La cosiddetta “legge Galasso” n. 431 dell’8 agosto 1985 ha sottoposto a vincolo paesaggistico automatico ai sensi della allora legge n. 1497 del 6 giugno 1939 una serie di “beni diffusi” tra cui: «a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;».
La legge n. 1497/1939 e la legge n. 431/1985 sono state poi abrogate dal 1° comma dell’art. 166 del D.Lgs. n. 490 del 29 ottobre 1999, con cui è stato emanato il “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali”, a sua volta abrogato dall’art. 184 del D. Lgs. n. 42 del 22 febbraio 2004 (“Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”).
L’art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 ha recepito i “beni diffusi” della “legge Galasso” fra le «Aree tutelate per legge», la cui tutela nel Lazio è stata disciplinata dalla legge regionale n. 24/2998.
L’art. 5 della legge ha disciplinato la “Protezione delle fasce costiere marittime” nel seguente modo:
«1. Sono sottoposti a vincolo paesistico ai sensi dell’articolo 82, quinto comma, lettera a), del D.P.R. 616/1977 i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare, di seguito denominata fascia di rispetto.
2. La carta tecnica regionale in scala 1:10.000 costituisce il riferimento cartografico per l’individuazione della fascia di rispetto di cui al comma 1; qualora la suddetta carta non sia sufficiente, si fa ricorso a rilievi aerofotogrammetrici esistenti di maggior dettaglio.
3. Nella fascia di rispetto di cui al comma 1 l’indice di edificabilità territoriale è stabilito in 0,001 mc/mq., ivi compresa l’edificazione esistente, e non concorre alla determinazione della cubatura realizzabile su altre zone facenti parte di un medesimo comparto insediativo.
4. Fatto salvo l’obbligo di richiedere l’autorizzazione paesistica ai sensi dell’articolo 25, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle aree urbanizzate esistenti come individuate dai PTP o dal PTPR, ferma restando la preventiva definizione delle procedure relative alla variante speciale di cui all’articolo 31quinquies, commi 1 e 2, qualora in tali aree siano inclusi nuclei edilizi abusivi condonabili.
5. Ad eccezione delle aree sottoposte a vincolo ai sensi della legge 1497/1939 con provvedimento dell’amministrazione competente, nelle quali la classificazione per zona prevista dai PTP o dal PTPR e la relativa normativa espressamente lo vieti, sono consentite esclusivamente le opere destinate a piccoli attracchi, alle attrezzature balneari, ai campeggi e a modeste strutture sanitarie e/o di soccorso nonché ai servizi strettamente indispensabili per la loro fruizione.
6. Le specifiche disposizioni dei PTP o del PTPR prevedono i casi in cui i manufatti di cui al comma 5 debbano salvaguardare le preesistenze naturalistiche ed avere preferibilmente carattere precario.
7. In attesa dell’approvazione del piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo di cui al decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, i manufatti di cui all’articolo 5, ad eccezione dei piccoli attracchi, possono essere consentiti solo in ambiti circoscritti attrezzati a finalità turistiche, previsti nei piani regolatori o in apposite varianti ad essi.
8. Nella fascia di rispetto di cui al comma 1 comunque classificata nei PTP o nel PTPR sono consentite piccole attrezzature a carattere provvisorio limitate alla balneazione e al ristoro. L’ente preposto alla tutela del vincolo subordina la relativa autorizzazione all’adozione da parte dei comuni di un piano di utilizzazione dell’arenile.
9. Previo parere dell’organo preposto alla tutela del vincolo, sono consentite deroghe per le opere pubbliche, per le attrezzature portuali, per le opere strettamente necessarie alle attrezzature dei parchi, o per modeste opere connesse alla ricerca e allo studio dei fenomeni naturali che interessano le coste, i mari e la fauna marina, per le opere idriche e fognanti, opere tutte la cui esecuzione debba essere necessariamente localizzata nei territori costieri, nonché per le opere destinate all’allevamento ittico ed alla molluschicoltura.
I progetti delle opere di cui al presente comma sono corredati dello studio di inserimento paesistico, di seguito denominato SIP, di cui agli articoli 29 e 30.
10 Nei territori sprovvisti di PTP sono consentite esclusivamente le opere destinate a piccoli attracchi secondo le modalità di cui al comma 6.
10bis. I PTP o il PTPR possono consentire trasformazioni diverse da quelle previste dai commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 previa predisposizione di un piano attuativo ai sensi dell’articolo 29, comma 1, lettera b), volto al recupero urbanistico.
