Nella giornata di ieri il Responsabile del Circolo Territoriale di Roma ha trasmesso la seguente articolata richiesta con nota-vas-prot-n-17-del-18-ottobre-2016.
Prot. n. 17/2016 Al Presidente della Regione Lazio
Nicola Zingaretti
All’Assessore all’Ambiente della Regione Lazio
Mauro Buschini
Oggetto – Applicazione della legge regionale n. 29/1997, così come modificata dalla legge regionale n. 12 del 6 agosto 2016
Con l’entrata in vigore delle modifiche alla legge regionale n. 29/1997, che sono state apportate dall’art. 9 della legge regionale n. 12 del 10 agosto 2016, deve finire il commissariamento degli Enti di gestione delle 14 aree naturali protette regionali, che è durato ininterrottamente dal 10 agosto del 2010.
Come dichiarato al riguardo l’11 ottobre scorso dal Presidente della Regione Lazio “si chiude la stagione del commissariamento dei parchi del Lazio e apriamo alla partecipazione dei territori dei sindaci e delle associazioni del settore, per dare una governance più democratica”: nel comunicato viene fra l’altro precisato che “sono state avviate proprio in questi giorni le procedure e le consultazioni con le associazioni per la costituzione dei nuovi consigli direttivi che saranno nominati entro la fine di novembre”.
Ma una applicazione corretta delle nuove disposizioni secondo le forme e le modalità prescritte dal 3° comma dell’art. 9 della legge regionale n. 12/2016 comporta che entro il prossimo 8 novembre “il Presidente della Regione o l’Assessore competente in materia di ambiente da lui delegato convoca le comunità degli enti di gestione delle aree naturali protette di interesse regionale ai fini delle designazioni previste dall’articolo 16, comma 2, della l.r. 29/1997, come modificato dalla presente legge, ed attiva le procedure per l’eventuale designazione di cui all’articolo 14, comma 1 bis, della l.r. 29/1997, come introdotto dalla presente legge” e che entro il 5 febbraio 2017 “il Presidente della Regione nomina ed insedia i consigli direttivi ed i revisori unici”.
Risulta al momento che con propria nota dello scorso 29 settembre l’Assessore all’Ambiente Mauro Buschini ha invitato le associazioni ambientaliste “a far pervenire, entro 30 giorni, i nominativi dei propri rappresentati in ciascuna delle Comunità” del Parco dei 13 Enti di gestione delle aree naturali protette regionali, con esclusione dell’Ente Roma Natura in quanto privo di Comunità del Parco.
Non è dato di sapere se il Presidente della Regione o l’Assessore all’Ambiente da lui delegato abbiano convocato le comunità degli Enti di gestione delle aree naturali protette di interesse regionale ai fini delle suddette designazioni: per certo c’è che i componenti di molte Comunità del Parco (fra cui quella di Veio) sono decaduti a seguito delle elezioni amministrative dello scorso mese di giugno, che hanno riguardato ben 109 Comuni del Lazio e che non hanno visti confermati come Sindaci molti dei medesimi componenti.
Insediamento delle nuove Comunità del Parco e rinnovo delle loro cariche – Ne deriva che molte Comunità del Parco (fra cui Veio) sono al momento prive sia del Presidente che del Vice Presidente, per cui il Presidente della Regione o l’Assessore all’Ambiente da lui delegato debbono insediare ai sensi dell’8° comma dell’art. 16 della legge regionale n. 29/1997 tutte le Comunità del Parco e convocarle urgentemente per una seduta che abbia all’ordine del giorno l’elezione del Presidente e del Vice Presidente: solo dopo sarà possibile effettuare la convocazione per le designazioni di loro competenza di due membri dei Consigli Direttivi, ai sensi della vigente lettera b) del 1° comma dell’art. 14 della legge regionale n. 19/1997.
Il mancato insediamento delle Comunità del Parco che vanno rinnovate sia nelle composizione che nelle rispettive cariche sta causando dei gravi problemi, che si ripercuotono nell’immediato su una serie di aspetti gestionali concatenati, a partire dalla approvazione dei bilanci di previsione che chiama in causa non solo la Comunità del Parco ma anche il Consiglio Direttivo.
