Articolo di Mauro Salerno e Giuseppe Latour pubblicato il 23 ottobre 2014 su “Edilizia e Territorio” allegato al quotidiano “Il Sole 24 Ore” con questo titolo ed il seguente sottotitolo: “I contenuti del provvedimento da convertire entro l’11 novembre dopo l’approvazione degli emendamenti chiesti dalla Commissione Bilancio”.
Stop alla riduzione dell’Iva al 4% per le ristrutturazioni edilizie e all’aumento dell’imposta sul valore aggiunto al 10% per i nuovi immobili; torna l’obbligo di affittare per otto anni la casa acquistata con la detrazione Irpef del 20%; addio al raddoppio, da 50 a 100 milioni, del fondo per le emergenze chiesto dopo il disastro di Genova e le nuove misure risorse per la ricostruzione post-sisma de L’Aquila.
Sono solo alcune delle circa 50 richieste di soppressione e di modifica arrivate dalla commissione Bilancio e recepite dalla commissione Ambiente nel decreto Sblocca Italia.
Sul nuovo testo (clicca qui per scaricare il provvedimento coordinato con le ultime modifiche) il governo ha incassato la fiducia della Camera con 316 voti favorevoli, 198 contrari e un solo astenuto.
L’esame del provvedimento riprenderà in Aula martedì prossimo, come annunciato dalla presidente dell’Aula, Marina Sereni.
Giovedì il voto finale.
I tempi per convertire il decreto 133/2014 cominciano ad essere molto stretti: la scadenza è fissata per il prossimo 11 novembre.
Ecco punto per punto il testo su cui il governo ha ottenuto la fiducia.
Napoli-Bari (articolo 1)
L’ultimo passaggio in commissione Ambiente in ossequio alle richieste della commissione Bilancio ha stabilito che al commissario per l’attuazione delle due grandi opere ferroviarie del Sud (Napoli-Bari e Palermo-Messina) non potrà ricevere emolumenti di alcun tipo.
Resta invece la limitazione alle deroghe previste dal testo del decreto andato in Gazzetta.
Il Dl 133 prevede infatti che per la Napoli-Bari e la Palermo-Catania-Messina, al commissario (il numero 1 delle Ferrovie Michele Elia) fosse attribuito un potere di deroga alle regole ordinarie particolarmente pervasivo.
«In caso di motivato dissenso espresso da un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione» veniva decisa direttamente dal commissario, in deroga alle norme ordinarie in materia di conferenza di servizi, semplicemente affidandosi a un’intesa con le Regioni e gli enti locali interessati, a seconda dei casi.
Adesso, tutto questo viene accantonato.
A corredo di questa novità, il passaggio in Parlamento ha anche potenziato gli adempimenti in materia di trasparenza dell’articolo 1: a queste opere si applica la legge Severino, in materia di trasparenza.
Questo vuol dire il rispetto di una lunga serie di obblighi di pubblicità in fase sia di affidamento che di esecuzione delle opere.
Andranno anche resi pubblici tutti i documenti sulla pianificazione, realizzazione e valutazione delle infrastrutture.
E le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle parti completate.
Insomma, la Napoli-Bari e la Palermo-Catania-Messina finiscono sotto la lente.
Negli avvisi, nei bandi di gara o nelle lettere di invito il commissario prevede che «la mancata accettazione, da parte delle imprese, delle clausole contenute nei Protocolli di legalità stipulati con le prefetture, riferite alle misure di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro», costituisce causa di esclusione dalla gara.
Il mancato adempimento degli obblighi previsti dalle clausole in questione, nel corso dell’esecuzione del contratto, comporta la risoluzione del contratto.
Contratto di programma RFI (articolo 1)
Salta l’approvazione diretta del contratto di programma 2012-2016.
Adesso si stabilisce che, «per accelerare la conclusione del contratto il cui periodo di vigenza è scaduto e consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale, il contratto di programma 2012-2016 parte investimenti, sottoscritto in data 8 agosto 2014, tra Rete ferroviaria italiana e il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti» deve essere approvato con decreto Infrastrutture-Economia da varare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari di competenza.
Passaggi a livello (articolo 1)
Limitato a tre milioni all’anno la possibilità di sforare il patto di stabilità interno per eseguire le opere di eliminazione dei passaggi a livello da parte dei Comuni.
Aeroporti (articolo 1)
I contratti di programma sottoscritti dall’Enac con i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale devono essere stipulato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto e non più dall’entrata in vigore del decreto, come inizialmente previsto.
Di fatto, si tratta di un rinvio.