In tal caso, al fine di preservare l’integrità delle aree libere prospicienti la linea di costa, eventuali nuovi interventi edilizi possono essere localizzati solo in ambiti il cui fronte verso il mare sia già impegnato da edificazione esistente realizzata in conformità agli strumenti urbanistici e di pianificazione vigenti.»
Le Norme del PTPR adottato nel 2007 hanno recepito il dettato dell’art. 5 della legge regionale n. 24/1998 all’art. 33 nel seguente modo:
«1. Sono sottoposti a vincolo paesistico ai sensi dell’articolo 142 co1, lettera a), del Codice i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare, di seguito denominata fascia di rispetto.
2. I territori costieri sono individuati sulla carta tecnica regionale in scala 1:10.000 che costituisce il riferimento cartografico per l’individuazione della fascia di rispetto di 300 metri; qualora la suddetta carta non sia sufficiente, si fa ricorso a rilievi aerofotogrammetrici esistenti di maggior dettaglio.
3. Nella fascia di rispetto di cui al comma 1 l’indice di edificabilità territoriale è stabilito in 0,001 mc/mq., ivi compresa l’edificazione esistente e non concorre alla determinazione della cubatura realizzabile su altre zone facenti parte di un medesimo comparto insediativi. All’indice suddetto non concorre l’edificazione compresa nelle aree urbanizzate perimetrate dal PTPR di cui al successivo comma 4.
4. Fatto salvo l’obbligo di richiedere l’autorizzazione paesistica ai sensi dell’articolo 146 e 159 del Codice, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle aree urbanizzate esistenti come individuate dal PTPR e corrispondenti al “paesaggio degli insediamenti urbani” e alle “Reti, infrastrutture e servizi”, ferma restando la preventiva definizione delle procedure relative alla variante speciale di cui all’articolo 60 delle presenti norme, commi 1 e 2, qualora in tali aree siano inclusi nuclei edilizi abusivi condonabili.
5. Nella fascia di rispetto di cui al comma 1, sono consentite esclusivamente le opere destinate a piccoli attracchi, alle attrezzature balneari, ai campeggi e a modeste strutture sanitarie e/o di soccorso nonché ai servizi strettamente indispensabili per la loro fruizione.
Tali manufatti devono comunque salvaguardare le preesistenze naturalistiche e prevedere interventi di sistemazione paesaggistica.
6. In attesa dell’approvazione del piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo di cui al decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, i manufatti di cui al comma 5, ad eccezione dei piccoli attracchi, possono essere consentiti solo in ambiti circoscritti attrezzati a finalità turistiche, previsti nei piani urbanistici generali comunali o in apposite varianti ad essi.
7. Nella fascia di rispetto di cui al comma 1 comunque classificata nel PTPR sono consentite piccole attrezzature a carattere provvisorio limitate alla balneazione e al ristoro.
L’ente preposto alla tutela del vincolo subordina la relativa autorizzazione all’adozione da parte dei comuni di un piano di utilizzazione dell’arenile.
8. Il Piano di utilizzazione degli arenili, le cui “Linee guida” sono definite e raccolte dalla DGR n. 2816 del 25 maggio 1999, dalla DGR n. 1161 del 30 luglio 2001 successivamente modificata con DGR n. 373 del 24 aprile 2003, predisposto e adottato con atto del Consiglio Comunale e approvato con atto del Presidente della Giunta Regionale, disciplina esclusivamente l’uso della fascia demaniale marittima ai fini delle concessioni demaniali, ai sensi della legge 494/1993 e della LR 14/1999.
9. Previo parere dell’organo preposto alla tutela del vincolo, sono consentite deroghe per le opere pubbliche, per le attrezzature portuali, per le opere strettamente necessarie alle attrezzature dei parchi, o per modeste opere connesse alla ricerca e allo studio dei fenomeni naturali che interessano le coste, i mari e la fauna marina, per le opere idriche e fognanti, opere tutte la cui esecuzione debba essere necessariamente localizzata nei territori costieri, nonché per le opere destinate all’allevamento ittico ed alla molluschicoltura.
I progetti delle opere di cui al presente comma sono corredati dello studio di inserimento paesistico, di seguito denominato SIP, di cui agli articoli 53 e 54 delle presenti norme.
