La S.r.l.s. “Next.4.0” è una agenzia pubblicitaria di cui a tutt’oggi non risultano essere ancora state istallate insegne attive sul territorio di Nettuno, ma sul proprio sito risulta pubblicato come “Nuovo Progetto 2024” la “Next Ciry. La tua pubblicità nel cuore della città”.
Il progetto viene descritto nel seguente modo: «Il nuovo progetto di banner pubblicitari sui pali dell’illuminazione pubblica della Città di Nettuno.
Con questo progetto, vogliamo offrire alle aziende un’opportunità di comunicazione efficace e di grande impatto visivo. I nostri banner, infatti, saranno posizionati in punti strategici della città, dove saranno visibili a un’ampia platea di potenziali clienti.
I banner pubblicitari hanno una serie di vantaggi rispetto ad altri tipi di pubblicità, tra cui:
- Visibilità: i banner sono visibili a un’ampia platea di persone, che si muovono quotidianamente in città, anche di notte perché illuminati dal lampione stesso.
- Efficacia: i banner pubblicitari sono in grado di catturare l’attenzione dei passanti e di veicolare un messaggio in modo chiaro e conciso.
- Costo-efficacia: i banner pubblicitari sui pali della pubblica illuminazione sono una soluzione di comunicazione economica, rispetto ad altri tipi di pubblicità, come la cartellonistica classica, televisione o la radio.
Il nostro progetto prevede l’installazione di banner 80cmX200cm Bifacciali, con grafiche personalizzate. I banner saranno realizzati con materiali di alta qualità e saranno sottoposti a controlli periodici per garantire la loro durata nel tempo.
Se sei interessato a saperne di più su questo progetto, ti invitiamo a contattarci per un appuntamento. Saremo lieti di illustrarvi tutte le caratteristiche della nostra offerta e di rispondere a tutte le tue domande.
PRENOTA SUBITO IL TUO BANNER PUBBLICITARIO».
Sul sito risulta pubblicata anche un a mappa della dislocazione dei banner.
Il vigente “Regolamento comunale per la disciplina dei mezzi pubblicitari” del Comune di Nettuno, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 17 del 4 aprile 2013, non consente l’istallazione in modo fisso di stendardi (o insegne a bandiera che dir si voglia) sui pali di illuminazione della luce, facendone in particolare espresso divieto negli ambiti n. 1 e 2 (nel borgo medievale e nel centro storico della città): il Regolamento ne autorizza solo l’istallazione «in occasione di iniziative commerciali o eventi pubblici, limitatamente al periodo dell’iniziativa per 7 giorni prima dell’inizio della manifestazione sino a 24 ore dopo il termine. Il messaggio pubblicitario non può comunque rimanere esposto per più di 90 gg.»
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI
Quello che viene ora definito come “Nuovo Progetto 2024” è stato invece trasmesso al Comune di Nettuno ben 7 anni fa e precisamente il 2 febbraio 2017 come proposta «di poter usare delle strutture già esistenti, come i “lampioni della luce”, sui quali verranno create delle staffe dove si agganceranno dei banner 200×100 bifacciali», precisando che «porterà una nuova forma di guadagno per entrambi».
Ad appena un mese di distanza con deliberazione n. 40 del 21 marzo 2017 la Giunta Comunale ha deciso all’unanimità un «avviso pubblico per la selezione soggetto installatore impianti pubblicitari con partecipazione del comune agli introiti».
Deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 21 marzo 2017
Nelle premesse della deliberazione si parla di un «previo riconoscimento al Comune di una percentuale sui compensi frutto dell’attività pubblicitaria, oltre che dell’imposta comunale sulla pubblicità regolarmente calcolata»: il bando sembra essere stato fortemente voluto dall’allora sindaco poi sfiduciato, Angelo Casto e dall’allora assessore al Bilancio Giuseppe Aquino.
Sindaco Angelo Casto
In un documento rivolto al Sindaco che il 6 maggio 2018 è stato pubblicato sul quotidiano “Il Clandestino”, intitolato “La verità”, a firma degli allora assessori Simona Sanetti, Nanda Salvatori, Daniele Mancini, Guido Fiorillo e Stefano Pompozzi, che hanno approvato la deliberazione n. 40/2017, è riportato il seguente passo: « Sinceramente ci scusiamo per non esserci accorti che nel “sacco” (cosi si chiama in gergo il cumulo degli atti allegati al bilancio) delle delibere finanziarie ce ne era una che avrebbe portato i cittadini di Nettuno sotto il Comune con i forconi: di chi era l’idea di trasformare il Piazzale di San Rocco (ma in verità tutto il centro dal confine di Anzio) in un trionfo di pubblicità sui pali dell’illuminazione? alle nostre rimostranze non hai proferito parola così come quando più di uno di noi ha avuto modo di leggere una imbarazzante mail a te indirizzata rinvenuta sul tuo tavolo».
A tutt’oggi non è dato di conoscere i contenuti di quella «imbarazzante mail» indirizzata al Sindaco Angelo Casto.
La deliberazione precisava ad ogni modo sia le dimensioni degli impianti (mt. 2×1 bifacciali) che la loro tipologia a “stendardo”: benché non previsti nell’allora vigente Regolamento di Pubblicità del Comune di Nettuno, la delibera disponeva paradossalmente che «gli impianti dovranno essere tutti collocati nel rispetto delle norme del codice della strada e del vigente regolamento comunale».
La deliberazione stabiliva fra l’altro quanto segue: «La selezione avverrà in relazione all’offerta più vantaggiosa presentata per il numero di impianti indicati, in termini economici e comunque espressa in forma di percentuale sui proventi delle diffusioni pubblicitarie, con una base minima di partecipazione del 10%».
Il 1° comma dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 dispone testualmente che «su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta … che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato»: dalla deliberazione n. 40/2017 si evince che la proposta di deliberazione (n. 51/2017) è partita dall’Ufficio Ragioneria e che in data 16/03/2017 il dott. Luigi D’Aprano ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica come Responsabile di Settore, mentre come Responsabile del Settore Finanziario ha dichiarato non necessario il parere in ordine alla regolarità contabile.
