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Rodolfo Bosi
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Home Archivi

Sorrento sentenza del TAR storia. Elefante “Il Piano Casa applicabile anche in zona PUT”

02/07/2017
in Archivi, Beni paesaggistici, edilizia, Governo del territorio, Natura, News, Piani territoriali, Urbanistica
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Sorrento una sentenza storica per la zona PUT per cui anche in presenza della L.R. 35/87 il Piano Casa della Campania può essere applicato anche in Penisola Sorrentina e Costiera amalfitana.

Parliamo del  TAR Napoli VII SEZ. Campania la n. 2805 del 09.05.2017.

Tale sentenza si riferisce alla applicazione del Piano Casa , ovvero la legge regionale n. 19/2009.

“Tale sentenza  – spiega l’ingegner Antonio Elefante – è molto importante per professionisti, imprenditori, per i Comuni e per la intera economia del paese.

Infatti, quest’ultima sentenza del Tribunale Amministrativo interviene per chiarire un VOLTA E PER TUTTE, la vicenda relativa alla applicazione del Piano casa in Penisola Sorrentina, ovvero nei territori sottoposti a P.U.T. 

In realtà il medesimo TAR, che era già intervenuto più volte sull’argomento, non aveva giammai escluso la possibilità applicativa del Piano Casa ma, tuttavia, aveva semplicemente affermato che non sussistevano i presupposti per una deroga generalizzata in presenza di un Piano Paesaggistico come il PUT .

Tale principio era stato ripreso anche dal legislatore regionale che con la legge 16/2014 aveva apportato una modifica al contenuto dell’art.12 bis della L.R. n. 19/2009 precisando la applicabilità anche nei territori sottoposti a PUT, la inoperatività della deroga ai vincoli di inedificabilità assoluti e una limitazione applicativa proprie nelle aree dove vigono vincoli di inedificabilità assoluti; infatti la demolizione e ricostruzione in dette zone a vincolo di inedificabilità assoluto restava vincolato al mantenimento del volume preesistente ed, ovvero, ad interventi di mera ristrutturazione edilizia con mantenimento del volume preesistente ma con la modifica della sagoma.

Oggi la vicenda dei dubbi applicativi, e delle tante polemiche apertesi subito dopo le prime sentenze del TAR, sembra essere giunta alla fine, ed i tecnici comunali messi nella condizione di poter operare con più serenità.

La applicazione del Piano Casa, ovvero di una legge speciale, anche nei nostri territori, che non sono solo costituiti da edifici e nuclei storici (come qualcuno circa 50 anni fa aveva immaginato nella stesura del PUT) ma anche da spazzatura edilizia costruita intorno agli anni 60-70, consentirà di eseguire interventi di ammodernamento, adeguamento sismico e riqualificazione energetica che, diversamente non sarebbero mai possibili secondo le regole imposte dai Piani Regolatori Generali.

Una volta tanto una ventata di fiducia che proviene dalle Istituzioni, ed in particolare dagli Organi Giudiziari, non guasta in un territorio relegato ad una stupida stagnazione.

Nessuno si scandalizzerà se al posto di edifici spazzatura potranno nascere edifici moderni che non impegnano nuovo suolo e rispondono alle più moderne esigenze sia di tutela della sicurezza che di vivere civile e che in parte assolva ad un reale e stringente problema di fabbisogno abitativo.”

 

(Articolo pubblicato con questo titolo il 29 giugno 2017 sul sito “Positano News”)

Sentenza del TAR di Napoli n. 2805 del 25 maggio 2017

 

N.B. – Articolo 143 del D.Lgs. n. 42 del 22 febbraio 20104 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio)

3. Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell’adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette.

 

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