La procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per i Piani di Assetto delle aree naturali protette
Ai sensi del 1° comma dell’art. 10 del D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008 e da ultimo dal D.Lgs. n. 128/2010, il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) deve essere avviato contestualmente al processo di formazione del Piano di Assetto di ogni area naturale protetta e comprende le seguenti 7 fasi temporali:
1 – lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità (art. 12);
2 – l’elaborazione del rapporto ambientale (art. 13);
3 – lo svolgimento di consultazioni (art. 14);
4 – la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni (art. 15);
5 – la decisione (art. 16);
6 – l’informazione sulla decisione (art. 17);
7 – il monitoraggio (art. 18).
La procedura, così come sopra stabilita, comporta dunque per ogni Piano di Assetto di un’area naturale protetta – dopo la conclusione della verifica di assoggettabilità che si concretizza in un documento finale di Scoping (art. 12) – la pubblicazione ed il deposito della “proposta” del Piano di Assetto unitamente al Rapporto Ambientale che ne ha determinato le scelte (2° comma dell’art. 14) assieme ad una Sintesi Non Tecnica, adottando ufficialmente solo alla fine (art. 16) la decisione finale (con la revisione del Piano, ove si renda necessaria, ai sensi del 2° comma dell’art. 15) tenendo conto delle controdeduzioni congiunte alle osservazioni presentate (espresse sotto forma di “parere motivato” ai sensi del 1° comma dell’art. 15).
Autorità regionale in materia di VAS
Con la legge regionale n. 14 dell’11 agosto 2008 la Regione Lazio aveva stabilito che l’Autorità regionale competente in materia di VAS era individuata nella struttura regionale dell’Assessorato all’Ambiente (che è stata l’Area VIA e VAS).
Con avviso del 2 luglio 2013 é stato comunicato che dal successivo 3 luglio 2013 la Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative non risulta più competente in materia di Valutazione Ambientale Strategica e per le procedure di Verifica di Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione Ambientale Strategica.
Tale competenza è passata con Delibera 148 del 12/06/2013, pubblicata sul supplemento n. 2 del B.U.R.L. n. 53 del 2 luglio 2013, alla Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti.
Pertanto a partire dalla sopra indicata data del 03/07/2013 tutte le procedure di Verifica di V.A.S. e V.A.S. presentate presso gli uffici dell’ex Area V.I.A. e V.A.S. non saranno più prese in considerazione né attivate.
Circolare sulla VAS dell’Area Valutazione Impatto Ambientale della Regione Lazio
Dopo che la Regione Lazio con la legge regionale n. 14 dell’11 agosto 2008 ha stabilito che l’Autorità regionale competente in materia di VAS è individuata nella struttura regionale dell’Assessorato all’Ambiente (che attualmente è l’Area VIA e VAS), l’allora Dirigente dell’Area Valutazione Impatto Ambientale della Regione Lazio, arch. Luca Colosimo, nel corso del suo intervento tenuto la mattina del 20 gennaio 2010 nell’ambito della 2° Conferenza del sistema delle aree protette del Lazio, ha fatto proiettare una diapositiva che riportava una “ipotesi di lavoro” che a suo giudizio recepiva il 4° comma dell’art. 14 del Codice dell’Ambiente e che per evitare duplicazioni indicava come procedura “coordinata” la pubblicazione del Piano di Assetto adottato tanto per 40 giorni (nel rispetto del 4° comma dell’art. 26 della l.r. n. 29/1997) quanto per 60 giorni (nel rispetto del 1° comma dell’art. 14 del D.Lgs. n. 152/2006): nel successivo tavolo tecnico tenutosi nel pomeriggio di quello stesso giorno l’arch. Luca Colosimo ha giustificato personalmente al dott. arch. Rodolfo Bosi quella sua “ipotesi di lavoro” con il disposto del Codice dell’Ambiente secondo il quale sarebbe prescritto espressamente il divieto di ripetere le “osservazioni” al Piano di Assetto, di cui ci dovrebbe essere quindi secondo lui una 1° adozione diretta da parte del Consiglio Direttivo ed una 2° adozione da parte della Giunta Regionale, che avverrebbe dopo la pubblicazione, la presentazione delle osservazioni e le controdeduzioni congiunte di Ente Parco ed Ufficio VAS della Regione.