Con Determinazione Dirigenziale n. 264 del 24 aprile 2017 è stato approvato l’avviso poi reso pubblico il successivo 4 maggio assieme al modulo di domanda.
Avviso pubblico del 4 maggio 2017
Elenca le 22 vie interessate dall’operazione (quasi tutte nel centro storico di Nettuno) per un totale stimato di 600 pali della luce su ognuno dei quali collocare in coppia gli stendardi per la durata delle autorizzazioni di tre anni rinnovabili: precisa la procedura di selezione ed i tre criteri di aggiudicazione (professionalità ed esperienza, progetto di istallazione ed utilizzo degli impianti, percentuale di partecipazione economica riconosciuta al Comune): a tal ultimo riguardo l’avviso dispone che «a partire dalla percentuale a base di gara del 10% verrà assegnato un punto ogni 1% di aumento.
Al fine di consentire un maggior incentivo all’istallazione, in fase di progetto può essere accettata la decorrenza di tale partecipazione dal II anno.
In questo caso il punteggio assegnato diventa di due punti ogni 1% di aumento offerto».
L’avviso fa sapere che «il soggetto affidatario sarà individuato sulla base del maggior punteggio ottenuto su tutti gli elementi valutati».
Con nota prot. n. 32059 del 5 maggio 2017 il Comandante del Corpo di Polizia Locale Dott. Antonio Arancio ha espresso nei riguardi del cosiddetto “bando dei gonfaloni” un parere negativo di cui non risulta che sia stato poi tenuto in alcun conto.
Comandante Antonio Arancio
Tra il 30 ed il 31 maggio 2017 sono state registrate al protocollo del Comune le offerte trasmesse da 3 sole ditte: NEXT (che ha dapprima inviato 2 buste registrate il 19/5/2017, poi sostituite con un unico plico registrato il 30/5/2017), AVIP ITALIA e COMUNICANDO LEADER.
Per la procedura di apertura delle buste con le offerte e per la loro valutazione, il 27 giugno 2017 si è riunita una apposita Commissione composta dal Dott. Luigi D’Aprano (in qualità di Presidente della Commissione), dal Maggiore Franco Paolini (come Responsabile Tributaria Polizia Municipale) e dall’Arch. Jr Stefano Bernicchia (quale Funzionario Area Tecnica Assetto del Territorio).
Verbale della Commissione del 27 giugno 2017
Pur dovendolo sapere nell’ambito delle rispettive competenze, tutti e tre sembrano avere ignorato che sia le dimensioni che la tipologia degli impianti pubblicitari non erano consentite dall’allora vigente Regolamento.
La Commissione ha deciso di escludere la ditta AVIP perché «la tipologia della struttura proposta (vedi sezione “qualità degli impianti”) non risulta conforme a quanto stabilito dall’avviso pubblico al punto 2) sia per dimensioni che per tipologia degli impianti proposti».
Nel valutare invece la “proposta tecnico-qualitativa” di entrambe le offerte rimanenti, la Commissione ha dato un punteggio maggiore alla COMUNICANDO LEADER per quanto riguarda sia i “Lavori svolti negli ultimi 5 anni in pubblicità” (voto medio di 12 contro l’8,66 dato alla NEXT) che la “Esperienza nella conduzione degli impianti pubblicitari” (voto unanime di 10 contro il voto medio di 4,66 dato alla NEXT)”, oltre alla percentuale di partecipazione economica riconosciuta al Comune (10 punti pari al 15% dal 2° anno contro i 6 punti dati alla NEXT pari al 13%): ciò nonostante ad aggiudicarsi l’appalto è stata la NEXT perché ad essa è stato dato un maggiore punteggio per quanto riguarda sia il “Portafoglio clienti” (voto medio di 13 contro il voto medio di 7 dato alla COMUNICANDO LEADER) che per il “Progetto di istallazione e utilizzo degli impianti” (voto unanime di 40 contro il voto medio di 31,33 dato alla COMUNICANDO LEADER).
La differenza esorbitante di quasi 9 punti riguardo al “Progetto di istallazione e utilizzo degli impianti” (che ha portato la NEXT a vincere con una scarto di due soli punti) potrebbe essere stata influenzata dal progetto che la NEXT ha presentato il 2 febbraio 2017 e che comunque sia appare un “condizionamento” a monte che getta quanto meno delle ombre sulla correttezza sia dell’avviso pubblico dell’appalto che della sua aggiudicazione.
Ad agosto del 2017 la S.r.l.s. “Next” ha inviato agli Uffici tutta la documentazione richiesta dall’Amministrazione, facendo istanza di rilascio della prescritta autorizzazione all’installazione degli impianti e manifestando la propria disponibilità al versamento anticipato della tassa pubblicitaria.
Con nota prot. n. 50669 del 13 settembre 2017 il Comandante del Corpo di Polizia Locale Dott. Antonio Arancio ha espresso nuovamente un parere negativo nei riguardi del cosiddetto “bando dei gonfaloni”.
Con Nota VAS prot. n. 18 del 19 ottobre 2017 il sottoscritto ha chiesto all’amministrazione comunale di voler accertare i vizi di legittimità di una serie di impianti pubblicitari che ha evidenziato in un documento allegato, fra i quali è stato ricompreso anche il cosiddetto “bando dei gonfaloni” riguardo al quale sono state rilevate – testualmente – le seguenti irregolarità: «A quest’ultimo riguardo si fa presente che il formato di mt. 2 x 1 non risulta previsto nel vigente “Regolamento Comunale per la disciplina dei mezzi pubblicitari”, così come non risulta nemmeno che si possano installare non meglio definiti “impianti pubblicitari” bifacciali ed in coppia “su ogni palo della pubblica illuminazione”, ubicato su 22 strade, per un totale che è stato stimato in 600 pali.
