Il PTPR adottato nel 2007 con i 66 articoli delle sue Norme e le 42 tavole A con l’individuazione degli agli ambiti di paesaggio è stato poi pubblicato e depositato per tre mesi presso tutti i Comuni del Lazio e le Province dal 14 febbraio al 14 maggio 2008.
Complessivamente sono pervenute dalle Amministrazioni Comunali, dalle Province o direttamente da altri soggetti interessati n. 16.036 osservazioni al PTPR (rilevazione fase 1) e successive integrazioni, contenenti n. 20.632 richieste di modifica dei contenuti del piano (rilevazione fase 2)
che hanno dato luogo a n. 22.897 esiti (rilevazione fase 3).
Sulla base del “Protocollo d’intesa tra Regione Lazio e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la tutela e la valorizzazione del paesaggio laziale“, che è stato sottoscritto l’11 dicembre 2013 con il relativo disciplinare, a partire dal 6 febbraio 2014 e fino al 16 dicembre 2015 il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) della Regione si è riunito periodicamente in forma plenaria per 20 sedute ed ha contestualmente lavorato pervenendo alla valutazione congiunta sulle proposte di controdeduzione alle osservazioni accolte e parzialmente accolte e ad un primo adeguamento del testo normativo nonché a precisazioni della disciplina di tutela, raggiungendo una generale condivisione dei contenuti del Piano con la sottoscrizione il 16 dicembre 2015 del “Verbale di condivisione dei contenuti del Piano Paesaggistico della Regione Lazio, adottato con DD.GG.RR. nn. 556 e 1025 del 2007, come modificato ed integrato a seguito del lavoro istruttorio svolto congiuntamente, ……, ai fini della prosecuzione dell’iter di approvazione del piano paesaggistico“.
A conclusione del lavoro congiunto tra Comitato Tecnico Scientifico (CTS) e Soprintendenze il PTPR le Norme del PTPR sono state sottoposte ad un “adeguamento” che ha portato a riscrivere quasi tutto l’articolato, modificandolo ed integrandolo anche in violazione delle prescrizioni dettate dalla legge regionale n. 24/1998 ed anche dal “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, aggiungendo anche 2 ulteriori articoli finali riguardanti la “Semplificazione di cui all’articolo 143, comma 4, lettera b), del Codice” (art. 66 bis) ed il “Monitoraggio dell’attività di semplificazione“. (art. 66 ter)
A conclusione del lavoro congiunto tra Comitato Tecnico Scientifico (CTS) e Soprintendenze il PTPR anche le Tavole B relative alla individuazione dei perimetri dei vincoli dei “beni paesaggistici”sono state sottoposte ad un “adeguamento” che ha comportato tutta una serie di rettifiche, modifiche ed integrazioni, di cui si evidenziano di seguito le fattispecie.
Coste dei laghi – Sono state effettuate rettifiche delle Tavole B ove erroneamente individuate le rispettive fasce di rispetto dei 300 metri.
Fiumi, torrenti e corsi d’acqua pubblica – Sulla base delle ulteriori segnalazioni pervenute sono state effettuate ulteriori rettifiche delle Tavole B riguardo alle rispettive fasce di rispetto delle sponde di 150 metri oltre al recepimento di quelle oggetto dei provvedimenti regionali.
Parchi e riserve naturali – Sono state effettuate rettifiche ed integrazioni delle Tavole B in riferimento a:
a. Recepimento nuove perimentrazioni delle aree naturali protette ovvero della istituzione delle aree contigue a seguito dei provvedimenti di approvazione dei piani di assetto delle stesse.
b. Rettifiche perimetri delle aree naturali protette in conformità ai provvedimenti istitutivi ove segnalate dall’Area competente della Regione Lazio ovvero del Ministero dell’Ambiente per i parchi nazionali.
c. Recepimento perimetrazioni di nuove aree naturali protette istituite con provvedimento successivamente alla adozione del PTPR.
Aree boscate – Si è ritenuto di non procedere a rettifiche puntuali se non ad esito di osservazione corredata di idonea certificazione da parte del Comune in relazione alla particolare natura del bene ed alla previsione normativa che attribuisce al Comune la possibilità di accertare la presenza del bosco nei casi di incerta o errata individuazione.
