Fenicotteri rosa (Phoenicopterus roseus) in volo e centrale eolica
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna ha recentemente scritto una pagina molto importante in relazione ai complessi rapporti fra tutela del paesaggio e del territorio e la produzione energetica da fonti rinnovabili.
La sentenza T.A.R. Sardegna, Sez. II, 30 gennaio 2024, n. 63 ha autorevolmente ricordato che l’interesse a una transizione energetica verso la produzione da fonti rinnovabili non può comportare il sacrificio degli interessi alla salvaguardia ambientale del territorio, qualora l’impatto ambientale sia ritenuto insostenibile.
Nel caso di specie il procedimento di valutazione d’impatto ambientale (V.I.A.) relativo al progetto di una centrale eolica di cospicue dimensioni (15 aerogeneratori della potenza di 4,2 MW ciascuno e relative opere di servizio e connessione, per una potenza complessiva di 50,4 MW, da realizzarsi in un’area montana della Sardegna centrale) è terminato con un provvedimento finale negativo frutto di un’approfondita e ponderata valutazione degli interessi in esame, in quanto “non risulta in realtà non espressivo dell’esercizio del potere discrezionale del MASE e mancante di valutazione comparativa degli interessi coinvolti, per aver acriticamente recepito i pareri della Commissione VIA, della Regione del MIC; in realtà, semplicemente, tutti gli atti adottati si esprimono nel senso della non compatibilità ambientale con i plurimi interessi pubblici coinvolti dei quali ciascuno degli enti è portatore e la valutazione conclusiva del Ministero dell’Ambiente è conforme sul punto a negare prevalenza all’interesse di cui è portatrice la ricorrente”.
Infatti, nel caso concreto, in un’area ricca di bosco e macchia mediterranea evoluta, come evidenzia la Regione autonoma della Sardegna nel suo parere endoprocedimentale, “l’effetto ambientale e paesaggistico di gran lunga più evidente dell’impianto eolico è rappresentato dall’asportazione della vegetazione spontanea dei luoghi, sia essa erbacea, arbustiva o arborea, su una superficie complessiva di circa 4,5 ettari, a cui vanno a sommarsi le aree necessarie per la realizzazione delle trincee di guardia al fine di garantire l’allontanamento delle acque superficiali e le aree da destinare a piazzole di supporto per la gru ausiliaria, non conteggiate con le precedenti.
Se è vero che l’asportazione della copertura vegetale è in buona parte solo temporanea, in quanto strettamente legata alla fase di cantiere e successivamente oggetto di ripristino, una parte di essa è invece denaturalizzata definitivamente (circa 50 metri quadrati/aerogeneratore, occupati dalla flangia)”.
Un pesante impatto sulle risorse naturali a cui si aggiunge l’incombenza su beni storico-culturali (complesso Nuragico di Su Romanzesu di Bitti, Su Tempiesu di Orune, numerosi nuraghi) tutelati dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (artt. 10 e ss. del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) e dal piano paesaggistico regionale (P.P.R. – 1° stralcio costiero, esecutivo con decreto presidenziale R.A.S. n. 82 del 7 settembre 2006), come puntualmente evidenziato dal Ministero della Cultura (“L’area in progetto presenta … un’altissima densità archeologica e si delinea pertanto un forte impatto sul patrimonio archeologico, sia quello noto, caratterizzato dal grande numero di siti archeologici di tutte le epoche e funzioni, sia quello sepolto e non ancora conosciuto, a forte rischio in considerazione della grande estensione e notevole profondità degli interventi di scavo previsti.
Per questo la realizzazione del parco eolico in progetto risulta altamente critica tanto da non rendere compatibile la sua realizzazione con la tutela del relativo contesto di giacenza”).
Inoltre, il parere istruttorio reso dalla Commissione VIA/VAS evidenzia come abbia manifestato forte contrarietà anche l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare perché “l’area dove insisterebbe il parco eolico è sito candidato ad ospitare il futuro osservatorio di onde gravitazionali Einstein Telescope, progetto sottomesso per l’aggiornamento 2021 della roadmap ESFRI (European Strategic Forum on Research Infrastructures) dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), con il supporto della Regione Sardegna, dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), dell’Istituto Nazionale di Astro-Fisica (INAF), dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e delle due Università sarde, Sassari e Cagliari.
L’Italia è il leader del progetto sottoscritto anche da altri quattro governi europei e sostenuto da una moltitudine di istituti di ricerca di altri paesi europei”, progetto oggetto di specifici accordi finanziati con cospicui fondi pubblici e interventi già in esecuzione con la “realizzazione (attualmente in corso d’opera) di un laboratorio sotterraneo (SARGRAV) all’interno della miniera di Sos Enattos dedicato alla realizzazione di esperimenti scientifici in condizioni di bassissimo rumore ambientale”.
La motivata valutazione complessiva operata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica nell’ambito del procedimento di V.I.A. ha, per giurisprudenza costante, natura discrezionale e “non può dimenticarsi … che ‘l’apprezzamento compiuto dall’Amministrazione preposta alla tutela è quindi sindacabile, in sede giudiziale, esclusivamente sotto i profili della logicità, coerenza e completezza della valutazione, considerati anche per l’aspetto concernente la correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo prescelto, ma fermo restando il limite della relatività delle valutazioni scientifiche, sicché, in sede di giurisdizione di legittimità, può essere censurata la sola valutazione che si ponga al di fuori dell’ambito di opinabilità, affinché il sindacato giudiziale non divenga sostitutivo di quello dell’Amministrazione attraverso la sovrapposizione di una valutazione alternativa, parimenti opinabile’ (ex multis Consiglio di Stato sez. VI, 04/09/2020, n. 5357; T.A.R. Sardegna, Sez. II, n. 857/2022)’”.