10 Nelle aree individuate dal PTPR come paesaggi in evoluzione o paesaggi agrari di continuità nonché per le aree che, nei PUA approvati di cui ai precedenti commi 7 e 8, risultino interessate da attività esistenti con concessioni legittimamente rilasciate, possono essere consentite trasformazioni diverse da quelle previste dai commi 3, 5, 6, 7 e 9 previa predisposizione di un piano attuativo ai sensi dell’articolo 53, comma 1, lettera b) e 59 delle presenti norme, volto al recupero urbanistico.
Qualora lo strumento urbanistico lo consenta possono essere altresì rilasciati titoli abilitativi edilizi con modalità diretta in conformità ai PUA approvati.
In ogni caso, al fine di preservare l’integrità delle aree libere prospicienti la linea di costa, eventuali nuovi interventi edilizi possono essere localizzati solo in ambiti il cui fronte verso il mare sia già impegnato da edificazione esistente realizzata in conformità agli strumenti urbanistici e di pianificazione vigenti.
11. I piani attuativi comunali con valenza paesaggistica di cui al precedente comma prevedono il recupero urbanistico dei territori ricadenti nella fascia di cui al comma 1 ovvero di parte di essa distinguendo gli ambiti fortemente compromessi, con possibilità di recupero edilizio dei manufatti esistenti o di ristrutturazione urbanistica, da quelli su cui intervenire con ripristino ambientale e paesaggistico; tali piani disciplinano il territorio sotto il profilo urbanistico e specificano gli aspetti paesaggistici anche negli ambiti dei demani pubblici.
12. Nei paesaggi naturale, naturale agrario, dei centri e nuclei storici, dell’insediamento storico diffuso e nei parchi, ville e giardini storici sono consentiti esclusivamente gli interventi previsti dalla relativa disciplina d’uso; nei rimanenti paesaggi, ad esclusione delle aree urbanizzate di cui al comma 4, sono consentiti esclusivamente gli interventi previsti dai commi 3, 5, 6, 7 e 9 del presente articolo.»
In sede di controdeduzioni assieme al MIBACT l’art. 33 delle Norme è diventato il seguente:
«1. Ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera a), del Codice sono sottoposti a vincolo paesaggistico i territori costieri compresi in una fascia della profondità di trecento metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare, di seguito denominata fascia di rispetto.
2. I territori costieri sono individuati sulla carta tecnica regionale in scala 1:10.000, che costituisce il riferimento cartografico per l’individuazione della fascia di rispetto; qualora la suddetta carta non sia sufficiente, si fa ricorso a rilievi aerofotogrammetrici esistenti di maggior dettaglio. Gli interventi, inclusi quelli di ripascimento, che comportano l’avanzamento della linea di battigia, determinano un corrispondente ampliamento della fascia di rispetto oltre i trecento metri.
3. Nella fascia di rispetto di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto ai commi successivi, sono consentite, nei limiti di edificabilità territoriale di 0,001 mc/mq, esclusivamente le opere destinate a piccoli attracchi e a modeste strutture sanitarie e/o di soccorso nonché ai servizi strettamente indispensabili per la fruizione delle medesime. Tali manufatti devono comunque salvaguardare le preesistenze naturalistiche e prevedere interventi di sistemazione paesaggistica.
4. L’indice di edificabilità territoriale di 0,001 mc/mq, è computato sulla porzione di fascia di rispetto ricadente nel territorio del singolo comune, ivi compresa l’edificazione esistente; la superficie delle aree incluse nella fascia di rispetto non concorre alla determinazione della cubatura realizzabile su altre zone facenti parte di un medesimo comparto insediativo. All’indice di edificabilità territoriale di 0,001 mc/mq non concorre l’edificazione esistente se compresa nelle aree urbanizzate, come individuate e perimetrate dal PTPR di cui al comma 8, nonché nelle aree di cui ai commi 5, 6 e 7.
5. Le attrezzature balneari ed i campeggi possono essere consentiti solo in ambiti circoscritti purché non ricadenti nei paesaggi naturali, naturali agrari ed agrari di rilevante valore, attrezzati a finalità turistiche, previsti nei piani urbanistici comunali o in apposite varianti ad essi, in coerenza con la pianificazione di settore, NEI LIMITI DI UN INDICE DI EDIFICABILITÀ FONDIARIA DI 0,2 MC/MQ.
