Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.)
Prima di entrare nel merito della sentenza n. 17967 del 30 novembre 2023, che ha sancito l’esistenza del vincolo paesaggistico del centro storico di Roma per il riconoscimento della quale mi sono battuto da più di un decennio a questa parte, è opportuno portare a conoscenza del quadro di fondo in cui è maturata la decisione della Sezione Seconda Quater del TAR del Lazio.
La lettera c) del 1° comma dell’art. 134 del “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” emanato con D.Lgs. n. 42 del 22 febbraio 2004, così come modificato dal D. Lgs. n. 156 del 24 marzo 2006, consentiva anche alla Regione Lazio di imporre nuovi vincoli paesaggistici in relazione ai cosiddetti “beni tipizzati”, fra i quali i centri storici dei Comuni: contestualmente alla adozione del P.T.P.R. (avvenuta con deliberazione della Giunta Regionale n. 556 del 25 luglio 2007, poi integrata con la deliberazione n. 1025 del 21 dicembre 2007) sono stati così vincolati i centri storici dei 377 Comuni del Lazio, disciplinati dall’art. 43 delle Norme del PTPR che però non si applica per il centro storico di Roma secondo il perimetro che dal 1980 è stato riconosciuto dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità, dal momento che il comma 15 dell’art. 43 delle Norme del P.T.P.R. così come adottate rimandava al piano di gestione del sito Unesco, poi adottato nel 2016 ma con valore solo di indirizzo dall’allora commissario straordinario del Comune di Roma Francesco Paolo Tronca.
In risposta ad un chiarimento, richiesti dal Comune di Roma, con nota della Regione Lazio prot. 94875 del 19/06/2009, avente per oggetto «Richiesta di chiarimenti in merito ai beni paesaggistici inerenti immobili e le aree tipizzati ed individuati da PTPR, ai sensi dell’art. 134 lettera c) del D.Lgs. 42/04 e s.m.i.: insediamenti urbani storici e territori contermini per una fascia di 150 metri. In particolare per il centro storico di Roma» è stato espresso il seguente parere: «Premesso che per i beni paesaggistici di cui all’art. 134 comma 1 lettera c) quali “insediamenti urbani storici e territori contermini” si applicano le modalità di tutela di cui al capo IV art. 43 delle norme del PTPR e che nel medesimo articolo sono elencati gli interventi per i quali è richiesta l’autorizzazione paesaggistica, per il suddetto centro storico di Roma, se pure individuato nella tavola B 24 del PTPR quale “insediamento urbano storico e territori contermini compresi in una fascia della profondità di 150 metri” in base al comma 15 dell’art. 43 delle norme del PTPR, le disposizioni dello stesso art. non si applicano alle parti di territorio ricadenti negli insediamenti storici iscritti nella lista del Patrimonio dell’Unesco, quale è appunto il centro storico di Roma, per i quali è prevista la redazione del Piano generale di gestione per la tutela e la valorizzazione di cui alla Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale.
PERTANTO, PER TALE AMBITO, NELLE PORZIONI DI TERRITORIO INDIVIDUATE NELLE TAVOLE B COME INSEDIAMENTI URBANI STORICI MA NON INTERESSATE DA ALTRI BENI DI CUI ALL’ART. 134 DEL CODICE NON È NECESSARIA L’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA»
Ai sensi però del 4° comma dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 “l’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio.”
In recepimento della suddetta prescrizione, il 2° comma dell’art. 10 delle Norme del P.T.P.R. adottato disponeva che “l’autorizzazione paesistica è obbligatoria per i progetti delle trasformazioni dei luoghi ricadenti nei beni paesaggistici tipizzati e individuati dal PTPR e nelle relative fasce di rispetto a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURL del PTPR adottato.”
Con l’approvazione del P.T.P.R. avvenuta con deliberazione n. 5 del 2 agosto 2019 il Consiglio Regionale ha approvato delle Norme completamente cambiate rispetto a quelle concordate nel 2015 in sede di controdeduzioni con il MIBACT, che proprio per tali motivi ha impugnato il provvedimento presso la Corte Costituzionale che con sentenza n. 240 del 17 novembre 2020 l’ha annullato.
il suddetto comma 15 era stato sostituito da un comma 17 che rimanda a «quanto stabilito dal Protocollo d’Intesa tra Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed il Comune di Roma (QI/57701 dell’8 settembre 2009)»: si tratta di un atto previsto dalle Norme Tecniche di Attuazione del PRG di Roma approvato il 12 febbraio del 2008, che per i tessuti storici del sito UNESCO prescrivono un “parere consultivo” con la Soprintendenza statale da esprimere per giunta riguardo a progetti di immobili non vincolati.
