Quando lo scorso 30 giugno mi sono trovato nella sala di attesa del 2° piano di via dei Cerchi n. 6 ad aspettare inutilmente una riunione della Commissione Commercio che è stata poi annullata, mi sono intrattenuto a parlare anche con un rappresentante di una ditta pubblicitaria che vedevo per la 1° volta e che mi ha detto di far parte della ditta “SPOT Pubblicità” a quel momento a me non molto nota: quando gli ho chiesto se questa ditta avesse partecipato al procedimento del riordino ha tenuto a rispondermi con orgoglio che la sua è una delle ditte storiche romane fra le più serie.
Ad onor del vero ed a conferma di come mi si è voluta presentare questa ditta, debbo dire che con prot. n. 133 del 27 dicembre 1996 la “SPOT Pubblicità” ha partecipato al procedimento del riordino dichiarando di avere installato a quel momento 171 impianti di sua proprietà (tipo scheda “R”), 55 impianti di proprietà comunale (tipo scheda “SPQR”) e di avere presentato negli anni precedenti domande di rilascio di nuove concessioni per 305 impianti (tipo scheda “E”) senza averne installato con pieno merito nel frattempo nemmeno uno (tipo “scheda “ES”).
Ma il pomeriggio di quello stesso giorno mi sono trovato a passare in macchina per andare al centro di Roma nel tratto della via Flaminia che si immette su Viale di Tor di Quinto ed ho scoperto con mio grande stupore un impianto pubblicitario monofacciale di mt. 4 x 3 che sulla cimasa in alto a sinistra reca la scritta proprio della ditta “SPOT Pubblicità”.
L’impianto risulta installato sul lato di via Flaminia ad uscire da Roma, poco dopo lo svincolo del sovrappasso per via dei Due Ponti.
Sulla cornice dell’impianto in alto a destra è affissa la seguente targhetta identificativa che riporta il numero di codice 0102/BB444/P.
L’impianto in questione non risulta registrato fra i 20 impianti “senza scheda” riportati nell’ “Elenco contribuenti inseriti nella Nuova Banca Dati autorizzati a mantenere impianti pubblicitari sul territorio di Roma Capitale” aggiornato al 30 settembre 2014.
Dalla considerazione che è vietato il rilascio di nuove autorizzazioni deriva per esclusione che l’impianto in questione faccia parte del procedimento del riordino.
Ci sarebbe da sapere allora se faccia parte dei 171 impianti tipo scheda “R” o invece sia uno dei 305 impianti dichiarati come tipo scheda “E”, installato dopo il 9 maggio 1997 (data ultima di presentazione delle domande di partecipazione al riordino) e registrato in tal caso nella Nuova Banca Dati come scheda “E” (tipologia teoricamente inesistente, dovendosi trattare di catalogazione di impianti non ancora installati per i quali è stata presentata soltanto domanda di rilascio di concessione).
In un caso come nell’altro è legittimata l’ipotesi che questo impianto pubblicitario possa essere stato ufficialmente installato dalla “SPOT” utilizzando la deliberazione n. 395 del 3 dicembre 2008 con cui la Giunta Comunale ha stabilito che le disposizioni contenute nella deliberazione del Commissario Straordinario n. 45/2008 “si applicano agli spostamenti degli impianti con i titoli in fase di rinnovo (mod. R e SPQR) indipendentemente dal motivo che ha determinato lo spostamento”.
In forza della deliberazione di Giunta n. 395/2008, specialmente per gli impianti installati “in difformità a norme inderogabili del Codice della Strada”, ma anche per impianti del tutto in regola con la intera normativa vigente in materia, il responsabile legale della ditta interessata può produrre una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 (cioè una “autocertificazione”) con individuazione della nuova posizione (che in genere deve essere sempre nello stesso Municipio) e depositare una relazione redatta da un tecnico abilitato, che assevera la legittimità della nuova posizione: trascorsi 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione, l’impianto può essere installato nella nuova posizione, previa specifica “comunicazione” di avvio dell’installazione.
Ma se c’è stata ricollocazione, in tal caso l’asseverazione del tecnico abilitato sarebbe del tutto falsa per i seguenti motivi.
1 – L’impianto risulta collocato su un’area che ricade all’interno tanto della fascia di rispetto dei 150 metri dalla sponda destra del fiume Tevere automaticamente soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi della lettera c) del 1° comma dell’art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004, quanto del vincolo paesaggistico denominato “Valle del Tevere”, emanato con deliberazione della Giunta Regionale n. 10591 del 5.12.1989, dove ai sensi dell’art. 153 del D. Lgs. n. 42/2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” “é vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari”.
Alla sottostante Tavola A2.a del Piano Regolatore degli Impianti e dei Mezzi Pubblicitari (PRIP) (approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 49 del 30 luglio 2014), relativa alla “Sintesi del Piano Territoriale Paesistico Regionale – Beni paesaggistici”, i due vincoli sono individuati rispettivamente come “vincolo dichiarativo” (in rigato rosso) e come “vincolo ricognitivo di legge” (in rigato blu).