Zone di interesse archeologico – Si è proceduto ad una verifica congiunta con le competenti Soprintendenze archeologiche. La Regione Lazio ha provveduto alla selezione delle richieste di rettifica nonché delle osservazioni al PTPR riguardanti l’individuazione di beni archeologici, trasmesse alle competenti Sovrintendenze archeologiche quale base conoscitiva delle criticità segnalate, per la prosecuzione del lavoro congiunto di verifica delle individuazioni dei beni archeologici con valenza paesaggistica presenti sul territorio regionale.
La ricognizione effettuata dal PTPR adottato, come modificata in base alla verifiche effettuate dalla Soprintendenze archeologiche competenti per territorio, è stata oggetto di validazione congiunta (documenti sottoscritti l’11 novembre 2015 per il territorio delle province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo ed il 4 dicembre 2015 per il territorio di Roma e Fiumicino8 – allegati alla tavola B).
Le Tavole B relative alle “zone di interesse archeologico” sono state adeguate con le rettifiche d’ufficio sulla base delle segnalazioni delle soprintendenze competenti: dall’approfondimento svolto è emersa la necessità di integrazione della tipologia dei seguenti beni.
Beni puntuali e lineari testimonianza dei caratteri archeologici e storici e fascia di rispetto – Sono stati oggetto di verifica congiunta con le Soprintendenze archeologiche competenti per territorio anche al fine di precisare l’interesse archeologico/storico monumentale – estetico tradizionale nell’ambito della verifica effettuata per i cosiddetti “beni diffusi” tutelati per legge ai sensi della lettera m) del 1° comma dell’articolo 142 del D.Lgs. n. 42/2004.
Dall’approfondimento svolto è emersa la necessità di integrazione della tipologia di bene.
Insediamenti urbani storici e relativa fascia di rispetto – Sono state effettuate rettifiche in base alle segnalazioni delle amministrazioni comunali o contenute nelle osservazioni nonché d’ufficio, a seguito degli approfondimenti tematici.
Una parte dell’attività di supporto scientifico del gruppo di lavoro della soc. Lazio Innova è stata dedicata alla verifica delle incongruenze riscontrate nella delimitazione degli insediamenti storici individuati nel PTPR adottato pervenendo a rettifiche, integrazioni o eliminazioni in relazione a una serie di criticità riconducibili ai seguenti aspetti:
– difformità tra perimetrazione dell’insediamento urbano storico nella tavola B e attribuzione del paesaggio nella tavola A
– difformità di perimetrazione rispetto alle cartografie storiche, in particolare al Catasto Gregoriano per i centri storici afferenti al territorio dell’ex Stato Pontificio ed all’IGM I levata postunitaria per i centri storici afferenti al territorio dell’ex Regno di Napoli;
– perimetrazioni pertinenti insediamenti storici isolati e non centri storici, da considerare come insediamenti di carattere isolato e puntuale (senza fascia di rispetto);
– ricomposizione unitaria di perimetrazioni frammentarie e discontinue di un medesimo centro storico anche attraverso il riconoscimento di parchi ville e giardini storici “periurbani”, o emergenze “periurbane” di particolare rilievo storico – monumentale da integrare ai contigui insediamenti urbani storici.
L’approfondimento del tematismo ha inoltre condotto alla riconsiderazione dell’intera tipologia di
bene suggerendo la necessità di una integrazione dell’individuazione effettuata in adozione con i
nuclei urbani minori, come parte di una rete di nuclei storici.
Borghi dell’architettura rurale e beni singoli dell’architettura rurale e relativa fascia di rispetto – Altra parte delle attività di supporto scientifico del gruppo di lavoro della soc. Lazio Innova ha riguardato la verifica dei beni individuati in base al quale si è proceduto alla eliminazione dei beni puntuali nei casi in cui siano stati individuati casali non più rintracciabili.
Viceversa è emersa la opportunità di integrare la tipologia del bene identitario con beni non individuati nel PTPR adottato, ove risultante dalla cartografia storica e/o già individuati nei PTP.
Beni testimonianza dei caratteri identitari vegetazionali, geomorfologici e carsico-ipogei e la relativa fascia di rispetto – Per la tipologia di bene si è proceduto in collaborazione con la Direzione Ambiente, che ha proposto una propria osservazione a riguardo, procedendo alla rettifica di alcuni beni ove già individuati nel PTPR adottato.
Viceversa è emersa la opportunità di integrare la tipologia del bene identitario ove risultante dalla
verifica della documentazione e dai sopralluoghi condotti dalla Direzione Ambiente.