L’art. 2 del Regolamento, che è dedicato alle “Caratteristiche comuni dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari”, fa riferimento a “strutture di sostegno e di fondazione”, lasciando chiaramente intendere che ogni impianto pubblicitario deve essere saldamente ancorato a terra e non può quindi essere sospeso a mò di gonfalone.
L’art. 10 del Regolamento prevede “striscioni, stendardi e bandiere”, rimandando per le loro caratteristiche “all’art.51, comma 10 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada”, il quale dispone che “l’esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli.
L’esposizione di locandine e stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali.
L’esposizione di striscioni, locandine e stendardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso.
Per gli striscioni, le locandine e gli stendardi, le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari previste dai commi 2 e 4 si riducono rispettivamente a 50 m ed a 12,5 m.”.
…. fra i due contendenti rimasti è stato aggiudicato all’unanimità il massimo punteggio al “progetto di istallazione e utilizzo degli impianti” (inteso come maggior numero presunto di clienti), proposto dalla ditta “Next” di Nettuno ….
Ma sia il Dott. Luigi D’Aprano che i tre membri della Commissione aggiudicatrice non hanno a loro volta preso nella benché minima considerazione che sul piano delle procedure la “zona centrale”, che per ammissione della stessa ditta “Next” verrà abbracciata dai suoi impianti pubblicitari, oltre che ricadere all’interno del vincolo paesaggistico della fascia costiera di Nettuno, è sottoposta anche al vincolo paesaggistico degli insediamenti urbani storici e territori contermini, individuati dallo stesso PTPR come immobili e aree tipizzati, disciplinati dall’art. 43 delle Norme.
Doppio vincolo paesaggistico del centro storico di Nettuno (Tavola_B_34_399. del PTPR)
Il PTPR destina l’area vincolata a “paesaggio dei Centri e Nuclei Storici con relativa fascia di rispetto di 150 metri”.
Il suddetto paesaggio è disciplinato dall’art. 29 [in realtà 30, n dr.] delle Norme del PTPR che al paragrafo 5.5 del Tabella C dispongono che all’interno dei confini di tale paesaggio non sono consentiti i cartelloni pubblicitari.
In considerazione di tutte le difformità di tali impianti con il vigente Regolamento Comunale si chiede agli Uffici competenti di sospendere l’iter del suddetto bando per verificarne comunque tutti gli eventuali vizi di legittimità, provvedendo comunque – nel caso si intendesse andare avanti – a richiedere il rilascio preventivo ed obbligatorio della autorizzazione paesaggistica per ognuno dei presunti 600 impianti pubblicitari, che spetta al Comune nell’esercizio della subdelega consentita dalla legge regionale n. 59 del 19 dicembre 1995, ma che ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) è obbligatoriamente subordinata al parere della competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Roma la provincia di Viterbo e l’Etruria meridionale.».
Nota VAS prot. n. 18 del 19 ottobre 2017
A seguito della istanza di VAS il 3 novembre 2017 il Dirigente dell’Area Economico Finanziaria, Dott. Luigi D’Aprano (che aveva fatto da Presidente della Commissione aggiudicatrice) si è visto costretto a chiedere chiarimenti all’Ufficio Tecnico dando una «diversa valutazione interpretativa del Regolamento in vigore … in merito alla definizione dell’impianto pubblicitario proposto dalla ditta Next».
Con nota prot. n. 67033 del 30.11.2017 il Dott. Benedetto Sajeva ha confermato tutte le censure segnalate dalla associazione VAS: «Gli impianti pubblicitari rappresentati e descritti nell’offerta della ditta Next srl presentano estremi costruttivi e caratteristiche che li diversificano dai classici standard, che sono privi di elementi e componenti che ne danno rigidezza.
Premesso quanto sopra, se come da Lei indicato nella richiamata nota, trattasi di stendardi, si fa presente che il regolamento prevede l’esposizione di “stendardi” solo in occasione di manifestazioni, iniziative commerciali o eventi pubblici, limitatamente al periodo dell’iniziativa, per 7 (sette) giorni prima dell’inizio della manifestazione, sino a 24 ore dopo il termine: il messaggio pubblicitario non può comunque rimanere esposto per più di 90 (novanta) giorni (cfr. l’art. 10 – Caratteristiche degli Impianti – Tabella “Stendardi e bandiere”).
Per ultimo si evidenzia che l’art. 10 del regolamento non prevede nell’ambito 1 (non definito fisicamente) il posizionamento di impianti pubblicitari di nessun genere, compresi gli stendardi e/o bandiere.
Si ritiene che l’ambito 1 interessi proprio la zona centrale, “borgo e fascia costiera”, zona interessata principalmente dalla istallazione degli impianti pubblicitari in oggetto.»
Dott. Benedetto Sajeva
Il Dott. Benedetto Sajeva ha nella sostanza messo in discussione il parere favorevole rilasciato proprio dal Dott. Luigi D’Aprano in merito alla presunta regolarità tecnica della deliberazione della Giunta Comunale n. 40/2017 e del conseguente appalto.
Per posta elettronica certificata trasmessa il 5 dicembre 2017 il Dirigente dell’Area Economico Finanziaria Dott. Luigi D’Aprano ha comunicato alla S.r.l.s. NEXT il diniego al rilascio dell’autorizzazione all’installazione di impianti pubblicitari da collocare sui pali della pubblica illuminazione, motivandolo con il parere negativo espresso dal Dott. Benedetto Sajeva il 30/11/2017.
Con nota del 7 dicembre 2017 il Segretario Generale del Comune di Nettuno, Dott. Alberto Vinci ha risposto alla associazione VAS facendo presente che «il procedimento si è concluso con un diniego di autorizzazione in virtù del parere negativo espresso dall’Ufficio Tecnico comunale» competente.
