———- Messaggio inoltrato ———-
Da: vas roma <circolo.vas.roma@gmail.com>
Date: 29 settembre 2015 18:00
Oggetto: Impianto pubblicitario installato all’altezza del civico n. 226 di via Flaminia
A: seg02parioli.polizialocale@comune.roma.it, Francesco Paciello <francesco.paciello@comune.roma.it>, “romaproduttiva@comune.roma.it” <romaproduttiva@comune.roma.it>, “Marta.leonori@comune.roma.it” <Marta.leonori@comune.roma.it>, “EMILIA.LA NAVE” <emilia.lanave@comune.roma.it>
Cc: “LESLIE FRANCESCO.CAPONE” <lesliefrancesco.capone@comune.roma.it>
In data 22 settembre 2015 è pervenuta a questa associazione una segnalazione di un privato cittadino (corredata di foto) che fa presente l’avvenuta installazione di un impianto pubblicitario della tipologia palina di mt. 1,00 x 1,40 all’altezza del civico n. 226 di via Flaminia, sul marciapiede che delimita il perimetro del giardino pubblico in consegna all’Ufficio Giardini, a cavallo tra via Flaminia e Viale Tiziano.
Con la segnalazione è stata trasmessa la seguente foto della targhetta con il numero di codice identificativo 0023/AS959/P.
Nell’elenco dei contribuenti inseriti nella Nuova Banca Dati, aggiornato al 22 giugno 2015, con il codice n. 0023 risulta registrata la ditta “MORETTI PUBBLICITÀ” S.r.l., che sembra aver sostituito un precedente impianto, come si desume dalla seguente foto dei montanti dell’impianto.
La seguente foto tratta da Street View di Google Maps attesta infatti che sullo stesso posto ad ottobre del 2014 risultava installata una palina con orologio di mt. 1 x 1,40, presumibilmente sempre della ditta “MORETTI PUBBLICITÀ” S.r.l. che avrebbe inteso sostituirla con una palina senza orologio.
Si fa presente che nel vigente Regolamento di Pubblicità, così come modificato dall’Assemblea Capitolina con deliberazione n. 50 del 30 luglio 2014, sono state eliminate le paline con orologio di mt. 1 x 1,40 dall’elenco delle tipologie riportate alla lettera b) del punto 4) del 1° comma dell’art. 20, ammettendo come massimo formato solo quello di mt. 1,00 x 0,70: sono state altresì eliminate le paline di mt. 1 x 1,40 dall’elenco delle tipologie riportate alla lettera F) del 1° comma dell’art. 20, ammettendo come massimo formato solo quello di mt. 1 x 1.
Si chiede di sapere se la preesistente palina con orologio fosse di proprietà della ditta “MORETTI PUBBLICITÀ”, che quindi avrebbe deciso di sostituirla con una palina senza orologio sempre di formato 1,00 x 1,40, che appare però in violazione con la normativa nel frattempo vigente in materia, e specificatamente non solo con il Regolamento di Pubblicità, ma anche con il Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari (PRIP), approvato dall’Assemblea Capitolina con deliberazione n. 49 del 30 luglio 2014, che all’art. 35 delle sue Norme Tecniche di Attuazione prevede fra le tipologie di impianto ammesse solo paline di mt. 0,70 x 1,00 e 1,00 x 0,70 e paline con orologio di mt. 1,00 x 0,70.
L’installazione dell’impianto appare anche in violazione con la disposizione del Regolamento di Pubblicità antecedente alla sua modifica, che alla lettera h) del 1° comma dell’art. 18 faceva e fa tuttora espresso divieto di installazione di impianti in “aree in consegna al Servizio Giardini già attrezzate a verde”.
L’installazione dell’impianto appare inoltre in violazione con l’art. 8 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari (PRIP), che al 1° comma dell’art. 8 (relativo alle “Aree a verde pubblico”) dispone testualmente: “Nelle aree attrezzate a verde pubblico o destinate a verde pubblico dai vigenti strumenti urbanistici, nonché lungo le strade che delimitano il perimetro di queste, è vietata la collocazione di impianti pubblicitari ad eccezione delle aree incluse nelle sottozone B2 e B3 di cui agli artt. 13, 16 e 17, nelle quali è ammessa esclusivamente l’istallazione di impianti di proprietà di Roma Capitale e destinati a comunicazioni di tipo istituzionale nella misura massima di 1 mq di superficie espositiva ogni 1.000 mq di superficie destinata a verde pubblico.”
Il tratto di Via Flaminia in questione è destinato dal PRIP a sottozona B2, dove però è ammessa esclusivamente l’installazione di impianti SPQR e non di impianti privati.
Va messo infine in evidenza che la posizione in cui è stato installato l’impianto pubblicitario ricade all’interno del vincolo paesaggistico imposto automaticamente per le “zone di interesse archeologico” ai sensi della lettera m) del 1° comma dell’art. 142 del vigente “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, così come emanato con D. Lgs. n. 42 del 22.1.2004 e successivamente integrato e modificato dai D.Lgs. n. 156 del 3.4.2006 e n. 62 e 63 del 22.3.2008: il vincolo in questione costituisce un “bene paesaggistico” che è individuato nella sottostante Tavola del Piano Territoriale Paesistico Regionale (in sigla PTPR).
Tavole “B” del PTPR – Particolare della Tavola 24, Foglio 374
– Aree di interesse archeologico già individuate (art. 13 della legge regionale n. 24/1998) –
Estratto dell’allegato E5 del PTPR
– Aree tutelate per legge – Zone di interesse archeologico – areali – [art. 142, comma 1, lettera m) D.l.vo 42/2004]-
Ai sensi del successivo art. 153 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” nelle aree tutelate come beni paesaggistici “è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione dell’amministrazione competente, che provvede su parere vincolante …del soprintendente”.
Si chiede pertanto di sapere se per il suddetto impianto sia stata quanto meno presentata richiesta di rilascio della “autorizzazione paesaggistica” da parte del Comune di Roma (a ciò subdelegato ai sensi della legge regionale n. 59/1995), previo parere favorevole vincolante della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio del Comune di Roma.
In caso di accertamento di eventuali vizi di legittimità riguardo alla suddetta nuova installazione, si chiede alle SS.LL. – ciascuna nell’ambito delle rispettive competenze – di far provvedere all’immediato ripristino della legalità.
Si resta in attesa di un cortese riscontro scritto in merito, anche per via telematica, che si richiede ai sensi degli artt. 2, 3 e 9 della legge n. 241/1990.
Distinti saluti.
Dott. Arch. Rodolfo Bosi
Responsabile del Circolo Territoriale di Roma della associazione “Verdi Ambiente e Società” (VAS)
AGGIORNAMENTO
Con un messaggio di posta elettronica trasmesso alle ore 13:42 del 30 settembre 2015 l’Assessore al Commercio del II Municipio Emilia La Nave ha ringraziato per la segnalazione ed ha assicurato di attivarsi per le verifiche.