Su questo stesso sito l’8 novembre 2013 è stato pubblicato un articolo dal titolo “Ampliamento della discarica dell’Inviolata di Guidonia Montecelio” cui si rimanda per avere il quadro di fondo entro cui è maturata questa importante decisione del TAR del Lazio (https://www.rodolfobosi.it/ampliamento-della-discarica-dellinviolata-di-guidonia-montecelio/).
Gli atti regionali autorizzativi del sesto invaso della discarica dell’Inviolata e dei successivi abbancamenti sono stati impugnati presso il TAR del Lazio con un ricorso proposto dall’Associazione Amici dell’Inviolata Onlus, Verdi Ambiente e Società Vas Onlus, Comitato Cittadini Marco Simone, Associazione Comitato Popolare Nord Est Lazio.
Con Sentenza del TAR del Lazio n. 3418 del 28 marzo 2014 ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva e la carenza di interesse dell’Associazione Amici dell’Inviolata ONLUS, del Comitato Cittadini Marco Simone e dell’Associazione Comitato Popolare Nord Est Lazio, ma ha accolto i ricorsi riuniti, ed ha annullato gli atti impugnati, condannando la Regione Lazio al pagamento delle spese di giudizio in favore di Verdi Ambiente e Società VAS ONLUS e del Comune di Guidonia, che si liquidano in complessivi 3.000,00 (tremila/00) euro ciascuna, compresi gli onorari di causa, oltre alla rifusione del contributo unificato.
Il CRA di Guidonia e Fonte Nuova hanno emanato il seguente comunicato.
COMUNICATO
Le associazioni locali ed i cittadini hanno vinto il ricorso al TAR del Lazio avente per oggetto la palese illegittimità degli atti regionali autorizzativi del sesto invaso della discarica dell’Inviolata e dei successivi abbancamenti.
L’AIA regionale del 2009 è stata giudicata illegittima, come tutti gli atti conseguenti, compresa l’assurda Ordinanza firmata, nell’agosto scorso, dal vicepresidente regionale Smeriglio.
Regione Lazio ed Eco Italia ’87 sono state condannate a pagare le spese processuali.
Si ringraziano tutti i cittadini che hanno creduto in questo ricorso, finanziandolo con supporto economico personale, supplendo con ciò ad una precisa responsabilità che sarebbe spettata all’Amministrazione comunale di Guidonia Montecelio, la quale non ha voluto vedere le palesi illegittimità.
L’amministrazione comunale di Fonte Nuova invece si è appoggiata al nostro ricorso.
CRA di Guidonia e Fonte Nuova
una battaglia legale vinta…E ORA FESTA!
ma non si abbassa la guardia!
IL TESTO DELLA SENTENZA
N. 03418/2014 REG.PROV.COLL.
N. 08419/2013 REG.RIC.
N. 09310/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8419 del 2013, proposto dall’Associazione Amici dell’Inviolata Onlus, Verdi Ambiente e Società Vas Onlus, Comitato Cittadini Marco Simone, Associazione Comitato Popolare Nord Est Lazio, rappresentati e difesi dall’avv. Valentina Stefutti, con domicilio eletto presso Valentina Stefutti in Roma, viale Aurelio Saffi, 20;
contro
Regione Lazio, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) – Lazio, Ispra – Istituto Superiore della Protezione e la Ricerca Ambientale, Parco Regionale dell’Inviolata, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Provincia di Roma, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanna De Maio, con domicilio eletto presso Provincia di Roma, in Roma, via IV Novembre, 119/A;
Comune di Guidonia Montecelio, rappresentato e difeso dall’avv. Antonella Auciello, con domicilio eletto presso Francesco Rivellini in Roma, via Montaione, 48;
nei confronti di
Eco Italia ’87 Srl, rappresentata e difesa dall’avv. Avilio Presutti, con domicilio eletto presso Avilio Presutti in Roma, p.zza San Salvatore in Lauro, 10;
sul ricorso numero di registro generale 9310 del 2013, proposto dal Comune di Fonte Nuova, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Cristiani, con domicilio eletto presso Cesare Massimo Bianca in Roma, via Po, 43;
contro
Regione Lazio, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Allocca, domiciliata in Roma, via Marcantonio Colonna, 27;
Agenzia Regionale Protezione Ambientale – Arpa Lazio (non costituita);
nei confronti di
Soc Ecoitalia 87 Srl, rappresentato e difeso dall’avv. Avilio Presutti, con domicilio eletto presso Avilio Presutti in Roma, p.zza San Salvatore in Lauro, 10;
per l’annullamento
previa adozione di misure cautelari,
nella causa RG n. 8419/2013: della Determinazione della Regione Lazio 30 maggio 2013 n.A04360 recante “Eco Italia ’87 s.r.l. – determinazione n.B0526 del 23 febbraio 2009 s.m.i. – approvazione variante non sostanziale”; dell’Ordinanza del Vicepresidente della Regione Lazio Z00002 del 12 agosto 2013; di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso;
nella causa RG n. 9310/2013: dell’ordinanza n.Z00002 del 12 agosto 2013, pubblicata sul BURL della Regione Lazio il 13 agosto 2013, mediante la quale il Presidente della Regione Lazio ha ordinato: «1) alla ECO ITALIA 87 S.r.l., ai sensi dell’art.191 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. (…): – di accettare e smaltire, ai sensi del D.Lgs. 36/03 e del D.M. 27 settembre 2010, sull’invaso attualmente in coltivazione, i rifiuti urbani e i rifiuti non pericolosi assimilati per qualità e quantità ai rifiuti urbani provenienti dai Comuni di (…), per un periodo di sei mesi dalla adozione del presente atto e per un quantitativo massimo di 75.000 mc; – di procedere all’ulteriore abbancamento di rifiuti presso l’invaso di discarica attualmente in coltivazione secondo quanto indicato nel progetto presentato con la nota prot. n.468 del 1agosto 2013 escludendo dunque dalla realizzazione tutte le soluzioni non inerenti all’allestimento delle volumetrie supplementari (…) e attuan¬do tutte le misure tecniche necessarie ad impedire che si creino interfe¬renze e interconnessioni tra l’invaso in procedura in capping e l’invaso attualmente in coltivazione; – di rispettare, per quanto qui non previsto, le prescrizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con determinazione n. B0526 del 23 febbraio 2009 e successive modificazioni; – di restare l’integrazione delle garanzie finanziarie secondo le modalità sta¬bilite dalla DGR 239/2009 entro 60 giorni dalla adozione del presente atto; – di trasmettere un cronoprogramma aggiornato, con cadenza mensile, dei lavori di realizzazione del costruendo impianto di TMB autorizzato con Determinazione n.C189 del 2 agosto 2010 gestito dalla Società COLARI al servizio della discarica»; nonché, di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio, Provincia di Roma, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) – Lazio, ISPRA – Istituto Superiore della Protezione e la Ricerca Ambientale, Parco Regionale dell’Inviolata, Comune di Guidonia Montecelio e Eco Italia ’87 Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 marzo 2014 il dott. Roberto Proietti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso introduttivo del giudizio RG n. 8419/2013, i ricorrenti – descritto il quadro di fatto e di diritto relativo alla nascita ed agli sviluppi della discarica per rifiuti urbani non pericolosi in località Inviolata, ubicata nel Comune di Guidonia Montecelio (la seconda del Lazio) -, hanno rappresentato che, con la Determinazione n.B0526 del 23 febbraio 2009, la Regione Lazio ha rilasciato a Eco Italia ’87 s.r.1., l’Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito, AIA) per la discarica di rifiuti urbani non pericolosi sita in località Inviolata, per un invaso di discarica pari a 380.000 metri cubi e per un quantitativo di rifiuti smaltibili pari a 342.000 tonnellate circa.
