Su questo stesso sito il 15 marzo 2014 è stato pubblicato un articolo dal titolo “Stop alla primavera transgenica” che dava fra l’altro la notizia del ricorso presentato al Tar del Lazio per chiedere l’annullamento del Decreto interministeriale del 12 luglio 2013 che vieta per 18 mesi la coltivazione su tutto il territorio italiano del mais Monsanto MON 810 (https://www.rodolfobosi.it/stop-alla-primavera-transgenica/#more-5760).
Nel successivo articolo pubblicato il 26 (25) marzo 2014 con il titolo “Il ministro delle politiche agricole Martina: «L’Italia resta no-Ogm»” è stata confermata la notizia del ricorso n. 10302/2013 presso il TAR del Lazio, precisando che è stato presentato dall’agricoltore friulano Giorgio Fidenato (https://www.rodolfobosi.it/il-ministro-delle-politiche-agricole-martina-litalia-resta-no-ogm/).
Giorgio Fidenato
Sono intervenute ad opponendum a fianco del Ministero della Salute, del Ministero dell’Ambiente e della Regione Friuli Venezia Giulia la Confederazione Nazionale Coldiretti, il Codacons, lo Slow Food Italia, la Legambiente, Greenpeace, la Associazione Nazionale Città del Vino, la Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica, la Federazione Italiana Agricoltura Biologica e Biodinamica – Federbio, la Fondazione Univerde ed ASSEME, Associazione Sementieri Mediterranei.
Con separato ricorso è stato impugnato il Decreto interministeriale del 12 luglio 2013 anche da parte del sig. Silvano Della Libera, anche lui agricoltore friulano, Vice Presidente della associazione Futuragra.
Silvano Della Libera
Sono intervenute ad adiuvandum la Associazione Italiana Maiscoltori e la Associazione Luca Coscioni sostenendo la fondatezza delle dedotte doglianze: è intervenuta invece ad opponendum la Onlus Greenpeace.
Con Sentenza del TAR del Lazio n. 4410 del 23 aprile 2014 la Sezione Terza Quater ha respinto il ricorso di Fidenato contro il decreto ministeriale del 12 luglio 2013 che vietava per 18 mesi la coltivazione di varietà mais geneticamente modificato MON 810, ritenendo il provvedimento ministeriale perfettamente legittimo.
La Sezione Terza Quater ha ritenuto dapprima <<necessario richiamare la normativa sia nazionale che comunitaria disciplinante la materia oggetto della presente controversia nonché le sentenze della Corte di Giustizia intervenute in merito> nel seguente modo.
<<In particolare a livello di normativa comunitaria la coltivazione di OGM a scopo sperimentale e commerciale è regolamentata dalla Direttiva 2001/18/CE e dai Regolamenti 2003/1829/CE e 2003/1830/CE.
La menzionata direttiva stabilisce (art.22) come principio generale che gli Stati membri non possono vietare, limitare o impedire l’immissione in commercio di OGM conformi ai requisiti fissati a livello comunitario e, al contempo (art.23), prevede una clausola di salvaguardia in forza della quale un singolo Stato membro può limitare temporaneamente o vietare l’uso e la vendita sul proprio territorio di un OGM, qualora sulla base di nuove informazioni, vi siano fondati motivi di rischio per la salute umana o l’ambiente.
Per quanto concerne la normativa regolamentare è necessario far riferimento alla disciplina introdotta dal Regolamento 1829/2003/CE il quale:
I) prevede una procedura comunitaria per l’autorizzazione all’immissione in commercio di alimenti e mangimi prodotti da OGM, stabilendo a tal fine che le aziende interessate devono presentare una domanda di autorizzazione alla Commissione Europea e produrre un dossier che riporti tutte le informazioni scientifiche disponibili che permettano di valutare la sicurezza per la salute umana, animale e dell’ambiente e che su tale domanda esprima il proprio parere l’Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA);
II) stabilisce delle misure di emergenza, prevedendo all’art.34 che “Quando sia manifesto che prodotti autorizzati dal presente regolamento o conformemente allo stesso possono comportare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l’ambiente ovvero qualora, alla luce di un parere dell’Autorità formulato ai sensi degli articoli 10 e 22, sorga la necessità di sospendere o modificare urgentemente un’autorizzazione, sono adottate misure conformemente alle procedure previste agli articoli 53 e 54 del regolamento (CE) n. 178/2002“; in particolare il citato articolo 54 stabilisce che:
1. Qualora uno Stato membro informi ufficialmente la Commissione circa la necessità di adottare misure urgenti e qualora la Commissione non abbia agito in conformità alle disposizioni dell’articolo 53, lo Stato membro può adottare misure cautelari provvisorie. Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.