Ma la conferma di mancanza di disciplina di tutela del vincolo paesaggistico del centro storico di Roma non esime dall’obbligo (fin qui ignorato ormai da ben 16 anni) di rilascio della “autorizzazione paesaggistica” che sto sostenendo dal 2010 a nome e per conto della associazione “Verdi Ambiente e Società” (VAS), perché prescritto in generale dall’art. 146 del “Codice” ed in particolare proprio per i “beni tipizzati” dal 2° comma dell’art. 10 delle Norme del PTPR.
Sulla base delle indicazioni imposte dal MIBACT il P.T.P.R. è stato definitivamente approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 5 del 21 aprile 2021.
L’art. 10 delle norme del P.T.P.R. definitivamente approvato riguarda specificatamente i “beni paesaggistici art. 134, comma 1, lettera c), del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”.
Il testo dello stesso 1° comma così come definitivamente approvato dispone ora che “gli ulteriori immobili ed aree del patrimonio identitario regionale, individuati nelle tavole B e sottoposti a tutela dal PTPR ai sensi dell’articolo 143, comma 1, lettera d) del Codice sono: …. …. b) gli insediamenti urbani storici e relativa fascia di rispetto”.
Il testo dello stesso 2° comma così come definitivamente approvato dispone ora che “ai beni paesaggistici di cui al comma 1, si applicano le modalità di tutela ci cui al Capo IV delle presenti norme”.
C’è da far presente che gli articoli complessivi delle Norme del PTPR, che inizialmente erano 66, sono diventati ora 70 perché sono stati aggiunti 2 articoli dedicati alla semplificazione ed un terzo articolo dedicato al monitoraggio dell’attività di semplificazione.
È rimasto il comma 19 dell’art. 44 ma con il seguente testo:
Come si può ben vedere, il testo è rimasto sostanzialmente lo stesso del comma 19 dell’art. 44 del Norme del PTPR approvate dal Consiglio Regionale il 2 agosto del 2019, con la sostituzione del termine “disposizioni” in “prescrizioni” e la cancellazione del periodo “all’interno di tale perimetro”.
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Dalla conoscenza della nota della Regione Lazio prot. 94875 del 19/06/2009 è iniziata la mia battaglia per far conoscere la piena esistenza del vincolo paesaggistico del centro storico di Roma ed il conseguente obbligo di rilascio della autorizzazione paesaggistica, che ho condotto a nome e per conto dell’associazione “Verdi Ambiente e Società” (V.A.S.).
Mi son trovato a segnalare la mancata acquisizione della preventiva ed obbligatoria autorizzazione paesaggistica, dovuta alla presenza del vincolo del centro storico di Roma, nei seguenti casi.
1 – Con nota VAS prot. n. 41 del 29 agosto 2019 ho segnalato gli interventi edilizi che la società McDonalds avrebbe voluto mettere in atto per realizzare un fast food nell’immobile sito in Roma, piazza della Rotonda nn. 1-3 angolo Salita de’ Crescenzi nn. 33-35.
Nota VAS prot. n. 41 del 29 agosto 2019
2 – Con nota VAS n. 53 del 10 agosto 2020 ho segnalato la istallazione di una nuova caldaia di riscaldamento sulla terrazza della sc. A del fabbricato sito in Roma, via Nicola Fabrizi nn. 11-11a.
Nota VAS prot. n. 53 del 10 agosto 2020
3 – Con nota VAS n. 8 del 22 febbraio 2021 ho segnalato l’istallazione di una antenna di telefonia mobile sul lastrico solare dell’immobile sito in via del cancello n. 20.
Nota VAS prot. n. 8 del 22 febbraio 2021.
A tutte le suddette segnalazioni la Soprintendente Daniela Porro non ha ritenuto di dare risposta.
