Mi è stato fatto pervenire il testo corretto dello Schema di deliberazione di revoca parziale della delibera n. 116 del 5 aprile 2013, poi sottoposta alla Giunta Capitolina che l’ha approvata il 13 dicembre scorso.
Il suo esame mi consente di farne la seguente analitica valutazione.
L’oggetto della deliberazione è il seguente: “Indirizzi finalizzati alla chiusura del procedimento di riordino degli impianti pubblicitari di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 1689.1997 e ss.mm-ii. e contestuale revoca parziale della Deliberazione di Giunta Capitolina n. 116 del 5 aprile 2013”.
Se ne deduce anzitutto che non è stata annullata del tutto la deliberazione n. 116/2013, dal momento che sono stati mantenuti gli “indirizzi finalizzati alla chiusura del procedimento di riordino degli impianti pubblicitari” di cui si dirà più avanti nello specifico.
Analizziamo in modo puntuale le 2 parti della delibera che sono state espressamente revocate.
1 – Impianti pubblicitari “senza scheda” – L’8° capoverso del dispositivo della delibera della Giunta di Alemanno disponeva “di stabilire, ai fini della presente disciplina temporanea, che gli impianti di tipo “senza scheda” già inseriti nella Nuova Banca Dati e non riconducibili alla procedura di riordino, permangono sul territorio in via temporanea fino all’adozione del Piano Regolatore degli impianti pubblicitari”.
Impianto “senza scheda” installato in via Cassia, poi rimosso
1 A – Impianti pubblicitari di mt. 2 x 2 del circuito cultura e spettacolo – Il 10° capoverso parla “di qualificare gli impianti di dimensione mt. 2 x 2 destinati esclusivamente alla promozione di iniziative culturali e dello spettacolo come “circuito cultura e spettacolo”, che hanno però la medesima natura giuridica di quelli del tipo cosiddetto “senza scheda”, in quanto anch’ essi non riconducibili alla procedura di riordino.
L’attuale Giunta Capitolina ha deliberato ora “di stabilire che gli impianti qualificati nella Nuova Banca Dati di tipo C.d. “senza scheda”, ivi compresi quelli del “circuito cultura e spettacolo” dovranno essere rimossi, previa diffida, a cura e spese dei proprietari entro (90) novanta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, pena l’applicazione delle sanzioni previste negli articoli 31 e seguenti del vigente Regolamento di pubblicità (Deliberazione Consiglio Comunale n. 37/2009)”.
Stando al comunicato pubblicato sul sito web del Comune di Roma si tratta di 5.000 impianti “senza scheda”, che entro il 15 marzo circa del 2014 dovranno essere rimossi spontaneamente da parte delle 70 ditte che li hanno installati su suolo pubblico, pena l’applicazione delle sanzioni.
La medesima prescrizione non si applica invece agli impianti “senza scheda” installati su suolo privato: per questi “è confermata la facoltà di cui all’art. 33bis comma 1 del Regolamento di Pubblicità, ovvero di poter presentare istanza per essere autorizzati a permanere sul territorio”.
Va rilevato al riguardo che il 1° comma dell’art. 33 bis del vigente Regolamento dispone testualmente che “fino all’adozione dei Piani di cui agli artt. 19 e seguenti, l’Amministrazione procede all’esame ed alla definizione delle istanze presentate per la collocazione di nuovi mezzi pubblicitari” e non di impianti già installati, per cui la facoltà concessa di avvalersi della suddetta disposizione appare un autentico “regalo” che dovrebbe ad ogni modo valere fino alla approvazione quanto meno del PRIP, che dovrebbe estendere la sua pianificazione anche al suolo privato.
2 – Riferimento normativo errato riguardo ai rinnovi delle concessioni degli impianti del riordino – Il 5° capoverso del dispositivo della deliberazione della Giunta di Alemanno conferma “che l’efficacia nel tempo della posizione amministrativa degli impianti di cui al precedente capoverso è regolata dal combinato disposto dell’art. 34 comma 9 del Regolamento di Pubblicità, come modificato dalla deliberazione Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 38/2008, e dell’art. 64 del D.Lgs. n. 446/1997”.
Con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 38 del 22 aprile 2008 è stato stabilito che “la durata delle autorizzazioni e delle concessioni già rilasciate o da rilasciare attinenti alla procedura del riordino è unificata e la scadenza del primo quinquennio è fissata al 31 dicembre 2009. Si rimanda a quanto previsto dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 100/2006 per la disciplina dei rinnovi”.