Sblocca lavori (articolo 3)
L’articolo 3 è stato quello più toccato dalle obiezioni dei tecnici di via XX settembre fatte proprie dalla Commissione Bilancio.
Il fondo per sbloccare le opere rimane fissato a 3.890 milioni, ma 39 milioni ora arrivano dai fondi revocati allo schema idrico del Basento e alla linea ferroviaria Rho-Parabiago.
A questo fondo attingeranno anche i 100 milioni per la realizzazione di nuovi interventi segnalati dai sindaci in campo di difesa del suolo, messa in sicurezza, efficienza energetica.
Eliminata su richiesta della commissione Bilancio l’autorizzazione di spesa per il funzionamento dell’autostrada ferroviaria alpina attraverso il tunnel del Frejus che prevedeva 4 milioni nel 2014, 8,8 nel 2015, 10 tra il 2016 e il 2018 e 7 tra il 2019 e il 2025.
Mentre l’accelerazione al Cipe di una parte delle opere finanziate con il Fondo coesione sviluppo è condizionata alla verifica dell’effettiva sussistenza delle risorse da parte del Cipe.
Altra richiesta arrivata dalla Ragioneria è la cancellazione delle norma che azzerava l’individuazione dei promotori per la realizzazione della statale Telesina e del collegamento Termoli San Vittore in project financing.
C’era il rischio di ricorsi con conseguente richiesta di risarcimenti.
Cancellato anche il fondo per le città metropolitane.
Gli interventi sul nuovo tunnel del Brennero passano da quelli appaltabili entro il 31 dicembre 2014 a quelli appaltabili entro il 30 aprile 2015.
Tra queste opere viene anche inclusa la Statale 172 dei Trulli in Puglia.
Tra le infrastrutture destinatarie di possibili risorse revocate vengono inseriti il potenziamento del sistema ferroviario metropolitano regionale veneto e il prolungamento della metropolitana di Genova.
La tratta ferroviaria Salerno-Potenza-Taranto viene inserita tra le opere strategiche della legge obiettivo.
Quanto alla statale Telesina vengono annullate le procedure avviate finora e tutto passa in capo ad Anas.
Opere incompiute (articolo 4)
Le norme sulla semplificazione delle procedure e i pagamenti delle opere incompiute si applicano anche ai “cantieri interrotti” segnalati dalle Regioni e riportati nell’anagrafe curata dal ministero delle Infrastrutture.
Nel decreto, invece, si prendevano in considerazione soltanto le opere segnalate dai sindaci in riposta alla sollecitazione del premier Matteo Renzi della scorsa primavera.
Sui pagamenti si precisa inoltre che, quelli finanziati grazie allo svincolo dal patto, devono riguardare prioritariamente scuole, impianti sportivi, difesa del suolo e sicurezza stradale.
Abruzzo (articolo 4)
Perde un corposo elenco di modifiche il capitolo dedicato all’Abruzzo.
Resta la garanzia dello Stato «incondizionata, esplicita, irrevocabile e a prima richiesta» sui mutui concessi dalle banche per la ricostruzione dello Stato.
I criteri per la concessione della garanzia saranno definiti con un decreto Mef da varare entro 15 giorni dalla conversione del decreto.
Il decreto proroga la durata degli affitti concessi ai nuclei familiari a basso reddito o con componenti disabili che hanno perso la casa con il terremoto del 2009.
Mentre per chi è diventato assegnatario di una casa nelle cosiddette new town dell’Aquila si stabilisce l’obbligo di partecipare alla manutenzione ordinaria degli alloggi e delle parti comuni degli edifici.
Gli interventi straordinari saranno invece a carico dei Comuni nei limiti delle risorse stanziate per la ricostruzione.
Confermate le misure per velocizzare gli interventi di ricostruzione gestiti dai privati per la rimozione delle macerie.
Il decreto prevede un termine massimo di 180 giorni per la concessione dei contributi pubblici a partire dalla data in cui gli uffici prendono in carico la pratica.
Cancellate invece le norme che mettevano a carico delle amministrazioni pubbliche le spese per demolizioni e rimozione delle macerie.
Debiti Pa (articolo 4)
Novità anche sulle risorse destinate al pagamento dei debiti della Pa.
Arriva una “sanatoria” per le domande presentate degli enti locali via internet.
Con un emendamento approvato si stabilisce che – per consentire l’integrale attribuzione delle anticipazioni richieste dagli enti locali rispetto al fondo di 7,2 miliardi previsto dal Dl 102/2013 – Cdp dovrà acquisire anche le domande non pervenute entro i termini «a causa di errori meramente formali relativi alla trasmissione telematica».
