Ai sensi del 6° comma dell’art. 27 della legge regionale n. 29/1997 il Regolamento di un’area naturale protetta istituita “ è adottato dall’ente di gestione contestualmente all’adozione del piano “ di assetto “e comunque non oltre i successivi sei mesi, ed è inviato ai comuni interessati i quali possono proporre osservazioni entro tre mesi dalla ricezione. L’ente di gestione deve motivare l’eventuale mancato accoglimento delle osservazioni dei comuni, ed entro i successivi trenta giorni le trasmette, unitamente al regolamento, alla Regione, che lo approva con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, previo parere della sezione aree naturali protette, apportando, ove necessario, modifiche ed integrazioni”.
Il successivo comma 7 precisa che “per il regolamento valgono i poteri sostitutivi di cui all’articolo 26, comma 3” ai sensi del quale “decorso inutilmente il termine …., la Giunta regionale si sostituisce all’ente di gestione per l’adozione …., affidandone la redazione alle proprie strutture competenti in materia o all’Agenzia regionale per i Parchi, che debbono provvedere nel termine di un anno”.
Il 24 luglio del 2000 la Associazione Temporanea di Imprese (A.T.I.) capitanata dalla S.r.l. CLES si è aggiudicata il bandi di gara per la redazione non solo del Piano di Assetto e del Programma Pluriennale di Promozione Economica e Sociale (P.P.P.E.S.) del Parco di Veio, ma anche del suo Regolamento che ha consegnato a novembre del 2001 completo di 36 articoli.
Ma per il contenzioso che ne è seguito sul Piano di Assetto il lavoro prodotto dalla S.r.l. CLES è rimasto al livello di proposta: per conseguenza il Regolamento del Parco di Veio non è stato mai approvato né dal Consiglio Direttivo prima né poi dal Commissario Straordinario Massimo Pezzella, senza che le Giunte Regionali del Lazio che si sono avvicendate al governo della regione abbiano mai ritenuto di esercitare i poteri sostitutivi prescritti dalla legge che la stessa Regione Lazio si è data dal 1997.
Va precisato che ai sensi del comma 8 dell’art. 27 della legge regionale n. 29/1997 “il regolamento produce i suoi effetti tre mesi dopo la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Entro tale termine i comuni sono tenuti ad adeguare alle previsioni del regolamento dell’area naturale protetta i propri regolamenti. Decorso inutilmente il predetto termine, i comuni sono comunque tenuti ad applicare le disposizioni del regolamento dell’area naturale protetta, che prevalgono su quelle dei regolamenti comunali.”
Benché il Regolamento del Parco di Veio non sia ancora approvato, vale comunque in modo sovraordinato anche per i Comuni quanto prescrive il 2° comma del medesimo art. 27 che testualmente disposne:”Sono comunque vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, e in modo specifico la flora e la fauna protette e i rispettivi habitat. In particolare è vietato quanto previsto dall’articolo 11, comma 3, della l. 394/1991”.
Il 3° comma dell’art. 11 della quadro sulle aree naturali protette testualmente dispone: “3. Salvo quanto previsto dal comma 5, nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare sono vietati:
a) la cattura, l’uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; la raccolta ed il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, nonché l’introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l’equilibrio naturale;
b) l’apertura e l’esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l’asportazione di minerali;
c) la modificazione del regime delle acque;
d) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall’Ente parco;
e) l’introduzione e l’impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alte razione dei cicli biogeochimici;
f) l’introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati;
g) l’uso di fuochi all’aperto;
h) il sorvolo di velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.”
I suddetti 8 divieti valgono dalla istituzione del Parco di Veio avvenuta a novembre del 1997 e sono prevalenti sui Regolamenti dei Comuni.
Duke de Montosier
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