Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche
Il Tribunale Regionale delle acque pubbliche è un organo giurisdizionale italiano di primo grado con competenza speciale in materia di acque pubbliche, demanialità dei fondi, corsi d’acqua, ai sensi del RD 11 dicembre 1933 n. 1775, recante Testo unico sulle acque e impianti elettrici e RD 8 ottobre 1931 n. 1604 recante Testo unico delle leggi sulla pesca.
La competenza dei Tribunali regionali delle Acque Pubbliche in materia di diritti soggettivi sussiste anche per le controversie relative alle acque pubbliche sotterranee e per quelle concernenti la ricerca, l’estrazione e l’utilizzazione delle acque sotterranee nei comprensori soggetti a tutela sempre che le controversie interessino la pubblica amministrazione.
Ai sensi dell’art. 142 T.U. acque, delle controversie intorno alla demanialità delle acque, circa i limiti dei corsi o bacini loro alvei e sponde; controversie aventi ad oggetto qualunque diritto relativo alle derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica; controversie riguardanti la occupazione totale o parziale, permanente o temporanea di fondi e le conseguenti indennità; controversie per risarcimenti di danni dipendenti da qualunque opera eseguita dalla pubblica amministrazione; ricorsi previsti dagli artt. 25 e 29 del T.U. pesca.
I Tribunali regionali delle Acque Pubbliche sono in numero di otto ed hanno sede presso le Corti d’Appello di Torino, Milano, Venezia, Firenze, Roma, Napoli, Palermo e Cagliari. Questa la competenza territoriale:
- Tribunale regionale delle acque pubbliche di Torino: per i distretti delle Corti d’appello di Genova e Torino (Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria);
- Tribunale regionale delle acque pubbliche di Milano: per i distretti delle Corti d’appello di Brescia e Milano (Lombardia);
- Tribunale regionale delle acque pubbliche di Venezia: per i distretti delle Corti d’appello di Bolzano, Trento, Trieste e Venezia (Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Veneto);
- Tribunale regionale delle acque pubbliche di Firenze: per i distretti delle Corti d’appello di Bologna e Firenze (Emilia-Romagna e Toscana);
- Tribunale regionale delle acque pubbliche di Roma: per i distretti delle Corti d’appello di Ancona, L’Aquila, Perugia e Roma (Abruzzo, Marche, Umbria e Lazio);
- Tribunale regionale delle acque pubbliche di Napoli: per i distretti delle Corti d’appello di Bari, Campobasso, Catanzaro, Lecce, Napoli, Potenza, Reggio Calabria e Salerno (Molise, Basilicata, Calabria, Campania e Puglia);
- Tribunale regionale delle acque pubbliche di Palermo: per i distretti delle Corti d’appello di Caltanissetta, Catania, Messina e Palermo (Sicilia);
- Tribunale regionale delle acque pubbliche di Cagliari: per i distretti delle Corti d’appello di Cagliari, Sassari (Sardegna).
Sulle loro decisioni decide in grado di appello il Tribunale Superiore delle acque pubbliche.
Il 19 febbraio 2019 il senatore Mattia Crucioli (M5S) ha presentato il Disegno di Legge n. 1075, con cui propone la “Soppressione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche”.
Ne ha motivato le ragioni nel seguente modo:
“Il testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, di seguito denominato « testo unico », al titolo IV regola il funzionamento del contenzioso, che è affidato a otto tribunali regionali delle acque pubbliche che giudicano, ai sensi dell’articolo 140, in materia di diritti soggettivi e al Tribunale superiore delle acque pubbliche, che è unico per tutto il territorio nazionale e al quale appartiene la cognizione in grado di appello di tutte le cause decise in primo grado dai tribunali regionali; esso opera altresì, in unico grado, quale giudice amministrativo sulle impugnazioni degli atti amministrativi in materia di acque ai sensi dell’articolo 143.
Il funzionamento di questi organi giurisdizionali, strutturati e operanti con norme ancorate al codice processuale del 1865, non più in vigore, si presenta assolutamente antieconomico, in quanto risultano essere operativi per un numero molto esiguo di controversie rispetto al normale carico degli altri organi giurisdizionali. In base ai dati dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), le controversie in materia di acque pubbliche pendenti nel 2004 erano 1.776 e sono scese a 1.150 nel 2011. Un fenomeno di interesse sempre minore per i cittadini, ma con un costo elevato costante.
Si deve altresì ricordare che l’attribuzione della giurisdizione per la tutela degli interessi legittimi al Tribunale superiore delle acque pubbliche in unico grado costituisce una compressione del diritto alla tutela giurisdizionale e una illogica anomalia nel sistema della giustizia amministrativa che per tutte le altre materie è strutturata su due gradi di giudizio (tribunali amministrativi regionali e Consiglio di Stato).”