Bilanci preventivi degli Enti di gestione delle 13 aree naturali protette regionali – Ai sensi della lettera c) del vigente 3° comma dell’articolo 16 della legge regionale n. 29/1997 ogni Comunità del Parco deve esprimere un parere preventivo ed obbligatorio “sul bilancio e sul conto consuntivo dell’ente di gestione”.
È di tutta evidenza che, senza il loro insediamento ed il rinnovo delle rispettive cariche, le Comunità non possono essere convocate e conseguentemente non può essere acquisito il loro parere sul bilancio di previsione che ogni anno deve essere approvato proprio in questo periodo: alcuni dei Direttori degli Enti Parco si vedono costretti a sopperire a tale impedimento, chiedendo il “parere” sul bilancio ad ogni singolo Comune che fa parte della Comunità, in modo di venire a sapere – per sommatoria di pareri espressi – se sul rispettivo bilancio sia stato espresso un parere positivo quanto meno a maggioranza.
Sarebbe ad ogni modo opportuno che la Regione autorizzi ufficialmente un tale “metodo” nelle more dell’insediamento di tutte le Comunità e del rinnovo delle rispettive cariche.
Assenza sia dei Commissari Straordinari che dei Consigli Direttivi – Ai sensi della vigente lettera c) del 2° comma dell’art. 14 della legge regionale n. 29/1997 spetta al Consiglio Direttivo di adottare i bilanci preventivi e consuntivi.
Ma i Consigli Direttivi devono ancora essere insediati ed a farne le loro veci dovrebbero essere i 13 Commissari Straordinari, il cui mandato è però scaduto dallo scorso 30 settembre: tutti e 13 i decreti del 1 ottobre 2014 con cui il Presidente della Regione ha rinnovato di un altro anno la nomina di altrettanti Commissari Straordinari precisavano che il rinnovo delle nomine comportava una durata in carica “con i compiti e le funzioni del Presidente e del Consiglio direttivo, fino alla nomina del nuovo organo di amministrazione secondo quanto previsto in sede di riordino della normativa concernente il sistema di gestione delle aree naturali protette regionali … e comunque non oltre il 30 settembre 2016”.
Quanto previsto dalle modifiche apportate dalla legge regionale n. 12/2016 non appare affatto coordinato con la situazione di vero e proprio vuoto gestionale che si è venuta a determinare dal 30 settembre 2016 (scadenza del mandato dei Commissari Straordinari) e che potrebbe durare fino al 9 febbraio 2017 (termine ultimo entro cui insediare tutti e 14 i Consigli Direttivi degli altrettanti Enti di gestione delle aree naturali protette regionali).
Sarebbe pertanto più che opportuno che il Presidente della Regione Lazio emani altri 14 decreti con cui proroga la carica dei Commissari Straordinari fino a che non abbia designato i Presidenti degli enti di gestione ai sensi della vigente lettera a) del 1° comma dell’art. 14 della legge regionale n. 29/1997 e non abbia insediato i rispettivi Consigli Direttivi ai sensi del 6° comma dell’art. 14 della legge regionale n. 29/1997.
Il 2° periodo del suddetto 6° comma, così come inserito dalla legge regionale n. 12/2016, dispone che “nelle more della costituzione del consiglio direttivo, gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti e indifferibili sono adottati dal Presidente del consiglio direttivo”: ne deriva che i Commissari Straordinari, in forza delle proroga loro concessa, potrebbero sottoscrivere, nelle veci del Presidente, sia gli atti di ordinaria amministrazione che gli atti urgenti e indifferibili, come per l’appunto i bilanci preventivi.
Nomina ed insediamento dei Presidenti dei 14 Enti di gestione – La nuova disposizione approvata al riguardo comporta l’obbligo per il Presidente della Giunta regionale di designare ogni Presidente dei Consigli Direttivi dei 14 Enti di gestione, sentito l’Assessore all’Ambiente Mauro Buschini, senza precisare forme e modalità di tale procedura ed in che termini di tempo la medesima procedura debba essere conclusa: riguardo ai termini di tempo si può presumere – per analogia con quelli previsti per le convocazioni delle Comunità del Parco – che anche la procedura per la scelta dei 14 Presidenti debba avvenire entro il prossimo 8 novembre 2016: ma l’insediamento dovrebbe comunque avvenire contestualmente all’insediamento dei Consigli Direttivi.