Con successiva Determinazione n.B3696 del 13 agosto 2009, la Regione Lazio ha approvato una variante (ritenuta non sostanziale), con la quale Eco Italia ’87 s.r.1. è stata autorizzata a proseguire la coltivazione del lotto in esercizio, autorizzato fino al raggiungimento del limite massimo di 80.000 metri cubi. L’Amministrazione regionale, in tale occasione, ha applicato l’art.15, comma 14, della LR n. 27/98, senza considerare che, trattandosi della collocazione in discarica di 80.000 metri cubi, la procedura da seguire avrebbe dovuto essere quella concernente le modifiche sostanziali, avuto riguardo al combinato disposto di cui all’art.2, comma 1, lett.n), e del punto n.5.4 dell’All.I del D.lgs. 59/05 (oggi All. VIII, Parte II, D.lgs. 152/06).
Analoga procedura prevista per le varianti non sostanziali era già stata seguita in occasione dell’adozione della Determinazione n. B4779 del 15 dicembre 2008.
In tale quadro, si è deciso di dividere in due lotti di coltivazione (“A” e “B”), il sesto invaso (autorizzato con Determinazione n.B3696 del 13 agosto 2009), a causa del ritrovamento di reperti archeologici all’interno dell’area prescelta.
Quindi, con Determinazione n. B 6825 del 30 novembre 2010, è stata autorizzata la messa in esercizio del lotto “A” (a breve distanza da scavi eseguiti a cura della Soprintendenza Archeologica del Lazio), rimandando ad “una fase successiva” la puntuale modifica e l’integrazione dell’AIA relativamente ai limiti di taluni analiti per il monitoraggio delle acque di falda (pur essendo stati, a quella data, determinati i valori di fondo da parte dell’Amministrazione Regionale IRSA-CNR ed ENEA).
Con successiva Determinazione n.2118 del 21 marzo 2011, la Regione Lazio ha disposto l’integrazione dell’AIA, in contrasto con quanto stabilito dall’art.29-nonies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, che limita la possibilità di integrare l’AIA, senza ricorrere ad un nuovo procedimento autorizzativo, ai soli casi (non ricorrenti nella fattispecie) in cui si sia al cospetto di una modifica dell’impianto. Nel caso di specie, si sarebbe dovuto procedere ad un riesame dell’AIA, secondo il procedimento descritto all’art. 29-quater del Codice dell’ambiente, con l’obbligo di garantire al pubblico la partecipazione al procedimento, prevista dal successivo art.29-octies.
Il giorno successivo all’approvazione della citata delibera, in data 22 marzo 2011, la Regione Lazio ha ufficializzato i dati relativi alla contaminazione che, per taluni parametri, è risultata superiore alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC).
Al contempo, è stato eseguito il collaudo per il lotto B, rispetto al quale – contrariamente a quanto avvenuto per il lotto A -, non è stata adottata alcuna delibera regionale autorizzativa della messa in esercizio pubblicata sul BURL, in un contesto in cui il sito avrebbe dovuto classificarsi come “potenzialmente contaminato”, ai sensi e per gli effetti dell’art.240, comma 1, lett.d), D.lgs. 3 aprile 2006 n.152. Infatti, Eco Italia ’87 s.r.1. ha predisposto il Piano di caratterizzazione dell’area che ha messo in evidenza i pozzi che avevano rilevato soglie di contaminazione più elevate rispetto ai limiti di legge (cfr. pagg. 58, 66 e 67), durante la campagna di indagine nei 12 mesi dell’anno 2011 (in particolare, nei piezometri 1 e 2 erano stati rilevati superamenti delle CSC, secondo la Tabella II, dell’All. V, alla Parte IV, del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, relativamente al parametro Piombo 24 ug/1, ed il superamento del parametro Tetracloroetene 1,6 ug/l).
Nelle acque di falda, invece, era stata l’ARPA Lazio a riscontrare il superamento oltre i limiti di legge dei parametri relativi all’Alluminio, al Ferro e all’Arsenico, la quale, con nota n.28974 del 20 aprile 2012, aveva anche formulato rilievi al Piano di caratterizzazione, evidenziando una serie di criticità.
Inoltre, con nota del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio, prot. 12640 del 3 maggio 2012, la Soprintendenza ai Beni Paesaggistici del Lazio aveva comunicato alla ricorrente Associazione Amici dell’Inviolata come non risultassero convocazioni a conferenze dei servizi riguardanti una serie di opere impattanti, tra cui, i lavori del sesto invaso.
In questo quadro, è stata approvata la Determinazione della Regione Lazio 30 maggio 2013 n.A04360 recante “Eco Italia ’87 s.r.l. – determinazione n.B0526 del 23 febbraio 2009 s.m.i. – approvazione variante non sostanziale”, con la quale, sulla base di una perizia di parte di Eco Italia ’87 s.r.l., è stata approvata una “variante non sostanziale” all’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata nel febbraio 2009, autorizzando un ulteriore abbancamento di rifiuti sul sesto invaso, per una volumetria pari a 27.500 metri cubi ed un quantitativo inferiore a 25.00 tonnellate.
Successivamente, sul presupposto che le volumetrie assentite tramite il provvedimento del 30 maggio 2013 fossero sufficienti a far fronte all’esigenza di smaltimento dei rifiuti solidi urbani del comprensorio non oltre la prima decade di agosto, il Vice-presidente della Regione Lazio, con Ordinanza Z00002 del 12 agosto 2013, richiamati i provvedimenti del 23 febbraio 2009 e del 30 maggio 2013, nonché l’art. 191 del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, ha assentito l’abbancamento di 75.00 metri cubi di rifiuti per un periodo di sei mesi, rimandando “ad una fase successiva, di maggior approfondimento” le proposte progettuali avanzate da Eco Italia ’87 s.r.l., derogando alla disciplina contenuta nel codice dell’ambiente e nel D.lgs. 13 gennaio 2003 n.36.