2. Entro dieci giorni lavorativi, la Commissione sottopone la questione al comitato istituito dall’articolo 58, paragrafo 1, secondo la procedura di cui all’articolo 58, paragrafo 2 ai fini della proroga, modificazione od abrogazione delle misure cautelari provvisorie nazionali.
3. Lo Stato membro può lasciare in vigore le proprie misure cautelari provvisorie fino all’adozione delle misure comunitarie”.
A livello di normativa nazionale deve essere evidenziato che:
a) era stata prevista con D.lgvo n.212/2001 una procedura di autorizzazione nazionale alla coltivazione di sementi geneticamente modificate che andava ad aggiungersi all’autorizzazione comunitaria relativa all’immissione in commercio;
b) con D.L. n.279/2004, convertito nella legge n.5/2005, sono stati introdotti due principi fondamentali:
b1) quello della coesistenza della colture tramite la separazione delle filiere, prevedendosi a tal fine dei piani di coesistenza da adottarsi con decreto ministeriale di intesa con le Regioni e le Province Autonome;
b2) quello della libertà di scelta del consumatore circa il tipo di prodotto da usare (biologico, convenzionale o transgenico).
Ciò precisato, deve essere evidenziato che la richiamata normativa è stata oggetto di due sentenze della Corte di Giustizia e di una sentenza della Corte Costituzionale.
In particolare con la sentenza del 6 settembre 2012 la Corte di Giustizia, sez.IV, decidendo in merito alla disciplina di cui al citato D.lgvo n.212/2001, ha affermato che “Emerge da tali constatazioni che, allo stato attuale del diritto dell’Unione, uno Stato membro non è libero di subordinare a un’autorizzazione nazionale, fondata su considerazioni di tutela della salute o dell’ambiente, la coltivazione di OGM autorizzati in virtù del regolamento n. 1829/2003 ed iscritti nel catalogo comune in applicazione della direttiva 2002/53.70
Al contrario, un divieto o una limitazione della coltivazione di tali prodotti possono essere decisi da uno Stato membro nei casi espressamente previsti dal diritto dell’Unione.
Fra tali eccezioni figurano, da un lato, le misure adottate in applicazione dell’articolo 34 del regolamento n. 1829/2003 nonché quelle disposte ai sensi degli articoli 16, paragrafo 2, o 18 della direttiva 2002/53, disposizioni che non sono oggetto del procedimento principale, e, dall’altro, le misure di coesistenza prese a titolo dell’articolo 26 bis della direttiva 2001/18″.
In ordine, poi, all’individuazione dei presupposti giustificanti l’adozione della misure di cui all’art. 34 del Regolamento 1829/2003, il quale subordina queste ultime all’esistenza di una situazione che possa comportare, «[in modo] manifesto», un «grave rischio» per la salute umana, per la salute degli animali o per l’ambiente, la Corte di Giustizia con sentenza della Sezione IV dell’8 settembre 2011 ha affermato che “A tale riguardo occorre considerare che le espressioni «[in modo] manifesto» e «grave rischio» devono essere intese come atte a riferirsi a un serio rischio che ponga a repentaglio in modo manifesto la salute umana, la salute degli animali o l’ambiente. Questo rischio deve essere constatato sulla base di nuovi elementi fondati su dati scientifici attendibili. Infatti, misure di tutela adottate in forza dell’art. 34 del regolamento n. 1829/2003 non possono essere validamente motivate con un approccio puramente ipotetico del rischio, fondato su semplici supposizioni non ancora accertate scientificamente. Al contrario, siffatte misure di tutela, nonostante il loro carattere provvisorio e ancorché esse rivestano un carattere preventivo, possono essere adottate solamente se fondate su una valutazione dei rischi quanto più possibile completa tenuto conto delle circostanze specifiche del caso di specie, che dimostrino che tali misure sono necessarie (v., in tal senso, sentenza Monsanto Agricoltura Italia e a., cit., punti 106 e 107)”.
