In data 7 ottobre 2014 è pervenuta a questa associazione una segnalazione da parte di due cittadini che hanno fatto presente l’installazione in Comune di Nettuno ad opera di un’unica ditta pubblicitaria di 5 impianti bifacciali in un solo tratto di 80 metri lungo via Antonio Gramsci, che fa da confine della Tenuta di Villa Borghese, istituita come riserva naturale provinciale con la legge regionale n. 29 del 26 ottobre 1999.
La segnalazione ha fatto presente altresì che il tratto suddetto ricade di fronte al civico n. 81 e che gli impianti risultano installati in proprietà privata della Chiesa.
Foto satellitare tratta da Google Maps
Il giorno seguente mi è stata trasmessa in allegato la seguente documentazione fotografica alla data dell’8 ottobre 2014.
Impianto installato all’altezza dell’incrocio di via Gramsci con via del Colle
Lo stesso impianto inquadrato dalla parte opposta lascia intravedere
sullo fondo i 5 impianti pubblicitari installai in un tratto di 80 metri
Veduta più ravvicinata dei 5 impianti pubblicitari
Veduta dalla parte opposta dei 5 impianti pubblicitari con in primo piano
la struttura in ferro di un 6° impianto di mt. 6 x 3.
Riguardo al suddetto impianto di mt. 6 x 3 la segnalazione ha fatto sapere che è stato smontato, come attesta la sottostante foto tratta da Street View di Google Maps aggiornata ad agosto del 2012.
Secondo la segnalazione sono stati smontati i pannelli dell’impianto di mt. 6 x 3 per un rifacimento grafico, quando invece è più presumibile che sia stato applicato il “Regolamento comunale per la disciplina dei mezzi pubblicitari”, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Nettuno n. 17 del 10 aprile 2013, secondo il cui art. 7 “su tutto il territorio Comunale è inoltre vietata la collocazione di impianti pubblicitari di mt 6 x 3 (D.C.C n°23 del 27.02.2009)”.
La segnalazione ha trasmesso in allegato una documentazione fotografica relativa ai seguenti ulteriori impianti pubblicitari.
Impianto installato all’altezza del civico n. 96 di via Gramsci
Foto tratta da Street View di Google Maps, che lascia vedere come ad agosto del 2012
il 1° dei due cartelloni non fosse stato ancora rimosso dalla sua struttura portante
Impianti installati poco dopo l’altezza dell’incrocio di via Gramsci con Viale Mencacci
Foto tratta da Street View di Google Maps che lascia vedere come
ad agosto del 2012 risultasse installato solo un impianto.
Dall’esame della normativa vigente in materia sembrano emergere i seguenti vizi di legittimità.
1 – I 5 impianti di fronte al civico n. 81 di via Antonio Gramsci, che la segnalazione dichiara installati in un tratto di appena 80 metri e quindi ad una media di 16 metri l’uno dall’altro, sembrano violare la lettera c) del 4° comma dell’art. 51 del D.P.R. n. 495/1992 (con cui è stato emanato il Regolamento di attuazione del Codice della Strada), che all’interno del centro abitato prescrive una distanza minima di 25 metri.
La suddetta disposizione è stata recepita all’art. 7 del “Regolamento comunale per la disciplina dei mezzi pubblicitari”, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Nettuno n. 17 del 10 aprile 2013, il quale prescrive “25 m da altri cartelli o mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo segnali stradali di pericolo o prescrizione, impianti semaforici e intersezioni, con l’esclusione delle preinsegne di esercizio. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia”.
Il suddetto 4° comma dell’art. 51 del D.P.R. n. 495/1992 fa salva la possibilità di deroga concessa ai Comuni dal 6° comma dell’art. 23 del Codice della Strada, emanato con Decreto Legislativo (in sigla D.Lgs.) n. 285 del 30 aprile 1992.
Sempre l’art. 7 del “Regolamento comunale per la disciplina dei mezzi pubblicitari” stabilisce che all’interno dell’abitato, ma limitatamente alle strade di tipo E ed F (comunali), in deroga al 4° comma dell’art. 51 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, “c) vengano osservate le seguenti distanze minime:
- mt. 10 da altri cartelli e mezzi pubblicitari”.
Le strade di tipo E ed F sono rispettivamente le “strade urbane di quartiere” e le “strade locali”, mentre via Antonio Gramsci è classificabile come “strada urbana di scorrimento” di tipo D, per la quale non si applica quindi la deroga suddetta della distanza minima ridotta a 10 metri.
2 – tutti gli impianti sopra fotografati risultano installati in proprietà privata al di là del muro di cinta della Tenuta di Villa Borghese.