Non essendo a conoscenza a quel momento della nota dell’Ufficio Tecnico del 30.11.2017, con Nota VAS prot. n. 33 del 9 dicembre 2017 il sottoscritto ha fatto presente al Dott. Alberto Vinci quanto segue: «Si chiede di sapere quale sia questo Ufficio Tecnico e con quale motivazione abbia espresso parere negativo in data che dovrebbe essere ad ogni modo successiva non solo alla procedura di selezione pubblica decisa dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 40 del 21 marzo 2017, ma anche e soprattutto alla decisione presa il 27 giugno 2017 dalla apposita Commissione aggiudicatrice che ha scelto la S.r.l. “Next”: un “parere” di tipo preventivo ed obbligatorio come questo doveva essere preso a monte e non a valle dell’intera procedura, PER EVITARE SE NON ALTRO CONTENZIOSI DA PARTE DELLA DITTA CHE SI È AGGIUDICATA IL BANDO.
Si chiede inoltre di sapere quale sia precisamente l’Ufficio che ha deciso il diniego dell’autorizzazione ad istallare questa particolare forma di affissione pubblicitaria.
Si chiede infine di far sapere più specificatamente le forme ed i modi con cui si sarebbe concluso questo procedimento, che a giudizio di questa associazione dovrebbe essere formalizzato con apposita deliberazione della Giunta comunale con l’annullamento motivato del bando da lei stessa voluto.
Come espressamente assicurato dalla stessa nota del Segretario Generale, questa associazione rimane in attesa di essere “noviziata sulle ulteriori azioni che sull’oggetto verranno adottate”».
Nota VAS prot. n. 33 del 9 dicembre 2017
Con nota del 20 dicembre 2017 il Segretario Generale Dott. Alberto Vinci ha fatto sapere a questa associazione che «relativamente alla procedura che ha concluso l’iter per la selezione di un soggetto istallatore di impianti pubblicitari, si rammenta che la Giunta è organo di indirizzo e non organo gestionale».
Alla suddetta nota è stato allegato il referto del nucleo di Polizia Locale del 19.12.2017 con cui viene fatto sapere al riguardo che «il servizio non è in grado di fornire informazioni su eventuali azioni intraprese dall’area comunale di competenza».
Si mette in grande risalto che il suddetto referto è stato sottoscritto anche dal Maggiore Franco Paolini, che ha fatto parte della Commissione che ha aggiudicato il bando alla NEXT.
Con nota VAS prot. n. 1 del 12 gennaio 2018 il sottoscritto ha replicato nel seguente modo: «Stando alle notizie fin qui fornite “il procedimento si è concluso con un diniego di autorizzazione in virtù del parere negativo espresso dall’Ufficio Tecnico comunale” competente: questa associazione aveva chiesto “di sapere quale sia questo Ufficio Tecnico e con quale motivazione abbia espresso parere negativo”, “quale sia precisamente l’Ufficio che ha deciso il diniego dell’autorizzazione ad istallare questa particolare forma di affissione pubblicitaria” ed infine di far conoscere “più specificatamente le forme ed i modi con cui si sarebbe concluso questo procedimento, che a giudizio di questa associazione dovrebbe essere formalizzato con apposita deliberazione della Giunta comunale con l’annullamento motivato del bando da lei stessa voluto”.
Senza rispondere a nessuno dei tre suddetti quesiti, il Segretario Generale ed il Dirigente della Polizia Locale hanno genericamente rammentato che “la Giunta è organo di indirizzo e non organo gestionale”.
Si rammenta a nostra volta che proprio l’indirizzo di dare avvio alla procedura di selezione pubblica è stato deciso dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 40 del 21 marzo 2017, cui dovrebbe spettare per deduzione logica anche l’indirizzo di annullare o comunque di fare annullare, l’esito del bando che si è aggiudicato la S.r.l. “Next”, motivandone le ragioni.
Si reiterano pertanto le suddette richieste, con preghiera di precisare quale sia l’organo gestionale cui spetterebbe l’annullamento del bando con specifico atto formale.»
Con nota prot. n. 8363 del 6 febbraio 2018 è stato notificato al Comune il ricorso al TAR n. 1776, poi depositato il 15 febbraio 2018, con cui la S.r.l.s. NEXT ha chiesto l’annullamento previa sospensiva della nota del 5 dicembre 2017 con cui è stato comunicato il diniego dell’autorizzazione all’installazione di impianti pubblicitari comunicato con la nota del 5 dicembre 2017, nonché «di ogni altro atto, antecedente o conseguenziale, e/o comunque connesso, presupposto o coordinato con l’atto impugnato, ivi compresa, per quanto occorrer possa, la nota dell’Ufficio Tecnico prot. n. 67033 del 30.11.2017».
Con deliberazione n. 51 del 22 febbraio 2018 la Giunta Comunale ha nominato come proprio difensore, con la parcella di 10.040,21 €, l’avv. Antonio Francesco Caputo fondatore e responsabile dal 2005 dell’Istituto Etico per l’Osservazione e la Promozione degli Appalti (IEOPA), a cui nel 2018 il dott. Luigi D’Aprano ha affidato il patrimonio immobiliare del Comune di Nettuno per un valore 10 milioni di euro: l’affidamento è stato in seguito denunciato dal dirigente Gianluca Faraone, che a gennaio del 2019 è stato poi chiamato in Commissariato, come riporta un articolo pubblicato sul settimanale “ControCorrente.Name” del 29 gennaio 2019.
Avv. Francesco Caputo
Antonio Francesco Caputo è stato anche al centro di qualche telefonata di Buzzi, quello di Mafia Capitale socio di Carminati: proprio parlando di Caputo, in particolare, Buzzi – in una conversazione intercettata – affermava: «i soldi li ha presi da noi ‘sto stronzo, tutti ci trattano bene perché noi paghiamo tutti».
Con Sentenza n. 4796 del 6 marzo 2018 la Seconda Sezione Bis del TAR del Lazio ha accolto il ricorso della NEXT: è stata riconosciuta la violazione dell’art. 10 Bis della legge n. 241/1990 (rilevata dalla “Next”) , ai sensi del quale «nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l’autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda».