Per le attrezzature balneari destinate alle tipologie di utilizzazione di cui all’articolo 52, comma 1, lettere a, b, c, f, g limitatamente alle attività ricreative e sportive della l.r. 13/2007 “Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo)” e successive modifiche, purchè aventi carattere stagionale, l’autorizzazione paesaggistica può essere rilasciata, anche nei paesaggi naturali, naturali agrari ed agrari di rilevante valore, previa approvazione di un piano di utilizzazione dell’arenile di cui all’articolo 46, comma 3, della l.r. 13/2007, con le procedure di cui alla DGR 543 del 2011, che disciplina l’uso della fascia demaniale marittima ai fini delle concessioni demaniali, e al suo recepimento nello strumento urbanistico comunale.
6. Fatto salvo l’obbligo di richiedere l’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’articolo 146 del Codice, sono consentite deroghe per le opere pubbliche, per le attrezzature portuali, per le opere strettamente necessarie alle attrezzature dei parchi, per opere connesse alla ricerca e allo studio dei fenomeni naturali che interessano le coste, i mari e la fauna marina, per le opere idriche e fognanti, opere tutte la cui esecuzione debba essere necessariamente localizzata nei territori costieri, nonché per le opere destinate all’allevamento ittico ed alla molluschicoltura. I progetti delle opere di cui al presente comma sono corredati della relazione paesaggistica di cui all’articolo 53.
7. Nelle aree individuate dal PTPR come paesaggi dell’insediamento in evoluzione o paesaggi agrari di continuità sono consentite trasformazioni in deroga al comma 3, previa predisposizione di un piano attuativo ai sensi dell’articolo 59, volto al recupero urbanistico e alla riqualificazione paesaggistica. In ogni caso, al fine di preservare l’integrità delle aree libere prospicienti la linea di costa, eventuali nuovi interventi edilizi possono essere localizzati solo in ambiti il cui fronte verso il mare sia già impegnato da edificazione esistente realizzata in conformità agli strumenti urbanistici e di pianificazione vigenti.
8. Fatto salvo l’obbligo di richiedere l’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’articolo 146 del Codice, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle aree urbanizzate esistenti come individuate e perimetrate dal PTPR e corrispondenti al “Paesaggio degli insediamenti urbani” e al paesaggio delle “Reti, infrastrutture e servizi”, ferma restando la preventiva approvazione della variante speciale di cui all’articolo 60 delle presenti norme qualora in tali aree siano inclusi nuclei edilizi abusivi suscettibili di perimetrazione ai sensi della l.r. 28/1980.
9. Nei paesaggi dei centri e nuclei storici, dell’insediamento storico diffuso e nei parchi, ville e giardini storici si applica, in luogo della disciplina di cui ai commi precedenti, la relativa disciplina d’uso. Nei rimanenti paesaggi le modalità di tutela di cui al presente articolo prevalgono sulla disciplina di tutela e di uso dei paesaggi… »
Come si può vedere dal confronto con il testo adottato, è stato integrato il 2° comma con il seguente testo: «Gli interventi, inclusi quelli di ripascimento, che comportano l’avanzamento della linea di battigia, determinano un corrispondente ampliamento della fascia di rispetto oltre i trecento metri».
Nei commi successivi viene confermata l’edificabilità territoriale di 0,001 mc/mq nella fascia di rispetto dei 300 metri, esclusivamente per le opere destinate a piccoli attracchi e a modeste strutture sanitarie e/o di soccorso nonché ai servizi strettamente indispensabili per la fruizione delle medesime, ma alla condizione che tali manufatti debbano comunque salvaguardare le preesistenze naturalistiche e prevedere interventi di sistemazione paesaggistica.
Il comma 6 del testo adottato, che nella fascia di rispetto consente (ma solo in ambiti circoscritti attrezzati a finalità turistiche, previsti nei piani urbanistici generali comunali o in apposite varianti ad essi) opere destinate a piccoli attracchi, alle attrezzature balneari, ai campeggi e a modeste strutture sanitarie e/o di soccorso nonché ai servizi strettamente indispensabili per la loro fruizione, in sede di controdeduzioni è diventato il comma 5 che consente invece le attrezzature balneari ed i campeggi solo in ambiti circoscritti purché non ricadenti nei paesaggi naturali, naturali agrari ed agrari di rilevante valore, attrezzati a finalità turistiche, previsti nei piani urbanistici comunali o in apposite varianti ad essi, in coerenza con la pianificazione di settore, nei limiti di un indice di edificabilità fondiaria di 0,2 mc/mq.