Il 1° comma invece dell’art. 64 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997 dispone che “le autorizzazioni alla installazione di mezzi pubblicitari e le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate anteriormente alla data dalla quale hanno effetto i regolamenti previsti negli articoli 62 e 63, sono rinnovate a richiesta del relativo titolare o con il pagamento del canone ivi previsto, salva la loro revoca per il contrasto con le norme regolamentari”.
Nelle premesse della deliberazione di revoca viene precisato che “ad un più approfondito esame della normativa citata, il richiamo all’art. 64 del D.Lgs. n. 446/1997 deve considerarsi un mero errore materiale, in quanto risulta irrilevante ai fini della definizione della durata nel tempo delle posizioni amministrative riferite agli impianti di cui alla procedura di riordino” dal momento che “infatti, l’Amministrazione ha già affrontato in modo specifico il tema della durata degli impianti di cui alla procedura di riordino, sia con la previsione di cui all’art. 34 comma 9 sia con le modalità dell’eventuale rinnovo delle autorizzazioni di cui al comma 10 del medesimo articolo, rispetto alla quale nulla può innovare la deliberazione di Giunta Capitolina n. 116/2013 avente, tra l’altro, diversa forza giuridica”.
Per capire bene la suddetta motivazione occorre sapere anzitutto che l’art. 18 del vigente Regolamento stabilisce che “salvo quanto previsto dall’art. 34 c. 9 e 10, le autorizzazioni all’esposizione di pubblicità con mezzi privati e le locazioni di impianti e altri beni comunali utilizzati per il medesimo fine hanno durata pari a cinque anni rinnovabili per una sola volta per altri cinque anni; in ogni caso, non vi è obbligo, da parte del Comune, di disdetta o altra formalità alla scadenza del secondo quinquennio”.
Ne deriva che l’autorizzazione di ogni impianto pubblicitario ha una durata che non può superare i 10 anni, trascorsi i quali decade e l’impianto va rimosso, mentre le autorizzazioni di tutti gli impianti pubblicitari che fanno parte del riordino e sono installati tanto su suolo pubblico quanto su suolo privato hanno un diverso trattamento di cui si dirà poco più avanti.
Il 9° comma dell’art. 34 del vigente Regolamento, così come approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 30 marzo 2009, riporta infatti, ma in modo sbagliato, lo stesso testo del Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 100/2006, quando era Sindaco Veltroni, perché dispone testualmente che “le concessioni e le autorizzazioni rinnovate, rispettivamente per cinque e per tre anni, all’esito del procedimento di riordino ….., possono essere rinnovate per ulteriori periodi, ciascuno non superiore, rispettivamente, a cinque e tre anni.”
Mentre il testo del precedente Regolamento era corretto rispetto all’epoca in cui è stato approvato, altrettanto non si può dire per il Consiglio Comunale che quando era Sindaco Alemanno ha voluto modificare il Regolamento senza essersi accorto che nel frattempo la deliberazione n. 38 del 22 aprile 2008 del Commissario Morcone aveva unificato le concessioni e le autorizzazioni, fissando la scadenza del 1° quinquennio di entrambe al 31 dicembre 2009.
In applicazione della durata delle autorizzazioni stabilita dall’art. 18 , tenendo presente che era stata portata al 31 dicembre del 2009 la scadenza del 1° quinquennio di tutte le “concessioni” di impianti installati su suolo pubblico e di tutte le “autorizzazioni” di impianti installati su suolo privato, nonché di tutte le locazioni degli impianti di proprietà comunale (cosiddetti SPQR), tutti comunque facenti parte del riordino, alla data del 1 gennaio 2010 potevano essere rinnovate esclusivamente le “concessioni/autorizzazioni” e le “locazioni” di quegli impianti per i quali ci fosse stato “esito del procedimento di riordino”.
Come fatto sapere dalla Agenzia per il controllo della qualità dei servizi pubblici locali del Comune di Roma alla pag. 16 del suo studio presentato alla fine del mese di gennaio del 2011, si è registrato un “intervenuto rinnovo di 3.189 impianti privati su suolo pubblico, 60 su suolo privato e 453 impianti di proprietà di Roma Capitale (SPQR), con scadenza 31 dicembre 2014”: il rinnovo è stato concesso complessivamente solo a 3.702 impianti del riordino.
