Domani 27 ottobre 2025










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N.B. – Stupisce che l’articolo in questione sia stato scritto dall’ex Vicepresidente di Legambiente, che ignora peraltro la normativa vigente in materia, vigente per di più da più di venti annmi.
Il 1° comma dell’art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004 (“Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”) stabilisce che “sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.”
Il 2° comma del successivo art. 11 dispone testualmente che “i competenti organi del Ministero, d’ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza dell’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformità di valutazione.”
Non risponde quindi affatto al vero quanto affermato da Edoardo Zanchini, quando si interroga se “valga la pena tutelare tutto, anche orribili scuole e palazzi costruiti di fretta, in periferie al contempo vituperate e vincolate.”
Dott. Arch. Rodolfo Bosi