La Corte Costituzionale, da parte sua, con sentenza n.116/2006 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt.3, 4 e 6, comma 1 e 7, del D.L. n.279/2004 sul presupposto che la disciplina della coesistenza delle colture è di competenza esclusiva delle Regioni e della Province Autonome in quanto spetta a quest’ultime l’esercizio del potere legislativo per disciplinare le modalità di applicazione del principio di coesistenza nei diversi territori regionali, notoriamente molto differenziati dal punto di vista morfologico e produttivo.
Da ultimo, in pendenza del giudizio in trattazione è intervenuta la legge della Regione Friuli n.5 del 28 marzo 2014, la quale all’art.1, in applicazione delle facoltà riconosciute dal paragrafo 2.4 della raccomandazione 2010/C-200/01 della Commissione Europea del 12 luglio 2010 (recante orientamenti per l’elaborazione di misure nazionali in materia di coesistenza per evitare la presenza di OGM nelle colture convenzionali e biologiche) ha disposto che la coltivazione di mais geneticamente modificato è vietata fino all’approvazione definitiva delle predette misure di coesistenza e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dall’entrata in vigore delle suddetta legge.>>
La sentenza del Tar ricorda che il regolamento della Comunità europea del 2003 «prevede una procedura comunitaria per l’autorizzazione all’immissione in commercio di alimenti e mangimi prodotti da Ogm, stabilendo a tal fine che le aziende interessate devono presentare una domanda di autorizzazione alla Commissione europea e produrre un dossier che riporti tutte le informazioni scientifiche disponibili che permettano di valutare la sicurezza per la salute umana, animale e dell’ambiente e che su tale domanda esprima il proprio parere l’Agenzia europea per la sicurezza alimentare (Efsa)».
La Sezione Terza Quater sottolinea che «l’autorizzazione rilasciata nel 1998 a Monsanto dalla Commissione Europea, in forza della quale l’odierna ricorrente afferma di aver maturato il diritto alla coltivazione del mais Mon 810, si basava su una normativa superata da quella attualmente in vigore, tant’è che a distanza di ben sette anni dalla data di presentazione dell’istanza di rinnovo della suddetta autorizzazione nessuna decisione è stata adottata in merito dalla Commissione Europea».
E aggiunge che «tale situazione di impasse è avvalorata dalla circostanza che l’Efsa, che è l’organo competente a dare il proprio parere sotto l’aspetto scientifico, se nel 2009 aveva dato parere positivo, tuttavia successivamente, come fatto presente dalla difesa erariale, si era pronunciata diversamente, tenendo conto anche di altri aspetti del rischio ambientale non tenuti presente nel parere del 2009».
Da qui «non può essere seriamente posto in dubbio che il diffondersi di culture di mais transgenico sulla base di un’autorizzazione risalente nel tempo, la quale non poteva tener conto di una normativa successiva più restrittiva nonché delle problematiche connesse ai rischi ambientali successivamente emerse ed avvalorate dagli studi richiamati nel contestato decreto, le quali avevano in sostanza precluso alla Commissione Europea di procedere al rinnovo della citata autorizzazione, poteva rappresentare un situazione di concreto ed attuale pericolo tale da giustificare l’adozione del suddetto decreto».
Il TAR del Lazio, per pronunciarsi sulla coltivazione degli OGM in Italia, ha adottato quindi il principio di precauzione, sottolineando nelle motivazioni della sentenza che <<quando sussistono incertezze riguardo all’esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, possono essere adottate misure protettive senza dover attendere che siano esaurientemente dimostrate la realtà e la gravità di tali rischi.>>: pertanto, il contestato decreto rispecchia in toto le condizioni previste.