La tutela di entrambi i suddetti vincoli è ad ogni modo assicurata tanto dal Piano Territoriale Paesistico (PTP) n. 15/8 “Valle del Tevere” (adottato con deliberazione della Giunta Regionale n. 5580 del 27/10/1998 ed approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 25/2006) quanto dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) (adottato dalla Giunta Regionale con deliberazioni n. 556 del 25 luglio 2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007).
Il PTPR destina l’area ad ambito di paesaggio delle “Reti Infrastrututre e Servizi”, entro cui per gli impianti pubblici0ari che vi ricadono l’art. 32, Tabella C, par. 5.5., delle Norme prescrive il “divieto nelle aree di margine alle infrastrutture viarie e ferroviarie salvo segnaletica di pubblica utilità”.
Alla sottostante Tavola A1.a del Piano Regolatore degli Impianti e dei Mezzi Pubblicitari (PRIP) relativa alla “Sintesi del Piano Territoriale Paesistico Regionale – Sistemi e ambiti di paesaggio”, è individuato l’ambito di paesaggio relativo alle “Reti, Infrastrutture e Servizi” della via Flaminia.
Per collocare infatti cartelli pubblicitari nell’ambito e in prossimità dei beni paesaggistici, prima ancora del materiale rilascio della autorizzazione da parte del Comune, occorre avere il rilascio preventivo ed obbligatorio della “autorizzazione paesaggistica” che spetta alla “U.O. Procedimenti Edilizi Speciali” che dipende dalla “Direzione e Attuazione degli Strumenti Urbanistici”del “Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica”, il quale a sua volta deve avere il previo parere favorevole vincolante della Soprintendenza competente per territorio ai sensi del 1° comma dell’art. 153 del D.Lgs. n. 42/2004, che spetta in tal caso alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune di Roma, con al momento ancora vacante la carica del Soprintendente da quando è andata in pensione l’arch. Maria Costanza Pierdominici.
Si mette in grande evidenza che ai sensi del comma 4 dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 “l’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio”: ne deriva che in mancanza di quest’atto preventivo ed obbligatorio l’installazione del suddetto impianto sarebbe totalmente viziata di legittimità.
La conferma dell’obbligo della preventiva acquisizione del nulla osta é stata ribadita in tutti i modelli di asseverazione predisposti dal Servizio Affissioni e Pubblicità del Comune di Roma riguardo agli “spostamenti” di impianti pubblicitari in zona vincolata: é stato infatti testualmente prestampato fino a poco tempo fa che “Qualora l’area sia vincolata deve essere espressamente dichiarato il tipo di vincolo e devono essere riportati gli estremi – data e protocollo – della richiesta del nulla osta – la domanda sarà comunque irricevibile se non corredata dal Nulla Osta”.
A seguito della istituzione del Dipartimento Regolazione e Gestione Affissioni e Pubblicità decisa dalla Giunta Capitolina con deliberazione n. 12 del 20 gennaio 2012, il Direttore dott. Claudio Saccotelli ha emanato la Determinazione Dirigenziale n. 618 del 27 marzo 2012, con cui ha esteso la possibilità di spostamento anche di tutti gli impianti pubblicitari già installati tipo scheda “E”, cioè senza titolo autorizzatorio, alla sola condizione che la rispettiva richiesta sia corredata del parere positivo della Sovrintendenza competente sul territorio: ha quindi modificato in tal senso anche i Modelli A, B e C predisposti dal dott. Francesco Paciello, per aggiungervi che l’impianto è presente nella procedura del riordino non solo come mod. R/SPQR (con rispettiva concessione rilasciata) ma anche come mod. E/ES (senza alcun rilascio di concessione, però con “parere positivo della Sovrintendenza competente sul territorio della nuova posizione”).
Per opportuna conoscenza dal confronto dei nuovi Modelli B e C anche con i rispettivi vecchi modelli emerge il seguente passo identico solo nei nuovi Modelli, in quanto diverso da quelli vecchi, secondo cui il dichiarante è “consapevole che le mendaci dichiarazioni, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445, con le sanzioni previste dalla legge penale e dalle leggi speciali in materia nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere” (nuovi Modelli B e C).
Identico nei nuovi Modelli, ma di poco diverso dai vecchi rispettivi Modelli, è invece il seguente passo finale: “Il sottoscritto è a conoscenza che l’Amministrazione si riserva la verifica dei dati contenuti nella presente dichiarazione e, in caso di dichiarazione falsa o mendace, procederà a denunciare il fatto all’Autorità Giudiziaria ed escluderà, pertanto, l’impianto dal provvedimento autorizzatorio; è, altresì a conoscenza che l’abusiva installazione delle opere prima dell’ottenimento della prescritta autorizzazione sarà perseguita in base alle norme vigenti”.