Tutti i nuovi vincoli dei “beni paesaggistici”, introdotti in sede di controdeduzioni a livello quindi endoprocedimentale, avrebbero dovuto essere fatti oggetto di pubblicazione, per consentire di sottoporre i loro perimetri e la rispettiva disciplina di tutela ad osservazioni, cui controdedurre definitivamente prima di procedere alla definitiva approvazione del PTPR da parte del Consiglio Regionale: dalla pubblicazione avrebbe dovuto essere esclusi tutti i vincoli dei “beni paesaggistici” imposti contestualmente alla adozione del PTPR, di cui è stata fatta una rettifica d’ufficio delle rispettive perimetrazioni.
Stupisce quindi fortemente che per ben più di tre anni non sia stato ritenuto di procedere ad una tale pubblicazione, di cui è stata “scoperta” la ineludibile necessità di doverlo fare solo in sede di esame istruttorio della proposta di deliberazione consiliare di approvazione del PTPR, per giunta malamente, come si dirà più avanti.
A conclusione del lavoro congiunto tra Comitato Tecnico Scientifico (CTS) e Soprintendenze il PTPR anche le Tavole A relative alla individuazione dei perimetri degli “ambiti di paesaggio” sono state sottoposte ad un “adeguamento” che ha riguardato i seguenti contenuti ai fini dell’approvazione definitiva del PTPR.
Adeguamento cartografico per 3.000 esiti ai contributi dei Comuni ante adozione del PTPR – Con deliberazione n. 41 del 31 luglio 2007 il Consiglio Regionale del Lazio ha approvato la variante ai PTP vigenti per le proposte comunali accolte e parzialmente accolte apportando alcune modifiche alle relative controdeduzioni e che nel PTPR già adottato con deliberazione della Giunta Regionale n. 556 del 25 luglio 2007 è stato recepito tale provvedimento con deliberazione della Giunta Regionale n.1025 del 21 dicembre 2007.
Considerato che le proposte comunali erano riferite a richieste di modifica delle classificazioni dei PTP vigenti e non ai “Paesaggi” ed alla relativa disciplina come definiti con il PTPR, è stata effettuata dalla struttura competente per la pianificazione paesaggistica l’attività di “traduzione” delle decisioni assunte dalla Giunta e dal Consiglio Regionale in merito ai contributi dei Comuni.
Adeguamento cartografico per le aree di scarso pregio paesistico – Ha riguardato sia le aree classificate dai PTP al livello minimo di tutela che il “Paesaggio urbano”, il “Paesaggio urbano in evoluzione”, il “Paesaggio agrario di continuità”, il “Paesaggio agrario di valore”, il “Paesaggio agrario di rilevante valore”: nel caso di aree ricadenti in altri paesaggi individuati dal PTPR l’adeguamento ha riguardato esclusivamente le aree immediatamente a ridosso delle aree urbanizzate perimetrale dal PTPR.
Correzione di errori materiali nella rappresentazione dei paesaggi – Ha riguardato in particolare aree urbanizzate corrispondenti a obliterazioni, errori di editing nella trasposizione dei paesaggi.
Recepimento dei provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico intervenuti – Ha riguardato l’imposizione dei seguenti nuovi vincoli paesaggistici, per i quali il 2° comma dell’art. 140 del D.Lgs. n. 42/2004 dispone che le relative prescrizioni di tutela e di uso costituiscono parte integrante del PTPR e non possono essere modificate nelle procedure d’approvazione dello stesso.
Sono i seguenti.
– Ambito meridionale dell’agro romano compreso tra le vie Laurentina e Ardeatina (Cecchignola, Tor Pagnotta, Castel di Leva, Falcognana, S.Fumia, Solforata), imposto con D.M. del 25 gennaio 2010;
– Ampliamento del vincolo Zona di San Giovenale, in Blera, imposto con D.M. del 10 gennaio 2011;
– ampliamento del vincolo Monte Rufeno e Valle del Paglia, in Acquapendente, con D.M. del 12 maggio 2011, annullato dal TAR nel 2015 e riproposto il 13 ottobre 2015;;
– Agro romano occidentale zona del fosso della Quistione e Tenuta della Massa Gallesina
– lungo la via Aurelia e via di Casal Selce, ratificato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 649 del 7 ottobre 2014;
– Agro romano occidentale, zona del bacino del Fosso della Maglianella in località Torretta
dei Massimi lungo via della Pisana, ratificato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 650 del 7 ottobre 2014;
– Agro romano meridionale zona tra via Laurentina, Fosso della Solfarata, Fosso di Mala Fede Valle di Decimo e del Fontanuletto, Fosso della Perna, ratificato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 651 del 7 ottobre 2014;
– Agro romano orientale, zona in località Barcaccia, ratificato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 652 del 7 ottobre 2014;
– Agro romano settentrionale, zona tra via Casal del Marmo e via Trionfale comprendente il complesso di Santa Maria della Pietà, ratificato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 670 del 14 ottobre 2014.