Ad agosto del 2020 sono stato contattato dall’arch. Alessandro Fiordelli, che ha uno studio che si affaccia sul cortile interno dello stabile denominato “Palazzo Bracci”, all’intersezione tra Via del Corso e Via della Fontanella ed attualmente conosciuto come “Casa di Goethe” (sede dell’omonimo museo): proprietaria del cortile oltre che di un “negozio” ubicato al civico 20 di via del Corso e sito al piano terra dell’edificio di Palazzo Bracci è la S.p.A. “Finleonardo”.
Stampa di Palazzo Bracci
Nel lasso temporale a cavallo tra il 2016 e il 2017 la Società “Finleonardo” ha presentato diverse SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) per la realizzazione di interventi edilizi che hanno interessato sia il cortile interno dello stabile, sia il locale di cui al civico n. 20.
Veduta della vasca ovale prima della sua demolizione
Stato degli scavi al 16 dicembre 2016
I lavori sono stati puntualmente denunciati dall’arch. Fiordelli che ha presentato poi il ricorso al TAR del Lazio n. 6065 depositato il 18 maggio 2018, con cui ha chiesto l’annullamento della nota del Municipio di Roma I prot. n. 30984 del 16 febbraio 2018.
Nota del municipio prot. 30984
L’abbondante documentazione di cui l’arch. Fiordelli mi ha consentito di redigere una esauriente relazione che ho allegato alla nota VAS prot. n. 55 del 24 agosto 2020 con cui ho chiesto “di voler accertare i vizi di legittimità degli interventi realizzati nel cortile di Palazzo Bracci e di disporre in caso affermativo i dovuti provvedimenti nell’esercizio del potere di autotutela sancito dall’art. 97 della Costituzione.”
Nota VAS prot. n. 55 del 24 agosto 2020
Non avendo risposto con nota VAS n. 74 del 30 dicembre 2022 ho sollecitato la richiesta verifica dei vizi di legittimità da me rilevati.
Nota VAS prot. n. 74 del 30 dicembre 2020
Non avendo risposto nemmeno a questa mia istanza, con nota VAS prot. n. 9 dell’11 marzo 2022 ho sollecitato la Soprintendenza “a voler dare riscontro all’istanza di cui sopra con provvedimento espresso, anche al fine di conoscere se gli interventi edilizi effettuati nella zona individuata necessitino di NO da parte di codesta Amministrazione”.
Nota VAS prot. n. 9 dell’11 marzo 2022
Stavolta la Soprintendente Daniela Porro con nota prot. n. 12967 del 22 marzo 2022 ha risposto che non ritiene di dover esercitare il potere di annullamento dei titoli edilizi rilasciati dal Comune per gli interventi edilizi realizzati su Palazzo Bracci in quanto “non essendo l’edificio sottoposto a tutela ai sensi del D.Lgs n. 42/2004 sono stati rilasciati negli anni dei pareri consultivi per i progetti a rilevanza esterna, ai sensi dell’art 24 di NTA di PRG del Comune di Roma, per gli immobili siti nell’ambito del Patrimonio Unesco”.
Inoltre, al mio rilievo secondo cui “palazzo Bracci è sottoposto a tutela ai sensi del Codice dei Beni culturali e del paesaggio e precisamente ai sensi della lettera c) del 1° comma dell’art 136 che ha sottoposto a vincolo paesaggistico il centro storico di Roma entro cui ricade anche Palazzo Bracci”, la Soprintendenza ha affermato: “Si precisa che al Capo IV del PTPR del Lazio art. 43 comma 15 “… le disposizioni del presente articolo non si applicano agli insediamenti urbani storici ricadenti tra i beni paesaggistici di cui all’art 134 co 1 lettera a) del Codice, per i quali valgono le modalità di tutela dei “Paesaggi” e alle parti ricadenti negli insediamenti storici iscritti nella lista del Patrimonio dell’Unesco (Roma-centro storico….” e pertanto il Palazzo non è ricadente nell’art. 136 del Codice”.
Ha aggiunto, quindi, che “per la tutela architettonica, si richiama e si conferma quanto già espresso con nota prot. SS-Colosseo 8395 del 27/04/2017.
Per la tutela archeologica, si rappresenta che i lavori di scavo effettuati nel 2016 sono stati autorizzati con nota prot.SS-Col n. 6657 del 28/11/2016 e […]
Lo scavo non ha evidenziato alcuna emergenza archeologica.”