Ritenendo erronee ed illegittime le determinazioni assunte dall’Amministrazione, con ricorso RG n. 8419/2013 i ricorrenti le ha impugnate dinanzi al TAR del Lazio, avanzando le domande indicate in epigrafe.
L’Ordinanza n. Z00002 del 12 agosto 2013 adottata dal Vicepresidente della Regione Lazio è stata impugnata anche dal Comune di Fonte Nuova con ricorso RG n. 9310/2013.
Con il primo dei ricorsi indicati (RG n. 8419/2013) sono state proposte le censure di seguito indicate.
I) – Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 par.1, 2 lett.h) e 6 lett. a) della Direttiva 1999/31/CE, degli artt. 4 e 13 della Direttiva 08/98/CE e dell’art.7 del D.lgs. 13 gennaio 2003 n.36; travisamento, illogicità, difetto di presupposto.
I ricorrenti – richiamata la normativa comunitaria e nazionale dettata in materia ambientale ed in tema di rifiuti – hanno rilevato che, con lettera di messa in mora del 16 giugno 2013 e con il successivo parere motivato, la Commissione Europea, nell’ambito dell’infrazione comunitaria 2011/4021 (riguardante anche la discarica oggetto di causa, come confermato dall’Unione europea con nota del 10 ottobre 2012 n.1192686), ha svolto una serie di contestazioni afferenti, in primo luogo, la violazione degli artt. 1 par.1, 2 lett. h) e 6 lett. a) della Direttiva 1999/31/CE, considerato che nella Regione Lazio vengono collocati in discarica rifiuti non preventivamente trattati negli impianti di trattamento meccanico biologico (TMB), in un contesto in cui il citato articolo 1 prevede che lo scopo della Direttiva Discariche è quello di prevedere, mediante rigidi requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti volti a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull’ambiente ed, in particolare, l’inquinamento delle acque superficiali, delle acque freatiche, del suolo e dell’atmosfera, e sull’ambiente globale, compreso l’effetto serra, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l’intero ciclo della vita della discarica, al fine di adempiere alle disposizioni della Direttiva 75/442/CEE, ed, in particolare, degli artt. 3 e 4, trasfusi negli artt. 4 e 13 della Direttiva 08/98/CE.
L’art. 7, comma 1, del D.lgs. 13 gennaio 2003 n.36, recante “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti”, quanto ai rifiuti ammessi in discarica, prevede che i “rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento. Tale disposizione non si applica: a) ai rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile; b) ai rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalità di cui all’art. 1, riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana e l’ambiente, e non risulta indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente”.
E’ palese che la scelta regionale di continuare ad abbancare rifiuti nella discarica oggetto di causa, non consente di raggiungere gli obiettivi fissati dalla Direttiva Quadro e dalla normativa nazionale di recepimento, che richiedono che vengano implementati gli strumenti della raccolta differenziata, del riciclaggio e del trattamento biologico aerobico e anaerobico.
Ne deriva che l’atto regionale impugnato si pone in contrasto con i principi e con le regole che hanno indotto le Autorità sovranazionali ad avviare una procedura di infrazione nei confronti della Repubblica Italiana, non consentendo di perseguire gli obiettivi dettati dalla normativa comunitaria, non risultando rispettoso della gerarchia delineata dall’art.179 del Codice dell’ambiente, non garantendo che tutti i rifiuti conferiti in discarica siano realmente sottoposti a trattamento e che il conferimento avvenga con modalità tali da prevenire o ridurre possibili ripercussioni negative sull’ambiente (in linea anche con il principio di precauzione, di cui all’art.174 del Trattato CE) ed, in particolare, l’inquinamento delle acque superficiali, delle acque freatiche, del suolo e dell’atmosfera e dell’ambiente globale, compreso l’effetto serra, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti.
Peraltro, la discarica in questione serve un vasto territorio (49 Comuni) che, ad eccezione del Comune di Guidonia Montecelio e di altre poche realtà, praticano poco la raccolta differenziata, sicché risulta conferito in discarica un ingente quantitativo di rifiuto “tal quale”, non preventivamente sottoposto a trattamento meccanico biologico.
La situazione non muta osservando che i rifiuti sono sottoposti a tritovagliatura prima del loro conferimento in discarica, perché, alla luce dell’art. 2, lett. h), della Direttiva comunitaria richiamata e della disciplina nazionale, la tritovagliatura non può essere considerata forma di pretrattamento del rifiuto indifferenziato, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di cui all’art. 7, comma 1, del D.lgs. n. 36/2003. Infatti, per essere conforme alla Direttiva discariche ed alla Direttiva quadro sui rifiuti, il trattamento dei rifiuti destinati in discarica deve consistere in processi che, oltre a modificare le caratteristiche degli stessi allo scopo di ridurne il volume o la natura pericolosa e di facilitarne il trasporto o favorirne il recupero, abbiano l’effetto di evitare o ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull’ambiente nonché i rischi per la salute umana (cfr. TAR Lazio, Sez. I-Ter, sentenze 31 maggio 2011, n. 4195 e 9 gennaio 2013 n.121).
Al riguardo, va osservato, tra l’altro, che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (superando la precedente circolare prot. GAB-2009-0014963 del 30/06/2009, anteriore all’apertura della procedura di infrazione comunitaria 2011/4021), in data 6 agosto 2013, ha emanato una ulteriore circolare con la quale, richiamato quanto già significato dalla Commissione Europea, ha chiarito come “la tritovagliatura, pur rappresentando un miglioramento della gestione dei rifiuti indifferenziati, non soddisfa, da sola, l’obbligo di trattamento previsto dall’articolo 6, lettera a) della direttiva 1999/31/CE” ed ha evidenziato che, successivamente alla data di adozione della citata circolare del 2009, sono state emanate nuove norme per l’ammissibilità dei rifiuti in discarica (cfr. il DM 27 settembre 2010, che ha sostituito e abrogato il DM 3 agosto 2005), superando le difficoltà applicative che avevano indotto a definire il regime transitorio (scaduto) di cui all’art. 17 del D.Igs 13 gennaio 2003, n. 36.
II) – Violazione e falsa applicazione degli artt. 5, comma 1 lett. l-bis, 29-ter, quater, octies e nonies, e del punto n.5.4 dell’All. VIII alla Parte II del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152.