Adeguamento paesaggio dei centri storici e relativa fascia di rispetto – L’approfondimento del tematismo specifico, finalizzato ad una maggiore coerenza tra la attribuzione nella tavola A – “Sistemi ed ambiti di Paesaggio”, del paesaggio dei centri e nuclei storici e la corrispondente individuazione, nella tavola B – “Beni Paesaggistici” del PTPR adottato, degli “Insediamenti storici e relativa fascia di rispetto”, si è sviluppato pervenendo ad una maggiore precisazione delle caratteristiche dell’insediamento urbano storico per gli insediamenti già individuati nel piano adottato, puntualizzando l’attribuzione del paesaggio: paesaggio dei centri storici, dell’insediamento storico diffuso, delle ville parchi e giardini storici20 ed estendendo la precisazione dei paesaggi in corrispondenza di 89 nuclei storici minori e 7 complessi storico monumentali isolati.
Verifica e integrazione punti di vista, dei percorsi panoramici e dei coni visuali – La verifica ha riguardato la corrispondenza tra localizzazione cartografica (nella Tavola C del PTPR) e la effettiva visuale panoramica del quadro paesaggistico come descritto nelle declaratorie di vincolo delle province di VT, FR, LT, RI e Roma, fornite dalla Direzione regionale.
Per ogni visuale è stato individuato il grado di modificazione oggi riscontrabile e quindi la validità, permanenza o perdita delle condizioni di visuale privilegiata alla luce di eventuali trasformazioni edilizie intervenute.
Fasce di rispetto dei corsi d’acqua – Sono state adeguate in conformità alle Tavole B.
Per prassi consolidata dopo l’adozione e pubblicazione di qualunque strumento di pianificazione (Piani Regolatori Generali o Varianti ad essi, Piani di Assetto dei Parchi, Piani Territoriali Paesistici ecc.), le osservazioni e le controdeduzioni ad esse in sede di approvazione definitiva del rispettivo Piano possono essere modificate, rettificate ed integrate senza che ciò comporti una loro pubblicazione da sottoporre nuovamente ad osservazioni da parte dei cittadini.
Ma quando la proposta di risoluzione consiliare di approvazione del PTPR n. 26 del 4 gennaio 2019 è stata trasmessa alla X Commissione Urbanistica, il 15 luglio 2019 in presenza dell’assessore all’Urbanistica Massimiliano Valeriani e della direttrice regionale per le politiche abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica Manuela Manetti la Commissione ha approvato a maggioranza, con il solo voto contrario della consigliera Gaia Pernarella (M5S) e l’astensione del Presidente Marco Cacciatore, nove emendamenti alla proposta di deliberazione consiliare n. 26 del 4 gennaio 2019, a firma dei consiglieri del Pd Enrico Panunzi, Emiliano Minnucci e Enrico Forte.
Compatti sul voto favorevole i capigruppo di centrodestra Fabrizio Ghera (FdI) e Antonello Aurigemma (FI) che hanno ringraziato Panunzi.
Il consigliere Enrico Panunzi ha spiegato che «tutti gli emendamenti sono tesi a portare avanti il piano adottato nel 2007» perché «il (cosiddetto) copianificato del 2016 manca di uno dei cardini delle norme generali e di pianificazione, ovvero la pubblicità.
Pertanto sarebbe un testo soggetto a continui e reiterati ricorsi che non ci porterebbe a dare certezza, in una situazione che si sta trascinando da ormai 12 anni».