Allo stesso riguardo il TAR ha riconosciuto che «il suddetto diniego di autorizzazione non risulta, infatti, ricompreso nella procedura di selezione, conclusasi con l’approvazione da parte dell’Amministrazione della graduatoria finale», prendendo atto dell’operato contraddittorio del Comune che ha negato da un lato l’autorizzazione ad istallare gli stendardi senza però annullare contestualmente dall’altro lato il “bando dei Gonfaloni”, vale a dire la deliberazione della Giunta n. 40/2017 ed il conseguente bando di gara.
Sempre allo stesso riguardo il TAR ha fatto notare che «il ricorso oltre che ammissibile, è fondato e meritevole di accoglimento, per violazione dell’art. 10 bis della l.n. 241/1990 e per eccesso di potere per contraddittorietà dell’agire dell’Amministrazione che, dopo aver deciso di bandire la selezione per il gestore degli impianti pubblicitari, specificando anche le caratteristiche tecniche dei cd “stendardi” e le zone della città dove avrebbero dovuto essere apposti, ha negato alla vincitrice della procedura, il cui progetto corrispondeva pienamente alle prescrizioni del bando, l’autorizzazione all’apposizione degli impianti senza alcun preavviso, per la pretesa contrarietà della proposta così come elaborata dalla Next s.r.l. s. al regolamento comunale, NON RITENENDO, PERALTRO, IN ALCUN MODO DI DOVER PREVIAMENTE AGIRE IN AUTOTUTELA SULLA GARA ESPLETATA, né di dover rendere partecipe delle problematiche insorte la società interessata, che avrebbe potuto anche dichiarare, come effettivamente avvenuto nel presente giudizio, la propria disponibilità ad adeguarsi alle prescrizioni dettate dal regolamento.
Da qui l’illegittimità del diniego impugnato, che deve essere annullato per i motivi suddetti».
Il TAR ha quindi annullato «il provvedimento impugnato, mandando all’Amministrazione Comunale di riesaminare l’istanza della ricorrente secondo i principi suindicati»
La sentenza «condanna il Comune di Nettuno alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.500,00 oltre accessori di legge ed oltre alla rifusione del contributo unificato»: si è creato così un danno erariale quanto meno di circa 12.000,00 €.
Sentenza n. 4796 del 6 marzo 2018
Con nota del 9 febbraio 2018 il Comune di Nettuno ha dato risposta alla associazione VAS senza entrare nel merito dell’annullamento del bando.
Nell’ignoranza a quel momento della sentenza del TAR del Lazio, con nota VAS prot. n. 8 del 28 marzo 2018 il sottoscritto ha replicato al riguardo nel seguente modo: «Tanto nella nota del Segretario Generale del 9 febbraio 2018 quanto nella allegata relazione di servizio del nucleo di Polizia Locale del 30 gennaio 2018 non si fa alcun cenno al riguardo e quindi non si dà risposta alla richiesta di questa associazione di precisare quale sia l’organo gestionale cui spetterebbe l’annullamento del bando con specifico atto formale.
Risulta a questa associazione che la Next S.r.l. ha fatto ricorso al TAR contro il Comune di Nettuno, impugnando presumibilmente il parere negativo espresso dal competente Ufficio Tecnico comunale: il Comune di Nettuno dovrà quanto meno motivare nell’ambito di tale procedimento le ragioni di un parere acquisito dopo l’aggiudicazione del bando e formalizzarne in qualche modo il suo annullamento, fornendone le ragioni.»
Nota VAS prot. n. 8 del 28 marzo 2018
Con nota del 17 aprile 2018, a firma del Dirigente della Polizia Locale Dott. Antonio Arancio e del Maresciallo Maggiore Massimo De Marco (come Responsabile del Procedimento), è stata comunicata alla associazione VAS la seguente risposta: «Contro il ricorso al TAR promosso dalla NEXT, il Comune si è costituito in giudizio, affidando regolare incarico ad un legale esperto in materia, sarà sua cura formulare la migliore difesa dell’ente».
In data 2 maggio 2018 la senatrice Loredana De Petris ha presentato una interrogazione al Ministro dell’Interno (4-00070) in cui fra l’altro si fa presente che «la segnalazione di VAS evidenziava i vizi di legittimità del cosiddetto “bando per gonfaloni”, promosso dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 40 del 21 marzo 2017, di cui è stato comunicato a VAS l’annullamento, senza dimostrare l’atto amministrativo che abbia formalizzato un tale provvedimento: la ditta “Next” Srl, che ha vinto il bando, ha nel frattempo fatto ricorso al TAR contro il Comune» ed ha quindi chiesto «se non ritenga necessario ed urgente esercitare i controlli di competenza sugli organi del Comune di Nettuno, con particolare riferimento al settore delle affissioni pubblicitarie, anche al fine di valutare l’eventuale sussistenza di comportamenti omissivi di rilievo associativo che possano incidere negativamente sulla correttezza e sulla trasparenza delle attività amministrative».
On. Loredana De Petris
2° interrogazione di Loredana De Petris
Il 3 maggio 2018 il Sindaco di Nettuno Angelo Casto è stato sfiduciato da 13 consiglieri comunali, di cui 4 della maggioranza, per i quali fra i motivi non ultimi che hanno portato alla firma del documento di sfiducia presso un notaio sembra esserci anche il cosiddetto “bando dei gonfaloni”.
Gli è subentrato il Commissario Straordinario dott. Bruno Strati.
Commissario Bruno Strati
Lo stesso giorno con nota inviata per posta elettronica l’Avv. Francesco Antonio Caputo, nel ritenere le tesi poste dal Comune di Nettuno al TAR e reiette assolutamente fondate, ha consigliato di esperire appello al Consiglio di Stato, proponendosi con la stessa parcella riservatagli per il 1° grado di giudizio.
Nella mattinata dell’11 maggio 2018 si sono presentati al Comune di Nettuno gli investigatori del commissariato di Polizia che hanno acquisito gli atti di due importanti filoni di indagini, il primo dei quali riguardava la “Next”.