La Regione Lazio ha approvato una nuova “variante non sostanziale” all’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata nel febbraio 2009, autorizzando Eco Italia ’87 S.r.l. a proseguire la coltivazione del lotto autorizzato con un ulteriore abbancamento di rifiuti per una volumetria pari a circa 27.500 metri cubi, ed un quantitativo inferiore a 25.000 tonnellate.
Per affermare il carattere ‘non sostanziale’ della variante in questione, la Regione Lazio ha richiamato l’art.15, coma 14, della LR n. 27/98, omettendo di considerare che (contrariamente a quanto prospettato nella perizia di parte di Eco Italia ’87 S.r.l.), la variante avrebbe dovuto essere considerata ‘sostanziale’ per effetto del combinato disposto dell’art.5, comma 1, lett. l-bis), del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 e del punto n.5.4 dell’All. VIII, Parte II, del D.lgs. n. 152/06.
Nel caso di specie, quindi, sarebbe stato necessario applicare ‘art. 29-ter, comma 1, del D.lgs. n.152/06, il quale stabilisce che “ai fini dell’esercizio di nuovi impianti, della modifica sostanziale e dell’adeguamento del funzionamento degli impianti esistenti alle disposizioni del presente decreto, si provvede al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale di cui all’articolo 29-sexies ….” e non l’art. 29-nonies del medesimo decreto, che limita la possibilità di aggiornare l’AIA, senza disporne il riesame ovvero la rinnovazione del relativo procedimento, al solo caso di modifiche non sostanziali degli impianti.
III) – Violazione e/o falsa applicazione dell’ art.11, comma 3, della legge 6 dicembre 1991 n. 394, e della LR 20 giugno 1996 n. 22 (Parco Naturale ed Archeologico dell’Inviolata in Guidonia-Montecelio) ed, in particolare, degli artt. 1, 2, 3, 6, 7 e 13; violazione dell’All. 1 par. 2.1 del D.lgs. 13 gennaio 2003 n.36.
La discarica oggetto di causa è interamente compresa (cfr. doc. 15 di parte ricorrente), all’interno del Parco Regionale Archeologico dell’Inviolata (istituito con L.R. 20 giugno 1996 n. 22), in violazione dell’art. 11, comma 3, lett. b), della legge quadro sulle aree naturali protette 6 dicembre 1991 n.394, intangibile per le Regioni, in quanto riferita ad una materia rientrante nel cd. nucleo minimo di salvaguardia ai sensi dell’art.117, comma 2, lett. s), Cost. (cfr. ex multis Corte Cost. n.108/05). Quindi, la presenza della discarica dell’Inviolata si pone in contrasto sia con la legge n. 22/1996, che con la legge nazionale interposta, e risulta incompatibile con essa.
IV) – Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 142, comma 1, lett. f) ed m), 146 e 181, del D.lgs. 22 gennaio 2004 n.42; violazione del Capo III del PTPR ed, in particolare, degli artt. 23, 35, 37 e 41; violazione dell’All. 1, par. 2.1, del D.lgs. 13 gennaio 2003 n.36.
Sull’intera area oggetto di causa insiste il vincolo paesaggistico di cui all’art. 142, comma 1, lett. c), f) ed m), del D.lgs. 22 gennaio 2004 n.42.
La Regione Lazio, violando l’art.146, comma 4, del D.lgs. 22 gennaio 2004 n.42, ha omesso di sottoporre ad autorizzazione paesaggistica, atto autonomo e presupposto rispetto ai conseguenti titoli abilitativi (cfr. ex multis CdS n.8260/10), gli interventi di che trattasi, che hanno dato luogo a consistenti modificazioni dell’assetto del territorio, con conseguente radicale inefficacia degli ulteriori atti abilitativi rilasciati dalla Regione (cfr. . Cons. Stato, sez. VI, 2 maggio 2005, n. 2073; Cons. Stato, sez. V, 11 marzo 1995, n. 376; Cons. Stato, sez. V, 1 febbraio 1990, n. 61; Cons. Stato, sez. II, 10 settembre 1997, n. 468; Consiglio di Stato sez. VI n. 547 del 10.02.2006).
V) – Violazione dell’art. 174 del Trattato CE, del principio di precauzione, dell’art. 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241, e degli art-t. 177, 240 e 242 del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152.
Oltre ai vizi sopra descritti, la condotta serbata dall’Amministrazione regionale, nella parte in cui ha deliberato di voler proseguire nella coltivazione della discarica oggetto di causa, si pone in contrasto con il principio comunitario di precauzione di cui all’art. 191 TFUE (già art. 174 del Trattato CE, e, quindi, anche con l’art.1 della legge 7 agosto 1990 n.241.
Tale principio generale è direttamente cogente per tutte le pubbliche amministrazioni, assumendo valenza non solo programmatica, ma immediatamente imperativa nel quadro degli ordinamenti nazionali, vincolati ad applicarlo qualora sussistano incertezze riguardo all’esistenza o alla portata di rischi per l’ambiente (cfr. TAR Piemonte, sez. I, 16 giugno 2011 n.635; Consiglio di Stato, sez. VI, 5.12.2002, n. 6657).
VI) – Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3-ter, 29-ter e 191, del D.Igs. 3 aprile 2006 n.152, e dell’art. 146 del D.Igs. 22 gennaio 2004 n.42; eccesso di potere per sviamento.
Nella descritta situazione, a parere dei ricorrenti, risulta illegittima anche l’ordinanza del Vicepresidente della Regione Lazio n. Z00002 del 12 agosto 2013, adottata ai sensi dell’art.191 del Codice dell’ambiente.
Secondo la giurisprudenza, le ordinanze ex art. 191 del D.Igs 152/2006, possono contenere deroghe che riguardino esclusivamente le disposizioni vigenti in materia di gestione dei rifiuti (Corte di Cassazione, Sez. III, n. 27505/2008).
Quindi, in ogni caso, il Presidente della Regione Lazio non avrebbe potuto, in deroga, ordinare la realizzazione di interventi soggetti ad autorizzazione integrata ambientale o valutazione di impatto ambientale, senza che le relative procedure si fossero concluse con parere favorevole.
