L’11 dicembre 2013 sul sito web della Regione Lazio è stato pubblicato un comunicato dal titolo “UN NUOVO PIANO PAESAGGISTICO PER DIFENDERE IL TERRITORIO E SEMPLIFICARE LE PROCEDURE“.
Il comunicato fa sapere che il “nuovo Piano” “sostituirà i 29 piani oggi in vigore” e “sarà scritto insieme al Ministero per i Beni e le Attività Culturali”: precisa che “il Piano territoriale paesaggistico regionale del Lazio, che risale al 2007, è stato interessato da 20mila osservazioni” e che “la Regione sta lavorando insieme al Ministero dei beni culturali a un nuovo Piano territoriale paesaggistico regionale. Sarà valido per tutto il territorio e sarà approvato entro il 2014”.
Dal momento che per ben 2 volte nel comunicato si parla di un “nuovo” Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), quando invece si tratta semplicemente di approvare definitivamente quello già adottato nel 2007, dopo aver controdedotto a tutte le 20.000 osservazioni presentate, VAS ha chiesto chiarimenti in merito all’arch. Daniele Iacovone, che è stato a suo tempo il Coordinatore del PTPR e che è stato richiamato come consulente per l’istruttoria proprio delle osservazioni.
Dall’arch. Iacovone è stato possibile capire che la Regione Lazio non intende affatto fare un nuovo PTPR, ma portare ad approvazione definitiva quello adottato nel rispetto della normativa vigente in materia che è la seguente.
Il 3° periodo del 1° comma dell’art. 135 del D.Lgs. n. 42/2004, con cui è stato emanato il “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, dispone che “l’elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e regioni, limitatamente ai beni paesaggistici …, nelle forme previste dal medesimo articolo 143” il quale a sua volta al comma 2 stabilisce che “le regioni, il Ministero ed il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare possono stipulare intese per la definizione delle modalità di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici, salvo quanto previsto dall’articolo 135, comma 1, terzo periodo” con la precisazione che “nell’intesa è stabilito il termine entro il quale deve essere completata l’elaborazione del piano.”
Dal momento che il PTPR del Lazio è stato già adottato, il 3° comma del successivo art. 156 del D.Lgs. n. 42/2004 stabilisce testualmente: “Le regioni e il Ministero, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 135, possono stipulare intese, ai sensi dell’articolo 143, comma 2, per disciplinare lo svolgimento congiunto della verifica e dell’adeguamento dei piani paesaggistici” con la precisazione che “nell’intesa è stabilito il termine entro il quale devono essere completati la verifica e l’adeguamento, nonché il termine entro il quale la regione approva il piano adeguato” e che “il piano adeguato è oggetto di accordo fra il Ministero e la regione, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dalla data della sua adozione vigono le misure di salvaguardia di cui all’articolo 143, comma 9.”
Il 4° comma dell’art. 1 delle Norme del PTPR adottato nel 2007 fa sapere che “il PTPR è stato redatto in base ad un “Accordo di collaborazione istituzionale” con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale 5814/1998 e sottoscritto dalle Parti il 9 febbraio 1999 ai sensi dell’articolo 15 comma 1 della legge 241/1990, anticipando le disposizioni dell’art. 143 comma 3 e dell’art. 156 comma 3”.
Il precedente comma 3 del medesimo art. 1 delle Norme fa sapere a sua volta che “il PTPR ottempera agli obblighi previsti nell’articolo 156 del Codice; assume come propri ed applica i principi, i criteri, le modalità e i contenuti negli artt. 135 e 143 del Codice, già in parte compresi nell’Accordo del 19 aprile 2011 fra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e le Regioni ”.
Come specificato dall’arch. Daniele Iacovone, la Regione Lazio avrebbe raggiunto una intesa con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali per concordare assieme le controdeduzioni alle circa 20.000 osservazioni che sono state presentate e già istruite dall’arch. Giuliana De Vito, attuale dirigente dell’Area Pianificazione Paesistica e Territoriale.
Ma il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ritiene che ci voglia un anno di tempo per sbrigare assieme questa enorme mole di lavoro: questo comporterà l’impossibilità di rispettare la scadenza del 14 febbraio 2014, fissata dal 1° comma dell’art. 21 della legge regionale n. 24/1998 così modificato dal 1° comma dell’art. 1 della legge regionale n. 16 del 28 dicembre 2012, fatta approvare in tutta fretta dopo che l’associazione VAS aveva chiesto al Ministero per i Beni e le Attività Culturali di esercitare i poteri sostitutivi in prospettiva della prossima scadenza delle misure di salvaguardia del PTPR allora stabilita al 14 febbraio 2013.
La Regione Lazio dovrà approvare nuovamente l’ennesima proroga del termine della scadenza, modificato a tutt’oggi per ben 14 volte.
“Il nuovo provvedimento porterà certezza nei tempi – ha detto il presidente Nicola Zingaretti – se i Comuni adotteranno il Piano non ci sarà più il passaggio di verifica della Regione. È un esempio concreto della sburocratizzazione“.
Il Presidente Zingaretti fa riferimento al 3° comma dell’art. 145 del D. Lgs. n. 42/2004, così come sostituito dall’art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008, secondo cui “Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 … sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni”, nonché al successivo 4° comma secondo cui “i comuni, le città metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici, secondo le procedure previste dalla legge regionale, entro i termini stabiliti dai piani medesimi e comunque non oltre due anni dalla loro approvazione”.
Se i Comuni recepiranno le prescrizioni del PTPR mediante apposite variati dei rispettivi piani regolatori generali, facendo diventare norma urbanistica la norma paesaggistica, si avrà allora uno snellimento delle procedure e la certezza dei tempi perché non ci sarà più bisogno del rilascio preventivo ed obbligatorio delle autorizzazioni paesaggistici, previo parere delle Soprintendenze competenti per territorio.
Comments 1