In data 30 gennaio 2012 il dott. arch. Rodolfo Bosi ha trasmesso al Commissario Straordinario dell’Ente Parco di Veio Massimo Pezzella ed al Direttore Facente Funzioni Alessandra Somaschini, nonché all’ing. Lorenza Simonetti dell’Ufficio Tecnico il seguente messaggio di posta elettronica: <<Si prende atto con soddisfazione dell’Albo Pretorio on line con la pubblicazione anche dei nulla osta rilasciati dall’Ente Parco.
Ma da una loro lettura é emerso che le rispettive istruttorie si limitano sempre a richiamare soltanto le “misure di salvaguardia” del Parco di Veio che sono quelle dettate dagli articoli 8 e 44 della legge regionale n. 29/1997.
In effetti ai sensi del 2° comma dell’art. 28 della legge regionale n. 29/1997, fino alla entrata in vigore del Piano di Assetto del Parco di Veio e delle sue norme di attuazione, l’istruttoria delle domande di rilascio di nulla osta consiste nella verifica della conformità del progetto di trasformazione con le “misure di salvaguardia” del medesimo Parco di Veio.
Ma ai sensi del 5° comma dell’art. 9 della successiva legge regionale n. 24/1998, “misure di salvaguardia” sono anche le prescrizioni dettate per le zone di tutela individuate dai P.T.P. vigenti e dal PTPR entro cui ricade la trasformazione richiesta, con la clausola che – in caso di contrasto o difformità con le “misure di salvaguardia” dettate dalla legge regionale n. 29/1997 – prevale la normativa più restrittiva.
Ai sensi del 4° comma dell’art. 7 delle Norme del PTPR, che é relativo alle “Misure di salvaguardia del PTR e dei piani paesistici vigenti o adottati, “fino all’approvazione del PTPR resta ferma l’applicazione dei PTP vigenti o adottati: in caso di contrasto tra le disposizioni del PTPR adottato e dei PTP vigenti prevale la disposizione più restrittiva”.
Nel caso del Parco di Veio ai fini del rilascio di ogni nulla osta l’istruttoria deve quindi preventivamente accertare la disposizione più restrittiva tra le prescrizioni del PTPR e dei PTP n. 4 “Valle del Tevere” e n. 15/7 “Veio-Cesano”, per verificarla a sua volta con le “misure di salvaguardia” dettate dagli articoli 8 e 44 della legge regionale n. 29/1997, assumendo a riferimento base della istruttoria la più restrittiva fra le due.
Sulla cogenza dei valori paesistici si fa presente che ai sensi del 4° comma dell’art. 145 del D. Lgs. n. 42/2004 (con cui é stato emanato il “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”) “I comuni, le città metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici, secondo le procedure previste dalla legge regionale, entro i termini stabiliti dai piani medesimi e comunque non oltre due anni dalla loro approvazione. I limiti alla proprietà derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo”.
Si mette in evidenza che la Corte Costituzionale si è pronunciata al riguardo con sentenza n. 108 del 19 maggio 2008, ritenendo fondata la questione relativa al principio della “cogente prevalenza dei piani paesistici sulla pianificazione delle aree naturali protette”, perché è contemplato dal 3° comma dell’art. 145 del D.Lgs. n. 42/2004, secondo il quale “Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette”.
Anche con la sentenza n. 367/2007 la Corte Costituzionale aveva avuto modo di affermare che “sul territorio vengono a gravare più interessi pubblici: da un lato, quelli concernenti la conservazione ambientale e paesaggistica, la cui cura spetta in via esclusiva allo Stato, in base all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.; dall’altro, quelli riguardanti il governo del territorio e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali (fruizione del territorio), che sono affidati, in virtù del terzo comma dello stesso art. 117, alla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni.“
Come sancito già nelle sentenza n. 367/2007, in definitiva si <<tratta di due tipi di tutela, che possono essere coordinati fra loro, ma che debbono necessariamente restare distinti>>.
Per la Corte Costituzionale ne consegue, sul piano del riparto di competenze tra Stato e Regione in materia di paesaggio, la “separatezza tra pianificazione territoriale ed urbanistica, da un lato, e tutela paesaggistica dall’altro”, prevalendo comunque “l’impronta unitaria della pianificazione paesaggistica”, già sancita peraltro con la sentenza n. 182 del 2006: “è in siffatta più ampia prospettiva, dunque, che si colloca il principio della “gerarchia” degli strumenti di pianificazione dei diversi livelli territoriali, espresso dall’art. 145 del D.Lgs. n. 42 del 2004”.
Con la suddetta sentenza è stata sancita in sostanza la cogenza delle componenti tipiche del paesaggio (assicurata dal Piano Paesaggistico) sul Piano di Assetto, cui rimane e compete comunque la disciplina prettamente naturalistica.
Ne deriva a maggior ragione l’obbligo di rispettare come “misure di salvaguardia” anche e soprattutto le prescrizioni sia dei PTP che del PTPR in sede di istruttoria per il rilascio dei nulla osta di competenza dell’Ente Parco di Veio.
Invito pertanto sia il Commissario Straordinario che il Direttore a dare precise disposizioni al riguardo all’Ufficio Tecnico.
Cordiali saluti>>.
Al messaggio non é stato mai dato alcun riscontro.