Come riportato il 12 maggio 2018 sul quotidiano “Il Clandestino” «gli investigatori del Commissariato hanno acquisito tutte le carte del Bando, i pareri e anche una serie di comunicazioni interne tra la Next e i vertici dell’Amministrazioni.
Comunicazioni relative sia alla presentazione del progetto che ad accordi presi e poi non rispettati.
La documentazione è stata inviata in Procura per le valutazioni del caso e per capire come mai l’iter si sia spinto fino alla fine, senza i necessari presupposti».
Con nota VAS prot. n. 28 del 28 maggio 2018 il sottoscritto ha chiesto al Commissario Straordinario dott. Bruno Strati di ottemperare alla sentenza del TAR n. 4796/2018 comunicando alla S.r.l.s. “Next” ai sensi dell’art. 10 Bis della legge n. 241/1990 i motivi tecnici che ostano in modo inderogabile all’accoglimento della istanza di rilascio della prescritta autorizzazione all’installazione degli impianti, annullando la deliberazione n. 40 del 21/03/2017 e contestualmente il verbale di aggiudicazione del bando.
Nota VAS prot. n. 28 del 28 maggio 2018.
Benché indirizzata via p.e.c. esclusivamente al Dott. Strati, l’Ufficio Protocollo del Comune l’ha smistata prima all’allora Segretario Generale Dott. Alberto Vinci ed al Dott. Luigi D’Aprano.
Al fine di avere una conoscenza più approfondita del procedimento che è stato seguito, gli On.li Stefano Fassina e Loredana De Petris hanno chiesto di avere copia ai sensi dell’art. 25 della legge n. 241/1990 dei seguenti atti:
- progetto di affissione di banner pubblicitari ai lampioni della luce della città, proposto dalla S.r.l. “Next” al Comune con missiva del 2 febbraio 2017;
- nota del 3 novembre 2017 con cui il Dirigente dell’Area Economico Finanziaria ha chiesto chiarimenti all’Ufficio Tecnico;
- nota prot. n. 67033 del 30.11.2017 con cui il Dott. Benedetto Sajeva ha risposto Dirigente dell’Area Economico Finanziaria;
- nota del 5 dicembre 2017 con cui il Dirigente dell’Area Economico Finanziaria ha comunicato alla S.r.l. “Next” il diniego dell’autorizzazione all’installazione di impianti pubblicitari da collocare su pali della pubblica illuminazione.
Con nota inviata per posta elettronica il 31 maggio 2018 il Dirigente dell’Area Economico Finanziaria dott. Luigi D’Aprano ha espresso l’opportunità e la necessità di proporre appello avverso la Sentenza n. 4796/18 del TAR Lazio.
Con deliberazione n. 8 del 4 giugno 2018 l’allora Commissario Straordinario dott. Bruno Strati ha incaricato l’avv. Antonio Francesco Caputo di impugnare al Consiglio di Stato la sentenza del TAR n. 4796/2018, con la stessa parcella di 10.040,21 € riservatigli per il I grado di giudizio, con ricorso 4818.
In allegato ad un messaggio di posta elettronica della Polizia Tributaria del Comune di Nettuno trasmesso il 21 giugno 2018 a firma del Maresciallo Maggiore del Corpo di Polizia Locale Massimo De Marco, indirizzato al Comandante Antonio Arancio, è stata trasmessa una “Proposta di modifica al regolamento comunale per la disciplina dei mezzi pubblicitari”.
Oltre a proporre modifiche delle distanze minime in palese violazione di quelle prescritte dal Regolamento di Attuazione del Codice della Strada (DPR 495/1992), la “Proposta” riduce fra l’altro da quattro a tre gli Ambiti del territorio comunale, facendo identificare il centro storico con una sola arteria (Via Giacomo Matteotti, con piazza Mazzini lungo il suo percorso), con la chiara finalità di consentire il “bando dei gonfaloni”, anche se temporaneamente.
Con nota del 10 luglio 2018, a firma del Commissario Straordinario Dott. Bruno Strati e del Sub Commissario Straordinario Dott. Gerardo Infantino, sono stati consegnati i 4 documenti richiesti dall’On. Fassina e dalla senatrice De Petris.
Non avendo dato seguito alla istanza di VAS, con nota prot. n. 35 del 17 luglio 2018 il sottoscritto ha sollecitato il dott. Bruno Strati a rispondere, per non incorrere nel reato di omissione di atti dovuti d’ufficio di cui all’art. 328 del Codice Penale: il dott. Strati ha allora voluto un incontro in Comune con il sottoscritto.
Nota VAS prot. n. 35 del 17 luglio 2018
L’incontro si è tenuto il 27 luglio 2019, dapprima in presenza del Sub Commissario Prefettizio dott. Gerardo Infantino e poi anche del Segretario Generale Alberto Vinci, del Comandante dott. Antonio Arancio e del dott. Luigi D’Aprano che ha tenuto a sottolineare che il Comune di Nettuno non era comunque obbligato a fare un bando, perché secondo lui poteva assegnare direttamente alla Next l’istallazione di 600 stendardi sugli altrettanti pali della illuminazione della luce ubicati nel centro storico di Nettuno: gli ho ribattuto che in tal caso il Comune avrebbe violato la Direttiva CEE sulla libera concorrenza (Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004) ed il decreto legislativo che l’ha recepita (D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006).
Dopo che ho fatto presente che la sentenza del TAR era del 6 marzo 2018 e che non mi risultava che il Comune vi avesse ottemperato a distanza ormai di più di 4 mesi, il dott. Luigi D’Aprano mi ha risposto facendo sapere che il Comune aveva impugnato al Consiglio di Stato la sentenza: gli ho messo in evidenza che in quel modo il Comune di Nettuno si era esposto ad una sentenza di rigetto e non certo di accoglimento del ricorso da parte del Consiglio di Stato e che qualcuno, non il sottoscritto, a quel punto poteva arrivare a denunciare il Comune alla Corte dei Conti per danni erariali.