Al contrario, l’ordinanza del Vice Presidente della Regione Lazio n. Z00002 del 12 agosto 2013 – che, peraltro, non dispone “il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti”, ma ordina la semplice “prosecuzione dello smaltimento” dei rifiuti oltre la soglia delle volumetrie assentite -, prevede espressamente la deroga, oltre che a disposizioni riguardanti la gestione dei rifiuti (D.Lgs. n. 36/2003) ed ai termini prescritti dalla normativa vigente per la prestazione delle garanzie finanziarie, anche al D.Lgs. n. 152/06 nel suo complesso e, quindi, non solo alle norme relative alla gestione dei rifiuti contenute nella Parte IV (artt. 177-266), ma anche a fondamentali disposizioni in materia di tutela ambientale, quali le norme relative alla valutazione di impatto ambientale e all’autorizzazione integrata ambientale (oggetto della Parte II del Codice dell’ambiente).
A ciò va aggiunto che per adottare provvedimenti eccezionali del genere devono sussistere i seguenti requisiti, nella fattispecie, non ricorrenti: grave pericolo per l’incolumità pubblica o la sicurezza urbana; contingibilità ovvero imprevedibilità ed eccezionalità di una data condizione non fronteggiabile con gli ordinari mezzi forniti dal legislatore; urgenza derivante dalla pericolosità della suddetta condizione.
Con il ricorso RG n. 9310/2013 sono state proposti i motivi di ricorso di seguito indicati.
I) – Violazione e falsa applicazione degli artt.191 D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, e 21-septies della legge n. 241 del 1990; difetto e/o carenza di motivazione, difetto di istruttoria e difetto dei presupposti, considerato che il provvedimento oggetto di impugnazione, adottato ai sensi dell’art. 191 del D.lgs. n. 152 del 2006, è stato emesso in assenza del presupposto della sussistenza di una situazione di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica.
La parte ricorrente ha evidenziato, in primo luogo, che – ai fini dell’adozione di un provvedimento contingibile ed urgente, ai sensi dell’art. 191 del D.lgs. 3 aprile 2006, n.152 -, occorre che si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, mentre, nella fattispecie, con l’ordinanza impugnata si è inteso prevenire una possibile potenziale crisi igienico-sanitaria, più che porre rimedio ad una situazione del genere in atto di pericolo attuale per l’igiene e la sanità pubblica.
Inoltre, l’ordinanza impugnata non chiarisce le ragioni per le quali non si è potuto provvedere altrimenti, limitandosi ad affermare che « … non sono individuabili soluzioni sostenibili di smaltimento diverse da quelle attualmente praticate», tanto più che era noto all’Amministrazione regionale il raggiungimento della massima capacita ricettiva della discarica era noto.
II) – Violazione e falsa applicazione degli artt. 191 D.lgs. n. 152 del 2006 e 21-septies della legge n. 241 del 1990; difetto e carenza di motivazione in quanto il provvedimento impugnato, di fatto, consente di utilizzare la discarica dell’Inviolata anche oltre i limiti di colmatura indicati nelle precedenti autorizzazioni ed, in particolare, nell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata al gestore; difetto e carenza di motivazione in quanto il provvedimento impugnato avrebbe dovuto motivare in modo specifico in ordine al profilo della salubrità del territorio e delle risorse idrogeologiche.
Sul punto, la parte ricorrente ha rilevato che la discarica dell’Inviolata era già al collasso a far data dal mese di maggio 2013, tant’è che con la determinazione n.A04360 del 30 maggio 2013, è stata approvata una variante non sostanziale all’AIA, con la quale Eco Italia 87 S.r.l. è stata autorizzata ad un ulteriore abbancamento di rifiuti sull’invaso attualmente esistente per una volumetria di 27.500 mc ed un quantitativo di 25.000 tonnellate.
Quindi, è verosimile che tale situazione sia divenuta insostenibile, a distanza di qualche mese, rendendo impossibile ogni ulteriore conferimento.
Inoltre, l’ordinanza impugnata non contiene una motivazione in merito alle forme di tutela apprestate per garantire, ai sensi di quanto previsto dall’art. 191 del D.lgs. n. 152 del 2006, «un adeguato livello di tutela della salute e della i salubrità».
Infine, l’Amministrazione comunale ricorrente ha evidenziato come l’ordinanza contestata sia stata emessa nonostante l’ARPA Lazio, nel parere tecnico trasmesso con nota prot. 0065006 dell’8 agosto 2013, avesse evidenziato la presenza di criticità relative in particolare, «alle interferenze e interconnessioni tra nuovo e vecchio invaso e alla carenza di un quadro complessivo dell’intera area di discarica», nonché all’avvio del procedimento previsto dall’art. 242 del d.lgs. n. 152 del 2006, finalizzato all’individuazione dei livelli di contaminazione delle acque del sottosuolo.
III) – Violazione e falsa applicazione dell’art.191 del D.lgs. n. 152 del 2006, nonché degli artt. 16 e 17 della legge n. 241 del 1990; eccesso di potere per difetto e/o carenza di istruttoria, posto che il parere dell’ARPA Lazio, di cui si dà atto nell’ordinanza impugnata, non integra, per la sommarietà dell’istruttoria sulla quale si fonda (essendo stato emesso il parere l’8 agosto 2013, dopo soli tre giorni da quando era stato richiesto in data 5 agosto 2013), un accertamento idoneo che può costituire la base di ordinanze contingibili e urgenti ex art.191 D.lgs. n. 152 del 2006, a maggior ragione tenuto conto del fatto che la discarica dell’Inviolata si trova già da tempo in stato di criticità.
Peraltro, l’ARPA Lazio ha, contraddittoriamente, espresso un parere favorevole malgrado avesse evidenziato diverse criticità relative, in particolare «alle interferenze e interconnessioni tra nuovo e vecchio invaso e alla carenza di un quadro complessivo dell’intera area di discarica», nonché all’avvio del procedimento previsto dall’art. 242 del D.lgs. n. 152 del 1 2006 finalizzato alla individuazione dei livelli di contaminazione delle acque di sottosuolo.
Malgrado ciò, l’ARPA Lazio ha ritenuto che «l’assenso ad aumenti di volumetrie contenuti e limitati alle necessità di breve periodo non inducano variazioni significative del quadro ambientale dell’area di pertinenza della discarica», purché non siano prese in considerazione nella sede straordinaria dell’ordinanza «tutte le .proposte progettuali riportate nella documentazione tecnica da ultimo trasmessa che esulino strettamente dalla situazione di emergenza gestionale che dovesse essere affrontata».
A ciò va aggiunto, secondo parte ricorrente, che nessun parere è stato espresso dall’ASL territorialmente competente e, comunque, nell’ordinanza impugnata tale parere non è stato allegato o richiamato.
Regione Lazio, ARPA Lazio, Provincia di Roma, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), Parco Regionale dell’Inviolata e Eco Italia ’87 s.r.l., si sono costituiti nel giudizio RG n. 8419/2013.