Secondo i Giudici amministrativi sardi – in linea con la giurisprudenza costante – è ben chiaro che le disposizioni normative finalizzate a rendere più agevole la transizione energetica dalla produzione di energia da fonti fossili a quella da fonti rinnovabili coerentemente con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico entro il 2030 e di completa decarbonizzazione entro il 2050, “’non hanno affatto comportato l’affermazione che la tutela dei valori culturali e paesaggistici assume rispetto a tale interesse valore recessivo, restando la loro tutela affidata alle valutazioni – connotate da margini di discrezionalità tecnica pressoché insindacabili dal giudice amministrativo – degli organi competenti (T.A.R. Sardegna, n. 192/2023)”.
Il Collegio giudicante conclude rilevando, “in uno con parte della dottrina, che se è vero che l’implementazione degli impianti di energia da fonte rinnovabile si pone in una chiara logica di tutela dell’ambiente, oggi rafforzata dalla modifica dell’art. 9 Cost., nondimeno è nella polisemicità insita nella nozione giuridica di ambiente che si annida l’erroneità di una visione totalizzante del pur riscontrabile favor legislativo per gli impianti F.E.R.
Invero, il ‘territorio’ quale componente dell’’ambiente’, costituisce il medesimo oggetto di disciplina, assumendo peraltro, nella sua veste culturale ed identitaria, la connotazione di ‘paesaggio’, evocativo di altri valori costituzionali sottesi (artt. 9 e 32 Cost.) e di altri interessi da comporre”. (T.A.R. Sardegna, Sez. II, 19.10.2023, n. 776 )”.
Una decisione, pertanto, lineare e di grande rilievo per la salvaguardia ambientale e il corretto utilizzo delle fonti rinnovabili di produzione energetica.
dott. Stefano Deliperi, Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG)
00063/2024 REG.PROV.COLL.
00746/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 746 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Wpd Piano D’Ertilia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Massimo Ragazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Virgilio 18;
contro
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero della Cultura – Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio- Servizio V, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale Cagliari, domiciliataria ex lege in Cagliari, via Dante, 23;
Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Mattia Pani, Andrea Secchi, Giovanni Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
– del decreto n. 262 del 5 ottobre 2022, notificato a mezzo pec alla società Wpd Piano d’Ertilia s.r.l. s.r.l. il successivo 7 ottobre 2022, con il quale il Ministero della Transizione Ecologica ha espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale per il progetto di un parco eolico costituito da 15 turbine della potenza di 4,2 MW ciascuna e relative opere di connessione, per una potenza complessiva di 50,4 MW, da localizzare nei territori comunali di Bitti (NU) e Buddusò (SS), in località Mamone;
– del parere negativo n. 95 del 17 maggio 2021 espresso dalla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS;
– del parere tecnico-istruttorio negativo del Ministero della Cultura, reso dalla Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, con nota prot. n. 9664-P dell’11 marzo 2022; nonché
– di ogni altro atto e provvedimento presupposto, conseguente o comunque connesso, ivi espressamente incluso il parere negativo espresso dalla Regione Autonoma della Sardegna, con prot. n. 4032 del 28 maggio 2021.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Wpd Piano D’Ertilia S.r.l. il 2/12/2022:
annullamento:
– del decreto n. 262 del 5 ottobre 2022, notificato a mezzo pec alla società wpd Piano d’Ertilia s.r.l. s.r.l. il successivo 7 ottobre 2022, con il quale il Ministero della Transizione Ecologica ha espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale per il progetto di un parco eolico costituito da 15 turbine della potenza di 4,2 MW ciascuna e relative opere di connessione, per una potenza complessiva di 50,4 MW, da localizzare nei territori comunali di Bitti (NU) e Buddusò (SS), in località Mamone;
– del parere negativo n. 95 del 17 maggio 2021 espresso dalla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS;
– del parere tecnico-istruttorio negativo del Ministero della Cultura, reso dalla Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, con nota prot. n. 9664-P dell’11 marzo 2022; nonché
– di ogni altro atto e provvedimento presupposto, conseguente o comunque connesso, ivi espressamente incluso il parere negativo espresso dalla Regione Autonoma della Sardegna, con prot. n. 17305 del 9 aprile 2021.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Wpd Piano D’Ertilia S.r.l. il 23/1/2023:
del parere negativo, espresso dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del territorio – Centro Regionale di Programmazione, con nota prot. n. 4032 del 28 maggio 2021 e acquisito al prot. n. 58207/MATTM del 31 maggio 2021, a seguito della richiesta della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della Difesa dell’Ambiente, con nota acquisita al prot. MATTM/55738 del 25 maggio 2021, prodotto dalla stessa R.A.S. quale proprio doc. n. 4, descritto quale “nota CRP prot. n. 4032 del 28.05.2021” e tuttavia riportante, sul solo frontespizio, la seguente unica indicazione: “RAS AOO 05-01-00 Prot. Uscita n. 26476 del 14.10.2022”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Transizione Ecologica – Direzione Generale Valutazioni Ambientali e di Ministero della Cultura – Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio- Servizio V e di Regione Autonoma della Sardegna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2023 il dott. Gabriele Serra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente WPD Piano d’Ertilia S.r.l. è titolare di un progetto consistente nella realizzazione di un impianto da fonte rinnovabile eolica costituito da 15 turbine della potenza di 4,2 MW ciascuna e relative opere di connessione, per una potenza complessiva di 50,4 MW, da localizzare nei territori comunali di Bitti (NU) e Buddusò (SS), in località Mamone.