A causa di un altro impegno inderogabile in altro ufficio il Dott. Bruno Strati è dovuto andare via, lasciandomi però a confrontarmi con il dott. Antonio Arancio, che mi ha invitato a farmi dare una copia delle modifiche al Regolamento di Pubblicità.
Con Ordinanza n. 4196 del 7 settembre 2018 la Sezione Quinta del Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare del ricorso n. 4818 del Comune di Nettuno perché «le censure formulate dall’appellante principale, alla sommaria delibazione propria della presente fase cautelare, non si profilano dotate di immediata persuasività».
Ordinanza n. 4196 del 7 settembre 2018
L’Ordinanza cha condannato il Comune di Nettuno alla rifusione delle spese di lite, che ha liquidato il 1.500,00 € oltre accessori: il conseguente danno erariale provocato anche dal Commissario Straordinario è arrivato così ad ammontare complessivamente a 24.000,00 € circa.
L’On. Stefano Fassina ha presentato una interrogazione parlamentare all’allora Ministro dell’Interno n. 4-00970 del 10 settembre 2018, in cui fra l’altro fa riferimento al “bando dei gonfaloni” affermando che «anziché ottemperare alla sentenza del Tar, il comune di Nettuno ha deciso di impugnarla con ricorso al Consiglio di Stato» e chiede «se il Ministro interrogato non ritenga di assumere le iniziative di competenza, anche per il tramite del commissario straordinario, per garantire la correttezza e la trasparenza delle attività amministrative nel comune di Nettuno, con particolare riferimento al settore delle affissioni pubblicitarie.»
Interrogazione dell’On. Stefano Fassina n. 4-00970
Con prot. n. 51302 del 13 settembre 2018 prot. n. 51302 è stato notificato al Comune il ricorso n. 10246 per ottemperanza proposto davanti al T.A.R. del Lazio dalla NEXT S.r.l.s., per l’esecuzione della sentenza n. 4796/2018.
Con nota prot. n. 55025 del 2 ottobre 2018 il Dirigente dell’Area Economico Finanziaria Dott. Luigi D’Aprano ha comunicato, sentito l’avv. Francesco Antonio CAPUTO, già difensore dell’Ente nel giudizio di primo grado e grado d’appello, la necessità e l’opportunità di costituirsi in giudizio avverso il nuovo ricorso.
In data 16 ottobre 2018 l’associazione culturale “Nettuno Libera” ha chiesto al Dott. Bruno Strati «di accertare se l’operato di tutti i dirigenti responsabili delle vicende narrate, oggetto dell’interrogazione dell’On. Fassina, sia coerente con i doveri di un dirigente pubblico e se sia effettivamente svolto nell’interesse del Comune di Nettuno»: con la nota suddetta l’associazione ha chiesto «in particolare quale sia stato l’interesse del Comune di Nettuno a proporre ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza del TAR del Lazio n. 4796 del 6 marzo 2018 e soprattutto chi pagherà il procurato danno erariale e come la S.V. intenda ottemperare alla suddetta sentenza, provvedendo eventualmente a tutela dell’interesse dell’Ente in sede sia disciplinare, che civile e penale nel caso che accertasse abusi o gravi omissioni da parte dei funzionari tanto dell’amministrazione comunale quanto del Corpo di Polizia Locale».
Con nota VAS prot. n. 50 del 21 ottobre 2018 il sottoscritto ha fatto riferimento alla “Proposta di modifica al regolamento comunale per la disciplina dei mezzi pubblicitari”, di cui è riuscito ad avere nel frattempo una copia ed a redigere le sue osservazioni che ha trasmesso in allegato, facendo presente che «ha rilevato tutta una serie di vizi di legittimità, che onestamente mai si sarebbe aspettato da un Corpo di Polizia Locale che non può non conoscere l’intera normativa vigente in materia e che sembrano peraltro tradire in modo maldestro una certa strumentalità finalizzata soprattutto a far rientrare dalla finestra il bando dei gonfaloni che era stato annullato e fatto uscire dalla porta maestra: con la proposta vengono infatti cambiati i confini del centro storico del Comune di Nettuno a favore della “Next”, riducendoli ad una sola arteria, concedendole così di istallare i gonfaloni anche se per un periodo temporaneo in quello che rimane comunque a tutti gli effetti il vero centro storico vincolato di Nettuno.»
In chiusura della propria nota il sottoscritto ha affermato che «non sa se al momento la proposta di modifica al Regolamento sia stata già portata alla attenzione della S.V., con la dichiarata finalità di fargliela prima adottare nelle veci della Giunta Comunale e poi approvare definitivamente nelle veci del Consiglio Comunale.
In un caso come nell’altro, ai sensi sempre dell’art. 9 della legge n. 241/190, il sottoscritto si sente in diritto di mettere in risalto la totale inopportunità di approvare un simile provvedimento per le seguenti due ragioni:
– si tratterebbe di un atto di straordinaria amministrazione che di norma non viene quasi mai adottato in regime di Commissariamento Straordinario e che avverrebbe in totale assenza di contradditorio con gli operatori del settore, oltre che con le associazioni portatrici di interessi diffusi (vedi per analogia la sentenza della I Sezione del T.A.R. Lazio n. 457 del 24 agosto 2018);
– si approverebbe un provvedimento malgrado la serie di vizi di legittimità, con il rischio che possa essere subito dopo impugnato da chiunque abbia interesse al totale rispetto della legalità.»
Nota VAS prot. n. 50 del 21 ottobre 2018
Il dott. Bruno Strati non ha mai risposto alla suddetta istanza, ma non risulta ad ogni modo che sia stata approvata a tutt’oggi la “Proposta di modifica al regolamento comunale per la disciplina dei mezzi pubblicitari”.