Ai sensi della lettera a) dell’art. 14 del “Regolamento comunale per la disciplina dei mezzi pubblicitari”, che è relativo alla ”Procedura semplificata su aree private”, “per le tipologie standard di mezzi pubblicitari su aree private, individuate negli schemi grafici allegati e descritte al successivo articolo (cartelli pubblicitari, totem), è sufficiente inviare al Comune una comunicazione preventiva in carta semplice, redatta su apposito modello predisposto dall’Amministrazione, allegando al medesimo la ricevuta del versamento del canone. ….” con la precisazione che “la comunicazione costituisce autorizzazione ed ha efficacia dalla data di presentazione, se completa di tutti gli allegati previsti nell’apposito modello sopra citato e conforme alla normativa vigente in materia”, ma anche con la precisa prescrizione che “non possono essere assoggettati a procedura semplificata i mezzi pubblicitari ricadenti nelle seguenti posizioni:
- aree assoggettate a vincolo paesaggistico-ambientale.”
Il comma 10 della legge regionale n. 29/1997 dispone che “le aree naturali protette individuate nel piano regionale sono sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della l. 1497/1939”: con l’individuazione prima nel Piano regionale dei Parchi e l’istituzione poi della riserva naturale provinciale di Villa Borghese di Nettuno, avvenuta con la legge regionale n. 29 del 26 ottobre 1999, tutto il relativo territorio ricompreso dentro la perimetrazione provvisoria è stato automaticamente sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi della legge n. 1497/1939, ora recepita nel “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, emanato con D. Lgs. n. 42 del 22 febbraio 2004 e ss.mm.ii..
Ora fra i divieti all’interno del centro abitato prescritti dall’art. 7 del “Regolamento comunale per la disciplina dei mezzi pubblicitari” c’è il seguente: “Su tutto il territorio comunale è inoltre vietata la collocazione di impianti pubblicitari nelle aree di particolare valore storico artistico ed ambientale fatto salvo la valutazione dei singoli siti effettuata dall’Ente (D.C.C n°23 del 27.02.2009)”.
Con espresso riferimento alla ”Procedura semplificata su aree private”, la lettera b) del successivo art. 14 dispone che “qualora il mezzo pubblicitario non rientri in una delle tipologie standard, descritte al precedente punto a) o ricada in una delle aree sopra riportate, l’interessato è tenuto a richiedere l’autorizzazione al Comune presentando domanda con l’allegato modello in triplice copia di cui una in bollo.
Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegata:
… 13. richiesta di Autorizzazione Ambientale ai sensi del D. Lgs. 42/2004 (se il sito ricade in zona vincolata ai sensi del predetto Decreto) completa della .. documentazione”.
Il successivo art. 16 dispone che “nelle zone sottoposte ai vincoli paesaggistico – ambientale di cui al D.Lgs. 22/01/2004 n. 42, l’interessato dovrà ottenere l’Autorizzazione paesaggistico – ambientale rilasciata dal competente ufficio, presentando apposita richiesta. Nelle zone tutelate l’ufficio preposto al rilascio del relativo parere paesaggistico si esprime, con parere obbligatorio e vincolante, sulle domande di autorizzazione diverse da quelle espressamente definite dal presente Regolamento con procedura semplificata.”
Con il D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 è stato emanato il “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, che è stato modificato nel 2006 con il D.Lgs. n. 156/2006 e nel 2008 con i D.Lgs. n. 62 e 63 del 26.3.2008. L’art. 153 nel testo attualmente vigente recita: “1. Nell’ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell’articolo 134 [immobili ed aree soggetti vincolo paesaggistico, ndr.] è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione dell’amministrazione competente, che provvede su parere vincolante, salvo quanto previsto dall’articolo 146, comma 5 [il parere del soprintendente assume natura obbligatoria non vincolante in caso di vincoli paesaggistici emanati con determinazione delle specifiche prescrizioni d’uso o di piani paesaggistici approvati sempre con determinazione delle specifiche prescrizioni d’uso di avvenuto adeguamento ad entrambi degli strumenti urbanistici, ndr.], del soprintendente. Decorsi inutilmente i termini previsti dall’articolo 146, comma 8 [45 giorni dalla ricezione degli atti, ndr.], senza che sia stato reso il prescritto parere, l’amministrazione competente procede ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 146 [può indire una conferenza di servizi, alla quale il soprintendente partecipa o fa pervenire il parere scritto,ndr.]. 2. Lungo le strade site nell’ambito e in prossimità dei beni indicati nel comma 1 è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole della amministrazione competente individuata dalla regione sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela”.
Con la legge regionale del Lazio n. 59 del 19 dicembre 1995 è stata concessa la “Subdelega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale” per cui anche il Comune di Nettuno è autorizzato al rilascio della “autorizzazione paesaggistica”, previo parere vincolante della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo.
Si chiede di sapere ai sensi della legge n. 241/1990 se per il suddetti impianti pubblicitari sia stato richiesto ed eventualmente espresso il parere vincolante della suddetta Soprintendenza competente per territorio.
Si chiede altresì di sapere se per il suddetti impianti pubblicitari sia stata richiesta ed eventualmente rilasciata la “autorizzazione paesaggistica” da parte dell’Ufficio comunale competente.