Ma uno degli emendamenti fa riferimento espresso soltanto alle “zone di interesse archeologico” e non anche gli altri nuovi vincoli paesaggistici, modificando il seguente testo delle premesse proposta di deliberazione consiliare n. 26/2007: «CONSIDERATO che il PTPR oggetto di Intesa ha comportato l’inserimento di nuovi elementi tra cui le nuove aree archeologiche nella tavola B, le visuali nella tavola A e le linee guida allegate e che hanno comportato di fatto modifiche al PTPR adottato;».
Il testo è stato modificato nel seguente modo: «CONSIDERATO che il PTPR oggetto di Intesa ha comportato modifiche sostanziali al PTPR adottato inserendo nuove aree archeologiche nella tavola B.
RITENUTO di non poter procedere ad approvare contenuti innovativi rispetto al PTPR adottato, in quanto per essi non sono state osservate le forme di pubblicità previste per legge.»
A sostenere la stessa tesi è stato l’Assessore all’Urbanistica Massimiliano Valeriani che nella sua relazione al PTPR, come risulta dal resoconto stenografico del 29 luglio 2019, si è espresso nel seguente modo: «Non possono sfuggire, ma di certo non possono essere taciuti in questo momento, anche gli obblighi di pubblicità e trasparenza in materia di attività di pianificazione e governo del territorio, disciplinati con nettezza a partire dall’articolo 39 del decreto legislativo n. 33/2013.
Sul tema degli obblighi di trasparenza, infatti, è intervenuta anche l’Autorità nazionale anticorruzione, da ultimo con la delibera n. 1310/2016, chiarendo che la pubblicità di questi atti è condizione imprescindibile per l’acquisizione di efficacia degli stessi, secondo quanto previsto dal citato articolo 39.
A fronte di oltre ventimila osservazioni, avremmo adottato, forse, una procedura completamente diversa per una parte dei cittadini della regione, introducendo nuovi obblighi di legge per non essere riusciti a definire con sufficiente precisione cosa vorremmo tutelare.
Quindi, con comprensibile precauzione si è scelto un testo sempre condiviso e aggiornato di Piano adottato e pubblicato nel 2008 e non quello copianificato, proprio con l’obiettivo di evitare una massa infinita di ricorsi per difetto di pubblicazione, soprattutto in relazione agli ulteriori vincoli che sono stati inseriti, tra cui quelli più preponderanti riguardanti le aree di interesse archeologico.»
Il citato art. 39 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 è dedicato alla “Trasparenza dell’attività di pianificazione e governo del territorio” e dispone testualmente: «1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano: a) gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti».
Così come definita, la suddetta disposizione non lascia intendere che debbano essere pubblicate anche le controdeduzioni alle osservazioni presentate al PTPR.
Anche la citata delibera dell’ANAC n. 310/2016 al paragrafo 8.3 precisa che «rimangono oggetto di obbligo di pubblicazione i piani territoriali, i piani di coordinamento, i piani paesistici, gli strumenti urbanistici generali ed attuativi e le loro varianti.
Non sono più oggetto di pubblicazione obbligatoria gli schemi di provvedimento, le delibere di adozione o approvazione e i relativi allegati tecnici».
A ribadire la propria convinzione è stato il consigliere Enrico Panunzi nel suo intervento sulla discussione generale tenuto il 30 luglio 2019.
Come risulta dal resoconto stenografico, ha rilasciato la seguente dichiarazione: «Il 15 luglio in Commissione ‒ io sono uno dei firmatari degli emendamenti ‒ abbiamo fatto alcuni emendamenti che altro che bloccare i lavori di questo Consiglio!
I lavori di questo Consiglio erano tanto bloccati che ogni anno si andava a prorogare il PTPR.
Abbiamo cercato di iniziare un percorso che ci portasse ad un punto fermo, ad avere un quadro quantomeno chiaro su cui, poi, intervenire.
Questo lo dirò alla fine.
Con quei nove emendamenti è stata fatta una scelta specifica e si è cercato di proporre ‒ e la Commissione ha approvato ‒ di discutere sul PTPR adottato alla luce degli aggiornamenti intervenuti.
Perché?
Visto che qui si parla di danni erariali, se dovessimo calcolare tutto il contenzioso giuridico amministrativo che giace presso la Regione per provvedimenti, per così dire, regionali, credo che dovremmo scomodare i migliori contabili a livello universale proprio per questo motivo.
Non è la pubblicità di un atto che va a intaccare o, comunque, a interferire con diritti soggettivi dei privati.
È una norma generale di garanzia.