Trasparenza (articolo 4-bis)
Introdotto un articolo dedicato alla trasparenza sugli interventi infrastrutturali finanziati dal decreto.
I dati relativi alle grandi opere e alle incompiute dovranno essere resi pubblici sul sito delle Infrastrutture in formato open data.
Concessionarie autostradali (articolo 5)
L’articolo 5, che metteva mano alle concessioni in essere consentendo la loro proroga, è stato riscritto per intero.
I concessionari entro il 31 dicembre del 2014 dovranno sottoporre al ministero delle Infrastrutture le proposte di modifica al rapporto concessorio, insieme a un nuovo piano economico e finanziario.
Il Mit dovrà, a questo punto, sentire diversi soggetti: l’Autorità dei trasporti si pronuncerà sugli schemi aggiuntivi, dopo un passaggio presso le commissioni parlamentari competenti.
Questi interventi, però, sono subordinati al preventivo assenso da parte dei competenti organi dell’Unione europea.
Gli introiti derivanti da queste revisioni andranno per la manutenzione della rete Anas e al Fondo per il trasporto pubblico locale.
La novità arrivata con l’ultimo passaggio su richiesta della commissione Bilancio è l’impossibilità per i concessionari di accedere alle misure di defiscalizzazione per gli interventi già in corso.
Autostrada Cispadana (articolo 5 bis)
Possibile il subentro di Porta Pia nella funzione di ente concedente al posto della Regione Emilia Romagna a patto che l’operazione sia sostenibile senza nuovi oneri a carico dello Stato.
Ma cadono i riferimenti mirati a qualificare l’opera come strategica.
Banda larga obbligatoria entro luglio 2015 (articolo 6)
I tempi fissati dall’emendamento sono serrati: la data chiave è il prossimo primo luglio.
Gli edifici di nuova realizzazione, per i quali sia presentata domanda di autorizzazione dopo quel giorno, dovranno «essere equipaggiati di un’infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all’edificio, costituita da adeguati spazi istallativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica, fino ai punti terminali di rete».
In pratica, l’edificio dovrà essere in grado di agganciarsi alla rete, collegandosi a internet ad alta velocità.
Lo stesso adempimento viene fissato per le opere per le quali venga chiesto il rilascio del permesso di costruire dal primo luglio del prossimo anno.
In sostanza, anche in caso di ristrutturazioni pesanti bisognerà rimettere mano alla rete telefonica.
Tutti gli edifici sui quali si interviene, in pratica, dovranno «essere equipaggiati di un punto di accesso».
Si tratta «del punto fisico situato all’interno o all’esterno dell’edificio ed accessibile alle imprese che sono autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione».
Gli edifici equipaggiati in base a questo nuovo schema potranno esibire l’etichetta «predisposto alla banda larga», da utilizzare in fase di cessione, affitto o vendita dell’immobile.
Sarà un tecnico abilitato a rilasciare la certificazione.
A questo pacchetto di norme sono state aggiunte una serie di novità che serviranno a rendere più facili gli investimenti per la realizzazione della rete di comunicazione elettronica.
Nel caso di modifiche alle caratteristiche di impianti già provvisti di titolo abilitativo, che comportino aumenti delle altezze non superiori a un metro e aumenti della superficie di sagome entro 1,5 metri, è sufficiente un’autocertificazione.
E anche l’installazione o la modifica di impianti radioelettrici su edifici preesistenti, che comporti la realizzazione di pali di supporto non superiori a 1,5 metri, non è soggetta ad autorizzazione paesaggistica.
Inoltre, per l’occupazione di beni immobili pubblici appartenenti, in gestione o affidati in concessione a qualsiasi Pa, attraverso infrastrutture funzionali alla realizzazione di reti a banda larga, a carico dell’operatore non è previsto alcun onere, canone, tassa o indennizzo.
La norma non si applica più però alle concessioni già in essere.
Risorse idriche (articolo 7)
Le Regioni che non hanno individuato gli enti di governo dell’ambito provvedono, con delibera, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2014.
Decorso il termine inutilmente, Palazzo Chigi può subentrare all’amministrazione inadempiente e nominare un commissario.
Gli enti locali che ricadono nell’ambito ottimale sono vincolati a partecipare all’ente di governo dell’ambito.
In caso di inerzia, vengono confermati i poteri sostitutivi delle Regioni, ponendo le spese a carico dell’ente inadempiente.
Tramite questa catena di nuovi poteri, l’obiettivo è sbloccare tutta la partita degli Ato.
Sul tema, poi, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico dovrà presentare al Parlamento una relazione annuale sul rispetto degli adempimenti a carico di Regioni ed enti locali.