Regione Lazio e Eco Italia ’87 s.r.l., in particolare, si sono costituiti in entrambe le cause e, nel giudizio RG n. 8419/2013, hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso, sostenendo, nel merito, l’infondatezza delle censure proposte dai ricorrenti. A sostegno delle proprie ragioni, hanno prodotto note, memorie e documenti per sostenere la correttezza dell’operato dell’Amministrazione resistente ed hanno chiesto il rigetto dei ricorsi.
Il Comune di Guidonia Montecelio (che, con autonomo ricorso RG n. 8004/2013, pendente, ha autonomamente impugnato la Determinazione della Regione Lazio 30 maggio 2013 n.A04360 recante “Eco Italia ’87 s.r.l. – determinazione n.B0526 del 23 febbraio 2009 s.m.i. – approvazione variante non sostanziale”), costituitosi nella causa RG n. 8419/2013, invece, ha sostenuto, ad adiuvandum, le censure proposte dai ricorrenti, chiedendo l’accoglimento del ricorso e l’annullamento degli atti impugnati.
All’udienza del 13 marzo 2014 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
DIRITTO
1. Il Collegio, anzitutto, riunisce i due ricorsi RG n. 8419/2013 e n. 9310/2013, in considerazione delle evidenti ragioni di connessione oggettiva (in quanto in entrambe le cause è stata impugnata l’Ordinanza del Vicepresidente della Regione Lazio Z00002 del 12 agosto 2013) e soggettiva (posto che entrambi i giudizi vedono quali parti resistenti e controinteressata la Regione Lazio e Eco Italia ’87 Srl).
2. In via preliminare, va affrontata l’eccezione con la quale – in particolare, nel ricorso RG n. 8419/2013 -, la Regione Lazio e Eco Italia 87 Srl hanno affermato il difetto di legittimazione attiva e la carenza di interesse dei ricorrenti.
Al riguardo, il Collegio osserva che Verdi Ambiente e Società VAS ONLUS è un’associazione di protezione ambientale riconosciuta ai sensi dell’art. 18 della legge n. 349 del 1986 (circostanza non contestata in giudizio) e, quindi, in merito alla sua legittimazione processuale non possono sussistere dubbi.
In ordine agli altri ricorrenti, invece, i quali non rientrano in tale categoria di soggetti, si osserva quanto segue.
Rispetto a chi si trova in una situazione del genere, la giurisprudenza ha affermato che il perseguimento, da parte di un’associazione, di un generico scopo di tutela dell’ambiente e del territorio non consente alla stessa di vedere riconosciuta la propria legittimazione attiva ad impugnare la deliberazione di approvazione del progetto per la realizzazione di una discarica di rifiuti, se non emerge un pregiudizio concreto, immediato ed attuale sofferto in conseguenza del provvedimento impugnato (T.A.R. Piemonte, sez. II, 31/03/1999, n. 194).
Tale principio vale, ovviamente, anche in relazione alla contestazione di atti quali quelli oggetto di causa (consistenti in una variante ed in una ordinanza contingibile ed urgente attinenti alla discarica dell’Inviolata) e, quindi, va dichiarato il difetto di legittimazione attiva a ricorrere dell’Associazione Amici dell’Inviolata ONLUS, del Comitato Cittadini Marco Simone e dell’Associazione Comitato Popolare Nord Est Lazio, posto che nessuno di tali soggetti ha dedotto uno specifico e concreto interesse all’impugnazione degli atti contestati.
Sul punto, va ricordato che il perseguimento di un generico scopo di tutela dell’ambiente e del territorio, di cui essi sono portatori, è, in sé, giuridicamente neutro, ai fini dell’individuazione della legitimatio ad causam, se non riferito ad un pregiudizio concreto, immediato ed attuale (che va dedotto e dimostrato) sofferto in conseguenza del provvedimento impugnato (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 11 aprile 1991, n. 257; Tar Piemonte, sez. 11, 23 giugno 1997, n. 355 da ultimo Cons. Stato, IV, 13 luglio 1998, n. 1088; Tar Piemonte, sez. Il, 21.1.99 n. 1).
3. Sempre in via preliminare, va osservato che la chiusura della discarica, disposta dal Sindaco del Comune di Guidonia Montecelio con ordinanza n. 46 del 12 febbraio 2014 (prodotta in giudizio all’udienza del 13 marzo 2014), non comporta la cessazione della materia del contendere, posto che non ha valenza retroattiva in quanto la chiusura delle attività non attiene al periodo di vigenza ed efficacia degli atti impugnati.
4. Nel merito i ricorsi riuniti sono fondati e vanno accolti in ragione delle considerazioni che seguono.
4.1. In ordine alla natura (‘sostanziale’ o ‘non sostanziale’) della variante disposta con Determinazione della Regione Lazio 30 maggio 2013 n.A04360, va osservato che, ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. l-bis, del d.lgs. n. 152/2006, per “modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto”, si intende: “la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell’impianto, dell’opera o dell’infrastruttura o del progetto che, secondo l’autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull’ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell’autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l’allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa;” (per il quale, avuto riguardo alla discarica oggetto di causa, occorre fare riferimento all’Allegato VIII, Parte II, del d.lgs. n. 152/2006, il quale, in relazione alla Categoria IPPC, al punto 5.4, indica le Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate).
Al riguardo, la Regione Lazio (cfr. memoria depositata il 14.10.2013) interpreta tale normativa nel senso che la prima parte del citato articolo 5, co. 1, lett. l-bis, del codice dell’ambiente, fornirebbe una generale definizione di modifica sostanziale, mentre la seconda parte conterrebbe una specificazione relativa alla disciplina dell’autorizzazione integrata ambientale – richiamando l’allegato VIII e fornendo dei criteri oggettivi (consistenti nei valori soglia) -che imporrebbe di individuare, in via esclusiva, i soli casi in cui si verificano effetti negativi e significativi sull’ambiente quando si tratta di Autorizzazione Integrata Ambientale (come nel caso di specie).
Il Collegio non ritiene condivisibile tale opzione interpretativa, essendo chiaro come non si possano escludere – in astratto -, effetti negativi e significativi sull’ambiente anche in caso di mancato superamento di una delle soglie di cui al citato allegato VIII.
L’inciso “In particolare”, contenuto nell’articolo 5, co. 1, lett. l-bis, del codice dell’ambiente, induce a ritenere che il Legislatore abbia individuato ipotesi in cui la variante deve essere considerata sempre ‘sostanziale’ (in caso di incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia), ma non abbia, per questo, escluso che, negli altri casi (ivi compresi quelli in cui, per gli impianti di smaltimento dei rifiuti, si resti al di sotto delle descritte soglie), per valutare la natura sostanziale o non sostanziale di una variante, occorra procedere ad una verifica circa gli effetti negativi e significativi della stessa sull’ambiente.