Rispetto ad esso, ha esposto che, avviato il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, lo stesso si è concluso con il decreto n. 262 del 5 ottobre 2022 con il quale il Ministero della Transizione Ecologica ha espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale per il progetto del parco eolico in questione, che è stato preceduto e si basa su tre contributi istruttori: – il parere negativo n. 95 del 17 maggio 2021 della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS; – il parere tecnico-istruttorio negativo del Ministero della Cultura, reso dalla Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, con nota prot. n. 9664-P dell’11 marzo 2022; – il parere negativo espresso dalla Regione Autonoma della Sardegna, con prot. n. 4032 del 28 maggio 2021.
2. Avverso tali atti la ricorrente ha dedotto motivi di diritto che la stessa ricorrente così sintetizza:
IN RELAZIONE AL DECRETO MINISTERIALE N. 262 DEL 5.10.2022, AL PRESUPPOSTO PARERE NEGATIVO DELLA COMMISSIONE TECNICA DI V.I.A. N. 95 DEL 17 MAGGIO 2021
4. Posto che la valutazione di impatto ambientale non si sostanzia in una mera verifica di natura tecnica circa l’astratta compatibilità ambientale dell’opera, nella fattispecie l’analisi concreta e comparativa degli interessi coinvolti è del tutto mancata. Invero, il decreto del MiTE, n. 262 del 5.10.2022 non ha un contenuto discrezionale formulato in maniera autonoma, ma si limita a riprendere, acriticamente e senza alcuna motivazione, i pareri istruttori negativi.
Peraltro l’apporto collaborativo del privato è stato totalmente pretermesso, in ogni fase dell’iter che ha condotto all’adozione dell’avversato decreto ministeriale. Infatti:
– le integrazioni documentali richieste dal Ministero della Cultura ed effettivamente fornite dalla proponente avrebbero dovuto costringere il Ministero procedente ad effettuare una nuova consultazione del pubblico e solo dopo ad avviare la fase istruttoria, attraverso il modulo della conferenza dei servizi, per la verifica e la valutazione della documentazione necessaria ai fini dell’espressione dei successivi pareri, di talché la decisione di omettere del tutto l’ulteriore consultazione del pubblico si pone chiaramente in contrasto con quanto disposto dall’art. 24, comma 5, del d.l.vo n. 152 del 2006.
– il ritardo da parte del MiTE nel trasmettere al proponente la richiesta di integrazione documentali formulata dal MiC, oltre a determinare la violazione degli artt. 23 e 24 del d.l.vo n. 152/2006, si è posto anche in palese contrasto con il rispetto dei principi di buon andamento ed efficienza dell’azione amministrativa, alla luce di costanti ed uniformi orientamenti giurisprudenziali.
– la ricorrente ha avuto modo di conoscere per la prima volta il parere negativo della Commissione Tecnica di VIA – mai comunicatogli e conosciuto solo al momento della trasmissione a mezzo pec del definitivo giudizio negativo di compatibilità ambientale, in data 7 ottobre 2022 – solo al termine del procedimento di V.I.A., senza dunque la possibilità di controdedurre rispetto al contenuto di quel parere che doveva invece essere oggetto di revisione, proprio alla luce delle integrazioni documentali richieste dal MiC.
– in ogni caso, le anzidette integrazioni documentali avrebbero dovuto comportare per la Commissione Tecnica di VIA una revisione del proprio parere del 17 maggio 2021, ormai superato dalla documentazione integrativa.
– il parere negativo della Commissione Tecnica di V.I.A. in data 17.5.2021 andava elaborato alla luce della sopraggiunta d.G.R. n. 59/90 del 2020 e non della d.G.R. n. 40/11 del 7 agosto 2015.
– gli avversati pareri, resi in relazione al progetto sembrano esprimere una sostanziale incompatibilità di fondo del progettato intervento con il paesaggio limitrofo, impedendo qualsivoglia possibilità di sviluppo di impianti eolici nel territorio in esame. Tuttavia, tale circostanza appare smentita anche dal recente parere di V.I.A. favorevole reso nei confronti della società Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.A. in relazione al Parco Eolico “Gomoretta”.
– le argomentazioni a supporto dell’avversato parere negativo della Commissione Tecnica di VIA presentano gravi lacune sotto il profilo argomentativo e motivazionale; nella fattispecie, ci si trova di fronte a rilievi che, quando non sono del tutto pretestuosi, appaiono comunque assolutamente ingiustificati, perché rimediabili, di volta in volta, o con una semplice richiesta di chiarimenti e/o di integrazione documentali (è il caso del attestazioni e qualifiche degli estensori del S.I.A.) – addirittura, già in fase di pre-istruttoria, all’atto della protocollazione dell’istanza di V.I.A. – o con un diniego parziale, ovvero limitato alla posizione di solo alcuni degli aerogeneratori costituenti l’impianto sottoposto a V.I.A., conformemente alle regole del procedimento amministrativo e alle migliori prassi.
IN RELAZIONE AL PRESUPPOSTO PARERE DELLA REGIONE AUTONOMA SARDEGNA, DI CUI ALLA NOTA PROT. N. 17305 DEL 9 APRILE 2021.
Ne deduce l’illegittimità in quanto il parere reca osservazioni asseritamente “adeguate alle disposizioni normative della d.G.R. n. 40/11 del 7.8.2015”, perché “in vigore al momento della presentazione dell’istanza di V.I.A.” e dunque la R.A.S. ha illegittimamente ritenuto di rendere un parere nel quale si tenesse conto dell’esistenza dei buffer, “ai quali non si fa riferimento con la D.G.R. N. 59/90 del 27.11.2020”.