Altro termine viene fissato per la redazione dei piani d’ambito: dovranno arrivare tassativamente entro il 30 settembre del 2015.
Sciolta la questione dell’affidamento diretto del servizio nell’ambito dell’Ato.
Questo può avvenire, ma solo «a favore di società in possesso dei requisiti richiesti dall’ordinamento europeo per la gestione cosiddetta in house, partecipate esclusivamente e direttamente da enti locali compresi nell’ambito territoriale ottimale».
L’obbligo di partecipazione degli enti locali è stato fissato per fugare i timori, sollevati dal Movimento 5 stelle, sulla possibile privatizzazione dell’acqua.
Sempre in fase di affidamento del servizio, «al fine di ottenere un’offerta più conveniente e completa e di evitare contenziosi tra i soggetti interessati», le procedure di gara includono appositi capitolati con la puntuale indicazione delle opere che il gestore incaricato deve realizzare durante la gestione del servizio.
Una terza novità importante riguarda gli affidamenti in house per le opere sul dissesto idrogeologico.
Nel nuovo testo non si parla più solo di affidamento a società in house delle amministrazioni centrali dello Stato (identikit che portava alla Sogesid), ma di tutti i soggetti pubblici e privati, comprese le società in house, con una specifica competenza tecnica.
Servirà una convenzione per regolare i rapporti con questi soggetti e affidargli i lavori.
In questo modo, la limitazione della concorrenza, criticatissima da più parti, viene notevolmente depotenziata.
Anche se non si rientra a pieno titolo nel mercato libero.
Sul fronte dei finanziamenti per gli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, le risorse concordate negli accordi di programma tra Regione e ministero dell’Ambiente dovranno essere «prioritariamente destinate agli interventi integrati, finalizzati sia alla mitigazione del rischio, che alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità».
Gli interventi sul reticolo idrografico non dovranno alterare ulteriormente l’equilibrio sedimentario dei corsi d’acqua, ma al contrario «tendere ovunque possibile a ripristinarlo».
A questo tipo di interventi integrati, «in grado di garantire contestualmente la riduzione del rischio idrogeologico e il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d’acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità», in ciascun accordo di programma dovrà essere destinata una percentuale minima del 20 per cento delle risorse.
In questi interventi «assume priorità, la delocalizzazione di edifici e di infrastrutture potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumità».
Ancora, il termine perché il Governo intervenga sui sistemi di depurazione delle acque per rimediare alla procedura di infrazione avviata da Bruxelles, viene spostato dal 30 settembre 2014 al 31 dicembre 2014.
Un’attenzione particolare viene rivolta ai piccoli Comuni.
Il programma di interventi infrastrutturali del piano d’ambito dovrà tenere conto delle zone montane e di quelle a minore densità di popolazione.
Inoltre, sono fatte salve le gestioni in forma autonoma dei Comuni montani con popolazione inferiore ai mille abitanti.
Fondo per le emergenze (articolo 7)
Saltata la misura che permetteva il raddoppio del fondo per le emergenze per far fronte all’alluvione di Genova.
Si potrà attingere al Fondo per lo sviluppo e coesione sia per il periodo 2007-2013 che per il periodo 2014-2020, ma il limite torna a 50 milioni.
Un livello che il presidente della commissione Ambiente Ermete Realacci giudica «insufficiente».
«Chiederemo – dice – che le risorse vengano trovate nella legge di Stabilità».
Una norma arriva per prolungare fino al 31 dicembre 2015 lo stato di emergenza relativo ai Comuni colpiti dal terremoto del 2012 in Emilia Romagna.
Terre da scavo (articolo 8)
Sul fronte delle terre da scavo, viene modificato l’articolo 8 che rimanda a un futuro decreto del ministero dell’Ambiente, con il quale saranno definite le disposizioni di riordino e di semplificazione della materia, secondo una serie di principi e criteri.
I deputati hanno aggiunto alcuni criteri nuovi all’elenco predisposto dal Governo.
Il cambiamento più importante riguarda i piccoli cantieri.
Tra gli elementi che l’esecutivo dovrà considerare c’è l’obiettivo di «razionalizzare e semplificare il riutilizzo nello stesso sito di terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni».
Si tratta di quelle opere per le quali la produzione di materiale non superi i seimila metri cubi.
Ma non si parla di tutti i cantieri: le semplificazioni dovranno riguardare quelli «finalizzati alla costruzione/manutenzione di reti e infrastrutture», con esclusione delle terre provenienti da siti contaminati. Oltre a questo emendamento, sono state licenziate altre novità.
Vengono previsti «specifici criteri e limiti qualitativi e quantitativi per il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo».