Questo Piano copianificato, ovvero oggetto di quel protocollo d’intesa, perché la copianificazione ci è comunque stata nel portare nel documento tutti i vincoli presenti, risente di questo fenomeno che prevede la pubblicazione per trenta giorni consecutivi, compresi i festivi, le osservazioni su quelle previsioni nei trenta giorni successivi e le controdeduzioni che vanno riportate puntualmente ai ricorrenti.
L’unico in grado di avere questo fenomeno era questo Piano adottato, ovviamente con gli aggiornamenti previsti.
Ecco perché si è proceduto».
Riguardo ai tempi ed alle modalità di pubblicazione si fa presente che l’art. 23 della legge regionale n. 24 del 6 luglio 1998 è dedicato alle “Procedure per l’approvazione e la modifica del PTPR” e dispone testualmente: «2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, adotta il PTPR ne dispone la pubblicazione sul BUR, l’affissione presso l’albo pretorio dei comuni e delle province della Regione e ne dà notizia sui principali quotidiani a diffusione regionale.
Il PTPR adottato resta affisso per tre mesi.
3. Durante il periodo di affissione chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni al PTPR, direttamente al comune territorialmente competente.
4. Entro i successivi trenta giorni, i comuni provvedono a raccogliere le osservazioni presentate e ad inviarle, unitamente ad una relazione istruttoria, alla struttura regionale competente.
5. Entro i successivi sessanta giorni la Regione predispone la relazione istruttoria del PTPR, contenente anche le controdeduzioni alle osservazioni, da sottoporre all’approvazione del Consiglio regionale.»
Come si può vedere la legge prevede una pubblicazione per 90 giorni e non per 30, l’invio alla Regione entro 30 giorni da parte dei Comuni delle osservazioni presentate, mentre non prevede affatto che le controdeduzioni debbano essere «riportate puntualmente ai ricorrenti».
Ai sensi invece del 1° comma dell’art. 139 del D.Lgs. n. 42/2004 «la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all’articolo 138, corredata di planimetria redatta in scala idonea alla puntuale individuazione degli immobili e delle aree che ne costituiscono oggetto, è pubblicata per novanta giorni all’albo pretorio e depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati.
La proposta è altresì comunicata alla città metropolitana e alla provincia interessate.»
Il successivo 5° comma dispone che «entro i trenta giorni successivi al periodo di pubblicazione di cui al comma 1, i comuni, le città metropolitane, le province, le associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e gli altri soggetti interessati possono presentare osservazioni e documenti».
A mettere in grande risalto le conseguenze paradossali di una simile “interpretazione” del dettato normativo è stata la consigliera Valentina Corrado (M5S) con l’intervento tenuto il 30 luglio 2019.
Come risulta dal resoconto stenografico ha fatto le seguenti considerazioni: «Arriviamo all’ultima proroga effettuata a gennaio, che ha prorogato la scadenza e la necessità di approvare il Piano a febbraio 2020, e oggi siamo in Aula con un Piano che è stato sostanzialmente smantellato rispetto al lavoro istruttorio fatto d’intesa con gli uffici del Ministero e le nostre direzioni, con la motivazione per la quale è necessario procedere alla pubblicazione del Piano e che in difetto questo pone diversi problemi di impugnativa da parte dei privati, degli interessi e via dicendo.
Non sto qui ad annoiarvi con le argomentazioni giuridiche connesse agli effetti della mancata pubblicità.
Una cosetta, però, ve la voglio dire.
Uno è che abbiamo sei mesi davanti e c’è tutto il tempo, volendo, per colmare questa lacuna, questo deficit, del quale sembra che ve ne siate accorti soltanto adesso.
Due è che di pubblicità nell’ambito del diritto ne esistono di diverse forme, ci sono ben quattro forme di pubblicità.
Di quale tipologia di pubblicità – questo è legato ovviamente agli effetti – state parlando?
Della pubblicità che ha un effetto di notizia, dichiarativa, costitutiva, sanante?
Perché di effetti come forma di pubblicità se ne esplicano di diverso tipo.
E a me suona strano – su questo magari mi illuminerete voi – il fatto che è necessario procedere ad una pubblicazione, che a sua volta dovrà raccogliere ulteriori osservazioni perché in questo caso si innescherebbe una catena all’infinito.
Mi spiego meglio.