Per l’annullamento della suddetta nota l’arch. Fiordelli si è dichiarato disponibile a sostenere tutte le spese di un ricorso al TAR da parte dell’associazione VAS: con l’assistenza legale dell’avv. Sebastiana Dore il ricorso n. 5036 è stato notificato in data 4 maggio 2022 e depositato il successivo 6 maggio.
Oltre che l’annullamento della nota 0012967-P del 22.03.2022 della Soprintendenza Speciale Archeologica Bella Arti e Paesaggio di Roma, con il ricorso è stato chiesto l’annullamento anche dei seguenti ulteriori atti:
– nota prot. SS-Colosseo 8395 del 27.4.2017 richiamata nel provvedimento;
risposta soprintendenza del 27 aprile 2017
– nota prot. SS Col n. 6657 del 28.11.2016 richiamata nel provvedimento;
– ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso allo stato non comunicato alla ricorrente;
– per quanto occorra dell’art. 44 comma 19 del PTPR Lazio approvato che sostituisce la disposizione di cui all’art. 43 co.15 del P.T.P.R. adottato.
Non avendo chiesto le preventiva sospensiva del provvedimento impugnato, l’arch. Fiordelli ha sollecitato la sentenza di merito sul suo ricorso n. 6065 del 18 maggio 2018: il 18 marzo 2023 l’avv. Sebastiano Dore ha depositato a nome di VAS un intervento ad adiuvandum, con cui ha fatto presente che gli interventi eseguiti necessitavano di permesso di costruire ed erano stati messi in atto senza la preventiva ed obbligatoria acquisizione della autorizzazione paesaggistica.
Nota VAS prot. n. 74 del 30 dicembre 2020
Due giorni dopo è stata presnetata istanza di trattazione congiunta anche con il ricorso n. 5031/2022), che non è stata però accolta.
Con sentenza n. 8778 del 23 maggio 2023 la Sezione Seconda Stralcio del TAR del Lazio ha ritenuto la censura di VAS relativa alla esistenza del vincolo paesaggistico del centro storico di Roma “inammissibile in quanto completamente nuova rispetto alle censure già articolate con il ricorso introduttivo, e dunque incompatibile con la natura propria dell’atto adesivo dipendente dispiegato dall’associazione interveniente”, mentre ha accolto la censura relativa alla prima SCIA del 30 novembre 2016 ritenuta “completamente sfornita della benché minima motivazione sulla conformità di detti interventi rispetto alla normativa urbanistico-edilizia”.
“Dall’accoglimento parziale del ricorso discende anche l’accoglimento dell’atto di intervento adesivo dipendente dell’Associazione interveniente, intervento che il Collegio ritiene ammissibile in considerazione delle specifiche finalità statutarie di detta Associazione (le quali includono anche la tutela dei “valori paesistici, ambientali, architettonici, storici e culturali del Paese”).”
Sentenza del TAR n. 8778 dl 23 maggio 2023
La Sezione Seconda Stralcio del TAR del Lazio ha condannato “Roma Capitale e Finleonardo S.p.A., in solido tra loro, alla rifusione delle spese del giudizio in favore del ricorrente e dell’Associazione interveniente in misura complessivamente pari ad € 4.000,00 (quattromila/00) oltre oneri accessori come per legge (se dovuti); delle suddette spese legali una quota pari ad € 3.000,00 (tremila/00) è riconosciuta in favore del ricorrente ed una quota pari ad € 1.000 (mille/00) è riconosciuta in favore dell’Associazione interveniente”.
La Sezione Seconda Stralcio del TAR del Lazio è arrivata alla conclusione che “l’intervento edilizio indicato nella SCIA del 30 novembre 2016 – … – non è allo stato assentibile con SCIA, SALVO IL POTERE DI ROMA CAPITALE DI RIDETERMINARSI NELL’ESERCIZIO DEI PROPRI POTERI REPRESSIVI/INIBITORI IN OSSEQUIO AL VINCOLO CONFORMATIVO DISCENDENTE DALLA PRESENTE SENTENZA”.