E, soprattutto, dopo la definizione del decreto attuativo, viene introdotta una «fase di consultazione pubblica per la durata di trenta giorni».
Entro altri 30 giorni il ministero dell’Ambiente dovrà presentare «eventuali controdeduzioni alle osservazioni pervenute».
Deroghe limitate (articolo 9)
Viene cancellata la possibilità di prescindere dalla richiesta della garanzia a corredo dell’offerta per i lavori sotto la soglia comunitaria su edilizia scolastica, dissesto idrogeologico e messa in sicurezza antisismica.
In questi stessi casi la trattativa privata dovrà prevedere l’invito di dieci operatori e non più di tre, come nella precedente versione.
Viene stabilito che le eccezioni di questo articolo non si applicano ai casi dei servizi di progettazione e agli appalti integrati.
Salva Genova (articolo 9)
L’articolo 9 ha incamerato le modifiche pensate per Genova.
L’emendamento stabilisce, anzitutto, che «costituiscono esigenze imperative connesse a un interesse generale ai sensi dell’articolo 121, comma 2, del Codice del processo amministrativo, quelle funzionali alla tutela della incolumità pubblica».
La norma a cui si fa richiamo dice che il contratto tra impresa e stazione appaltante resta efficace, in caso di esigenze imperative, anche se in fase di gara non sono state rispettate alcune regole del Codice appalti.
In sostanza, la tutela dell’incolumità pubblica diventa una causa per superare i problemi relativi al merito della gara, lasciando avanzare i cantieri.
Ma non solo.
L’emendamento parla anche delle famigerate sospensive.
E dice che il Tribunale amministrativo regionale, «nel valutare l’istanza cautelare», potrà accoglierla solo «nel caso in cui i requisiti di estrema gravità e urgenza siano ritenuti prevalenti rispetto alle esigenze di incolumità pubblica evidenziate dalla stazione appaltante».
In sostanza, non dovrà valutare, come avviene adesso, soltanto se esiste il pericolo di ledere i diritti del ricorrente nel caso in cui non si congeli il cantiere.
Allo stesso tempo, dovrà considerare il tema dell’incolumità pubblica e, se lo ritiene prevalente, non potrà tutelare i diritti di chi fa ricorso.
Questa nuova valutazione dovrà essere fatta «nei casi di procedure ad evidenza pubblica avviate o da avviarsi, in quelli conseguenti alla redazione di verbale di somma urgenza per interventi conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza, nonché nei casi di cui al comma 1», che sono quelli di estrema urgenza.
Completa il quadro una velocizzazione dei termini per arrivare alla sentenza, nel caso in cui si decida di procedere con la sospensiva.
Nelle situazioni disciplinate dal nuovo emendamento il Governo, in sostanza, chiede che si applichino le regole del rito abbreviato, contenute nel Codice del processo amministrativo.
Il giudice, una volta emessa l’ordinanza, fissa «la data di discussione del merito alla prima udienza successiva alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di deposito dell’ordinanza, disponendo altresì il deposito dei documenti necessari e l’acquisizione delle eventuali altre prove occorrenti».
La controversia viene, di fatto, messa su una corsia preferenziale.
In aggiunta, viene stabilita un’importante eccezione alle regole del Codice appalti per i lavori urgenti individuati da Palazzo Chigi: in caso di ricorso contro l’aggiudicazione, con richiesta di sospensiva, il contratto potrà essere ugualmente firmato, e non dovrà essere congelato, come previsto oggi.
Fondi europei (articolo 12)
Viene stabilito che, nella revoca dei fondi non impegnati, a causa dell’inerzia delle amministrazioni, bisognerà rispettare il principio di territorialità.
Il denaro, quindi, non potrà passare da una regione all’altra. Viene inoltre stabilito che dall’eventuale riprogrammazione dei fondi non devono derivare nuovi oneri per le casse pubbliche.
Articolo 16 (ospedale di Olbia)
Il decreto concede alla Regione Sardegna di poter sforare al tetto dei posti letto per mille abitanti al fine di realizzare il nuovo ospedale di Olbia in project financing.
Ora si aggiunge l’obbligo per la Regione e la Salute di verificare la piena integrazione con la restante offerta sanitaria regionale.
Articolo 16-bis (accessi strade Anas)
Cambiano anche le regole per le autorizzazioni di accesso alle strade gestite dall’Anas, con una “sanatoria” che riduce del 70% le somme dovute e non pagate all’Anas al 31 dicembre 2014.
A condizione che il pagamento avvenga in unica soluzione.
Il taglio è del 40% in caso di pagamenti in nove rate annuali.