Stupisce fortemente questo aumento dell’ indice di edificabilità fondiaria, anche perché appare in violazione di quanto dispone l’art. 5 della legge regionale n. 24/1998.
Il comma 12 del testo adottato, che consente esclusivamente la relativa disciplina d’uso anche “nei paesaggi naturale e naturale agrario”, è diventato il comma 9 del testo controdedotto, che consente esclusivamente la relativa disciplina d’uso solo “nei paesaggi dei centri e nuclei storici, dell’insediamento storico diffuso e nei parchi, ville e giardini storici”.
Lo sfruttamento della fascia di rispetto del mare è stato sollecitato fin dal mese dei gennaio del 2018 dalle cosiddette “forze produttive”, che hanno sottoscritto un documento dal titolo “Per un PTPR che garantisca tutela del paesaggio, rigenerazione urbana e crescita economica del territorio” con cui sono state avanzate le seguenti 12 proposte di modifica al PTPR, la dodicesima delle quali chiede «di modificare l’articolo 33 per mettere in coerenza il PTPR con la legislazione vigente».
Si è arrivati così al 29 luglio 2019, 1° giorno dell’inizio della discussione in aula sulla proposta di deliberazione conciliare sul PTPR.
In questo frattempo l’associazione “Territorio Roma” ha trasmesso all’Assessore Massimiliano Valeriani ed ai consiglieri regionali, con cui ha fatto presente che «di fronte alla presentazione di oltre 2600 emendamenti e all’intenzione di approvare il provvedimento entro i primi 10 giorni di agosto appare quasi inevitabile il ricorso ad un maxi-emendamento da parte della Giunta.
Per arrivare ad approvare un maxi-emendamento che modifichi il PTPR in un’ottica di salvaguardia e sviluppo a nostro avviso, è fondamentale tener conto di alcune questioni importanti» fra le quali ha messo al 3° punto quella di «consentire l’attuazione della legge 7/2017 (Rigenerazione urbana e recupero edilizio) nel paesaggio degli insediamenti urbani e nelle fasce del demanio marittimo e lacuale modificando oltre all’articolo 14 anche gli articoli 27, 33 e 34.»
Il richiesto ricorso di un maxi-emendamento da parte della Giunta c’è effettivamente stato e si è concretizzato nel pomeriggio del 1 agosto 2019: la seduta della mattina di quel giorno è stata sospesa alle ore 13,49 per essere è ripresa effettivamente alle ore 00,50, dopo ben 11 ore, quando il Presidente di turno Mauro Buschini ha fatto sapere che «la Giunta ha depositato quattro subemendamenti, D/11, D/13 e D/12, che sono stati distribuiti» e che «è stato appena depositato un subemendamento alle norme tecniche, D/10 che si sta provvedendo a fotocopiare e a prepararsi per la distribuzione.»
L’art. 33 delle Norme del PTPR è diventato il seguente.
Come si può vedere dal confronto sia con il testo adottato che con quello controdedotto, l’emendamento recepisce il testo concordato tra Regione e MIBACT, che riporta integralmente nei primi 4 commi.
Ma il testo del 5° comma così come sub-emendato, sostituisce l’espressione “attrezzature balneari ed i campeggi” con “le strutture balneari e le strutture ricettive all’aria aperta” che è ben più estensiva.
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Elimina per di più l’espressione «purché non ricadenti nei paesaggi naturali, naturali agrari ed agrari di rilevante valore», ammettendo implicitamente l’eventualità di interventi anche in tali ambiti di paesaggio.
Elimina inoltre il riferimento esplicito del testo controdedotto al 1° comma dell’art. 52 della legge regionale n. 13 del 6 agosto 2007 sulla “Organizzazione del sistema turistico laziale”, riguardante specificatamente le lettere a) (stabilimenti balneari), b) (spiagge libere con servizi) c) (spiagge libere), f) esercizio di noleggio di imbarcazioni e natanti in genere) e g) gestione di strutture ed attività ricettive e sportive), dove sono consentiti interventi «PURCHÈ AVENTI CARATTERE STAGIONALE» ed «al fine di permettere le misure di destagionalizzaione dell’offerta turistica» fa riferimento al successivo art. 52 bis della medesima legge regionale n. 13/2007, ai sensi del quale «l’utilizzazione delle suddette aree ai sensi dell’articolo 52, comma 1, PUÒ AVERE DURATA ANNUALE, fatto salvo quanto previsto dall’atto di concessione.»