Nel tavolo tecnico tenutosi il pomeriggio del 20.1.2010 si è venuto poi a sapere che quella “ipotesi di lavoro” era stata indicata agli enti di gestione delle aree naturali protette che stavano redigendo i rispettivi Piani di Assetto, tra cui quelli della riserva naturale di Monterano, del parco di Marturanum, del parco di Bracciano-Martignano e in particolare del Parco di Veio, che aveva adottato il Piano di Assetto disponendone la pubblicazione sia per 40 che per 60 giorni.
Con nota prot. n. 2 del 5 febbraio 2010 (che si rimette di seguito in allegato) Bosi ha dovuto far presente agli allora responsabili della Direzione Regionale Ambiente (arch. Giovanna Bargagna) e dell’Ufficio VAS della Regione Lazio (arch. Luca Colosimo) che con riguardo al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) <<la “ipotesi di lavoro” che si sta facendo seguire a ben 4 Enti di gestione risulta difforme dalla normativa vigente in materia perché il 1° comma dell’art. 14 del Codice dell’Ambiente prescrive la pubblicazione della “proposta” del Piano di Assetto (assieme al Rapporto Ambientale che ne ha determinato le scelte proposte) e non certo del Piano definitivo deciso, che va invece espressamente “adottato” ai sensi del successivo art. 17 e pubblicato assieme alle misure di monitoraggio di cui al successivo art. 18>>: Bosi ha conseguentemente invitato <<le SS. LLL., ciascuna nell’ambito delle rispettive competenze, a provvedere a far codificare una procedura di VAS che risulti comunque conforme alle norme>>.
Nota VAS prot. n. 2 del 5 febbraio 2010
Ignorando del tutto la normativa vigente in materia, oltre che la nota di VAS che ne richiedeva il rispetto, con nota prot. n. 044962 del 19.2.2010 (che sui rimette di seguito in allegato) l’Area Valutazione Impatto Ambientale della Regione Lazio ha emanato una Circolare trasmessa a tutti i Direttori degli Enti di gestione dei parchi e delle riserve naturali di interesse sia regionale che provinciale del Lazio, con cui ha impartito una serie di “precisazioni” riguardo alla <<attivazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica per i Piani delle Aree Naturali Protette regionali>>.
Circolare sulla VAS prot. n. 044962 del 19 febbraio 2010
La Circolare ribadisce una <<pubblicazione del Piano, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 152/06 e ss. mm. ii., da effettuarsi contestualmente alla pubblicazione del Piano prevista dall’art. 26 c. 4 della L.R. 29/1997 e ss. mm. ii., a cura dell’Ente di Gestione, a seguito dell’adozione del Piano>>.
A dimostrazione del totale vizio di legittimità della suddetta disposizione si porta il 2° comma dell’art. 6 della Direttiva 2001/42/CE che testualmente recita: <<le autorità di cui al paragrafo 3 ed il pubblico di cui al paragrafo 4 devono disporre tempestivamente di un’effettiva opportunità di esprimere in termini congrui il proprio parere sulla proposta di piano o di programma e sul rapporto ambientale che lo accompagna, prima dell’adozione del piano o programma e della relativa procedura legislativa>>.
Ad ulteriore dimostrazione si riportano anche i seguenti riferimenti normativi del D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. n. 4/200 e da ultimo dal D.Lgs. n. 128/2010.