Con nota prot. CA/197157 del 30 ottobre 2023, il Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata del Municipio I, a seguito della citata sentenza n. 8778/2023 e all’esito di un sopralluogo del 19 luglio 2023, nonché di un riesame della documentazione in atti effettuato “per sopperire alla presunta carenza di motivazione”, ha appurato che “il ripristino della quota originaria è desumibile da elementi ancor oggi presenti in loco”, confermando quanto rappresentato nella precedente relazione tecnica prot. CA/30984/18 del 16 febbraio 2018 (“Gli interventi eseguiti rientrano nel loro complesso nella categoria di ripristino e risanamento conservativo, compatibili con i titoli sopra citati”).
Sul ricorso di VAS n. 5031/2022 il 14 novembre 2023 si è svolta l’udienza pubblica che ha portato alla sentenza n. 17967 del 30 novembre 2023, con cui la Sezione Seconda Quater del TAR del Lazio ha affermato che “non vi sono motivi di dubbio in merito alla legittimazione attiva della ricorrente (peraltro mai contestata dalle controparti)” anche “sulla scorta di una copiosa relazione contenente la ricostruzione della storia del Palazzo, corredata da documentazione fotografica dello stato dei luoghi (almeno fino al 2016), e l’illustrazione della normativa vigente, tra cui anche il P.T.P.R. adottato dalla Regione Lazio nel 2007.”
La Sezione Seconda Quater del TAR del Lazio non ha però accolto la censura di VAS relativa all’obbligo di acquisire il permesso di costruire sotto due profili:
– non essendosi attivata prima del ricorso ai sensi del comma 6-ter dell’art. 19 della legge n. 241/1990 per chiedere l’esercizio delle verifiche:
– in base al principio “ne bis in idem“, dal momento che l’argomento è stato trattato nel ricorso dell’arch. Fiordelli n. 6065 del 18 maggio 2018: al riguardo non si può non rilevare che non é stata presa in considerazione la richiesta di VAS di unificare i due ricorsi.
La Sezione Seconda Quater del TAR del Lazio ha quinti ritenuto il ricorso “ammissibile e procedibile esclusivamente sotto il profilo della disciplina paesaggistica”, ritenendo però irricevibile la richiesta di annullamento dell’art. 44 comma 19 del PTPR Lazio approvato che sostituisce la disposizione di cui all’art. 43 co.15 del P.T.P.R. adottato, dal momento che andava impugnato entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della delibera di approvazione definitiva del P.T.P.R..
Dopo aver riconosciuto alla nota della Soprintendenza prot. n. 12967 del 22 marzo 2023 “valore provvedimentale”, la Sezione Seconda Quater del TAR del Lazio ha affermato che “la ricorrente, dunque, anche tenuto conto delle proprie finalità statutarie, ha interesse ad insorgere avverso tale determinazione, precipuamente al fine di far accertare l’illegittimità dell’impianto motivazionale su cui essa fonda l’esclusione dall’ambito di operatività del vincolo e sollecitare l’esercizio dei poteri repressivo-sanzionatori (sul punto si rammenta che, ai sensi degli artt. 167, commi 1 e 2 d. lgs. n. 42/2004 e 27, comma 2 d.P.R. n. 380/2001, la demolizione delle opere realizzate in assenza di autorizzazione in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, con conseguente rimessione in pristino, è un atto dovuto e vincolato, quale conseguenza necessitata
dell’accertata violazione delle disposizioni di cui alla parte III del Codice del 2004).”
Al paragrafo 10.1 del testo delle sentenza la Sezione Seconda Quater del TAR del Lazio dichiara che “TALE VINCOLO DEVE RITENERSI ESISTENTE” e ne dà ampia dimostrazione.
La Seconda Sezione Quater del TAR del Lazio richiama “l’art. 136 a sua volta prevede, al co. 1, lett. c), che sono sottoposti alle disposizioni del Titolo I della Parte III del Codice (rubricato “Tutela e valorizzazione”, artt. da 131 a 159) “i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici”, in ragione del “loro notevole interesse pubblico”.”
La Seconda Sezione Quater del TAR del Lazio richiama per la 2° volta la mia relazione, perché precisa che “la graficizzazione all’interno delle Tavole del P.T.P.R., e segnatamente nella “Tavola 24_374_B”, emerge anche dalla relazione acclusa all’istanza presentata dalla VAS alla Soprintendenza, dove l’area del Centro Storico di Roma appare campita in rosso.”