In un caso come nell’altro entrambe le suddette pubbliche amministrazioni sono tenute al rispetto delle prescrizioni dettate a tutela del suddetto vincolo paesaggistico dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) adottato dalla Giunta Regionale con deliberazioni n. 556 del 25 luglio 2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007.
Nelle Tavole B il PTPR individua non solo il vincolo paesaggistico della riserva naturale di Villa Borghese di Nettuno, ma anche il vincolo paesaggistico imposto ope legis, ai sensi della lettera a) del 1° comma del D.Lgs. n. 42/2004, per una fascia di rispetto di 300 metri della costa del mare, entro cui viene quindi ad essere ricompresa l’intera via Antonio Gramsci.
Estratto della Tavole B – Tav. 34 – Foglio 399 del PTPR
Il PTPR destina quindi la riserva naturale provinciale di Villa Borghese di Nettuno ad ambito di paesaggio dei “Parchi, ville e giardini storici”.
Estratto della Tavole A – Tav. 34 – Foglio 399 del PTPR
Il suddetto ambito di paesaggio è disciplinato dall’art. 30 delle Norme del PTPR, che al Par. 5.5 della Tavola C prescrive che i cartelloni pubblicitari sono “non consentiti fatto salvo segnaletica di tipo didattico”.
Ne dovrebbe derivare che sia la Soprintendenza che l’Ufficio comunale competente non avrebbero comunque potuto esprimere un giudizio positivo all’eventuale richiesta di installare i suddetti impianti pubblicitari, per cui in caso contrario l’eventuale rilascio della “autorizzazione paesaggistica” sarebbe viziato di legittimità.
3 – Ai sensi del 1° comma dell’art. 4 della legge regionale n. 29/1999, istitutiva della riserva naturale, che è relativo alle “Misure di salvaguardia e divieti”, “fino alla data di esecutività del piano e del regolamento della riserva, di cui all’articolo 6, si applicano le misure di salvaguardia di cui all’articolo 8 della l.r. 29/1997 e successive modificazioni”.
Il 3° comma dell’art. 8 della legge regionale n. 29/1997 testualmente dispone che “sono vietati:
o) l’apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e per qualsiasi scopo, fatta eccezione per la segnaletica stradale di cui alla normativa vigente e per la segnaletica informativa del parco”.
Il 1° comma dell’art. 7 della legge regionale n. 29/1999 istitutiva della riserva naturale, che è relativoa “Nulla osta e poteri di intervento dell’organismo di gestione”, dispone che “il rilascio dei nulla osta e i poteri dell’organismo di gestione seguono la disciplina di cui all’articolo 28 della l.r. 29/1997 e successive modificazioni”: demanda alla Provincia di Roma – quale Ente di gestione – il compito del rilascio del nulla osta, che è preventivo ed obbligatorio, ma che per il caso in questione non sarebbe stato mai potuto rilasciare in forza dell’espresso divieto prescritto dalle “misure di salvaguardia”, tuttora vigenti dal momento che il Piano di Assetto della riserva adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 128 del 20 aprile 2006 non risulta ancora definitivamente approvato.
Si chiede pertanto di sapere se per il suddetti impianti pubblicitari sia stata richiesto ed eventualmente rilasciato il nulla osta” da parte dell’Ufficio provinciale competente della Provincia di Roma.
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In considerazione di tutto quanto sopra rilevato si chiede alle SS.LL. in indirizzo, ciascuna nell’ambito delle rispettive competenze, di volere accertare i vizi di legittimità sopra evidenziati e di voler provvedere, in caso affermativo, alla immediata rimozione di tutti gli impianti pubblicitari installati nella riserva naturale di Villa Borghese di Nettuno.
Si chiede in particolare alla Provincia di Roma di rispettare il 3° comma dell’art. 28 della legge regionale n. 29/1997 che dispone che “qualora nelle aree naturali protette venga esercitata un’attività in difformità del piano, del regolamento o del nulla osta, il legale rappresentante dell’ente di gestione dispone la sospensione dell’attività medesima ed ordina la riduzione in pristino”.
Si resta in attesa di un cortese riscontro scritto che si richiede ai sensi degli articoli 2,3 e 9 della legge n. 241/1990.
Distinti saluti.
Rodolfo Bosi
– Responsabile per Parchi e Territorio della associazione ambientalista “Verdi Ambiente e Società” (VAS) –
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La suddetta segnalazione è stata trasmessa per posta elettronica (anche certificata) alla Polizia Municipale di Nettuno, all’Assessore alle Attività Produttive e Turismo del Comune di Nettuno Giulio Verdolino, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo ed alla Provincia di Roma, nonché per conoscenza al Sindaco del Comune d Nettuno ed all’Assessore all’Ambiente e Sanità Giuseppe Combi.
Dott. Arch. Rodolfo Bosi