Se voi dite: è necessario che questo Piano venga pubblicato (quello oggetto di copianificazione) all’esito dell’istruttoria con il Ministero, ed è necessario riavviare di nuovo tutta la fase di osservazioni e controdeduzioni, per poi giungere ad un Piano modificato da queste osservazioni e controdeduzioni, quel Piano, seguendo la stessa logica e le stesse motivazioni che voi state adducendo, dovrà essere ripubblicato.
Per forza, perché è cambiato: dovrà essere ripubblicato, perché sennò c’è di nuovo sempre il rischio dei ricorsi dei privati, degli interessi e così all’infinito.
Lì, pubblicando di nuovo il Piano, il Piano riceverà nuove osservazioni, riceverà nuove controdeduzioni; si innescherebbe una catena, cosa che logicamente e anche giuridicamente non è possibile.
Detto questo, mi piacerebbe ascoltare l’Assessore, magari nella fase di replica: vorrei capire di più rispetto a questo tema della pubblicità, cioè, vorrei capire meglio, dal punto di vista tecnico e anche giuridico, perché no, di che cosa stiamo parlando, di quale tipologia di pubblicità stiamo parlando; mi piacerebbe capire anche il perché non si proceda alla pubblicazione di questo Piano, visto che abbiamo davanti sei mesi, che non sono pochi, e visto che, come ricordava il collega Panunzi, è necessario mantenere ferma la pubblicazione per 30 giorni.
Noi abbiamo sei mesi davanti, quindi non capisco perché non si possa procedere.
Questo è un tema cardine che ci avete opposto rispetto al Piano oggetto di copianificazione, che avevamo chiesto fosse portato avanti, invece di quello esclusivamente oggetto di istruttoria da parte della Regione.»
Nella sua replica l’Assessore Massimilino Valeriani non ha risposto nel merito delle logiche considerazioni fatte dalla consigliera Valentina Corrado.
Come risulta dal resoconto stenografico del 30 luglio 2019 si è limitato a ribadire la sua “interpretazione” del dettato normativo nel seguente modo: «Ho sentito molte delle osservazioni prodotte soprattutto dai banchi dei Cinque Stelle per rappresentare le tutele scalfite o le prerogative ignorate da parte nostra nei confronti del MiBACT.
Non è così, e ieri l’ho ripetuto in mille passaggi della mia relazione e lo ribadisco anche oggi.
Certo, sarebbe stato anche apprezzato, lo dico io da Assessore e l’avrebbe dovuto dire anche qualche Consigliere, se qualcuno avesse rimarcato che il MiBACT, tre o quattro volte convocato in Commissione per ascoltare il punto di vista del Ministero su questo Piano, non si è mai degnato di partecipare.
L’ha detto il consigliere Panunzi.
Chiedo scusa, mi ero distratto.
Segnalo che il MiBACT non si è neanche scomodato per una volta.
Io questo lo considero un errore perché, durante una fase di discussione libera della Commissione in cui si è provato a capire qual era la strada migliore da seguire, prima che si arrivasse alla decisione messa in atto da alcuni Consiglieri membri della Commissione di prendere una strada piuttosto che un’altra, forse sarebbe stato utile per tutti noi e per tutti voi ascoltare anche le osservazioni del Ministero.
Il presidente Simeone ci dà atto del coraggio di aver scelto una strada che parte dal punto di osservazione iniziale che ho posto all’attenzione dell’Aula.
Non esiste il Piano migliore in assoluto, esiste forse un po’ di realismo con cui dobbiamo fare i conti e il Piano adottato, che ha tutte le caratteristiche della copianificazione, della pubblicità e della tutela del rispetto dei diritti dei terzi, ci può garantire di più rispetto all’altro Piano.»
Si è arrivati così al 1 agosto 2019: la seduta del Consiglio Regionale della mattina di quel giorno è stata sospesa alle ore 13,49 per essere è ripresa effettivamente alle ore 00,50, dopo ben 11 ore, quando il Presidente di turno Mauro Buschini ha fatto sapere che «la Giunta ha depositato quattro subemendamenti, D/11, D/13 e D/12, che sono stati distribuiti» e che «è stato appena depositato un subemendamento alle norme tecniche, D/10 che si sta provvedendo a fotocopiare e a prepararsi per la distribuzione.»
Il sub-emendamento D/10 ha rivisitato le Norme del PTPR così come controdedotte nel 2015 assieme al MIBACT, modificandole, integrandole e rettificandole anche in violazione del D.Lgs. n. 42/2004 e della legge regionale n. 24/1998, aggiungendovi addirittura un ulteriore articolo (14 bis).
