tutela ambientale, di competenza esclusiva statale.

Si fa presente che, nelle more del giudizio della Suprema Corte, la Sardegna ha posto rimedio alla norma, con legge 17 dicembre 2012, n. 25 con la quale ha stabilito che se è obbligatoria la partecipazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali al procedimento autorizzatorio, tutti gli impianti eolici sono sottoposti a VIA, a prescindere dalla soglia.

L’installazione di un impianto a fonti rinnovabili, pur agevolato dalla normativa nazionale, non esonera soprattutto dal rispetto degli indirizzi regionali di tutela del paesaggio.

Lo ha ricordato la Sentenza TAR Puglia n. 1082 del 3 luglio 2013 nel modo seguente: “In altri termini, qualora una legge o un atto di pianificazione precluda o limiti la realizzazione di opere incidenti su aree tutelate sotto il profilo paesaggistico, il fatto che il progetto riguardi opere finalizzate alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non esonera, di per sé, dal rispetto degli indirizzi di tutela del paesaggio; come affermato, infatti,  dalla Corte Costituzionale, l’intento del legislatore nazionale, espresso nella disciplina vigente in materia, è quello di contemperare le ragioni di tutela dell’ambiente e del paesaggio, in quanto l’espansione delle fonti di energia rinnovabili, in sé funzionale alla tutela ambientale (relativamente all’inquinamento), potrebbe incidere negativamente sul paesaggio (riguardo al suo valore estetico, storico-culturale ed economico-turistico) (Corte Costituzionale, sentenza n. 275/2011).”

I Giudici hanno rigettato le doglianze dell’impresa ricorrente che aveva impugnato il parere negativo di compatibilità ambientale dell’intervento (installazione di un impianto fotovoltaico) per contrasto con il Piano Urbanistico Territoriale per il Paesaggio della Regione Puglia: la Sezione Prima del TAR Puglia ha richiamato la più recente giurisprudenza in materia che è ormai conforme nel ritenere che il rispetto del Protocollo di Kyoto non giustifica la disapplicazione di atti di pianificazione paesaggistica.
In altre parole, l’assetto giuridico delineato dalle disposizioni vigenti in materia (su tutte il D. Lgs. 387/2003) impone una attenta contemperazione tra esigenza di sviluppo delle rinnovabili (e connessa riduzione delle emissioni) e esigenza di tutela di ambiente e paesaggio, come riassunto efficacemente dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 275 del 17 ottobre 2011, richiamata dai Giudici pugliesi nella suddetta sentenza.

La Regione Lazio si è dotata di un Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) che ha suddiviso l’intero territorio in ambiti di paesaggio disciplinati dalle Norme del PTPR che al paragrafo 6.4 di tutte le tabella B dedicato agli “impianti di produzione di energia di tipo verticale con grande impatto territoriale (impianti eolici)” detta le seguenti rispettive prescrizioni:

–  Paesaggio naturale (art. 21 delle Norme) – non consentiti

– Paesaggio naturale agrario (art. 22 delle Norme) – non compatibili

– Paesaggio naturale di continuità (art. 23 delle Norme) – consentiti previo Studio di Inserimento Paesistico (SIP)

– Paesaggio agrario di rilevante valore (art. 24 delle Norme) – non compatibili

– Paesaggio agrario di valore (art. 25 delle Norme) – consentiti previa valutazione di compatibilità

– Paesaggio agrario di continuità (art. 26 delle Norme) – consentiti previa valutazione di compatibilità

– Paesaggio degli insediamenti urbani (art. 27 delle Norme)  non compatibili

– Paesaggio degli insediamenti in evoluzione (art. 28 delle Norme) – non compatibili.

Va messo in evidenza che le suddette prescrizioni sono cogenti ed hanno quindi efficacia diretta (art. 5 delle Norme) solo nelle parti del territorio che risultano interessate da “beni paesaggistici”, soggetti cioè a vincolo,  mentre nelle rimanenti parti del territorio (art. 6 delle Norme)  il “PTPR costituisce un contributo conoscitivo ed ha efficacia esclusivamente propositiva e di indirizzo per l’attività di panificazione e programmazione della Regione, delle Province e dei Comuni, nonché degli altri soggetti interessati”.

Sarebbe più che opportuno che la Regione Lazio facesse propri anche gli indirizzi proposti dal PTPR per le parti di territorio non vincolate e rispettasse quindi le destinazioni degli ambiti del paesaggio individuati dal PTPR stesso dove non sono consentiti o ritenuti non compatibili impianti eolici, riservando la individuazione dei siti esclusivamente negli ambiti del “Paesaggio agrario di valore” e del “Paesaggio agrario di continuità”.