Con riferimento alla nota della Soprintendenza che nega l’esistenza del vincolo in forza del comma 15 dell’art. 43 delle Norme del P.T.P.R., la Seconda Sezione Quater del TAR del Lazio fa presente che “l’art. 43, comma 15, invece, non può essere inteso nel senso fatto proprio dalla Soprintendenza, ossia quale previsione atta, di per sé, ad escludere in radice l’area di cui trattasi dal vincolo di tutela paesaggistica ai sensi del d. lgs. n. 42/2004.
Trattasi, infatti, di un’interpretazione che, in primo luogo, si pone in contrasto con il quadro legislativo di cui si è sopra dato conto, che esprime una chiara scelta di campo nel senso della salvaguardia dei centri storici che presentino un interesse pubblico “notevole”, da leggersi in combinazione con la graficizzazione contenuta nelle Tavole del P.T.P.R., in cui figura anche il Centro Storico della Capitale (cfr. Tavola 24_374_B), con la conseguenza che negare l’esistenza di un vincolo paesaggistico gravante su tale area significherebbe, di fatto, disapplicare tali previsioni e disconoscere un interesse siffatto, laddove, viceversa, questo è stato chiaramente riconosciuto.
In secondo luogo, tale lettura si appalesa illogica, abnorme e irragionevole, nella misura in cui esclude dall’operatività del vincolo beni che necessitano di una protezione addirittura rafforzata, quali sono i siti storici inclusi nella Lista UNESCO: trattasi, infatti, di realtà dotate di un pregio culturale, storico e paesaggistico rilevantissimo, tale da travalicare la dimensione “nazionale” per assurgere addirittura a Patrimonio Mondiale, e dunque valore condiviso dall’intera umanità.
Del resto, la ratio dell’esclusione di cui al citato comma 15 va individuata proprio nell’esigenza di approntare specifiche prescrizioni di tutela, diversificate rispetto a quelle “generalizzate” valevoli per la restante parte dei centri storici della Regione, proprio al fine di tener conto della rilevante peculiarità (meglio sarebbe a dire “unicità”) dei siti UNESCO.
A tal proposito soccorre, ancora una volta, la disciplina di fonte primaria contenuta nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, come novellata per effetto del sopra citato d. lgs. n. 63/2008: con tale decreto è stato, tra l’altro, modificato l’art. 135 in materia di “Pianificazione paesaggistica”, con l’espressa previsione secondo cui “Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare: (…) d) alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO.
…. Alla luce di tutto quanto sopra rilevato il Collegio non può che dare continuità all’indirizzo già espresso da questa Sezione con le sentenze n. 5757 del 29 maggio 2020 e n. 9688 del 22 settembre 2020, che sottolineano anch’esse l’esigenza di una protezione “rafforzata”, sotto il profilo paesaggistico, dei siti UNESCO, con particolare riferimento proprio al Centro Storico di Roma, in considerazione del significato che assume l’inclusione nella Lista del Patrimonio Mondiale.
….. In conclusione, l’art. 43, comma 18 del P.T.P.R. Lazio adottato nel 2007 non può interpretarsi nel senso di escludere dal vincolo paesaggistico ex art. 136, co. 1, lett. c) d. lgs. n. 42/2004 il Centro Storico di Roma”.
Al paragrafo 10.2 del testo della sentenza la Seconda Sezione Ter del TAR del Lazio arriva alla seguente conclusione: “Da quanto sopra emerge, conseguentemente, che gli interventi edilizi che si intendano intraprendere su immobili ricompresi in luoghi o siti iscritti nella menzionata Lista UNESCO, tra cui quelli oggetto dell’istanza inoltrata dalla VAS (interessanti l’area cortilizia interna di Palazzo Bracci), DEVONO NECESSARIAMENTE ESSERE SUBORDINATI ALLA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ai sensi dell’art. 146 d. lgs. n. 42/2004, quale “atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio” (cfr. comma 4).
Tale provvedimento, come noto, è reso dall’autorità competente dopo avere acquisito il “parere vincolante” della Soprintendenza, ai sensi del comma 5: il disposto normativo, dunque, subordina chiaramente il titolo autorizzatorio all’espressione di un parere preventivo, da rendersi nel termine di legge di 45 giorni, non limitato ad una verifica di mera legittimità ma contenente anche una valutazione di merito in ordine alla compatibilità paesaggistica delle opere progettate, frutto di una “cogestione” del vincolo paesaggistico da parte dell’organo ministeriale e dotato di portata cogente e insuperabile (non mette conto qui interrogarsi sulla questione della natura del parere emesso tardivamente, esulando essa dall’ambito del presente giudizio).