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I rimanenti 4 commi così come sub-emendati hanno lo stesso testo dell’art. 33 controdedotto.
In termini di metodo la modifica dell’art. 33 così come controdedotto assieme al determina un problema.
Nelle prime ore del 2 agosto 2019 l’Assessore Massimiliano Valeriani ha fatto la seguente affermazione: «Il Piano contiene tutti i vincoli condivisi con il Ministero e diamo mandato alla Giunta di porre in essere – questo sta scritto nella delibera – gli atti necessari per la stipula dell’accordo con il Ministero, il famoso articolo 143, sempre evocato, dopo la fase pubblicistica.
Cosa dopo la fase pubblicistica?
La pubblicazione di tutte quelle parti contenute nel protocollo d’intesa del piano copianificato che non sono state oggetto di pubblicazione.
A questo ci riferiamo.
Intanto approviamo il Piano adottato del 2008, con tutte le correzioni che abbiamo ritenuto di apporre, con tutti i vincoli concordati in questi anni con il Ministero, con tutte le evoluzioni normative, con gli aggiornamenti fino al 2018.»
Riguardo all’art. 33 così come modificato dalla maggioranza del Consiglio Regionale non risponde al vero che sia stato approvato il Piano adottato nel 2008 e sorge spontaneo l’interrogativo se il testo debba essere pubblicato per essere fatto oggetto delle osservazioni dei cittadini, considerato che il suo testo controdedotto non è stato fatto oggetto di pubblicazione.
In termini di merito a denunciare per primo lo sfruttamento delle coste concesso dal PTPR è stato Angelo Bonelli, coordinatore dei Verdi, che in un articolo pubblicato il 6 agosto 2019 su “Il Fatto Quotidiano” denuncia «il trucchetto nel comma 5» e traduce in “numerini” l’aumento dell’indice di edificabilità a 0,02 mc/mq nel seguente modo: «se esiste una concessione demaniale di 10 mila metri quadri, su quella superficie si possono realizzare strutture per 2mila mc.
Significa che può essere ammessa una palazzina di dieci metri di altezza con una superficie di base di 200 metri quadrati».
Secondo Bonelli il PTPR consentirebbe strutture balneari e ricettive all’aria aperta «purchè aventi carattere stagionale»: non si è accorto che il sub-emendamento ha permesso le misure di destagionalizzaione dell’offerta turistica esteso a tutto l’anno il loro utilizzo per permettere le misure di destagionalizzaione dell’offerta turistica.
Sempre su “Il Fatto Quotidiano” il 7 agosto 2019 è uscito un articolo dal titolo «Regione Lazio, il Piano paesaggistico apre a nuovo cemento, anche sulle spiagge. Il Mibac: “Non condiviso, lo impugniamo”» che riporta il seguente periodo: «Manufatti da 2000 mc sulla costa – Poi c’è il tema relativo alle coste marittime e lacustri.
Al comma 5 si legge che “le strutture balneari e le strutture recettive all’aria aperta possono essere consentiti solo in ambiti circoscritti, attrezzati a finalità turistiche, previsti nei piani urbanistici comunali o in apposite varianti ad essi, in coerenza con la pianificazione di settore, nei limiti di un indice di edificabilità fondiaria di 0,2 mc/mq per la realizzazione di strutture funzionali alle attività previste”.
Tradotto, si ha un indice di edificabilità pari a 0,2 metri cubi su metro quadro.
Quindi se si ha una concessione di 10mila metri quadri si possono costruire manufatti di 2000 metri cubi.
Prima l’indice di riferimento per le coste marittime era pari allo 0,001, ora con questo nuovo parametro le cubature possibili per un manufatto aumentano in modo esponenziale.»
Dott. Arch. Rodolfo Bosi
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N.B. – Il 13 agosto 2019 il quotidiano “la Repubblica” ha pubblicato una lettera dell’Assessore Massimilinao Valeriani, che al riguardo ha voluto dare il seguente chiarimento.
L’indice di 0,002 mc/mq, che non è affatto quello già previsto da sempre (se non altro non lo è nell’art. 5 della legge regionale n. 24/1998), anche se introdotto in sede di controdeduzioni condivide anche dal MIBACT.
Contraddittoria appare l’affermazione secondo cui il Piano non cementificherebbe per il semplice fatto di avere strutture comunque amovibili, che però non vengono smontate mai, costituendo di fatto una trasformazione permanente del paesaggio