Da un documento molto attendibile, anche se non ufficiale, viene fuori che nel 1997 dalle domande di partecipazione al riordino sono risultati 18.835 impianti pubblicitari di proprietà delle ditte pubblicitarie installati sia su suolo pubblico che su suolo privato (cosiddette schede “R”), 3.235 impianti di proprietà comunale (cosiddette schede “S” o “SPQR”) e 1.796 impianti pubblicitari di proprietà delle ditte pubblicitarie di cui era stata presentata domanda di installazione, comunque avvenuta senza aspettare l’esito della dovuta istruttoria ed il rilascio del titolo autorizzativo (cosiddette schede “ES”).
Dalle ditte di ieri vanno ad ogni modo tolte (con i rispettivi impianti) quelle che il dott. Francesco Paciello ha annullato con proprie Determinazioni Dirigenziali e precisamente:
– “S.A.P.I.” (n. 292) con 435 schede R, e 96 schede ES;
– “Europa” (n. 292) con 2 schede SPQR;
– “Gestione Impianti Pubblicitari” (G.I.P.) (n. 290) con 334 schede R e 29 schede SPQR;
– “Studio Zeta Pubblicità ” (n.289) con 417 schede R e 9 schede SPQR,
– “Media 2000” (n. 29) con 242 schede R e 13 schede SPQR.
I loro impianti scheda “R” ammontano a 1.428 unità ed abbassano quindi il totale delle schede “R” a 17.407 impianti, mentre gli impianti scheda E”S” scendono a 1.700 unità esatte.
Quanto agli impianti SPQR, il Comune dovrebbe essere rientrato in possesso di 149 impianti SPQR di cui non si sa che utilizzo faccia ora.
Dal confronto con i titoli rinnovati fino al 31 dicembre del 2014 emerge che, rispetto ai complessivi 22.342 impianti (di cui 19.107 di proprietà delle ditte) che farebbero parte del riordino, alla data del 1 gennaio del 2010 era stato portato ad esito del procedimento di riordino appena poco più del 15% delle istanze presentate.
Ne deriva che – se in base al comma 9 dell’art. 34 possono ottenere un ulteriore ma unico rinnovo per altri 5 anni soltanto le autorizzazioni rinnovate per la 1° volta – “potrebbero” essere rinnovate fino al 31 dicembre del 2019 (ma senza quindi nessun obbligo per il Comune) esclusivamente le autorizzazioni dei suddetti 3.702 impianti del riordino e non anche il rimanente 85% circa degli impianti del riordino.
Nelle premesse della delibera di revoca viene richiamato il successivo comma 10 dell’art. 34 perché stabilisce che “l’Amministrazione Comunale potrà disporre il suddetto rinnovo in conformità al presente regolamento e al Piano regolatore degli impianti e dei mezzi pubblicitari ed ai Piani di localizzazione dei medesimi, …, sempre a condizione che l’intestatario del titolo originario risulti in possesso dei requisiti prescritti, non abbia installato od usato impianti o mezzi pubblicitari abusivi e dimostri di essere in regola con i pagamenti dell’imposta di pubblicità o dei canoni di concessione”.
È in questo senso che nelle premesse della delibera di revoca viene spiegato l’errore materiale commesso facendo riferimento all’art. 64 del D.Lgs. n. 446/1997, perché viene specificato che “l’Amministrazione ha già affrontato in modo specifico il tema della durata degli impianti di cui alla procedura di riordino, sia con la previsione di cui all’art. 34 comma 9 sia con le modalità dell’eventuale rinnovo delle autorizzazioni di cui al comma 10 del medesimo articolo, rispetto alla quale nulla può innovare la deliberazione di Giunta Capitolina n. 116/2013 avente, tra l’altro, diversa forza giuridica”
Per correggere l’errore materiale commesso non solo nella deliberazione n. 116/2013, ma anche al comma 9 dell’art. 34 del vigente Regolamento, la Giunta Capitolina ha deliberato di sostituire il quinto capoverso della deliberazione di Giunta Capitolina n. 116 del 5 aprile 2013 con il seguente “di confermare che l’efficacia nel tempo della posizione amministrativa degli impianti dì cui al precedente capoverso è regolata dal disposto dell’art. 34, comma 9 del Regolamento di Pubblicità, come modificato dalla deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta Comunale n. 38/2008, a condizione che sia ottemperato alle prescrizioni impartite dall’Amministrazione nei modi e nelle forme di cui al comma 10 del predetto art. 34″.