Con specifico riferimento al caso oggetto di causa, in sostanza, anche ove, a seguito della variante in questione, non fossero state superate le soglie di 10 tonnellate al giorno di rifiuti conferiti (circostanza da appurare, in assenza di riferimenti al riguardo nel provvedimento impugnato) e della capacità totale di oltre 25.000 tonnellate (che, effettivamente, non risulta superata, atteso che il provvedimento contestato indica il limite di 24.750 tonnellate), non sarebbe stato possibile escludere, a priori, effetti negativi e significativi sull’ambiente, se non a seguito di una verifica in concreto da parte dell’Amministrazione procedente.
Del resto, ai sensi dell’art. 4, co. 4, lett. c) del d.lgs. n. 152/2006, “l’autorizzazione integrata ambientale ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento proveniente dalle attività di cui all’allegato VIII e prevede misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell’aria, nell’acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell’ambiente salve le disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale”.
Al fine di qualificare come sostanziale o non sostanziale la contestata variazione dell’impianto esistente, quindi, l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare “gli effetti negativi e significativi sull’ambiente”; tanto più in presenza: – di criticità idonee a far sorgere dubbi al riguardo relative in particolare, «alle interferenze e interconnessioni tra nuovo e vecchio invaso e alla carenza di un quadro complessivo dell’intera area di discarica», nonché all’avvio del procedimento previsto dall’art. 242 del d.lgs. n. 152 del 2006, finalizzato all’individuazione dei livelli di contaminazione delle acque del sottosuolo (cfr. il parere dell’ARPA Lazio n. 0065006 in data 8 agosto 2013; criticità confermate dall’ulteriore documentazione prodotta in giudizio dalla parte ricorrente: cfr. nota ARPA Lazio 16 dicembre 2013 prot. n. 36229); – di un piano di caratterizzazione imposto dal rilevamento (da parte dell’Agenzia Regionale di Protezione Ambientale) del superamento nei campioni di acqua sotterranea delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (cfr. nota ARPA Lazio del 19.07.2013), che avrebbero potuto subire un incremento a seguito dell’autorizzato aumento dell’abbancamento dei rifiuti: – del conferimento di rifiuti, da parte di molti dei Comuni del comprensorio, in assenza di raccolta differenziata (circostanza contestata dalla stessa Amministrazione regionale con nota del 21 maggio 2013) e di un impianto di trattamento.
L’Amministrazione regionale non risulta aver eseguito verifiche e valutazioni in ordine agli effetti negativi e significativi sull’ambiente legati alla variante contestata e, quindi, il provvedimento impugnato deve ritenersi illegittimo a causa della violazione della normativa richiamata, per difetto di istruttoria (desumibile anche dai tempi con i quali l’ARPA Lazio, con parere dell’8 agosto 2013, ha dato riscontro, dopo soli tre giorni, alla richiesta del 5 agosto 2013 dell’Amministrazione regionale, emettendo un parere favorevole malgrado avesse evidenziato diverse criticità) e per carenza di motivazione.
Ciò, pur a volere prescindere da ogni considerazione circa il conferimento in discarica del ‘tal quale’ e della cd. ‘tritovagliatura’, rispetto alle cui problematiche questa Sezione I-Ter si è già espressa con sentenze 31 maggio 2011, n. 4195 e 9 gennaio 2013 n.121.
4.2. A conferma delle descritte perplessità, delle criticità concernenti la procedura seguita per approvare la citata variante con Determinazione della Regione Lazio 30 maggio 2013 n.A04360, e della sottovalutazione degli “effetti negativi e significativi sull’ambiente”, va rilevato che, con ordinanza del Sindaco del Comune di Guidonia Montecelio n. 46 del 12 febbraio 2014, è stata ordinata la chiusura della discarica sita in località Inviolata, affermando: “… che la discarica dell’Inviolata ha dunque ricevuto fino ad oggi rifiuto indifferenziato non trattato e direttamente conferito nell’impianto di discarica; che, la Regione Lazio, Assessorato alle Politiche del Territorio, della Mobilità e dei Rifiuti, con nota prot. 66805 del 4 febbraio 2014 ha comunicato a tutti i Comuni del bacino di rifermento della discarica in questione che, a far data dal 12 febbraio 2014, l’invaso attualmente in coltivazione della discarica dell’Inviolata non potrà più accettare e smaltire i rifiuti urbani afferenti al codice CER 20.03, con la conseguenza che i Comuni dovranno provvedere al previo trattamento del rifiuto urbano indifferenziato; che, in pari data la Regione Lazio, Direzione Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti, Area Ciclo integrato dei Rifiuti, con nota prot. GR66614, ha comunicato ai gestori degli Impianti, presenti nella Regione Lazio, che gli stessi non potranno più accettare e smaltire rifiuti urbani indifferenziati, se non preventivamente sottoposti al necessario e corretto trattamento, come meglio specificato nella Circolare del Ministero dell’Ambiente del 6 agosto 2013; … che, tale ciclo di smaltimento e deposito in discarica di rifiuti, allo stato attuale e in costanza di non più vigenza dell’Ordinanza Z00002 della Regione Lazio, si appaleserebbe in stridente contrasto con la normativa vigente e con lo stato attuale della discarica; … che, vi è il concreto ed attuale rischio di abbancare rifiuti pur trattati in un’area attualmente interessata da un Piano di caratterizzazione, approvato con Determinazione dirigenziale n. 69 del 17.9.2012 del Comune di Guidonia Montecelio, per il quale è in corso la Conferenza dei servizi, ai sensi del quarto comma dell’art. 242 T.U. Ambiente, per la verifica degli esiti della caratterizzazione e procedure consequenziali a seguito dei risultati di detto Piano pervenuti tra dicembre 2013 e gennaio 2014; che, consentire l’ulteriore abbancamento di rifiuto seppur trattato, non proveniente però da raccolta differenziata, contrasterebbe con gli indirizzi normativi e regionali in ordine alla riduzione della quantità di rifiuti e al riciclo di materiale correttamente separato; che, infatti, l’art. 7 del D. Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36 ribadisce che possono essere collocati in discarica i rifiuti dopo trattamento ad eccezione di quei rifiuti “il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalità di cui all’art. 1, riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana e l’ambiente, e non risulta indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente”; che, la Circolare ministeriale del 6.8.2013 precisa “sulla natura equipollente della “raccolta differenziata spinta” al trattamento (di cui alla precedente lettera b), le disposizioni della Direttiva discariche 1999/31/CE e del D.Lgs. 36/2003 (arti. 5 e 7) come interpretate dalla Commissione Europea evidenziano che la sola raccolta differenziata spinta, come definita dalla circolare, non è di per se idonea a escludere la necessità di sottoporre a preventivo trattamento i rifiuti indifferenziati residuali se, oltre alla prova di aver conseguito gli obiettivi progressivi di riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da collocare in discarica (art. 5), non viene data anche la dimostrazione (art. 7) che il trattamento non contribuisce a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull’ambiente e i rischi per la salute umana e non è indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente”; – che, così argomentando la Circolare ministeriale, facendo diretta applicazione dei principi di cui al D. Lgs. 36/2003 e del D. Lgs. 152/2006, in ordine alla selezione, riciclo e riduzione dei rifiuti prima dello smaltimento in discarica, stabilisce che sono sistemi di gestione dei rifiuti tra loro interconnessi e imprescindibili la raccolta differenziata spinta (separazione, riciclo e riduzione della quantità dei rifiuti) ed il trattamento secondo la normativa vigente della frazione indifferenziata residua, così da depositare in discarica un quantitativo estremamente minore di rifiuto; … PRESO ATTO, pertanto, … – che, comunque, ricorrono gravi motivi, anche solo sotto un profilo cautelare e precauzionale, in ordine all’interferenza degli esiti del piano di caratterizzazione e dell’eventuale analisi di rischio propedeutica alla messa in sicurezza del sito della discarica o della sua bonifica, superato il periodo di vigenza dell’Ordinanza della Regione Lazio del 12 agosto 2013; … ORDINA la chiusura della discarica in località Inviolata, … per evitare ulteriori danni all’ambiente e alla salute; …”.