Con Sentenza del TAR del Lazio n. 4411 del 23 aprile 2014 la Sezione Terza Quater ha respinto anche il ricorso di Dalla Libera.
”Apprendiamo con soddisfazione il pronunciamento del Tar che conferma nella sostanza le ragioni del decreto promosso dal ministero delle Politiche agricole di concerto con i ministeri della Salute e dell’Ambiente in relazione allo stop delle semine Ogm in Italia”, commenta il ministro delle politiche agricole, Maurizio Martina. ”Proseguiamo ora con tenacia la battaglia che stiamo portando avanti anche con altri Paesi in ambito europeo – sottolinea Martina – il nostro obiettivo è dare più autonomia di scelta ai singoli Stati sul tema Ogm. Se non riusciremo a trovare un accordo entro giugno, questo sarà uno dei dossier più importanti del semestre italiano di presidenza dell’Ue. Sono convinto che il modello agricolo italiano debba valorizzare le sue peculiari caratteristiche per rafforzarsi anche sui mercati internazionali”.
Maurizio Martina
“La decisione del Tar del Lazio avalla l’operato del Governo, impegnato con risultati importanti anche in sede europea per aumentare l’autonomia decisionale degli Stati membri in materia di Ogm. Ora questo divieto va attuato con decisione, anche adottando le sanzioni stabilite per le eventuali violazioni” afferma Gian Luca Galletti, ministro dell’Ambiente aggiungendo che “dopo questa sentenza è più forte la spinta per una nuova normativa UE che lasci piena autonomia agli Stati, anche in relazione alle tradizioni e alle vocazioni agricole del territorio“.
Gian Luca Galletti
Per il ministro della Salute Beatrice Lorenzin “il dispositivo della sentenza ha messo in evidenza la correttezza sia dal punto di vista amministrativo che scientifico dell’azione intrapresa dal Ministero della Salute a tutela dei diritti dei cittadini che vedono con preoccupazione la coltivazione di prodotti geneticamente modificati destinati all’alimentazione”.
Beatrice Lorenzin
“Giusta la sentenza con cui il Tar del Lazio ha bocciato il ricorso, francamente pretestuoso, di Fidenato contro il decreto interministeriale che proibisce la semina di mais geneticamente modificato Mon810 in Italia” osserva il presidente della Commissione Ambiente della Camera Ermete Realacci spiegando che “con il pronunciamento di oggi si scrive una bella pagina a tutela della nostra agricoltura e del made in Italy di qualità“.
Ermete Realacci
“Al di là di motivazioni di ordine ambientale e sanitario, infatti – spiega Realacci – la scelta Ogm è completamente sbagliata per l’Italia. Il futuro della nostra agricoltura non è certo legato agli organismi transgenici, ma alla qualità, al territorio, alle tipicità, alla tracciabilità dei nostri prodotti. L’agricoltura italiana è un settore da guinness, con i suoi 263 prodotti tipici, oltre un milione di ettari condotti con metodo biologico e un export che nel 2013 ha fatto segnare il record di 33 miliardi di euro. Un settore che è cresciuto nel segno della qualità, che da un contributo importante all’attrattività del made in Italy nel mondo e che non può che svilupparsi ulteriormente scegliendo la via dell’eccellenza“.
Esprime profonda soddisfazione per la sentenza del Tar sugli OGM anche Alfonso Pecoraro Scanio, a capo della Fondazione UniVerde.
Alfonso Pecoraro Scanio
Pecoraro Scanio, che nel 2001 firmò le misure anti OGM, ha sottolineato in una nota che ora Governo e Regioni dovranno attivarsi per mantenere effettivamente in vigore il decreto, bloccando le semine illegali di colture geneticamente modificate ed evitando contaminazioni nei campi italiani.