Entro il 30 giugno 2015 l’Anas dovrà censire tutti gli accessi esistenti sulle proprie strade chiudendo quelli abusivi.
Articolo 16-bis (Metropolitane)
Approvato un emendamento che esclude le metropolitane ancora in costruzione dagli adempimenti antincendio previsto dal Dpr 151/2011.
Una norma che a occhio sembra indirizzata a superare le difficoltà legate all’apertura della prima tratta della linea C di Roma.
Edilizia privata (articolo 17)
Era contenuta in questo articolo la novità più discussa apportata dalla commissione Ambiente.
Si tratta della riduzione al 4% dell’iva sul recupero degli immobili finanziata con l’aumento al 10% dell’imposta sull’acquisto della prima casa direttamente dall’impresa.
La norma, contestata dai costruttori e impugnabile dall’Europa, è stata cassata.
Altra precisazione riguarda il permesso di costruire convenzionato.
I comuni potranno farvi ricorso, «salva diversa previsione regionale».
Cancellata anche una norma che introduceva una forte semplificazione prevedendo che il certificato di agibilità non attestasse le condizioni di igiene e salubrità degli ambienti, ma la conformità delle opere al progetto.
Resta invece il contributo straordinario per le varianti urbanistiche.
I sindaci, nel computo degli oneri di urbanizzazione, dovranno valutare il «maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d’uso. Tale maggior valore, calcolato dall’amministrazione comunale, viene suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento tra il Comune e la parte privata ed erogato da quest’ultima al Comune stesso sotto forma di contributo straordinario».
L’altra novità pesante riguarda la manutenzione straordinaria realizzabile tramite Cil [Comunicazione Inizio lavori, ndr.], anziché con Scia [Segnalazione Certificata Inizio Attività, ndr.].
La commissione ha introdotto un ulteriore vincolo per la nuova procedura: il professionista dovrà attestare che i cambiamenti sono compatibili con la normativa antisismica e con quella sul rendimento energetico e, insieme alla comunicazione, dovrà consegnare gli elaborati progettuali.
Completano il quadro altri interventi.
Viene eliminato il permesso di costruire in deroga per gli interventi di ristrutturazione urbanistica.
E sempre in caso di permesso in deroga si stabilisce che il mutamento di destinazione d’uso non deve comportare aumento della superficie coperta prima dell’intervento.
Viene introdotto l’obbligo di voto in capo ai Comuni per i permessi di costruire convenzionati.
Dovranno anche essere resi pubblici.
Viene introdotto una sanzione in caso di inottemperanza dell’ingiunzione a demolire: da 2mila a 20mila euro.
In caso di abusi compresi in aree a rischio idrogeologico elevato, la sanzione è sempre irrogata nella misura massima.
La sanzione per la mancata comunicazione di inizio lavori sale da 258 a mille euro.
Viene cancellata al regola in base alla quale, negli interventi di trasformazione urbana complessi, le opere di urbanizzazione sono messe in carico all’operatore, che ne resta proprietario.
Nel caso di edifici esistenti non più compatibili con la pianificazione, la riqualificazione delle aree attraverso forme di compensazione non dovrà portare aumento della superficie coperta.
Regolamento unico edilizio (articolo 17 bis)
È stato reintrodotto il regolamento unico edilizio, inserito nella prima versione del decreto e poi saltato.
Il Governo, le regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione dovranno concludere un accordo in sede di Conferenza unificata «per l’adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo al fine di semplificare ed uniformare gli adempimenti».
Questo nuovo regolamento costituirà «livello essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale».
In sostanza, sarà un base sulla quale tutti i Comuni dovranno poi costruire le loro integrazioni ma che dovranno considerare.
Grandi locazioni (articolo 18)
Viene riscritta la norma sulle grandi locazioni ad uso non abitativo.
Nei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, anche se adibiti ad attività alberghiera, per i quali sia pattuito un canone annuo superiore ai 250mila euro (non più 150mila) le parti possono concordare liberamente i termini e le condizioni del loro accordo.
Con un’eccezione, introdotta in commissione: sono esclusi i «locali qualificati di interesse storico a seguito di provvedimento regionale o comunale».
Dismissioni immobiliari (articolo 20)
L’operazione di dismissione degli immobili pubblici avviata dal decreto 133/2013 viene rivista.
Viene, anzitutto, escluso dal perimetro dell’operazione il ministero dei Beni culturali.
Oltre a questo, vengono assegnati poteri di deroga all’Agenzia del Demanio, nel caso in cui non arrivino i piani dei ministri: potrà comunque procedere alla dismissione e al conferimento dei beni da essa individuati.