A quest’ultimo riguardo si mette in evidenza che quanto disposto dal 6° comma dell’art. 14 della legge regionale n. 29/1997 riguardo alle “more della costituzione del consiglio direttivo” possa essere abbinato a quanto disposto dall’ultimo periodo del 3° comma dell’art. 14 della legge regionale n. 29/1997 riguardo alla rappresentanza legale dell’Ente, per giustificare una nomina ed un insediamento anticipato dei Presidenti senza avere contestualmente insediato anche i rispettivi Consigli Direttivi.
Una tale eventualità si configurerebbe a tutti gli effetti come un proseguimento del Commissariamento, a maggior ragione illecito in quanto mascherato sotto tale veste e comunque in violazione della nuova normativa, oltre che messo in atto fors’anche per risparmiare sulle retribuzioni dovute ad ogni membro del Consiglio Direttivo: si invita e diffida pertanto a procedere all’insediamento anticipato soltanto dei Presidenti, rimandando strumentalmente la costituzione e l’insediamento dei Consigli Direttivi.
Membri del Consiglio Direttivo designati dal Consiglio Regionale – Un altro aspetto gestionale da chiarire riguarda la designazione dei due membri di ognuno dei 13 Consigli Direttivi, così come prescritto dalla lettera c) del 1° comma dell’art. 14 della legge regionale n. 29/1997: la nuova disposizione approvata al riguardo comporta l’obbligo per il Consiglio Regionale di designare due componenti in seno ad ogni Consiglio Direttivo, “sentite le organizzazioni agricole ed ambientaliste”, senza precisare forme e modalità di tale procedura ed in che termini di tempo la medesima procedura debba essere conclusa.
Riguardo ai termini di tempo si può presumere – per analogia con quelli previsti per le convocazioni delle Comunità del Parco – che anche le convocazioni delle organizzazioni agricole e delle associazioni ambientaliste debbano avvenire entro il prossimo 8 novembre 2016.
Quanto alle forme e modalità di tali convocazioni si può presumere e si ritiene comunque opportuno che si concretizzino sotto forma delle designazioni così come formulate in passato e che il Consiglio Regionale scelga i due componenti di ogni futuro Consiglio Direttivo fra quelli maggiormente designati dalle organizzazioni agricole e dalle associazioni ambientaliste invitate a presentare le loro candidature, così come è stato già fatto per le candidature in seno alle Comunità del Parco.
Questa opportunità, oltre a dimostrare una totale trasparenza in merito a questo procedimento, è legittimata per analogia da quanto dispone allo stesso riguardo la lettera d) del comma 2.1 dell’art. 40 della legge regionale n. 29/1997, ai sensi del quale spetta proprio alle associazioni ambientaliste di designare uno (anziché due) dei membri del Consiglio Direttivo dell’Ente “Roma Natura”, rimasto costituito dal Presidente e da altri sei membri (anziché quattro).
L’applicazione corretta di tutte le nuove disposizioni prevista dall’art. 9 della legge regionale n. 12/2016 riguarda i seguenti ulteriori aspetti della gestione.
Designazione di uno dei componenti del Consiglio Direttivo del Parco regionale dei Castelli Romani – Il vigente comma 1 Bis dell’art. 14 dispone che uno dei due mebri del Consiglio Direttivo dell’ente regionale di diritto pubblico “Parco regionale dell’Appia Antica” possa essere designato, anziché dalla Comunità del Parco, dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo: la Regione deve quindi convocare il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per invitarlo a manifestare l’eventuale intenzione di designare un componente del consiglio direttivo dell’ente regionale di diritto pubblico “Parco regionale dell’Appia Antica” (in tal caso la rispettiva Comunità del Parco designa un solo componente).
Si chiede di sapere se sia stato ottemperato a quest’obbligo.
