Su questo stesso sito il 21 maggio 2014 è stato pubblicato un articolo dal titolo <<Il Consiglio di Stato accoglie le richieste di sospensiva delle 6 Ordinanze Cautelari del TAR del Lazio che avevano respinto i rispettivi ricorsi delle ditte proprietarie degli impianti pubblicitari “senza scheda” >>, che dava notizia dell’accoglimento delle richieste di sospensiva delle Ordinanze Cautelari del TAR del Lazio presentate dalle ditte “D.D.N. S.r.l.”, “Studio Immagine di Vincenzo Angeletti”, “Battage S.r.l.” e “Screen City Adv. S.r.l.” respinte dal TAR del Lazio con altrettante Ordinanze Cautelari (https://www.rodolfobosi.it/il-consiglio-di-stato-accoglie-le-richieste-di-sospensiva-delle-6-ordinanze-cautelari-del-tar-del-lazio-che-avevano-respinto-i-rispettivi-ricorsi-delle-ditte-proprietarie-degli-impianti-pubblicitari/).
La ditta “D.D.N. S.r.l.”, rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Scavuzzo, ha impugnato l’Ordinanza n. 1794 del 17 aprile 2014 con cui il TAR del Lazio aveva rigettato il suo ricorso presso il Consiglio di Stato, il cui Consigliere Delegato Nicola Gaviano con Decreto n. 1905 del 10 maggio 2014 ha accolto <<l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi degli artt. 56 e 98, co. 1, cod. proc. Amm.>>, fissando<<per la discussione, la camera di consiglio del 27 maggio 2014>>.
Con Ordinanza del Consiglio di Stato n. 2233 del 28 maggio 2014, più precisamente della Sezione Quinta, è stato respinto l’appello con la seguente motivazione:
<<Ritenuta, ad un primo sommario esame, l’insussistenza del fumus boni iuris dell’appello, atteso che gli impianti pubblicitari oggetto del provvedimento impugnato risultano abusivamente apposti, atteso che:
– sono assenti provvedimenti formali di autorizzazione;
– l’art. 34 del Regolamento comunale invocato dallo stesso appellante prevede, in ogni caso, una scadenza annuale decorrente, comunque, dal rilascio di un formale titolo autorizzatorio temporaneo;
– non sussiste, quindi, alcun rinnovo espresso o tacito dell’autorizzazione temporanea, poiché non esiste, come detto, alcun formale titolo autorizzatorio temporaneo;
– la consultazione, da parte del Comune di Roma, della banca dati degli impianti pubblicitari cd. “senza scheda”, tra i quali quelli dell’odierno appellante, costituisce atto istruttorio sufficientemente approfondito per identificare gli impianti abusivi;
– la rilevata sussistenza dell’abusività di detti impianti rende inconferente il riferimento alla perdurante mancanza del Piano regolatore per gli Impianti Pubblicitari, che comunque la difesa del Comune assevera essere prossimo all’adozione.>>
La Sezione Quinta ha anche deciso di provvedere <<sulle spese della presente fase cautelare come segue: condanna parte appellante al pagamento di euro 2500,00, oltre accessori di legge, a favore del Comune appellato.>>
Lo “Studio Immagine di Vincenzo Angeletti”, anch’esso rappresentato e difeso sempre dall’Avv. Giuseppe Scavuzzo, ha impugnato l’ Ordinanza n. 1779 del 17 aprile 2014 con cui il TAR del Lazio aveva rigettato il suo ricorso presso il Consiglio di Stato, il cui Consigliere Delegato Nicola Gaviano con Decreto n. 1906 del 10 maggio 2014 ha accolto <<l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi degli artt. 56 e 98, co. 1, cod. proc. Amm.>>, fissando <<per la discussione, la camera di consiglio del 27 maggio 2014>>.
Con Ordinanza del Consiglio di Stato n. 2234 del 28 maggio 2014, più precisamente della Sezione Quinta, è stato respinto l’appello con la stessa identica motivazione dell’Ordinanza n. 2233/2014 e la stessa condanna del pagamento di 2.500 €.
La ditta “Battage S.r.l.”, pur essa rappresentata e difesa sempre dall’Avv. Giuseppe Scavuzzo, ha impugnato l’Ordinanza n. 1795 del 17 aprile 2014 con cui il TAR del Lazio aveva rigettato il suo ricorso presso il Consiglio di Stato, il cui Consigliere Delegato Luigi Massimiliano Tarantino con Decreto n. 1998 del 15 maggio 2014 ha accolto <<l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56 e 98, co. 1, cod. proc. Amm.>>, fissando <<per la discussione, la camera di consiglio del 27 maggio 2014>>.
A favore del Comune, è intervenuta ad opponendum l’associazione “Cittadinanzattiva Lazio Onlus”.
Con Ordinanza del Consiglio di Stato n. 2237 del 28 maggio 2014, più precisamente della Sezione Quinta, è stato respinto l’appello con la stessa identica motivazione dell’Ordinanza n. 2233/2014 e la stessa condanna del pagamento di 2.500 €, compensando in più <<le spese con riguardo alla interveniente Cittadinanza Attiva Onlus>>.
La ditta “Screen City Adv. S.r.l.” ha impugnato l’Ordinanza n. 1513 del 3 aprile 2014 con cui il TAR del Lazio aveva rigettato il suo ricorso presso il Consiglio di Stato, il cui Consigliere Delegato Doris Durante con Decreto n. 1855 del 7 maggio 2014 ha accolto <<l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi degli artt. 56 e 98, co. 1, cod. proc. Amm.>>, fissando <<per la discussione, la camera di consiglio del 27 maggio 2014>>.
A favore del Comune, è intervenuta anche qqui ad opponendum l’associazione “Cittadinanzattiva Lazio Onlus”.
Con Ordinanza del Consiglio di Stato n. 2241 del 28 maggio 2014, più precisamente della Sezione Quinta, è stato respinto l’appello con la stessa identica motivazione dell’Ordinanza n. 2233/2014 e la stessa condanna del pagamento di 2.500 €, compensando in più <<le spese con riguardo alla interveniente Cittadinanza Attiva Onlus>>.
Le suddette 4 Ordinanze Cautelari comportano l’obbligo per il Comune di Roma di rimuovere forzatamente d’ufficio tutti gli impianti “senza scheda” che le suddette ditte pubblicitarie hanno lasciato installati sul territorio, senza ottemperare alla lettera-diffida trasmessa ai primi del mese di febbraio dal dott. Francesco Paciello a rimuoverli entro il 19 marzo 2014 a loro cure e spese.
Alla data del prossimo 1 giugno 2014 sono state fissate le camere di Consiglio per decidere sui rimanenti due ricorsi presentati dalla “F.A.R.G. Pubblicità di Tonatti Maria & C. s.a.s.” e dalla “Dnd Project & Service S.r.l.”, che non potranno non subire lo stesso destino.
Dott. Arch. Rodolfo Bosi