In allegato alla richiesta di spostamento presentata utilizzando sia i vecchi che i nuovi Modelli B e C deve essere stata comunque aggiunta la “asseverazione” secondo il fac simile che si rimette in allegato in cui il tecnico abilitato incaricato di compilarlo si dichiara “consapevole che ai fini della relazione asseverata i professionisti competenti assumono la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli art. 359 e 481 del codice penale e che in caso di false attestazioni l’autorità comunale dà contestuale notizia all’autorità giudiziaria ed al consiglio dell’ordine di appartenenza per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari”:a chiusura della “asseverazione” sempre come da fac simileviene sempre fatto dichiarare al tecnico abilitato che “Il sottoscritto è a conoscenza che l’Amministrazione si riserva la verifica della asseverazione di conformità, e in caso di dichiarazione falsa o mendace, procederà a denunciare il fatto alla Autorità Giudiziaria” e che “il sottoscritto è consapevole di assumere la qualifica di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del C.P.”, riguardanti rispettivamente le “Persone esercenti un servizio di pubblica necessità” e la “Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità”.
Nel fac simile è annotato fra parentesi che “Qualora l’area sia vincolata deve essere espressamente dichiarato il tipo di vincolo e devono essere riportati gli estremi – data e protocollo – della richiesta del nulla osta – la domanda sarà comunque irricevibile se non corredata dal Nulla Osta”.
2 – Ma se l’impianto di cui all’oggetto risulta registrato nella Nuova Banca Dati con il rispettivo numero di codice identificativo 0102/BB444/P senza che la domanda di “spostamento” sia stata dichiarata irricevibile perché non corredata né del preventivo ed obbligatorio parere vincolante della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune di Roma né della “autorizzazione paesaggistica” rilasciata dal Servizio Autorizzazioni Paesaggistiche del Comune di Roma, vuol dire allora che sulla istanza non c’è stata la dovuta istruttoria da parte della S.p.A. “Aequa Roma” che é stata messa a capo della U.O. Affissioni e Impianti Pubblicitari e che cura proprio le nuove autorizzazioni, le ricollocazioni, gli accorpamenti e le trasformazioni degli impianti: l’istruttoria non è evidentemente stata fatta entro i 30 giorni prescritti dalla data di ricevimento della istanza ed ha consentito alla ditta “SPOT” di installare l’impianto dandone quella “COMUNICAZIONE DELLA SOCIETA’” che come tale la S.p.A. “Aequa Roma” dovrebbe avere registrato passivamente nella Nuova Banca Dati, senza avere effettuato alcuna “verifica della asseverazione di conformità” nemmeno dopo la presa d’atto della avvenuta installazione.
Si ribadisce che se è stata veramente presentata domanda di spostamento per l’impianto di cui all’oggetto da parte del rappresentante legale della ditta “SPOT”, con o senza una “asseverazione” allegata di un tecnico abilitato, considerato che non dovrebbe risultare rilasciata per esso nessuna “autorizzazione paesaggistica”, c’è stata allora comunque una “dichiarazione falsa o mendace” del rappresentante legale se non anche una falsa attestazione del tecnico abilitato, nel caso che abbia rilasciato veramente una “asseverazione”.
In caso di accertate false dichiarazioni e false attestazioni, l’autorità comunale – se non altro per coerenza con gli stessi modelli e fac simili da essa stessa predisposti – deve denunciare il fatto alla Autorità Giudiziaria, chiedendo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma di voler accertare se sussistano quanto meno gli estremi del reato di “Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità” previsto dall’art. 481 del Codice Penale.
3 – La S.p.A. “Aequa Roma” è a maggior ragione responsabile del mancato controllo sulla “ricollocazione” di tale impianto, dal momento che ha redatto il Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari (PRIP) che è stato approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 49 del 30 luglio 2014 e che alla Tavola 1.04 destina l’area su cui è stato collocato l’impianto a sottozona D3, ma senza nessuna indicazione di tipo stradale per via Flaminia e quindi con divieto di installarvi impianti pubblicitari.
Il PRIP per giunta, così come le modifiche ed integrazioni apportate al “Regolamento comunale in materia di esposizione pubblicitaria e delle pubbliche affissioni”, approvate con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 50 del 30 luglio 2014, hanno abolito in tutta Roma il formato di mt. 4 x 3, rendendo così automaticamente illecito lo stesso formato dell’impianto in questione.
4 – La S.p.A. “Aequa Roma” è a maggior ragione responsabile del mancato controllo sulla “ricollocazione” di tale impianto, perché risulta installato a meno di 25 metri dal vicino impianto della ditta “SCI” (con numero di codice identificativo 0040/AH890/P), pur esso ricollocato in modo illecito e da me segnalato con messaggio di posta elettronica trasmesso il 14 settembre del 2010, senza che a tutt’oggi si sia provveduto alla sua rimozione.
Oltre che dalla lettera c) del 4° comma dell’art. 51 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada, emanato con D.P.R. n. 495/1992, la suddetta minima distanza di 25 metri è stata ribadita nelle schede tecniche allegate alla Normativa Tecnica di Attuazione del PRIP.
Dott. Arch. Rodolfo Bosi