4.3. Sotto altri profili, i ricorrenti hanno contestato la violazione dell’art.146, comma 4, del D.lgs. 22 gennaio 2004 n.42, legata all’omessa sottoposizione dell’intervento ad autorizzazione paesaggistica, e la violazione dell’art. 11, comma 3, lett. b), della legge quadro sulle aree naturali protette 6 dicembre 1991 n.394, affermando che la discarica oggetto di causa sarebbe ubicata all’interno del Parco Regionale Archeologico dell’Inviolata (istituito con L.R. 20 giugno 1996 n. 22).
Il Collegio, osserva che l’art. 36 della legge regionale 17 febbraio 2005 n. 9 (legge finanziaria Regione Lazio) ha disposto che “la cartografia contenuta nell’allegato A previsto dall’art. 3 della LR. 22/1996 è sostituita dalla cartografia in scala 1:10.000 di cui all’allegato A della presente legge”, sicché, allo stato – secondo la controinteressata Eco Italia Srl -, la discarica risulterebbe collocata in prossimità ma non all’interno dell’area naturale protetta.
Al riguardo, i ricorrenti hanno rilevato che la mera sostituzione dell’originaria cartografia non altererebbe il quadro giuridico di riferimento, considerato che il citato articolo 36 della legge finanziaria regionale del 2005, dovrebbe essere ritenuto inefficace perché in sostituzione dell’originario allegato A contenente una cartografia che era espressione armonica della legge n. 22/1996, è stato introdotto un allegato contenente una cartografia incompatibile con essa. Altrettanto irrilevante, a parere dei ricorrenti, sarebbe la DGR n.1100 del 2 agosto 2002, con la quale la Giunta Regionale del Lazio ha approvato la revisione dei confini del Parco Regionale dell’Inviolata, considerato che la definitiva approvazione degli stessi da parte del Consiglio Regionale non risulta mai essere avvenuta.
Sul punto – avuto riguardo alle controdeduzioni dell’Amministrazione regionale e di Eco Italia Srl -, sarebbe necessario disporre una adeguata istruttoria per chiarire i profili in contestazione, ma il Collegio ritiene non necessario disporre approfondimenti istruttori alla luce delle altre ragioni di illegittimità che affliggono gli atti impugnati che, a prescindere dalle censure in esame, ne determinano l’annullamento.
5. Per quanto concerne l’ordinanza del Vicepresidente della Regione Lazio Z00002 del 12 agosto 2013 – ad una valutazione più approfondita di quella consentita eseguita in sede cautelare nel giudizio RG n. 9310/2013 e, soprattutto, in considerazione delle censure mosse avverso la determinazione della Regione Lazio 30 maggio 2013 n.A04360 (impugnata solo nella causa RG n. 8419/2013) -, devono ritenersi superate le considerazioni espresse con ordinanza del 31 ottobre 2013 n. 4270.
Infatti, la Determinazione della Regione Lazio 30 maggio 2013 n.A04360 (recante “Eco Italia ’87 s.r.l. – determinazione n.B0526 del 23 febbraio 2009 s.m.i. – approvazione variante non sostanziale”) risulta essere stata posta a base dell’impugnata ordinanza del Vicepresidente della Regione Lazio n. Z00002 del 2013 (adottata ai sensi dell’art.191 del Codice dell’ambiente) e, quindi, i vizi di tale atto si riverberano anche sull’ultima ordinanza, determinandone l’illegittimità, a prescindere dalle specifiche censure mosse avverso lo stesso dalle parti ricorrenti.
Infatti, in assenza di valutazioni e verifiche circa l’eventuale produzione di effetti negativi e significativi della descritta variante sull’ambiente (ex art. 5, co. 1, lett. l-bis, del d.lgs. n. 152/2006), ovvero, in alternativa, dell’espletamento di una nuova procedura di AIA (ex artt. 29-ter e ss. del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152), l’Amministrazione non avrebbe dovuto e potuto reputare possibile – neanche esercitando i poteri di cui all’art. 191 del codice dell’ambiente – conferire in discarica ulteriori rifiuti rispetto a quelli già abbancati in esecuzione di un atto (di variante) illegittimo.
6. Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato e debba essere accolto.
7. Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
– dichiara il difetto di legittimazione attiva e la carenza di interesse dell’Associazione Amici dell’Inviolata ONLUS, del Comitato Cittadini Marco Simone e dell’Associazione Comitato Popolare Nord Est Lazio;
– accoglie i ricorsi riuniti, come in motivazione, e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati;
– condanna la Regione Lazio al pagamento delle spese di giudizio in favore di Verdi Ambiente e Società VAS ONLUS e del Comune di Guidonia, che si liquidano in complessivi 3.000,00 (tremila/00) euro ciascuna, compresi gli onorari di causa, oltre alla rifusione del contributo unificato;
– ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2014 con l’intervento dei magistrati:
Carlo Taglienti, Presidente FF
Roberto Proietti, Consigliere, Estensore
Rita Tricarico, Consigliere
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)