Ripristinata nell’ultimo passaggio in commissione la deroga sulla consegna dell’attestato di prestazione energetica per le operazioni immobiliari disciplinate dallo Sblocca Italia.
Incentivi agli investimenti per gli affitti (articolo 21)
Dietro front sulla deduzione dal reddito del 20% del prezzo di acquisito di immobili (da massimo 300mila euro).
Il bonus viene di nuovo destinato alle case da affittare per un minimo di otto anni.
In caso di risoluzione anticipata del contratto il bonus resta se il proprietario stipula un nuovo contratto nel giro di un anno.
Non solo nel testo originario il bonus valeva per l’acquisto effettuato dal primo gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 di unità immobiliari a destinazione residenziale, «di nuova costruzione od oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia»: il testo finale restringe da una parte la platea alle case di nuova costruzione purché «invendute alla data di entrata in vigore della legge» e dall’altra la amplia a quelle oggetto di «restauro e di ristrutturazione».
Conto termico (articolo 22)
L’aggiornamento del sistema di incentivi resta in capo a un decreto del ministero dello Sviluppo economico, da emanare entro il 31 dicembre 2014, «secondo criteri di semplificazione procedurale».
Tra i vari elementi da inserire nel provvedimento, i deputati hanno aggiunto anche un riferimento ai «soggetti di edilizia popolare e cooperative di abitanti».
Anche a loro bisognerà garantire l’accesso alle categorie di incentivi della Pa.
La semplificazione, anche tramite l’implementazione di procedure telematiche dovrà però avvenire a risorse invariate.
Impianti fotovoltaici (articolo 22 bis)
Si interviene sul cosiddetto spalma incentivi obbligatorio, che punta alla riduzione annua degli incentivi erogati agli impianti fotovoltaici di grossa taglia.
Vengono, così, esclusi dall’applicazione di questo taglio enti locali e scuole.
Rent to buy (articolo 23)
Per gli affitti con riscatto si stabilisce che le parti dovranno definire con il contratto quale è la quota del corrispettivo che il concedente deve restituire in caso di mancato esercizio del diritto di acquistare l’immobile entro la data fissata.
Decoro urbano (articolo 24)
L’esenzione di tributi comunali per l’attività di riqualificazione di aree urbane è «concessa prioritariamente a comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute».
Conferenza di servizi (articolo 25)
Si stabilisce che l’atto con cui il presidente del Consiglio adotta un provvedimento per superare i dissensi in conferenza di servizi ha natura di «atto di alta amministrazione».
Inoltre il provvedimento con cui il Consiglio dei ministri adotta la delibera senza superare il dissenso deve essere motivato.
Scia (articolo 25)
L’articolo stabilisce anche che l’amministrazione può esercitare il potere di autotutela anche oltre i termini previsti (60 giorni) per il divieto di prosecuzione degli interventi avviati sulla base di una Scia in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente.
Immobili pubblici (articolo 26)
Nel quadro degli accordi di programma per il recupero di immobili pubblici non utilizzati, viene data «priorità di valutazione» ai «progetti di recupero di immobili a fini di edilizia residenziale pubblica, da destinare a nuclei familiari utilmente collocati nelle graduatorie comunali per l’accesso ad alloggi di edilizia economica e popolare e a nuclei sottoposti a provvedimenti di rilascio per morosità incolpevole, nonché agli immobili da destinare ad auto recupero, affidati a cooperative composte esclusivamente da soggetti aventi è requisiti per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica».
In caso di nomina di un commissario, questi non potrà ricevere emolumenti.
Investimenti Inail (articolo 27)
Tra le opere «in avanzato stato di realizzazione» da finanziarie nell’ambito degli investimenti immobiliari Inail deve essere data priorità a bonifiche dall’amianto, messa in sicurezza delle scuole, asili nido, strutture socio-sanitarie, alloggi pubblici.
Made in Italy (articoli 30 e 30-bis)
Cancellata la norma che prevedeva l’istituzione di un registro nazionale delle «città di identità» presso il ministero dell’Agricoltura.
Bagnoli (articolo 33)
La novità più importante rispetto al testo del decreto andato in Gazzetta riguarda il maggiore coinvolgimento del Comune di Napoli nella definizione del nuovo piano di recupero dell’area di Bagnoli.
Nella precedente versione dell’articolo 33, infatti, l’amministrazione locale veniva di fatto espropriata dal commissario di Governo.
«Ai fini della definizione del programma di rigenerazione urbana – spiega l’emendamento approvato in commissione – il soggetto attuatore acquisisce in fase consultiva le proposte del Comune di Napoli».