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Analizziamo ora le parti della deliberazione n. 116/2013 che non sono state revocate, ma che hanno avuto quanto meno delle precisazioni.
1 – Il 6°capoverso del dispositivo della delibera della Giunta di Alemanno recitava testualmente: “di stabilire, sempre ai fini della chiusura del procedimento di riordino, che gli impianti di cui ai predetti due ultimi capoversi, se rispettano le condizioni ivi stabilite, costituiscono parte integrante dei Piani di Localizzazione adottati in conseguenza del Piano Regolatore degli impianti pubblicitari e, ove in contrasto con le prescrizioni stabilite da quest’ultimo, sono ammessi prioritariamente alla trasformazione in componenti e complementi di arredo urbano”.
Il successivo 7° capoverso a sua volta recitava: “di precisare che, qualora la superficie pubblicitaria derivante dalla chiusura del procedimento di riordino dovesse risultare di quantità superiore a quella prevista dal Piano Regolatore …., si applicano i criteri di cui all’art. 34, comma 4 del predetto Regolamento”, che prescrive l’adeguamento o la rimozione degli impianti del riordino alle disposizioni del PRIP ed alle posizioni dei siti individuati dai Piani di Localizzazione, ma consente al tempo stesso la “ricollocazione” degli impianti in altro luogo della città.
Al riguardo la Giunta Capitolina ha deliberato “di precisare, in riferimento al sesto capoverso della deliberazione di Giunta Capitolina n. 116/2013, che il recepimento automatico delle risultanze del procedimento di riordino all’interno del Piano Regolatore e nei conseguenti Piani di Localizzazione non altera, tuttavia, la scadenza naturale dei titoli degli impianti di cui alla medesima procedura di riordino”.
Stando al comunicato pubblicato sul sito web del Comune di Roma, la suddetta disposizione è spiegata nel seguente modo:
“E’ abolita la disciplina degli impianti “riconducibili alla procedura di riordino”: la 116 stabiliva che questi rientrassero automaticamente nei piani di localizzazione attuativi del PRIP zona per zona, vanificando – osserva il Campidoglio – “la stessa funzione programmatoria del PRIP e dei piani locali”.
Dall’analisi del testo così come approvato non mi risulta che ci sia stata una vera e propria “abolizione” della disciplina degli impianti del riordino, ma semplicemente una “precisazione” che lascia ad ogni modo intendere implicitamente che l’amministrazione comunale è comunque intenzionata a negare la possibilità di un ulteriore rinnovo fino al 31 dicembre del 2019 per giunta di soli 3.702 impianti del riordino le cui autorizzazioni e locazioni scadono improrogabilmente il 31 dicembre 2014, scadenza entro cui l’Assessore Leonori ha ripetutamente detto che dovranno essere stati espletati tutti i bandi per l’assegnazione della gestione decennale dei nuovi impianti pubblicitari che dovranno essere installati ex novo nelle posizioni individuate dai Piani di Localizzazione e che andranno a sostituire tutti gli impianti del riordino da rimuovere conseguentemente in modo definitivo.
In tal modo rimane quindi in vigore il testo del passo incriminato secondo cui gli impianti del riordino “costituiscono parte integrante dei Piani di Localizzazione adottati in conseguenza del Piano Regolatore degli impianti pubblicitari”: sarebbe stato molto meglio che questo passo del testo fosse stato esplicitamente revocato, per evitare ogni possibile sua strumentalizzazione futura basata su equivoche “interpretazioni” e conseguenti possibili ricorsi al TAR.