IN RELAZIONE AL PARERE NEGATIVO DEL MINISTERO DELLA CULTURA IN DATA 11 MARZO 2022.
Il parere istruttorio del Ministero della Cultura andava rivisto alla luce delle integrazioni documentali richieste alla proponente, odierna ricorrente, e da questa successivamente fornite e andava elaborato alla luce della sopraggiunta d.G.R. n. 59/90 del 2020 e non della d.G.R. n. 40/11 del 7 agosto 2015.
In relazione al quadro disciplinare di riferimento e in rapporto ai criteri generali di localizzazione stabiliti dalle L.G.N., va evidenziato che il sito non è inserito nel patrimonio Unesco, né si caratterizza per rapporti di visibilità con aree Unesco presenti nel territorio regionale. L’area non ricade all’interno di aree naturali protette istituite ai sensi della l. n. 394/91, né interessa, direttamente o indirettamente, zone umide di importanza internazionale, aree SIC o ZPS, istituite ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE. Il sito non è prossimo a parchi archeologici, né è strettamente contermine ad emergenze di interesse culturale, storico e/o religioso. Nell’area vasta considerata dal S.I.A. è presente un solo bene architettonico oggetto di uno specifico provvedimento di vincolo. L’intervento non sottrae porzioni significative di superficie agricola e non interferisce in modo apprezzabile con le pratiche agricole in essere nel territorio in esame. Non si prevede alcun impatto su tipologie vegetazionali di interesse conservazionistico. Le aree oggetto di intervento non ospitano habitat di interesse comunitario e in ragione delle misure di mitigazione previste, anche a tutela dell’avifauna, il sito in esame non svolge funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità che possano essere compromessi a seguito della realizzazione dell’opera.
Nella fattispecie, poiché l’impianto progettato ricade in area priva di vincoli ambientali, paesaggistici o storico-culturali, le ragioni pretesamente addotte a sostegno dell’avversato parere negativo sono del tutto inadeguate, senza considerare le caratteristiche concrete del progettato intervento, sicché, nel provvedimento impugnato, nessun effettivo difetto viene addebitato al progetto in relazione alla normativa di riferimento. L’atto impugnato è dunque stato adottato in violazione della regola sancita dall’art. 14-quater della l. n. 241/1990 sul dissenso “motivato” e “costruttivo”, senza indicare alcuna soluzione alternativa, ovvero gli accorgimenti tecnici necessari a superare i profili critici.
3. Con ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente ha ulteriormente dedotto in relazione ai motivi di ricorso già proposti, valorizzando in particolare i vizi già denunciati con riferimento al parere di V.I.A. favorevole reso nei confronti della società Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.A. in relazione al Parco Eolico “Gomoretta” (Deliberazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – prot. MiTE 2022-0127684 in data 14.10.2022).
4. Con ulteriore ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente ha esteso altresì l’impugnazione nei confronti del parere negativo, espresso dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del territorio – Centro Regionale di Programmazione, con nota prot. n. 4032 del 28 maggio 2021 e acquisito al prot. n. 58207/MATTM del 31 maggio 2021, a seguito della richiesta della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della Difesa dell’Ambiente, con nota acquisita al prot. MATTM/55738 del 25 maggio 2021, prodotto dalla stessa R.A.S. quale proprio doc. n. 4, descritto quale “nota CRP prot. n. 4032 del 28.05.2021” e tuttavia riportante, sul solo frontespizio, la seguente unica indicazione: “RAS AOO 05-01-00 Prot. Uscita n. 26476 del 14.10.2022”.
5. Resistono il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e il Ministero della Cultura, che hanno richiesto il rigetto del ricorso siccome infondato.
6. Resiste la Regione Sardegna che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa citazione in giudizio di tutte le amministrazioni coinvolte e omessa impugnativa di alcuni atti presupposti, nonché, nel merito, richiesto il rigetto del ricorso siccome infondato.
7. All’udienza pubblica del 11.10.2023, in vista della quale le parti hanno depositato memorie e repliche, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Il ricorso è infondato nel merito e deve essere rigettato, potendosi perciò prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari sollevate.
Gli atti impugnati infatti sono assistiti da idonea e sufficiente motivazione in ordine alla incompatibilità ambientale del progetto proposto e la valutazione conclusiva condotta dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) è concludente rispetto ai pareri acquisiti da parte della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, dalla Regione Autonoma della Sardegna e dal Ministero della Cultura (MIC).
Gli articolati motivi di ricorso sopra riassunti sono tutti volti a contestare la sufficienza della motivazione degli atti impugnati, in quanto non avrebbero considerato tutti gli elementi istruttori acquisiti e forniti dalla ricorrente nel corso del procedimento, laddove invece dimostrerebbero una apodittica volontà di negare la compatibilità ambientale del progetto proposto.
9. Tale impostazione non può essere condivisa, alla luce del contenuto motivazionale degli atti impugnati, che, come detto, risultano tutti concludenti nel senso della non compatibilità ambientale del progetto stesso.
Sotto questo profilo, vale subito evidenziare che il provvedimento finale impugnato (Decreto n. 262 del 5.10.2022), con conseguente infondatezza della doglianza avanzata, non risulta in realtà non espressivo dell’esercizio del potere discrezionale del MASE e mancante di valutazione comparativa degli interessi coinvolti, per aver acriticamente recepito i pareri della Commissione VIA, della Regione del MIC; in realtà, semplicemente, tutti gli atti adottati si esprimono nel senso della non compatibilità ambientale con i plurimi interessi pubblici coinvolti dei quali ciascuno degli enti è portatore e la valutazione conclusiva del Ministero dell’Ambiente è conforme sul punto a negare prevalenza all’interesse di cui è portatrice la ricorrente.
