Secondo una recente sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, «la mera visibilità di pannelli fotovoltaici da punti di osservazione pubblici non configura ex se una ipotesi di incompatibilità paesaggistica, in quanto la presenza di impianti fotovoltaici sulla sommità degli edifici – pur innovando la tipologia e morfologia della copertura – non è più percepita come fattore di disturbo visivo, bensì come un’evoluzione dello stile costruttivo accettata dall’ordinamento e dalla sensibilità collettiva, purché non sia modificato l’assetto esteriore complessivo dell’area circostante, paesisticamente vincolata.
Il favor legislativo per le fonti energetiche rinnovabili richiede di concentrare l’impedimento assoluto all’installazione di impianti fotovoltaici in zone sottoposte a vincolo paesaggistico unicamente nelle “aree non idonee” espressamente individuate dalla Regione, mentre, negli altri casi, la compatibilità dell’impianto fotovoltaico con il suddetto vincolo deve essere esaminata tenendo conto della circostanza che queste tecnologie sono ormai considerate elementi normali del paesaggio».
Ma il Tar ha accolto le eccezioni presentate dalla ricorrente che ha dimostrato lo scarso o nullo impatto paesaggistico e ambientale dell’impianto fotovoltaico e ha ricordato altre sentenze sulla stessa tematica secondo le quali «- il favor legislativo per le fonti energetiche rinnovabili richiede … di concentrare l’impedimento assoluto all’installazione di impianti fotovoltaici in zone sottoposte a vincolo paesaggistico unicamente nelle “aree non idonee” espressamente individuate dalla Regione, mentre, negli altri casi, la compatibilità dell’impianto fotovoltaico con il suddetto vincolo deve essere esaminata tenendo conto della circostanza che queste tecnologie sono ormai considerate elementi normali del paesaggio (cfr. TAR Lombardia, Brescia, n. 904/2010; TAR Toscana, Firenze, n. 357/2017; TAR Sicilia, Catania, sez. I, n. 1459/2017); – in simili fattispecie, vengono in rilievo pariordinati e concorrenti – ancorché potenzialmente antagonistici – interessi pubblici, entrambi di matrice ambientale, e cioè, da un lato, la tutela del paesaggio e, d’altro lato, la promozione delle fonti energetiche rinnovabili, finalizzate al contenimento ed alla riduzione dei fenomeni di inquinamento, che richiedono un rigoroso ed analitico bilanciamento, onde stabilire a quale di essi occorra annettere prevalenza nel caso concreto».
Il TAR ha anche richiamato quanto statuito dal Consiglio di Stato nel 2016: «Le motivazioni dell’eventuale diniego (seppur parziale) di autorizzazione paesaggistica alla realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile devono essere particolarmente stringenti, non potendo a tal fine ritenersi sufficiente che l’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico rilevi una generica minor fruibilità del paesaggio sotto il profilo del decremento della sua dimensione estetica.
Ogni nuova opera d’altronde ha una qualche incidenza sul paesaggio (che è costituito, secondo una delle definizioni più appropriate, dalla interazione tra le opere dell’uomo e la natura), di tal che il giudizio di compatibilità paesaggistica non può limitarsi a rilevare l’oggettività del novum sul paesaggio preesistente, posto che in tal modo ogni nuova opera, in quanto corpo estraneo rispetto al preesistente quadro paesaggistico, sarebbe di per sé non autorizzabile.
Tali considerazioni impongono una più severa comparazione tra i diversi interessi coinvolti nel rilascio dei titoli abilitativi – ivi compreso quello paesaggistico – alla realizzazione … di un impianto di energia elettrica da fonte rinnovabile …
Tale comparazione, infatti, nei casi in cui l’opera progettata dal privato ha una espressa qualificazione legale in termini di opera di pubblica utilità, non può ridursi all’esame della ordinaria contrapposizione interesse pubblico/interesse privato, che connota generalmente il tema della compatibilità paesaggistica negli ordinari interventi edilizi, ma impone una valutazione più analitica che si faccia carico di esaminare la complessità degli interessi coinvolti: la produzione di energia elettrica da fonte solare è essa stessa attività che contribuisce, sia pur indirettamente, alla salvaguardia dei valori paesaggistici (in particolare, consentendo l’esercizio di un’agricoltura sostenibile e la conservazione dell’ecosistema, entrambe precondizioni alla conservazione del paesaggio rurale) (cfr., in tal senso, anche TAR Campania, Salerno, sez. II, n. 1458/2017)».
E la nuova sentenza del TAR accusa esplicitamente la Soprintendenza di Salerno e Avellino: «Non risulta aver fatto buon governo dei principi ordinamentali dianzi declinati, essendosi limitata a inferire, in via automatica ed apodittica, dalla mera circostanza della prevista installazione di pannelli fotovoltaici l’alterazione dell’equilibrio paesaggistico del contesto territoriale di riferimento, in termini di generica compromissione delle visuali panoramiche prospettanti sugli elementi vegetazionali ed orografici caratterizzanti, senza operare alcun bilanciamento con le concorrenti esigenze di promozione delle fonti energetiche rinnovabili».
Inoltre il TAR conferma quanto detto dalla ricorrente: «Essendo l’impianto in oggetto collocato ad una quota prossima allo zero, anteposto al fabbricato di civile abitazione ed attorniato dalla vegetazione adagiata su terreni scoscesi declinanti verso la marina, risulta non visibile da spazi esterni accessibili al pubblico e quindi non percepito come fattore di disturbo visivo».
Quindi, il TAR conclude che «stante la ravvisata fondatezza dei profili di censura dianzi scrutinati, ed assorbiti quelli ulteriori, il ricorso in epigrafe va accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti con esso impugnati».
(Articolo pubblicato con questo titolo il 5 febbraio 2024 sul sito online “greenreport.it”)
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N.B. – Va rilevato che le sentenze richiamate riguardano l’installazione di pannelli fotovoltaici sulla sommità degli edifici e non anche quella in zone agricole vincolate.