2 – La Giunta Capitolina ha deliberato infine nel modo seguente: “di assicurare la permanenza sul territorio di tutti gli impianti pubblicitari contenuti nella Nuova Banca Dati, limitatamente alle tipologie “SPQR”,”R”, “ES”, “E” nonché di quelli di cui all’articolo 33bis del Regolamento di Pubblicità e di quelli di tipo “CONV”, di cui all’art. 34, comma 4 bis del Regolamento, a titolo temporaneo nelle more dell’adozione del Piano Regolatore degli impianti pubblicitari e dei suoi relativi piani di localizzazione a condizione che gli impianti rispettino le prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento attuativo, come integrate dalla deliberazione Commissario Straordinario n. 45/2008, ai sensi del combinato disposto dell’art. 23, comma 6 del D. Lgs. n. 285/1992 e dell’art. 51, comma 2 e 4 del D.P.R. n. 495/1992, nonché le prescrizioni del Regolamento di Pubblicità di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 37/2009, nonché quelle in tema di insistenza in aree vincolate come disciplinate dalla Deliberazione Commissario Straordinario predetta, confermando che l’inserimento nella Nuova Banca Dati degli impianti in questione determina la chiusura del procedimento di riordino ad essi relativo, all’ulteriore condizione che la relativa posizione contabile sia regolare a far data dal titolo sottostante alla scheda dì riordino”.
Per capire bene e meglio la suddetta disposizione è opportuno disarticolarla nei seguenti specifici aspetti.
2 A – 19.107 impianti installati sia su suolo pubblico che su suolo privato (tipologia “R”) – Il loro semplice inserimento in Banca Dati determina la chiusura del riordino, che a rigore doveva invece avvenire a seguito dell’effettivo rinnovo (o rigetto) delle loro rispettive originarie “concessioni” che si è verificato invece solo per 3.249 impianti (se dentro non ci sono “tipologie “ES”) su un totale di 19.107: ne deriva che le originarie “concessioni” dei rimanenti 15.858 impianti, il cui 1° quinquennio di durata è scaduto il 31 dicembre del 2009, benché non rinnovate vengono considerate tacitamente prorogate a titolo temporaneo fino alla approvazione del PRIP, che potrebbe avvenire anche ben dopo il 31 dicembre 2014, concedendo così implicitamente una ulteriore proroga anche del 2° rinnovo delle “concessioni/autorizzazioni” rilasciato ai 3.249 impianti.
Impianto tipologia “R” installato in via Cristoforo Colombo altezza via dell’Industria
sanzionato alla fine di gennaio del 2012 dal XII Gruppo di Polizia Locale di Roma Capitale, ma non ancora rimosso
Viene permesso ad ognuno di essi di rimanere sul territorio fino alla approvazione del PRIP a condizione di non risultare in violazione delle prescrizioni dettate dal Codice della Strada e dal suo Regolamento di attuazione, dal Regolamento comunale e dai Piani a tutela dei vincoli paesaggistici.
Impianto tipologia “R” installato in Piazza Verbano con codice identificativo 0026/AG575/P
sanzionato a settembre del 2011 dal II Gruppo di Polizia Locale di Roma Capitale, ma non ancora rimosso
Estratto della Nuova Banca dati relativo al suddetto impianto tipologia “R”
Si mette in grande evidenza la contraddizione in termini, che si ravvisa nel richiamare da un lato il rispetto del Codice della Strada e del suo Regolamento attuativo, precisando dall’altro lato che quest’ultimo va però rispettato nella misura stabilita dalla Deliberazione del Commissario Straordinario n. 45 del 17 marzo 2008 che consente agli impianti del “riordino” già autorizzati e con concessione in fase di rinnovo di rimanere installati nelle strade urbane di quartiere e locali anche se in violazione delle prescrizioni del Codice della Strada, facendo salve solo quelle relative allo spazio di avvistamento (disciplinato dall’art. 79 del D.P.R. n. 495/1992) e facendo eccezione per gli impianti installati sulle transenne parapedonali in corrispondenza degli incroci.
Nella applicazione pratica della suddetta disposizione non vengono quasi mai calcolate le misure minime dello spazio di avvistamento che l’art. 79 del D.P.R. n. 495/1992 prescrive nella misura di 50 metri per i segnali di pericolo (curva pericolosa, doppio senso di circolazione, bambini ecc.) e di 80 metri per i segnali prescrizione (stop, dare precedenza, intersezione, senso vietato, divieto di transito, divieto di sosta, direzione obbligatoria, limite di velocità, strisce pedonali ecc.): per di più la deroga, che è limitata esclusivamente agli impianti del “riordino” già autorizzati e con concessione in fase di rinnovo, è stata invece spesso estesa non solo a tutti gli altri impianti del “riordino”, ma anche a tutti quelli che non ne fanno parte.