10. Venendo infatti ad esaminare il contenuto dei pareri resi dai citati enti, che necessariamente deve essere ripercorso in ragione della natura delle censure spiegate, la Regione Sardegna ha esposto, per quanto qui rilevante (almeno) quanto segue (parere 4032 del 20 maggio 2021):
“l’effetto ambientale e paesaggistico di gran lunga più evidente dell’impianto eolico è rappresentato dall’asportazione della vegetazione spontanea dei luoghi, sia essa erbacea, arbustiva o arborea, su una superficie complessiva di circa 4,5 ettari, a cui vanno a sommarsi le aree necessarie per la realizzazione delle trincee di guardia al fine di garantire l’allontanamento delle acque superficiali e le aree da destinare a piazzole di supporto per la gru ausiliaria, non conteggiate con le precedenti. Se è vero che l’asportazione della copertura vegetale è in buona parte solo temporanea, in quanto strettamente legata alla fase di cantiere e successivamente oggetto di ripristino, una parte di essa è invece denaturalizzata definitivamente (circa 50 metri quadrati/aerogeneratore, occupati dalla flangia). La relazione paesaggistica specifica che, laddove sia necessario procedere all’eliminazione di alberi, essi verranno reimpiantati con la supervisione di un esperto, “in tutte le situazioni in cui ciò sia attuabile”, senza indicare i siti di reimpianto. Quanto sopra descritto altera sicuramente la percezione paesaggistica di un ambiente finora molto naturale e degno di conservazione. A ciò si aggiunge che alcuni aerogeneratori sono posizionati in aree classificate boscate nel P.P.R., pertanto vincolate ai sensi dell’art. 142, co.1, lett. g) del D.Lgs. 42/04. In secondo luogo alcune turbine, sono ubicate a quota superiore ai 900 metri s.l.m., ricadendo pertanto in aree vincolate ai sensi dell’art. 17, co.3, lett.d) delle Norme Tecniche di Attuazione del P.P.R. e sono situate in aree non idonee per gli impianti eolici di grande taglia. Inoltre, data l’altezza complessiva degli aerogeneratori (230 metri) e la morfologia del territorio, che non presenta rilievi significativi che possano occultarne la vista, si ritiene che l’impianto interagisca negativamente con i beni paesaggistici presenti, con particolare riferimento alle zone boscate ed a macchia mediterranea, in quanto introduce degli elementi estranei al contesto, attualmente privo di elementi di carattere antropico che sovrastano gli elementi naturali, che segnano il territorio anche dalle lunghe distanze, alterandone l’equilibrio (…) A ciò si aggiunga che nella zona interessata dall’impianto eolico sono già presenti, in ordine sparso sul territorio, aerogeneratori di piccola taglia e che l’effetto visivo dell’impianto in progetto si cumula a quello dell’impianto eolico Bitti-Tenerass (per il quale il Servizio scrivente ha già espresso il proprio parere), soprattutto per quanto riguarda le turbine situate a sud-ovest di Mamone, la cui posizione talvolta quasi si sovrappone a quelle dell’impianto in esame. Nell’area vasta sono presenti importanti complessi nuragici, quali, per citare i più famosi, il complesso Nuragico di Su Romanzesu di Bitti e Su Tempiesu di Orune, oltre a numerosi nuraghi individuati dal PPR come beni paesaggistici e a diversi cantieri forestali gestiti dall’Agenzia Forestas. Nella zona sono presenti numerosi beni paesaggistici individuati dall’articolo 142 lettere c, g, m ed h, del D.lgs. 42/04 oltre ai beni paesaggistici individuati, ai sensi dell’articolo 143 dello stesso D.lgs. 42/04 e dagli articoli 17 (comma 3. lettere d ed h) e 47 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale. Si evidenzia inoltre che l’impianto eolico dista circa 30 Km dalla zona del Monte Ortobene di Nuoro, vincolata, ai sensi dell’articolo 136 del D.lgs. 42/04, dal D.M. 10.03.1956; pertanto l’impianto è soggetto anche alle disposizioni dell’articolo 152 “interventi soggetti a particolari prescrizioni” del Dlgs 42/04”.
11. A tali considerazioni, si aggiunge quanto rilevato dal MIC con il parere 9644 dell’11 marzo 2022.
In primo luogo, come eccepito dalla difesa erariale, si rileva che le osservazioni proposte dalla ricorrente sono state comunque oggetto di considerazione nel parere del Ministero della Cultura, che infatti dà atto che:
“…CONSIDERATO che WPD Piano d’Ertilia S.r.l., con nota del 26/10/2021, ha trasmesso al Ministero della transizione ecologica ed alla Direzione generale ABAP la documentazione integrativa chiesta dal suddetto Ministero con la nota prot. n. m_amte.MATTM_.RU. U.0083800 del 30/07/2021” (pag.41); “..Si evidenzia, altresì, che WPD Piano d’Ertilia S.r.l. con la suddetta medesima nota del 26/10/2021 ha inoltrato anche una documentazione integrativa volontaria, avente ad oggetto “… la misura di compensazione …” relativa all’Oasi della biosostenibilità (progetto Apiario) (elaborato n. WPD-B-RA-13). Ancora, WPD Piano d’Ertilia S.r.l. con la suddetta documentazione integrativa ha trasmesso anche gli elaborati necessari a riscontrare la richiesta n. 4 della nota della Direzione generale ABAP prot. n. 35575 del 04/12/2020, relativa alle previsioni della D.G.R. n. 40/11 del 2015 (v. elaborati nn. WPD-B-TA6.01/a, b, c, d), benché avesse comunicato, con nota del 29/03/2021 (Allegato n. 3), di aver presentato alla Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato all’Industria – Servizio Energia ed Economia Verde l’istanza di Autorizzazione Unica, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, in data 11/02/2021, quindi successivamente alla pubblicazione della D.G.R. n. 59/90 del 2020, avvenuta sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna il 09/12/2020 con tutti i relativi allegati” (p. 43).