Pecoraro Scanio ha poi invocato un intervento comunitario in materia, invitando a non abbassare la guardia contro le lobby pro OGM: <<La sentenza costituisce l’impalcatura giuridica necessaria per poter applicare la clausola di salvaguardia. Il ministro non ha più scuse, questa è la soluzione che chiuderà ogni spiraglio agli OGM in Italia.>>
Il Comitato scientifico Equivita – che fu il primo a svelare e far naufragare il progetto di semina del mais modificato Mon810 dell’associazione friulana, rivelando l’imminente pubblicazione in Friuli delle linee guida per la coesistenza tra Ogm e colture tradizionali – esprime grande soddisfazione per il NO di risposta del TAR del Lazio.
Il comitato scientifico EQUIVITA si augura che, da ora in poi, nessuno voglia più in Italia o altrove prevalere sul benessere generale, sulla salute, sulla sovranità e autodeterminazione alimentare dei cittadini: <<Non vogliamo pagare i brevetti ad ogni raccolto e vogliamo disporre delle scelte del nostro futuro.>>
L’agricoltura italiana resta dunque libera dagli Ogm come chiede il 76% degli italiani, afferma Coldiretti nel precisare che il risultato è dovuto alla grande mobilitazione delle associazioni di ambientalisti, agricoltori, consumatori.
Il coordinatore Stefano Masini responsabile ambiente della Coldiretti, chiede al governo di ”chiarire quali siano le sanzioni da applicare nel caso di violazione del divieto di messa a coltura in modo da evitare situazioni analoghe a quanto accaduto nella scorsa estate in Friuli Venezia Giulia, che hanno portato alla contaminazione di terreni confinanti con quelli illegalmente coltivati con mais MON810, come accertato dalle indagini del Corpo Forestale dello Stato”.
Stefano Masini
Per questo esito del ricorso si era mobilitata la Task Force per un’Italia libera da Ogm, della quale fanno parte 39 importanti associazioni del mondo agricolo e ambientale tra cui Coldiretti, Greenpeace, Legambiente e Slow Food, che non hanno mancato di dirsi «pienamente soddisfatte della sentenza per la sua chiarezza espositiva e soprattutto perché rimette al centro della questione Ogm il principio invalicabile di precauzione».
Per Legambiente è “una sentenza storica, una grande vittoria per l’agricoltura italiana di qualità“.
Il Tar del Lazio, spiega in una nota il presidente di Legambiente Vittorio Cogliati Dezza, “ha confutato tutte le motivazioni che secondo l’agricoltore friulano Fidenato, che vorrebbe seminare liberamente mais biotech, avrebbero dovuto far cadere il decreto interministeriale di agosto per il quale ‘la coltivazione di varietà di Mais Mon810, proveniente da sementi geneticamente modificate è vietata nel territorio nazionale fino all’adozione di misure comunitarie e comunque non oltre diciotto mesi dalla data del presente provvedimento“.
La sentenza del Tar, prosegue Cogliati Dezza, “si rifà al principio di precauzione in quanto sono state evidenziate le conseguenze potenzialmente negative per l’ambiente derivanti dalla contaminazione del mais Mon 810. Questa sentenza serve innanzitutto a ripristinare la legalità : nessuno può coltivare impunemente Ogm in Italia. Il Governo italiano s’impegni quindi nel semestre europeo affinché l’Ue adotti una nuova regolamentazione che consenta agli Stati membri di vietare coltivazioni Ogm anche per ragioni economico-sociali“.
Vittorio Cogliati Dezza
Francesco Ferrante – candidato nella lista Green Italia Verdi Europei per le prossime elezioni europee – si spinge a disegnare su questo fronte anche la necessità di un forte impegno italiano nell’imminenza del semestre europeo sotto la nostra presidenza.
«Il tribunale amministrativo – afferma Ferrante – ha fatto valere innanzitutto una questione di legalità, mettendo nero su bianco il fatto che seminare Ogm in Italia è un reato. Grazie anche all’impegno della task force ‘Per un’Italia libera da Ogm’ il nostro Paese può mantenere integro il suo patrimonio dell’agroalimentare, e sarebbe molto importante che il governo italiano durante la presidenza del semestre europeo si attivi per l’adozione di una nuova regolamentazione che consenta il divieto di coltivazioni Ogm a tutti gli stati dell’Unione».