2 B – 3.235 impianti installati sia su suolo pubblico che su suolo privato (tipologia “S”) – Anche per questi il loro semplice inserimento in Banca Dati determina la chiusura del riordino, che a rigore doveva invece avvenire a seguito dell’effettivo rinnovo (o rigetto) delle loro rispettive originarie “locazioni” che si è verificato invece solo per 453 impianti su un totale di 3.235: ne deriva che le originarie “locazioni” dei rimanenti 2.782 impianti SPQR, il cui 1° quinquennio di durata è scaduto il 31 dicembre del 2009, benché non rinnovate vengono considerate tacitamente prorogate a titolo temporaneo fino alla approvazione del PRIP, che potrebbe avvenire anche ben dopo il 31 dicembre 2014, concedendo così implicitamente una ulteriore proroga anche del 2° rinnovo delle “concessioni/autorizzazioni” rilasciate ai 453 impianti.
Impianto tipologia “S” installato in via Laurentina 627
Estratto della Nuova Banca Dati relativo all’impianto tipologia “S”
Al riguardo va fatto presente che, stando a quanto dichiarato dal dott. Francesco Paciello nel corso della audizione con la Commissione Commercio del 21 novembre 2013, gli impianti SPQR sarebbero scesi a 2.600 unità circa, senza che si sappia che fine abbiano fatto i rimanenti 635 impianti.
Viene permesso ad ognuno di essi di rimanere sul territorio fino alla approvazione del PRIP a condizione di non risultare in violazione delle prescrizioni dettate dal Codice della Strada e dal suo Regolamento di attuazione, dal Regolamento comunale e dai Piani a tutela dei vincoli paesaggistici.
2 C – 1.700 impianti installati sia su suolo pubblico che su suolo privato (tipologia “ES”) – Anche per questi il loro semplice inserimento in Banca Dati determina la chiusura del riordino, che a rigore doveva invece avvenire a seguito dell’espletamento della dovuta istruttoria delle loro rispettive istanze di installazione: ne deriva che quanto meno per i 1.700 impianti installati senza alcun titolo autorizzativo viene consentita la permanenza sul territorio a titolo temporaneo fino alla approvazione del PRIP, che potrebbe avvenire anche ben dopo il 31 dicembre 2014.
Impianto tipologia “ES” installato in largo Montezemolo con codice identificativo 0006/AQ261/P
sanzionato dal mese di ottobre 2011 dal 17° Gruppo di Polizia Locale di Roma Capitale, ma non ancora rimosso
Si mette in evidenza che ai sensi dell’ultimo periodo del 1° comma dell’art. 1 del vigente Regolamento i suddetti 1.700 impianti senza alcun titolo autorizzativo sono da considerarsi abusivi a tutti gli effetti, ma vengono invece “sanati” permettendo ad ognuno di essi di rimanere sul territorio fino alla approvazione del PRIP a condizione di non risultare in violazione delle prescrizioni dettate dal Codice della Strada e dal suo Regolamento di attuazione, dal Regolamento comunale e dai Piani a tutela dei vincoli paesaggistici.
Impianto tipologia “ES” installato in Piazzale degli Eroi con codice identificativo 0066/BF278/P
sanzionato ad ottobre del 2011 dal XVII Gruppo di Polizia Locale di Roma Capitale, ma non ancora rimosso
Si mette in ancor maggiore evidenza che dopo la presentazione delle domande di riordino sono stati installati ancor più illecitamente molti impianti pubblicitari per i quali era stata presentata istanza di nuova installazione, di cui non è stato aspettato l’esito della dovuta istruttoria.
2 D – 23.128 istanze di installazione di nuovi impianti (tipologia “E”) – Trattandosi di istanze relative ad impianti non ancora installati sul territorio, non possono risultare registrati in Banca Dati come impianti pubblicitari installalti: ne deriva che l’inserimento delle istanze tipologia “E” costituisce un oggettivo errore materiale che andrebbe corretto d’ufficio.
2 E – Impianti pubblicitari accorpati – Si tratta di “progetti di accorpamento o trasformazione mantenendo invariata la superficie richiesta” che sono stati già realizzati in gran numero e che vanno ad intaccare il numero complessivo delle quantità di impianti presenti sul territorio come sopra finora sopra indicate, che vanno quindi considerate approssimative: sono consentiti dall’art. 33 bis del vigente Regolamento secondo il quale “le domande presentate nell’ambito della procedura di riordino possono, su istanza dell’interessato, essere esaminate nell’ambito di progetti di accorpamento o trasformazione mantenendo invariata la superficie richiesta” con la precisazione che “le istanze presentate nell’ambito della procedura di riordino per impianti su area pubblica possono essere esaminate e definite solo nel caso di trasformazione di impianti monofacciali già esistenti in bifacciali”.