Il piano di rigenerazione è il documento con il quale, sia nel caso di Bagnoli che nelle altre ipotesi future, viene organizzata la riconversione delle aree dismesse e il loro risanamento ambientale. Il soggetto attuatore, che è incaricato di seguire direttamente il piano di rigenerazione, «esamina le proposte del Comune di Napoli, avuto riguardo prioritario alle finalità del redigendo programma di rigenerazione urbana ed alla sua sostenibilità economico-finanziaria».
Nel caso in cui le sue osservazioni non vengano accolte, l’amministrazione potrà riproporle durante la Conferenza di servizi.
In caso di mancato accordo, sarà il Consiglio dei ministri a scavalcare tutti, con la sua decisione.
Altra modifica importante riguarda il tema delle deroghe al Codice appalti.
L’articolo 33 fissa una serie di termini abbreviati per le gare relative alle aree da bonificare.
Il nuovo testo inserisce un riferimento alla necessità di rispettare le «procedure di scelta del contraente, sia per la progettazione che per l’esecuzione, previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni».
In sostanza, bisognerà tenere comunque conto del Codice nelle procedure di gara.
A completare il quadro ci sono due novità minori.
Il piano di rigenerazione dovrà rispettare le indicazioni date da Palazzo Chigi in materia di evacuazione delle aree a rischio, come quella del Vesuvio.
Inoltre, nel testo è stato aggiunto un riferimento alla salvaguardia dei livelli occupazionali della Bagnoli spa, in fase di liquidazione.
Infine, i deputati hanno già individuato una nuova ipotesi alla quale sarà applicato il modello pensato per Bagnoli.
Si tratta dell’area della ex Eternit di Casale Monferrato, in provincia di Alessandria.
Il finanziamento degli interventi per la bonifica dell’amianto da realizzare nel 2015 sarà svincolato dal patto si stabilità interno del Comune, ma dovrà avvenire entro il limite dei trasferimenti assegnati alla regione Piemonte.
Bonifiche (articolo 34)
La prima novità importante riguarda le varianti.
Il decreto ha introdotto le bonifiche tra le ipotesi che danno luogo a modifica del contratto in corsa.
E ha stabilito che non sono considerati varianti gli interventi disposti direttamente dal direttore dei lavori, se contenuti entro un importo non superiore al 20 per cento per i lavori di bonifica.
Questa percentuale, più alta di quella ordinaria fissata dal Codice appalti, scende al dieci.
Viene modificata la procedura semplificata per la bonifica, introdotta dal decreto 91/2014 della scorsa estate.
Con una novità importante: il progetto di bonifica per i siti con estensione superiore ai 15mila metri quadrati non può essere attuato in più di tre fasi, ciascuna delle quali deve essere completata entro il periodo massimo di due anni.
In caso di siti ancora più grandi (oltre 400mila metri quadrati) il numero di fasi può andare oltre ed è stabilito nel cronoprogramma, da definire con l’Autorità competente.
Ma il pezzo più importante è la deroga al patto di stabilità, per sei milioni all’anno tra il 2014 e il 2016, a favore degli enti locali.
Nei siti inquinati di proprietà degli enti territoriali, secondo quanto stabiliva già la vecchia formulazione del decreto, possono essere realizzati interventi e opere di messa in sicurezza e di manutenzione di impianti e infrastrutture, a condizione che non venga pregiudicata la successiva bonifica.
Il tutto andrà in deroga al patto: gli enti dovranno comunicare al Mef gli spazi finanziari di cui necessitano entro il 30 novembre del 2014 e, nel 2015 e nel 2016, entro il 28 febbraio.
Termovalorizzatori (articolo 35)
Cambia anche la «legge obiettivo per i termovalorizzatori».
Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto un decreto dovrà individuare gli impianti di preminente interesse nazionale.
Un altro decreto, da varare in 180 giorni, avrà il compito di verificare l’offerta degli impianti di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani raccolti attraverso la raccolta differenziata.
I termovalorizzatori di interesse nazionale godranno della riduzione della metà dei termini previsti per gli espropri, per la valutazione ambientale e per la autorizzazione integrata ambientale.
In caso l’iter sia già in corso, la riduzione prevista si riduce a un quarto.
In caso di superamento dei termini scatta il potere sostitutivo del presidente del Consiglio.
Insediamenti petroliferi (articolo 36)
Cancellata la norma che prevedeva un bonus del 50% delle aliquote di prodotto per i Comuni direttamente coinvolti nell’attività di estrazione di gas e petrolio.
Cancellata anche la norma per la valorizzazione delle risorse geotermiche (articolo 38-bis)