Francesco Ferrante
Anche il Movimento 5 Stelle, che ha portato avanti una battaglia contro gli OGM tramite il portale Italiaogmfree.org, ha espresso soddisfazione per la sentenza del TAR, ricordando però che il rigetto del ricorso non è una misura sufficiente, benché rappresenti un primo passo importante: <<La sentenza costituisce l’impalcatura giuridica necessaria per poter applicare la clausola di salvaguardia. Il ministro non ha più scuse, questa è la soluzione che chiuderà ogni spiraglio agli OGM in Italia.>>
«Siamo molto soddisfatti per la sentenza del Tar del Lazio che ha bocciato il ricorso presentato contro il decreto interministeriale che proibisce la semina di mais biotech Mon810 modificato geneticamente. Ora il governo Renzi, con la velocità che ostenta in ogni occasione, dia subito indicazioni chiare alle prefetture e agli enti locali su come agire con i trasgressori, ricordandosi che il decreto scadrà comunque nel gennaio 2015».
La consigliera del Movimento 5 Stelle della Regione Friuli Venezia Giulia Eleonora Frattolin commenta così, a caldo, la sentenza del Tar del Lazio.
Eleonora Frattolin
«Siamo in presenza di una decisione molto importante perché finalmente si riconoscono le conseguenze negative per l’ambiente dovute alla diffusione deliberata di ogm – spiega Frattolin -. È una grande vittoria del MoVimento 5 Stelle che su questo tema ha agito con forza a tutti i livelli. Ed è una bruciante sconfitta per chi, come Fidenato, ha utilizzato anche l’arma delle intimidazioni per contrastare la nostra battaglia di civiltà. Siamo contenti – sottolinea la portavoce M5S – che almeno la giustizia italiana non si sia piegata alle multinazionali sementiere».
«La sentenza del Tar del Lazio non fa che confermare la legittimità delle nostre proposte in Consiglio – aggiunge il consigliere regionale Cristian Sergo sempre del Movimento 5 Stelle -. Ora lo possiamo dire senza paura di essere smentiti: la nostra costante pressione per mantenere il Friuli Venezia Giulia una regione “ogm free” è stata efficace».
Cristian Sergo
Ma per Fidenato si tratta di una battaglia persa, non della guerra: «Farò ricorso immediato al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar del Lazio».
L’agricoltore friulano, che non è certo uno che molla alla prima sconfitta, ha già pronto il ricorso al Consiglio di Stato e spiega: «Ci sono una serie di errori che fanno pensare male…non è credibile una magistratura che va contro l’organo tecnico per eccellenza, l’Efsa, che il 24 settembre 2013 aveva dichiarato che non c’era alcun problema, alcun rischio per la salute. Qui si confonde il principio di precauzione con il rischio manifesto che non c’é. È un errore da 2 in pagella».
Sempre su questo stesso sito il 28 marzo 2014 è stato pubblicato un articolo dal titolo “Mais Ogm: la Regione Friuli Venezia Giulia verso l’addio definitivo” che dava la notizia del disegno di legge inviato a Bruxelles dalla Giunta Regionale per l’esame e l’approvazione del provvedimento con cui si esclude in via definitiva la coltivazione di tutti i mais Ogm su tutto il territorio regionale (https://www.rodolfobosi.it/mais-ogm-la-regione-friuli-venezia-giulia-verso-laddio-definitivo/).
In ottemperanza alla politica della Giunta di centro-sinistra di Debora Serracchiani il Direttore di servizio del corpo forestale regionale con due ordini del 31 ottobre 2013 e del 20 novembre 2013 ha imposto al sig. Giorgio Fidenato, in qualità di titolare dell’azienda agricola “In Trois”, lo stop alla coltivazione della varietà di mais Mon 810.
Con ricorso n. 378/2013 il sig. Giorgio Fidenato ha impugnato entrambi gli ordini presso il TAR: con Sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia n. 178 del 24 aprile 2014 la Prima Sezione ha rigettato il ricorso proposto.