…. Ne consegue che non può in alcun modo equipararsi a detto parere vincolante quello, meramente “consultivo”, previsto dall’art. 24, co. 19 delle N.T.A. del P.R.G. di Roma Capitale: quest’ultimo, seppure obbligatorio (così espressamente lo qualifica il comma 12 della medesima disposizione, cui rinvia il citato comma 19, con la precisazione che, per la parte di Città storica interna alle Mura Aureliane dichiarata dall’UNESCO Patrimonio dell’umanità, la competenza a pronunciarsi non è del “Comitato per la qualità urbana e edilizia”, bensì della Soprintendenza statale per i beni architettonici e per il paesaggio per il Comune di Roma), è sguarnito di forza cogente, potendo essere “disatteso” dall’amministrazione capitolina.”
…11. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato in parte inammissibile e in parte irricevibile, ai sensi di quanto sopra precisato, mentre per il resto va accolto, con conseguente annullamento della nota prot. n. 12967-P del 22.03.2022 della Soprintendenza Speciale Archeologica Bella Arti e Paesaggio di Roma.
Va precisato che non è necessario annullare anche le note SS-Colosseo 8395 del 27.4.2017 e SS Col n. 6657 del 28.11.2016, richiamate nel suddetto provvedimento, trattandosi (come sopra argomentato) di pareri meramente consultivi che non possono tener luogo del necessario parere vincolante da rendersi nell’ambito del procedimento volto al conseguimento dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 lgs. n. 42/2004.
11.1 Appare doveroso altresì puntualizzare, in un’ottica conformativa, che ai sensi dei sopra richiamati artt. 27, co. 2 d.P.R. n. 380/2001 e art. 167, comma 1, del d.lgs. n. 42/2004, L’AUTORITÀ COMPETENTE PROVVEDE ALLA RIMESSIONE IN PRISTINO DELLE OPERE PRIVE DI TITOLO, “FATTO SALVO QUANTO PREVISTO AL COMMA 4” DEL CITATO ART. 167.”
Secondo il citato 4° comma dell’art. 167 si può accertare la compatibilità paesaggistica solo nei seguenti tre casi:
a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
b) per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica;
c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell’articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Escludendo ovviamente il caso di cui alla lettera b), c’è sa escludere anche il caso di cui alla lettera c) perché gli interventi sono stati eseguiti ai sensi dell’art 23 del D.P.R. n. 380/2001.
Quanto ai lavori di cui alla lettera a) c’è da far presente che l’abbassamento della superficie del cortile ha determinato un oggettivo aumento di volume e che la demolizione quanto meno della vasca ovale ha comportato un oggettivo aumento della superficie di calpestio.
Ne consegue che gli interventi eseguirti nel cortile di Palazzo Bracci non sono soggetti a compatibilità paesaggistica e che quindi va richiesta la rimessione in pristino dello stato antecedente dei luoghi, chiedendo motivatamente l’annullamento della nota del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata del Municipio di Roma prot. CA/197157 del 30 ottobre 2023, impugnando al TAR un eventuale diniego.
Per la sua ampia ed esauriente motivazione, la sentenza non dovrebbe essere impugnata al Consiglio di Stato da parte di nessuno (Soprintendenza, Comune o “Finleonardo” S.p.A.).
La sentenza n. 17967 del 30 novembre 2023 ha una indubbia portata storica, perché ne dovranno tener conto sia il Ministero per la Cultura che la Regione Lazio come stimolo a concordare e decidere finalmente e definitivamente le misure di salvaguardia del vincolo paesaggistico del centro storico di Roma.
Dott. Arch. Rodolfo Bosi
Complimenti per l’ottimo lavoro e per la costante attenzione al tema trattato speriamo che si riesca a trovare una soluzione definitiva
Vediamo che succede con il. Consiglio di Stato che si è pronunciato, in forma estensiva a mio avviso, su Caracalla
Un caro saluto
Daniele