Con nota prot. n. 7 del 22 maggio 2013 il dott. Arch. Rodolfo Bosi ha chiesto al Presidente della Giunta Regionale Nicola Zingaretti ed all’Assessore all’Ambiente Fabio Refrigeri (e per conoscenza ai membri della Giunta ed ai capogruppo della Regione Lazio) la “Sospensione dei nulla osta richiesti per interventi edilizi assistiti da Piano di Utilizzazione Aziendale (P.U.A.) da realizzare dentro le aree naturali protette”, motivandone le ragioni nel modo seguente.
Dopo che il Governo Berlusconi ha impugnato presso la Corte Costituzionale la legge regionale n. 10/2011 (cosiddetto “Piano Casa”), per cercare di superare i vizi di legittimità costituzionale rilevati il Consiglio Regionale ha successivamente approvato la legge regionale n. 12 del 6 agosto 2012, con cui ha di nuovo modificato la lettera d) del 4° comma dell’art. 8 della legge regionale n. 29/1997 sostituendo le parole: “piani di miglioramento aziendale autorizzati dagli organi tecnici competenti” con le seguenti: “piani di utilizzazione aziendale (PUA) disciplinati dall’articolo 57 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche e dall’articolo 18 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico)”.
Con la medesima legge regionale n. 12/2012 è stato inserito dopo il comma 2 bis dell’articolo 46 il seguente: “2 ter. Fino all’approvazione degli strumenti di cui agli articoli 26 e 27, le previsioni di cui all’articolo 8, comma 4, lettera d) si applicano anche alle aree naturali protette regionali istituite prima della data di entrata in vigore della presente legge”.
Il 28 settembre 2012 il Governo Monti ha deliberato l’impugnativa in Corte Costituzionale avverso anche la legge della Regione Lazio n. 12/2012.
Secondo il Consiglio dei Ministri l’articolo 1 della l.r. n. 12/2012 è in contrasto con le norme statali in materia di tutela del paesaggio e di governo del territorio ed in particolare il comma 19 che prevede che nelle zone di massima protezione (zone “A” in regime di misure di salvaguardia) siano consentiti interventi di nuova costruzione e di realizzazione di manufatti funzionali all’attività agricola anche in deroga alle previsioni del piano paesaggistico: a tal ultimo riguardo si fa presente infatti che ai sensi del 2° comma dell’art. 18 della legge regionale n. 24/1998 “gli interventi di cui al presente articolo sono subordinati, se in deroga alle norme dei PTP, del PTPR e/o della presente legge, all’approvazione, da parte dell’organo competente, del piano di utilizzazione aziendale (PUA), secondo le modalità indicate con deliberazione della Giunta regionale e sono corredati del SIP di cui agli articoli 29 e 30”.
In considerazione della suddetta impugnazione, nelle more della pronuncia della Suprema Corte che potrebbe dichiarare incostituzionale la normativa che consente interventi edilizi all’interno delle zone “A” del Parco di Veio, il dott. Arch. Rodolfo Bosi ha chiesto “di emanare quanto meno una Circolare che inviti tutti gli Enti di Gestione a non rilasciare in via cautelativa alcun nulla osta per progetti di trasformazione assistiti da P.U.A. che vengano richiesti ai sensi della lettera d) del 4° comma dell’art. 8 della legge regionale n. 29/1997, così come modificato dalla legge regionale n. 12/2012, perché rischiano di modificare irreversibilmente le aree naturali protette istituite e di innescare comunque dei sicuri contenziosi di tipo amministrativo anche in termini di risarcimento danni”.
A titolo di esempio significativo Bosi ha rimesso in allegato alla sua nota la documentazione fotografica di alcune delle costruzioni che sono state realizzate in tal modo dentro il Parco di Veio, una delle quali è riportata come immagine di questo articolo: se in tutte le sue aree agricole venissero costruite residenze ed annessi agricoli sempre grazie a Piani di Utilizzazione Aziendale, non solo il Parco di Veio verrebbe interamente urbanizzato prima ancora che venga approvato il suo Piano di Assetto.
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