La Prima Sezione del Tar del Friuli Venezia Giulia ha ritenuto legittimi i provvedimenti emanati dalla Regione che, in conformità alla normativa comunitaria, hanno previsto accorgimenti tecnici nella fase di raccolta idonei ad evitare la commistione di prodotti Ogm e prodotti naturali.
Il vicepresidente della Regione Friuli Venezia Giulia ed assessore alle Risorse agricole Sergio Bolzonello ha espresso soddisfazione per le due sentenze che, pur nelle loro diverse portate, danno ragione all’azione della Giunta, il cui indirizzo si dimostra così essere sempre stato coerente.
Il vicepresidente ha ricordato che la Giunta regionale è stata l’unica in Italia ad affrontare con coraggio il problema Ogm e a trovare soluzioni normative quando il clima anche nazionale era ben diverso da oggi.
Sergio Bolzonello
La Regione Friuli Venezia Giulia ha constatato con altrettanta soddisfazione che le sentenze riguardano sia la semina dello scorso anno sia il divieto di semina in generale.
Le due sentenze sono praticamente equivalenti.
Dicono in sostanza: è vero che l’Unione Europea vieta all’Italia di vietare la coltivazione del mais Ogm, ma la legislazione dell’Ue consente ad uno Stato membro divieti provvisori qualora abbia nuove informazioni a proposito di rischi per la salute e per l’ambiente.
L’Efsa (l’autorità europea per la sicurezza alimentare) è l’ente preposto a valutare questi rischi; dal 2011 in poi si è espressa in modo cauto sul Mon 810; la Commissione Europea deve ancora prendere in considerazione le nuove cautele; fino a che questo non avverrà, l’Italia in nome del principio di precauzione può provvisoriamente vietare la coltivazione del Mon 810.
Naturalmente sono stati riassunti e ridotti ai minimi termini concetti ben più articolati.
Il cardine delle sentenze risiede nel fatto che l’autorizzazione a coltivare il Mon 810 nell’Unione Europea è scaduta nel 2007 e la Commissione Europea deve ancora decidere se rinnovarla o meno: nel frattempo vige la proroga automatica della vecchia autorizzazione.
E nel frattempo, soprattutto, l’Efsa ha formulato una nuova valutazione dei rischi legati alla coltivazione del mais Mon 810: quella dell’8 dicembre 2011, poi rivista nel febbraio 2012, e sempre richiamata come tuttora valida nei pronunciamenti dell’Efsa sul Mon 810 che portano la data ancora del 2012 e poi del 2013.
La valutazione Efsa del 2011 è improntata appunto alla cautela.
Il Mon 810 è un mais Bt: nel suo Dna è stato inserito un frammento del materiale genetico proprio del Bacillus thuringiensis per far sì che la pianta produca un insetticida in grado di stecchire la piralide del mais, una farfallina le cui larve si nutrono di radici di mais.
piralide del mais
L’Efsa dice che il Mon 810 non è rischioso per l’ambiente se viene sottoposto ad appropriate procedure di gestione, da far scattare qualora l’area coltivata a mais Bt sia superiore al 7,5% della superficie agricola.
Altrimenti in determinate situazioni potrebbero essere a rischio anche farfalle diverse dalla piralide.
È ormai noto che l’Efsa solo nel documento del 2013 sul Mon 810 ha preso in considerazione la débalce del mais Ogm Bt negli Stati Uniti.
Lì è stato ingegnerizzato sempre col Bacillus thuringiensis, ma per produrre insetticida in grado di uccidere un altro parassita, la diabrotica del mais.
Ormai da tempo sono diffusi ceppi di diabrotica in grado di resistere contemporaneamente a diverse tossine insetticide prodotte da differenti varietà di mais Ogm Bt.
L’Efsa dallo scorso anno ha inserito nelle sue valutazioni anche linee guida per il monitoraggio e la gestione degli insetti resistenti.
Ma c’è un sistema vecchio come il mondo utile sia contro la diabrotica sia contro la piralide.
È privo di rischi per altri insetti e non comporta la comparsa di ceppi resistenti: è la rotazione delle colture.
Se le larve non trovano mais di cui nutrirsi, muoiono semplicemente di fame.