5° comma dell’art. 13 del D.Lgs. n. 152/2006: <<La proposta di piano (e non il Piano di Assetto già adottato, ndr.)… è comunicata, anche secondo modalità concordate, alla autorità competente>> che è l’Ufficio V.A.S. dell’Assessorato all’Ambiente della Regione Lazio.
1° comma dell’art. 14 del D.Lgs. n. 152/2006: <<Contestualmente alla comunicazione di cui all’articolo 13, comma 5, l’autorità procedente (cioè l’Ente Parco di Veio, ndr.) cura la pubblicazione di un avviso… nel Bollettino Ufficiale della regione … interessata. L’avviso deve contenere: il titolo della proposta di piano, il proponente, l’autorità procedente, l’indicazione delle sedi ove può essere presa visione del piano .. e del rapporto ambientale e delle sedi dove si può consultare la sintesi non tecnica.>>.
2° comma dell’art. 14 del D.Lgs. n. 152/2006: <<L’autorità competente e l’autorità procedente mettono, altresì, a disposizione del pubblico la proposta di piano ed il rapporto ambientale mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione sul proprio sito web.>>
3° comma dell’art. 14 del D.Lgs. n. 152/2006: <<Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso di cui al comma 1, chiunque può prendere visione della proposta di piano … e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.>>
Allegato VI al Codice dell’Ambiente: <<Le informazioni da fornire con i rapporti ambientali che devono accompagnare le proposte di piani … sottoposti a valutazione ambientale strategica …>>.
La dimostrazione maggiore della grave irregolarità messa in atto dalla suddetta Circolare è poi venuta dalla stessa Giunta Regionale del Lazio, che con delibera n. 169 del 5/3/2010 ha approvato le linee guida regionali costituite dalle “disposizioni operative in merito alle procedure di VAS” allegate alla medesima delibera (di cui si dirà più avanti).
Con nota VAS prot. n. 10 del 16 marzo 2010 (che si rimette di seguito in allegato), trasmessa a tutti i Direttori degli Enti di gestione dei parchi e delle riserve naturali del Lazio ed al Responsabile delle Riserve Regionali gestite dalla Provincia di Roma, avente per oggetto la Circolare dell’Area Valutazione Impatto Ambientale prot. n. 044962 del 19 febbraio 2010, Rodolfo Bosi ha fatto presente <<a tutti i Direttori in indirizzo che ai sensi del 4° comma dell’art. 24 della legge regionale n. 29/1997 sono direttamente responsabili della correttezza amministrativa e dell’efficienza della gestione>> ed ho rammentato <<a tutte le SS. LL. che nell’esercizio delle rispettive cariche sono tenute a rispettare e far rispettare l’intera normativa vigente in materia, da cui non possono derogare anche se autorizzati dalle “precisazioni” di un atto amministrativo interno comunque sottoposto alla legge, quale è la Circolare di cui all’oggetto>>.
Nota VAS prot. n. 10 del 16 marzo 2010
Nella nota Bosi ha rilevato che la Circolare “precisa” fra l’altro che sono soggetti all’applicazione delle procedure di VAS tutti i Piani di Assetto <<in corso di redazione o di revisione, da adottare o adottati successivamente al 13 febbraio 2008>>, nonché i rispettivi Programmi Pluriennali di Promozione Economica e Sociale (in sigla PPPES), ed ho fatto presente che, per quanto risultava a quel momento a questa associazione, in tale situazione rientravano sicuramente i Piani di Assetto dei seguenti parchi regionali:
– Parco dei Castelli Romani, il cui Consiglio Direttivo ha adottato il P.P.P.E.S. con delibera n. 22 del 21 maggio 2009 (ratificato poi con delibera n. 30 del 23.7.2009) ed il Piano di Assetto con delibera n. 23 del 21 maggio 2009, acquisendo su di esso a posteriori il parere della Comunità del Parco in data 20 luglio 2009 e controdeducendo poi alle osservazioni presentate a seguito della pubblicazione con delibera n. 38 del 31 ottobre 2009;
– Parco di Veio, il cui Consiglio Direttivo ha adottato il Piano di Assetto con delibera n. 32 del 9 dicembre 2009, senza il Rapporto Ambientale, mentre il P.P.P.E.S. é stato adottato dall’allora Commissario Straordinario con delibera n. 54 del 21 dicembre 2005, ma non ancora definitivamente approvato dalla Regione Lazio;
– Parco di Bracciano Martignano, che ha finito di redigere il Piano di Assetto senza nemmeno avere iniziato il procedimento di VAS e senza avere contestualmente redatto anche il P.P.P.E.S..