Impianto installato in Piazza Manila con codice identificativo 0040/AH842/P
presumibile accorpamento di un certo numero di impianti parapedonali precedentemente installati alla fine di via del Muro Torto in Piazzale Flaminio
Viene permesso ad ognuno di essi di rimanere sul territorio fino alla approvazione del PRIP a condizione di non risultare in violazione delle prescrizioni dettate dal Codice della Strada e dal suo Regolamento di attuazione, dal Regolamento comunale e dai Piani a tutela dei vincoli paesaggistici.
Va fatto presente al riguardo che i suddetti accorpamenti debbono avvenire tra impianti della stessa tipologia, vale a dire o tra impianti di proprietà delle ditte o tra impianti di proprietà del Comune: non può avvenire un accorpamento promiscuo tra un impianto SPQR ed un impianto privato che porti come risultato ad un unico impianto di esclusiva proprietà privata, perché in tal caso il Comune verrebbe a perdere un proprio impianto a tutti gli effetti.
Impianto tipologia “ES” installato in piazza Armenia
Estratto della Nuova Banca Dati che mostra gli impianti accorpati nel suddetto impianto
Da notizie raccolte ma non ufficialmente confermate sembra che siano invece avvenuti molti di questi accorpamenti promiscui con perdita del Comune di un discreto numero di propri impianti: ne è una conferma indiretta il calo di ben 600 unità degli impianti SPQR che sembrano troppi rispetto a presunti mancati rinnovi delle locazioni e che comunque non dovrebbero essere stati abbattuti e quindi conteggiabili per verificare per differenza se siano effettivamente spariti un certo numero di impianti SPQR.
2 F – impianti autorizzati da altri enti proprietari delle strade trasferiti al Comune di Roma – Si tratta di impianti pubblicitari di tipo “CONV”, per lo più di ex proprietà della Provincia di Roma, di cui il richiamato comma 4 Bis dell’art. 34 del vigente Regolamento dispone che “gli impianti autorizzati da altri enti proprietari delle strade che, a seguito del trasferimento delle stesse al Comune di Roma come da specifica deliberazione delimitante il centro abitato, insistono oggi su strade di proprietà del Comune di Roma si intendono autorizzati fino alle medesime scadenze stabilite per gli impianti inseriti nella procedura di riordino, ove inseriti nella medesima procedura di riordino e all’esito positivo della stessa”, che tale viene implicitamente dichiarata con il semplice inserimento di tali impianti nella Banca Dati.
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Non rimane ora che analizzare le parti della delibera n. 116/2013 che sono rimaste invariate.
1 – Il dispositivo della delibera n. 116/2013 precisa che “ovviamente, è fatta salva l’insistenza sul territorio comunale di tutti quegli impianti assistiti da pronuncia giurisprudenziale da cui derivi l’obbligo di conformarsi a carico dell’Amministrazione”.
A tal proposito non si può non ribattere che – se il TAR del Lazio o peggio che mai il Consiglio di Stato accoglie la richiesta di qualche ditta pubblicitaria di annullamento di una lettera-diffida con l’invito alla rimozione spontanea o di una Determinazione Dirigenziale di rimozione forzata d’ufficio per inottemperanza – allora è altrettanto ovvio che o il Comune ha sbagliato tutto o comunque non ha capito niente della normativa vigente in materia (comunque complicata anche per gli “addetti ai lavori”), a partire dal Verbale di Accertamento di Violazione (V.A.V.) dei Gruppi di Polizia Locale di Roma Capitale competenti per Municipio, oppure il Comune non si è nemmeno presentato al TAR per dimostrare la piena legittimità del suo operato con una dovuta memoria difensiva, come purtroppo ho dovuto accertare in casi ben più gravi di ordinanze di demolizione di manufatti costruiti abusivamente.
2 – La deliberazione n. 116/2013 consente la permanenza sul territorio anche di quegli impianti “per i quali è pendente il giudizio di impugnazione del provvedimento finale dell’istruttoria di cui in premessa della deliberazione G.C. N. 426/2004, in aderenza all’art. 34, comma 5bis del Regolamento di Pubblicità”.