Nomina e insediamento dei nuovi Collegi Revisori dei Conti – Ai sensi dell’ultimo periodo del 3° comma dell’art. 9 della legge regionale n. 29/1997 entro il 9 febbraio 2017 “il Presidente della Regione nomina ed insedia …. i revisori unici”.
Adeguamento dei rispettivi ordinamenti alle nuove disposizioni – Ai sensi dell’ultimo periodo del 2° comma dell’art. 9 della legge regionale n. 29/1997 entro il prossimo 8 novembre 2016 tutti gli Enti di gestione delle aree naturali protette regionali dovrebbero adeguare i rispettivi ordinamenti (Statuto ecc.) alle nuove disposizioni dettate dalla legge regionale n. 12 del 10 agosto 2016.
Ma come si è detto, entro lo stesso lasso di tempo si deve provvedere solo alle convocazioni e non alla nomina ed insediamento dei Consigli Direttivi cui dovrebbe spettare di diritto l’adeguamento dei rispettivi ordinamenti.
Ne deriva che – in assenza dei futuri nuovi Consigli Direttivi – a tale incombenza dovranno provvedere, nelle veci dei Consigli Direttivi, i Commissari Straordinari di cui sia stata prorogata la carica anche per ottemperare alla suddetta incombenza.
Accorpamento della riserva naturale del Lago di Canterno – I primi 3 commi dell’art. 10 della legge regionale n. 12/2016 prevedono forme e modalità dell’accorpamento della riserva con il Parco naturale regionale dei Monti Ausoni e del Lago di Fondi.
Entro il 9 ottobre 2016 la Giunta regionale avrebbe dovuto individuare con una propria deliberazione le modalità operative, anche mediante accordi o convenzioni, per consentire il subentro del Parco naturale regionale dei Monti Ausoni e del Lago di Fondi nell’esercizio delle funzioni già esercitate dall’azienda speciale “Lago di Canterno”: si chiede di sapere se sia stato ottemperato a quest’obbligo di legge.
Accorpamento del parco naturale-archeologico dell’Inviolata – Il 4° comma dell’art. 10 della legge regionale n. 12/2016 prevede forme e modalità dell’accorpamento con il “Parco naturale regionale dei Monti Lucretili”.
Entro il 31 ottobre 2016 la Direzione Regionale dell’Ambiente deve provvedere ad emanare ogni atto necessario a superare eventuali accordi relativi alla precedente forma di gestione, dal momento che la gestione del Parco naturale – archeologico dell’Inviolata deve essere affidata all’ente regionale di diritto pubblico “Parco naturale regionale dei Monti Lucretili”: si chiede di sapere se sia stato già ottemperato a quest’obbligo di legge.
Istituzione e gestione della riserva naturale “Sughereta di Pomezia” – È stata prevista dall’art. 30 della legge regionale n. 29/1997 il cui 8° comma stabilisce che “la gestione della riserva è affidata all’Ente regionale di diritto pubblico “Parco regionale dei Castelli Romani””.
L’Ente regionale di diritto pubblico “Parco regionale dei Castelli Romani”, cui è affidata la gestione della riserva naturale in questione, deve provvedere – entro il termine del 31 ottobre 2016 ovvero, al più tardi, entro i sessanta giorni successivi all’insediamento dell’ente di gestione medesimo – all’apposizione di idonei cartelli perimetrali, anche in prossimità di tutti i varchi e strade di accesso alla riserva, recanti la scritta “Regione Lazio – Sistema delle aree protette – Riserva naturale Sughereta di Pomezia”, con il simbolo o marchio caratteristico della riserva.
L’assenza al momento sia del Commissario Straordinario che del Presidente e del Consiglio Direttivo rende impossibile ottemperare al suddetto obbligo di legge, che può essere messo in atto ad opera dei Commissari Straordinari di cui sia stata prorogata la carica anche per ottemperare a questa incombenza.
Si rimane in attesa di un cortese riscontro scritto, nell’ambito delle rispettive competenze, che si richiede ai sensi degli articoli 2, 3 , 9 e 10 della legge n. 241/1990.
Distinti saluti.
Dott. Arch. Rodolfo Bosi
Roma, 18 ottobre 2016