Con nota prot. n. 9 del 19 marzo 2010 (trasmessa per conoscenza anche al Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli), che si rimette di seguito in allegato Rodolfo Bosi ha chiesto sempre all’allora Ministro dell’Ambiente On. Stefania Prestigiacomo l’annullamento della Circolare della Regione Lazio prot. n. 044962 del 19.2.2010.
Nota VAS prot. n. 9 del 19 marzo 2010
Le “disposizioni operative in merito alle procedure di VAS” dettate dalla Giunta Regionale del Lazio
In attesa di una apposita normativa regionale di recepimento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), la Giunta Regionale Lazio si era adeguata alla normativa nazionale approvando con deliberazione n. 169 del 5 marzo 2010 delle linee guida regionali costituite dalle “disposizioni operative in merito alle procedure di VAS” allegate alla medesima delibera (che si rimettono di seguito in allegato): prescrivono, dopo la conclusione della procedura di Scoping, la redazione di un Rapporto Ambientale che accompagni l’intera elaborazione del Piano di Assetto, di cui occorre pubblicare per 60 giorni la “proposta” assieme al Rapporto Ambientale, controdedurre congiuntamente alla Regione Lazio alle osservazioni presentate, per procedere solo dopo alla formale adozione e pubblicazione per 40 giorni del Piano di Assetto, ai sensi del 4° comma dell’art. 26 della legge regionale n. 29/1997.
Allegato alla delibera della Giunta Regionale n. 169 del 5 marzo 2010
Alla lettera g) del comma 1 del paragrafo 2.3 delle linee guida regionali, relativo alla “Verifica di assoggettabilità a VAS”, viene disposto che in conformità del vigente art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 <<il provvedimento finale di verifica dovrà essere pubblicato sul sito web istituzionale sia dell’Autorità Competente che del Proponente/Autorità Procedente per almeno giorni 30 (trenta)>>.
Circolare integrativa sulla VAS dell’Area Valutazione Impatto Ambientale della Regione Lazio
Con nota prot. n. 84438 del 31 marzo 2010, che si rimette di seguito in allegato, l’Area VAS della Regione Lazio ha comunicato che non potevano essere attivate procedure difformi dalle “disposizioni operative in merito alle procedure di VAS” e che <<in ossequio a quanto stabilito dall’art. 11 comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la VAS dovrà integrarsi alla procedura di approvazione nelle seguenti fasi:
– avvio della procedura di VAS (fase di scoping) tramite domanda presentata dall’Ente di gestione, con rapporto preliminare e proposta/Schema di Piano prima della sua adozione;
– pubblicazione del Piano, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. da effettuarsi contestualmente alla pubblicazione del Piano prevista dall’art. 26 c. 4 della LR 29/97 e ss.mm.ii. a cura dell’Ente di gestione, a seguito della adozione del Piano;
– emissione da parte dell’Autorità competente in materia di VAS del parere motivato ai sensi dell’art. 15 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., prima che intervenga l’approvazione del Piano, secondo l’iter procedurale previsto dall’art. 26 della LR 29/97 e ss.mm.ii.>>.