Dopo che è stato diffuso ai consiglieri, nelle prime ore del 2 agosto 2019 l’Assessore Massimiliano Valeriani ne ha fatto una sintetica relazione, facendo fra l’altro la seguente affermazione: «Il Piano contiene tutti i vincoli condivisi con il Ministero e diamo mandato alla Giunta di porre in essere – questo sta scritto nella delibera – gli atti necessari per la stipula dell’accordo con il Ministero, il famoso articolo 143, sempre evocato, dopo la fase pubblicistica.
Cosa dopo la fase pubblicistica?
La pubblicazione di tutte quelle parti contenute nel protocollo d’intesa del piano copianificato che non sono state oggetto di pubblicazione.
A questo ci riferiamo.
Intanto approviamo il Piano adottato del 2008, con tutte le correzioni che abbiamo ritenuto di apporre, con tutti i vincoli concordati in questi anni con il Ministero, con tutte le evoluzioni normative, con gli aggiornamenti fino al 2018.»
Ha chiesto di intervenire anche Valentina Corrado (M5S): «Avete detto: no, noi non possiamo andare avanti con il piano oggetto dell’intesa, perché quello non è stato pubblicato, e se portiamo avanti quello ci saranno una marea di ricorsi che ci faranno i privati perché non è stato pubblicato, dovevamo pubblicarlo.
Come se non aveste tutto il tempo di farlo, visto che abbiamo sei mesi, ancora, fino alla scadenza dell’ultima proroga prevista a febbraio 2020.»
Riguardo alle suddette affermazioni dell’Assessore Valeriani non risponde al vero che sia stato approvato il Piano adottato nel 2008 (quando è stato invece adottato nel 2007) e sorge spontaneo l’interrogativo se il testo delle Norme così come emendate debba essere pubblicato per essere fatto oggetto delle osservazioni dei cittadini, considerato che anche il suo testo controdedotto non è stato fatto oggetto di pubblicazione.
A giudizio del sottoscritto, le nuove prescrizioni introdotte con il testo sub-emendato delle Norme non possono essere equiparabili all’imposizione di un nuovo vincolo paesaggistico, ma fanno parte della generale prassi consolidata riguardo alla approvazione definitiva di strumenti di pianificazione
Per quanto riguarda invece l’oggettivo obbligo di pubblicare tutti i nuovi vincoli paesaggistici introdotti nel 2015 in sede di controdeduzioni, si fa presente che il caso è stato disciplinato dal 2° comma dell’art. 31 della legge regionale n. 24 del 6 luglio 1998 che testualmente dispone: «Per le aree sottoposte a vincolo paesistico successivamente all’approvazione dei PTP o del PTPR, per le quali i singoli PTP o il PTPR abbiano già previsto la classificazione ai fini della tutela, si confermano i livelli di tutela previsti, da applicare in regime di salvaguardia; la stessa disposizione si applica per le aree che siano state sottoposte a vincolo paesistico successivamente all’adozione dei PTP o del PTPR.»
Ne deriva che l’introduzione di nuovi vincoli paesaggistici, da recepire nelle Tavole B, non va a modificare gli ambiti di paesaggio così come individuati fin dalla adozione del PTPR del 2007.
Questa circostanza sembra essere ignorata dall’Assessore Valeriani che ha parlato di «porre in essere atti necessari per la stipula dell’accordo con il Ministero, dopo la fase pubblicistica» vale a dire dopo «la pubblicazione di tutte quelle parti contenute nel protocollo d’intesa del piano copianificato che non sono state oggetto di pubblicazione».
A parte il fatto che l’accordo con il Ministero è stato stipulato l’11 dicembre 2013 come “Protocollo d’intesa tra Regione Lazio e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la tutela e la valorizzazione del paesaggio laziale“, con il relativo disciplinare, per cui non c’è bisogno di un nuovo accordo che peraltro il MIBAC si rifiuterebbe di stipulare ex novo, non ci sarebbe nemmeno bisogno di rimandare la pubblicazione del PTPR così come approvato a maggioranza la mattina del 2 agosto 2019, dal momento che le sue Tavole A prescrittive non sono subordinate alla pubblicazione del nuovi vincoli paesaggistici.
Dott. Arch. Rodolfo Bosi