Risulta dunque infondata in fatto la censura per cui le osservazioni da ultimo presentate dalla ricorrente non sarebbero state valutate dagli enti coinvolti nel procedimento.
Ciò posto, si evince dal parere del Ministero della Cultura l’impatto che l’impianto comunque ha su numerosi beni culturali, proprio in senso contrario a quanto analizzato dalla ricorrente nelle integrazioni documentali presentate, richiamandosi nel dettaglio tutti gli specifici beni culturali (nuraghi, dolmen, menhir, complessi archeologici) (cfr. pp. 46-47), per poi sviluppare ampie considerazioni in ordine all’impatto su tali beni, anche in contraddittorio con gli atti depositati dall’odierna ricorrente, e concludere, in relazione alla tutela del patrimonio archeologico:
“L’area in progetto presenta, infatti, un’altissima densità archeologica e si delinea pertanto un forte impatto sul patrimonio archeologico, sia quello noto, caratterizzato dal grande numero di siti archeologici di tutte le epoche e funzioni, sia quello sepolto e non ancora conosciuto, a forte rischio in considerazione della grande estensione e notevole profondità degli interventi di scavo previsti. Per questo la realizzazione del parco eolico in progetto risulta altamente critica tanto da non rendere compatibile la sua realizzazione con la tutela del relativo contesto di giacenza come sopra descritto. Inoltre l’installazione degli aerogeneratori interromperebbe la continuità funzionale e visiva esistente da sempre tra questi monumenti, alterandone di conseguenza il relativo contesto di giacenza nelle sue forme naturali fin qui preservatesi con la costruzione di un impianto industriale per la produzione di energia elettrica le cui strutture nulla hanno di connesso con lo stesso contesto, se non la soverchiante altezza e intervisibilità, che genererebbe un’alterata percezione degli stessi beni culturali nel loro rapporto funzionale come sopra descritto” (p. 49).
Ancora, il Ministero della Cultura, in merito alla tutela del patrimonio architettonico, evidenzia che “esaminata la documentazione integrativa prodotta dal richiedente, si può confermare la maggiore criticità determinata dall’impianto in progetto in relazione alla tutela del patrimonio architettonico sia la sua vicinanza al santuario dell’Annunziata (tutelato ai sensi della Parte II del D.lgs. n. 42/2004, quale bene culturale ope legis ai sensi dell’art. 10, co. 1 (…) Il complesso composto dall’omonima chiesa e da un gra numero di cumbessias (…) rappresenta (…) uno dei santuari campestri più importanti del Nuorese. (…) L’installazione degli aerogeneratori AG07, AG08, AG09, AG10, AG11, AG12 è prevista sul crinale antistante la chiesa. In particolare l’AG12 si troverebbe in una posizione direttamente incombente dall’alto sul santuario, introducendo in questo quadro un elemento soverchiante anche per le sue dimensioni (…)”.
E conclude: “L’area oggetto di intervento è connotata dalla presenza di numerosi siti di interesse archeologico, la cui conservazione e tutela non può ridursi al solo concetto di non tangenza fisica del progetto proposto rispetto ai suoi elementi, in quanto il relativo valore culturale si mostra anche tramite il rapporto che gli stessi elementi hanno costituito con il loro contesto di giacenza. (…) Una eventuale proposta alternativa di assistenza archeologica in corso d’opera, se da un lato è sufficiente nel caso in cui si debba nel dettaglio preservare un presunto possibile rinvenimento di interesse archeologico, non può al contempo essere ritenuta misura di tutela congrua nel momento in cui la stessa tutela ha identificato nell’elemento industriale dell’aerogeneratore il motivo stesso della incompatibilità del progetto proposto con la suddetta tutela”.