Per superare o quanto meno attutire l’impatto sul paesaggio degli impianti eolici, l’arch. Renzo Piano ha proposto una soluzione, che consentirà di realizzare una pala eolica di piccole dimensioni in grado di essere inserita nel territorio senza che provochi un impatto paesaggistico giudicabile come negativo.

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la “macchina leggera”

L’ENEL Green Power lo ha infatti incaricato di progettare una innovativa pala minieolica (chiamata anche “libellula”, che consiste in un nuovo aerogeneratore, sensibile ai venti di bassa quota e maggiormente diffusi sul territorio nazionale.

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Come si può vedere dalla foto del prototipo, il nuovo aerogeneratore è estremamente sottile, bipala e dunque meno visibile delle tradizionali tripale, ed è difficile da scorgere nel paesaggio e contemporaneamente sta dimostrando di essere in grado di funzionare anche con venti di bassa intensità: questo risultato è stato ottenuto anche grazie alla ricerca sui nuovi materiali, sempre più leggeri e resistenti, e sulle nuove soluzioni tecnologiche, che hanno consentito la messa a punto dell’aerogeneratore.

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Nei casi di assenza totale di vento, la pala è in grado di mimetizzarsi ancora di più con l’ambiente circostante riducendosi a una sottile linea verticale data dalla torre, alta 20 metri e con un diametro di appena 35 cm, e dalle due pale verticali, il cui diametro non supera i 16 metri, allineate e a bandiera.

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Il prototipo, che è in fase di test nel campo prova di Molinetto di Pisa, dove ha sede anche il centro ricerche di Enel, ha prodotto in due mesi oltre 1200 chilowattora, che sono stati immessi nella rete di distribuzione.

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La produzione in serie per il mercato italiano sarà sviluppata al termine di questa fase di test, che sarà effettuata ancora per alcuni mesi.

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Comments 3

  1. eneco says:
    11 anni ago

    Abbiamo la richiesta di installare del minieolico ad asse verticale da 5 Kwp sù un palo di mt. 7,5 di altezza.
    Abbiamo presentato per un progetto la CIL per un altro la PAS, in ogni caso il comune ci ha sospeso i lavori dicendo che tali impianti creano impatto ambientale e provocano inquinamento elettromagnetico.
    Secondo voi tale atteggiamento è legittimo?
    Se un amministrazione non è preparata cosa possiamo fare?
    Grazie

    Rispondi
  2. Circolo Vas Roma says:
    11 anni ago

    Da quanto dichiara questa Spett.le società sono stati presentati, sembra allo stesso Comune, due distinti progetti per i quali ai sensi del 5° comma dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 29.12.2003 non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione in quanto la capacità di generazione è inferiore alle soglie stabilite nella apposita Tabella A e quindi si applica la disciplina di denuncia di inizio attività.
    Per il 1° dei dure progetti è stata dunque presentata la Comunicazione Inizio Lavori (CIL) introdotta nel 2010 dalla Legge 73/10, che permette di semplificare l’iter per alcuni tipi di interventi, mentre per la realizzazione del 2° dei due progetti è stata seguita la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), introdotta dal 29 marzo 2011 dall’art. 6 del D.lgs n. 28 del 3 marzo 2011.
    In entrambi i casi il Comune vi avrebbe sospeso i rispettivi lavori sostenendo che tali impianti creano impatto ambientale e provocano inquinamento elettromagnetico: se ne deve dedurre che non sussistano altri vincoli (ad es. di tipo paesaggistico) che prescrivano espressamente il divieto di realizzare questo tipo di interventi.
    Dal momento che la legge non ammette ignoranza soprattutto da parte della pubbliche amministrazioni, per cui non è accettabile – quand’anche ammesso ma non concesso – che una amministrazione non possa essere preparata, ai sensi del 1° comma dell’art. 3 della legge sulla trasparenza n. 241 del 7 agosto 1990 > e <>.
    Ne deriva che tanto l’impatto ambientale quanto l’inquinamento elettromagnetico non possono essere vagamente enunciati, ma vanno dimostrati con dati ed argomentazioni valide e comunque non passibili di essere impugnate presso il TAR con successo.
    I dati non forniti sui due progetti non permettono di sapere se debbano essere sottoposti a procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 o rispettino la legge quadro sull’inquinamento elettromagnetico n. 32 del 22 febbraio 2001.
    Dott. Arch. Rodolfo Bosi

    Rispondi
  3. maria says:
    11 anni ago

    L’impatto ambientale degli impianti eolici è molto forte.

    Rispondi

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