Nelle premesse della Deliberazione della Giunta Comunale n. 426 del 2 luglio 2004 si afferma testualmente che “durante la fase istruttoria, sono emerse una serie di questioni riguardanti, in particolare, i provvedimenti revocati per morosità, gli spostamenti degli impianti pubblicitari, gli accertamenti sulle aree di sedime, le verifiche e gli adeguamenti rispetto alle disposizioni sulla sicurezza stradale, l’osservanza delle tipologie regolamentari e l’uniformità delle scadenze temporali”.
Il richiamato comma 5 Bis del Regolamento è invece quello approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 37/2009 per tenere “sospesa la rimozione degli impianti pubblicitari oggetto di domanda di riordino che risultino collocati in posizione diversa rispetto a quella dichiarata a condizione che:
a) il titolare formuli apposita istanza entro il 30 giugno 2009, documentando l’avvenuta regolarizzazione dei pagamenti dovuti per l’esposizione pubblicitaria;
b) gli impianti siano conformi alle prescrizioni del Codice della Strada e sue eventuali deroghe vigenti e del presente Regolamento.”
Il comma 5 Bis dispone anche che “con apposito provvedimento gli impianti già rimossi a seguito del rigetto della domanda di riordino, nelle more della definizione del giudizio amministrativo pendente, potranno essere ricollocati nella posizione originaria, ove possibile, fino all’adozione dei predetti Piani, a condizione che:
a) il titolare formuli apposita istanza entro il 30 giugno 2009;
b) gli impianti siano conformi alle prescrizioni del Codice della Strada e sue eventuali deroghe vigenti e del presente Regolamento;
c) il titolare provveda al pagamento anticipato degli importi dovuti per gli impianti da ricollocarsi e sia in regola con i pagamenti dovuti per altri impianti”.
Al riguardo la “Indagine sul settore delle affissioni e pubblicità a Roma”, che ha presentato a gennaio del 2011 l’Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali del Comune di Roma, ha fatto la seguente valutazione: “Alla suddetta previsione e sempre previa regolarizzazione della propria posizione debitoria, si è accompagnata, per effetto dell’art. 34, c. 5 bis, la possibilità di chiedere con apposita domanda, da formularsi entro il 30 giugno 2009, la sospensione della procedura di riordino e della rimozione degli impianti collocati in posizione diversa da quella dichiarata purché in conformità alle prescrizioni del Codice della Strada (deroghe vigenti incluse). Alle medesime condizioni è stata anche prevista la ricollocazione degli impianti già rimossi a seguito del rigetto della domanda di riordino ma alla data del 30 giugno 2009 non risulta che siano state presentate domande in tal senso”.
Ne deriva che la delibera n. 116/2013 rimette in gioco soltanto gli impianti pubblicitari collocati in posizione diversa da quella dichiarata purché in conformità alle prescrizioni del Codice della Strada (deroghe vigenti incluse) per i quali siano state inoltrate domande che andavano presentate entro il 30.6.2009 ma che non è dato di sapere quante siano.
3 – La Giunta di Alemanno ha deliberato infine ”di stabilire che tutti gli identificativi contenuti nella Nuova Banca Dati sono pubblicati sul sito web dell’Amministrazione con le opportune cautele derivanti dal regime normativo vigente per il trattamento dei dati personali”.
Si tratta dell’unica disposizione sicuramente positiva di tale delibera che, fors’anche perché tale, dal 5 aprile scorso ad oggi non è stata ancora rispettata.
A conclusione di questa lunga disamina si può affermare che la deliberazione di revoca è stata forse fin troppo “parziale”, rimanendo conseguentemente tra luci ed ombre, con prevalenza ad ogni modo delle prime.
Il testo tradisce a mio modesto avviso la preoccupazione di tenere una certa “mediazione” tra tutte le forze in campo, voluta proprio per non esasperare fin dall’inizio il confronto specie con le ditte pubblicitarie, che si vedono così confermata – anche se in modo equivoco – la disposizione per me comunque incettabile secondo la quale gli impianti del riordino dovrebbero diventare “parte integrante dei Piani di Localizzazione adottati in conseguenza del Piano Regolatore degli impianti pubblicitari”.
Sembra che assieme alla delibera di revoca parziale sia stata approvata anche una “memoria”: si spera che prima o poi venga resa pubblica per conoscerne i contenuti.
Dott. Arch. Rodolfo Bosi