L’incontro pubblico sulla VAS organizzato dalla Regione Lazio
Il 25 marzo 2011 l’Assessorato all’Ambiente della Regione Lazio e l’Istituto di Urbanistica del Lazio hanno organizzato l’incontro pubblico “La VAS nel Lazio – attori, ruoli, procedure”: si rimette di seguito in allegato la locandina.
Vi è stata prevista una sessione in cui si sarebbe data risposta ai quesiti pervenuti per posta elettronica all’email inu.vas@gmail.com entro il 14 marzo 2011.
Con messaggio di posta elettronica trasmesso in data 11 marzo 2011 Rodolfo Bosi ha chiesto di partecipare all’incontro pubblico facendo testualmente presente che <<con nota dell’Area Valutazione Impatto Ambientale della Regione Lazio prot. n. 044962 del 19.2.2010 (che si rimette in allegato per opportuna conoscenza) é stato ribadito che sono soggetti alle procedure di VAS sia i Piani di Assetto delle aree naturali protette che i connessi Programmi Pluriennali di Promozione Economica e Sociale (PPPES) in corso di redazione o di revisione, da adottare o adottati successivamente al 13 febbraio 2008, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 4/2008>> precisando che <<per quanto risulta a questa associazione, in tale situazione rientrano sicuramente i Piani di Assetto dei seguenti parchi regionali:
– Parco dei Castelli Romani, il cui Consiglio Direttivo ha però adottato, senza nemmeno avviare la procedura di VAS, il P.P.P.E.S. con delibera n. 22 del 21 maggio 2009 (ratificato poi con delibera n. 30 del 23.7.2009) ed il Piano di Assetto con delibera n. 23 del 21 maggio 2009, acquisendo su di esso a posteriori il parere della Comunità del Parco in data 20 luglio 2009 e controdeducendo poi alle osservazioni presentate a seguito della pubblicazione con delibera n. 38 del 31 ottobre 2009;
– Parco di Veio, il cui Consiglio Direttivo ha adottato il Piano di Assetto con delibera n. 32 del 9 dicembre 2009, senza il Rapporto Ambientale e con il procedimento di scoping non ancora concluso , mentre il P.P.P.E.S. é stato adottato dall’allora Commissario Straordinario con delibera n. 54 del 21 dicembre 2005, ma non ancora definitivamente approvato dalla Regione Lazio;
– Parco di Bracciano Martignano, il cui Commissario Straordinario ha adottato il Piano di Assetto con deliberazione n. 1 del 20 agosto 2010, senza nemmeno avere iniziato il procedimento di VAS.>>.
Bosi ha posto pertanto i seguenti quesiti:
<<1 – se debba essere annullata o quanto meno corretta la nota Circolare della Regione Lazio prot. n. 044962 del 19.2.2010;
2 – se sia lecito adottare un Piano di Assetto di un parco naturale senza nemmeno aver concluso il procedimento di scoping finalizzato alla definizione della portata e del dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale;
3 – se sia ad ogni modo lecito adottare un Piano di Assetto di un parco naturale senza aver redatto il Rapporto Ambientale che ne dovrebbe accompagnare ed influenzare l’intero iter di redazione;
4 – cosa si dovrebbe fare con i Piani di Assetto dei parchi dei Castelli Romani, di Veio e di Bracciano-Martignano per far sì che il procedimento di VAS sia pienamente rispettato ed applicato anche nei loro confronti>>.
Nel corso dell’incontro pubblico non è stata data nessuna risposta diretta ai suddetti quesiti, mentre è stato risposto invece ai molti Sindaci che chiedevano chiarimenti riguardo ai Piani Regolatori Generali ed alle Varianti ad essi adottati ignorando del tutto l’obbligo di sottoporli a VAS, lasciando implicitamente intendere che è possibile per essi una sanatoria generalizzata con una applicazione a posteriori meramente formale del procedimento di VAS, sancita addirittura dalla legge regionale di recepimento del D.Lgs. n. 152/2006 alla cui stesura stava lavorando la Regione Lazio.