12. E la Commissione VIA (parere 2702 del 24.05.2021) ha peraltro richiamato il parere dell’INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare), il quale “segnala che l’area dove insisterebbe il parco eolico è sito candidato ad ospitare il futuro osservatorio di onde gravitazionali Einstein Telescope, progetto sottomesso per l’aggiornamento 2021 della roadmap ESFRI (European Strategic Forum on Research Infrastructures) dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), con il supporto della Regione Sardegna, dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), dell’Istituto Nazionale di Astro-Fisica (INAF), dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e delle due Università sarde, Sassari e Cagliari. L’Italia è il leader del progetto sottoscritto anche da altri quattro governi europei e sostenuto da una moltitudine di istituti di ricerca di altri paesi europei. La candidatura del sito in Sardegna è oggetto di un protocollo di intesa siglato nel Febbraio 2018 da MUR, Regione Sardegna, INFN e Università di Sassari, finanziato con circa 17 milioni di euro dal MUR. Gli studi per la caratterizzazione e la candidatura del sito sono stati inoltre finanziati con un ulteriore milione di euro mediante un progetto PRIN 2017 (Progetti di Ricerca di Rilevanza Nazionale – Linea Sud) che coinvolge le Università di Sassari, di Napoli Federico II, l’INFN e il Gran Sasso Science Institute. Inoltre, per sfruttare scientificamente le suddette caratteristiche ambientali, e per costituire un primo seme della grande infrastruttura di ET, la Regione Sardegna ha finanziato con un investimento di 3,5 milioni di euro la realizzazione (attualmente in corso d’opera) di un laboratorio sotterraneo (SARGRAV) all’interno della miniera di Sos Enattos dedicato alla realizzazione di esperimenti scientifici in condizioni di bassissimo rumore ambientale. L’INFN sta finanziando dal 2018 il primo esperimento di Fisica della gravitazione, ARCHIMEDES, attualmente in fase di installazione nelle strutture di superficie già esistenti del laboratorio SARGRAV a Sos Enattos. SARGRAV è oggetto di un protocollo d’intesa siglato nel Febbraio 2018 da Regione Sardegna, INFN, INGV, Università di Sassari e IGEA. Per i disturbi che immettono nell’ambiente, i parchi eolici sono esiziali per la rivelazione delle onde gravitazionali. Pubblicazioni scientifiche testimoniano il disturbo causato dalle vibrazioni a bassa frequenza dei piloni di sostegno delle eliche ruotanti. Tale rumore sismico si propaga anche per decine di chilometri specie in una roccia compatta e poco dissipativa come quella presente nel sottosuolo della zona in questione. Il rumore generato andrebbe a mettere in serio dubbio buona parte dei programmi scientifici del laboratorio SARGRAV e di Einstein Telescope. In tale modo il sito sardo perderebbe un importantissimo vantaggio competitivo rispetto ad altre località europee che si candidano ad ospitare Einstein Telescope, senza offrire gli analoghi vantaggi ambientali. INFN pertanto chiede di verificare, anche in ambito di pianificazione territoriale, la coerenza della costruzione di parchi eolici con investimenti pubblici finalizzati alla ricerca scientifica e già avviati; è prevedibile infatti che sia definita dalla regione Sardegna un’ampia area di rispetto intorno al tracciato del progetto Einstein Telescope e di SARGRAV, calibrata secondo le caratteristiche del suolo, come effettuato per il rivelatore di onde gravitazionali Virgo, vicino Pisa, dalle autorità locali” (p. 9).
Non rileva che il parere della Commissione VIA sia stato reso prima dell’ultima integrazione documentale presentate dalla ricorrente, posto che essa si pone in rapporto diretto con le valutazioni del Ministero della Cultura, che ha, come visto, pienamente valutato le osservazioni presentate.
13. Su tali basi, in primo luogo vale rilevare che, a prescindere dalla circostanza che l’area in progetto sia interessata da vincoli diretti, ciò nondimeno deve rilevarsi che il progetto prevede l’installazione di 15 turbine della potenza nominale di 4.2 MW, posizionate su torri di altezza indicativa pari a 149 m, dunque da considerarsi di grande taglia, per i quali l’allegato alla deliberazione n. 41/11 del 07.08.2015 della RAS prevede un’area di non compatibilità, corrispondente a un buffer di 1600 m dai rotori, all’interno della quale non devono ricadere beni di interesse archeologico.
Se è senz’altro vero e pacifico, anche nella giurisprudenza di questo Tribunale, che la presenza di beni di interesse culturale nella fascia di rispetto non impedisca ex se e in via assoluta la realizzazione di un impianto di produzione di energia rinnovabile, nondimeno tale circostanza fattuale impone una valutazione concreta circa la compatibilità di quest’ultimo con tali beni (ex multis T.A.R. Sardegna, n. 647/2020).
E, nel caso di specie, tale valutazione è stata condotta, come risulta dall’ampia motivazione, della quale è stato riportato solo un sintetico stralcio e alla quale si rinvia, nel parere del Ministero della Cultura.
Di tal che, le critiche rivolte nel ricorso alle motivazioni esposte dall’amministrazione si risolvono unicamente nella valutazione, tuttavia soggettiva, della parte privata in ordine alla validità delle stesse osservazioni già confutate e comunque ampiamente esaminate e superate dall’amministrazione.
Per poterle perciò ritenere decisive ai fini dell’accoglimento del ricorso, si imporrebbe a questo giudice di non limitare il proprio sindacato alla valutazione di congruità del giudizio tecnico-discrezionale compiuto dall’amministrazione, bensì di operarne uno proprio o, ancor più precisamente, di condividere quello della ricorrente circa, ad esempio, la sufficienza ai fini della tutela, pur bilanciata, dei beni culturali, dei progetti presentati e delle misure compensative proposte, sposando le conclusioni presentate dalla ricorrente; la quale valutazione tuttavia è già stata svolta e motivata, in senso negativo, dal soggetto a cui è rimessa dall’ordinamento e al quale quindi il giudice amministrativo non può sostituirsi.
Non può dimenticarsi infatti che “l’apprezzamento compiuto dall’Amministrazione preposta alla tutela è quindi sindacabile, in sede giudiziale, esclusivamente sotto i profili della logicità, coerenza e completezza della valutazione, considerati anche per l’aspetto concernente la correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo prescelto, ma fermo restando il limite della relatività delle valutazioni scientifiche, sicché, in sede di giurisdizione di legittimità, può essere censurata la sola valutazione che si ponga al di fuori dell’ambito di opinabilità, affinché il sindacato giudiziale non divenga sostitutivo di quello dell’Amministrazione attraverso la sovrapposizione di una valutazione alternativa, parimenti opinabile” (ex multis Consiglio di Stato sez. VI, 04/09/2020, n. 5357; T.A.R. Sardegna, Sez. II, n. 857/2022).
14. Quanto poi alla deduzione per cui non dovrebbe trovare applicazione la DGR 41/11 del 07.08.2015, ma la successiva DGR n. 59/90 del 9 dicembre 2020, la stessa è infondata per tabulas, poiché tale seconda deliberazione “si applica a tutti i procedimenti avviati successivamente alla data della sua pubblicazione sul sito web della Regione Autonoma della Sardegna”, laddove il procedimento di VIA in esame è stato avviato in data 24.9.2020, nella vigenza della DGR. n. 40/11 del 7 agosto 2015.
Per cui, se è vero che di regola vige il principio tempus regit actum, con conseguente applicabilità della normativa sopravvenuta se essa è vigente al momento dell’adozione del segmento procedimentale cui si riferisce e, segnatamente, prima della conclusione dell’istruttoria, ciò naturalmente è da escludersi in presenza di una disciplina transitoria espressa contenuta nella stessa normativa sopravvenuta.
15. Di nessuna rilevanza è poi nel caso di specie il richiamo alla circostanza per cui altro “identico” progetto, sempre insistente sullo stesso contesto territoriale, sia stato autorizzato dal Consiglio dei Ministri (parco eolico “Gomoretta”), poiché “la censura di eccesso di potere per disparità di trattamento, a fronte di scelte discrezionali dell’Amministrazione, è riscontrabile soltanto in caso di assoluta identità di situazioni di fatto e di conseguente assoluta irragionevole diversità del trattamento riservato, situazioni la cui prova rigorosa deve essere fornita dall’interessato, con la precisazione che la legittimità dell’operato della Pubblica amministrazione non può comunque essere inficiata dall’eventuale illegittimità compiuta in altra situazione” (Consiglio di Stato sez. V, 09/11/2023, n. 9629) e, nel caso di specie, pacificamente non può dirsi sussistente una assoluta identità di situazioni fattuali, non provata peraltro dalla ricorrente.
Deve peraltro rilevarsi, in ogni caso, che il provvedimento di compatibilità ambientale rilasciato in favore del parco eolico “Gomoretta” dal Consiglio dei Ministri è stato annullato da questo Tribunale con sentenza n. 814/2022.
16. Ancora, in termini generali, vale ribadire quanto già affermato da questa Sezione, in ordine alla ritenuta prevalenza dell’interesse pubblico sotteso ai procedimenti volti al rilascio di autorizzazioni per la realizzazione di impianti a energia rinnovabile o, come nel caso di specie, della prodromica valutazione di impatto ambientale, per cui si è rilevato che “esse non possono considerarsi decisive ai fini dell’assentibilità del progetto, in presenza dell’ampia motivazione sin qui analizzata di contrasto dello stesso con altri interessi pubblici che non hanno, per ciò solo, perduto rilevanza.
In merito, la giurisprudenza, anche di questo Tribunale, ha ben chiarito che “gli obiettivi energetici ed ambientali del Paese di cui alla Strategia Energetica Nazionale 2017 ed alla Proposta di piano nazionale integrato per l’energia ed il clima del 31 dicembre 2018 non comportano affatto la doverosità dell’approvazione del progetto presentato dalla Erg” (Cons. Stato, n. 8754/2021 e T.A.R. Sardegna n. 814/2022) e che “le effettive semplificazioni introdotte dalla precitata normativa nazionale con l’obiettivo di “accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese, recando disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili, in coerenza con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050” non hanno affatto comportato l’affermazione che la tutela dei valori culturali e paesaggistici assume rispetto a tale interesse valore recessivo, restando la loro tutela affidata alle valutazioni – connotate da margini di discrezionalità tecnica pressoché insindacabili dal giudice amministrativo – degli organi competenti” (T.A.R. Sardegna, n. 192/2023).
Il Collegio, in termini coincidenti, non può fare a meno di rilevare, in uno con parte della dottrina, che se è vero che l’implementazione degli impianti di energia da fonte rinnovabile si pone in una chiara logica di tutela dell’ambiente, oggi rafforzata dalla modifica dell’art. 9 Cost., nondimeno è nella polisemicità insita nella nozione giuridica di ambiente che si annida l’erroneità di una visione totalizzante del pur riscontrabile favor legislativo per gli impianti F.E.R..
Invero, il “territorio”, quale componente dell’“ambiente”, costituisce il medesimo oggetto di disciplina, assumendo peraltro, nella sua veste culturale ed identitaria, la connotazione di “paesaggio”, evocativo di altri valori costituzionali sottesi (artt. 9 e 32 Cost.) e di altri interessi da comporre”. (T.A.R Sardegna, Sez. II, 19.10.2023, n. 776).
17. Non coglie infine nel segno la censura con cui si contesta l’omessa consultazione con del pubblico exart. 24, comma 5 del T.U. Ambiente a valle delle osservazioni presentate dalla ricorrente il 26.10.2021, posto che detta consultazione risulta in realtà dalla stessa motivazione del provvedimento, in cui si legge “VISTA la pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali dell’avviso relativo alla presentazione della predetta documentazione integrativa per l’avvio di una nuova consultazione del pubblico, avvenuta con prot. n. 16277/MiTE del 10 febbraio 2022”; né la parte ricorrente ha offerto prova contraria della circostanza fattuale, da considerarsi senz’altro provata.
18. In conclusione, il ricorso, per come integrato dai motivi aggiunti, è infondato e deve essere rigettato.
Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’articolo 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una diversa conclusione.
Le spese del giudizio, stante la complessità e peculiarità, fattuale e giuridica delle questioni controverse, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato dai motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2023 con l’intervento dei magistrati:
Marco Lensi, Presidente
Antonio Plaisant, Consigliere
Gabriele Serra, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Gabriele Serra |
Marco Lensi |
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IL SEGRETARIO
pubblicata il 30 gennaio 2024
(Articolo pubblicato con questo titolo il 4 febbraio 2024 sul sito online del Gruppo d’Intervento Giuridico)