A nome sempre di VAS con nota prot. n. 51 del 19 novembre 2018 il sottoscritto ha fatto presente al Commissario Straordinario che per ottemperare alla sentenza del TAR rimanevano come uniche strade possibili la concessione della istallazione di “stendardi” per 90 giorni al massimo, comunque non nel centro storico dove sono vietati e comunque sempre tramite regolare bando di gara, senza nessuna possibilità di modificare il vigente Regolamento Comunale di Pubblicità secondo la proposta elaborata dal Corpo di Polizia Locale oppure l’annullamento dell’intero bando dei gonfaloni secondo quanto proposto dal sottoscritto fin dal 28 maggio 2018.
Con la suddetta nota il sottoscritto ha diffidato il Commissario Straordinario a rispettare e far rispettare comunque la legalità.
Nota VAS prot. n. 51 del 19 novembre 2018
Con Deliberazione n. 85 del 9 novembre 2018 il Commissario Straordinario dott. Bruno Strati con i poteri della Giunta Comunale ha nuovamente individuato l’avv. Francesco Antonio Caputo quale soggetto cui affidare l’incarico di resistere avverso il giudizio di ottemperanza alla sentenza del TAR n. 4796/2018, per un preventivo di spesa del tutto anomalo di 500 €.
Con Determinazione Dirigenziale n. 1347 del 18 dicembre 2018, a firma di Gianluca Faraone, è stato formalizzato l’incarico all’avv. Francesco Caputo con la parcella di 500,48€.
Con Sentenza n. 198 del 7 gennaio 2019 il TAR ha accolto il ricorso della “Next” S.r.l.s. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 4796 del 6 marzo 2018 ed ha testualmente stabilito:
– di ordinare «al Comune di Nettuno di dare piena ed integrale esecuzione, nel termine di 30 giorni, alla sentenza di questo Tribunale n. 4796/2018, PROVVEDENDO AL RIESAME DELL’ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE proposta dalla ricorrente»;
– di condannare «il Comune di Nettuno, in caso di ulteriore inerzia, a decorrere dal trentunesimo giorno e per un periodo massimo di ulteriori 60 giorni, al pagamento in favore della ricorrente di una penalità di mora giornaliera pari ad Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nello svolgimento del suddetto riesame»;
– di disporre che «in caso di persistente inerzia dell’Amministrazione Comunale, protrattasi per oltre 90 giorni, all’esecuzione provveda, in qualità di Commissario ad acta, il Direttore della Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie e Strumentali del Dipartimento per le Politiche del Personale dell’Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie del Ministero dell’Interno, o funzionario da lui designato», ha posto «a carico del Comune di Nettuno il compenso del Commissario ad acta, da liquidarsi con successivo provvedimento, a richiesta dell’interessato» di condannare «il Comune di Nettuno al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano complessivamente in euro 1.500,00 oltre oneri di legge ed oltre alla rifusione del contributo unificato».
Sentenza del TAR n. 198 del 7 gennaio 2019
Il danno erariale creato è arrivato ad ammontare a 26.500,00 € circa.
quotidiano “Il caffè”
Il 12 gennaio 2019 il quotidiano locale “Il Clandestino” ha pubblicato un articolo dal titolo “Bando Next, il Comune verso l’approvazione del progetto”, con cui ha dato notizia della suddetta sentenza del TAR ed ha fatto sapere che il Commissario ad acta comunque non arriverà perché «l’Amministrazione ha già dato mandato ai dirigenti di ottemperare alla sentenza del Tribunale che, entro i 30 giorni previsti, sarà attuata».
quotidiano “Il Clandestino”
A nome di VAS con nota prot. n. 1 del 16 gennaio 2019 il sottoscritto ha fatto presente l’obbligo di ottemperare alle sentenze del TAR n. 4796/2018 e 198/2019, ma nel rispetto della intera normativa vigente in materia, ed ha invitato il dott. Bruno Strati ad ottemperare ad entrambe le sentenze del TAR tenendo nella dovuta considerazione le possibili forme e modalità più volte esposte da VAS: lo ha diffidato comunque dall’intraprendere qualunque altro diverso provvedimento che non fosse conforme pienamente al vigente Regolamento di Pubblicità del Comune di Nettuno.
Nota VAS prot. n. 1 del 16 gennaio 2019
Anche a questa istanza non è stata data mai risposta.
La sen. Loredana De Petris ha presentato l’interrogazione n. 4-01109 del 17 gennaio 2019, riferita esclusivamente al “bando dei gonfaloni”, con cui ha chiesto di sapere se il Ministro dell’Interno «non ritenga necessario e urgente esercitare i controlli di competenza sugli organi del Comune di Nettuno, con particolare riferimento al comportamento che è stato fin qui tenuto non solo dal dirigente dell’area economico finanziaria e dal comandante e dai dirigenti del corpo di Polizia locale, ma soprattutto dal commissario straordinario del Comune di Nettuno, al fine di valutare l’eventuale sussistenza di comportamenti omissivi di rilievo associativo, che possano aver inciso negativamente sulla correttezza e sulla trasparenza delle attività amministrative».
Interrogazione sul bando dei gonfaloni
Il dott. Luigi D’Aprano ha promosso una Conferenza di Servizi per l’ottemperanza alla sentenza favorevole alla S.r.l.s. “Next”: con nota prot. 11714 del 31 gennaio 2019 il Comandante Antonio Arancio ha comunicato al dott. Luigi d’Aprano «la non partecipazione in quanto impegnato nei corsi universitari formativi», ma ha ribadito i 2 pareri negativi al bando già da lui espressi e precisato quanto consente il vigente Regolamento di Pubblicità del Comune di Nettuno.
Il 6 febbraio 2019 il dott. Luigi D’Aprano ha rilasciato alla S.r.l.s. “Next” una autorizzazione di tre anni alla istallazione di impianti pubblicitari di tipo temporaneo in adesione al Regolamento comunale, limitata per spazio, tempo e tipologia rispetto alla gara..
Il provvedimento restringe la possibilità di istallazioni temporanee di “stendardi” solo su Via Santa Barbara, via Ugo La Malfa e via San Giacomo, senza precisare le ragioni che hanno portato a decidere per questo numero di vie e la scelta che si è concentrata sul tre tali strade anziché su altre: si può solo dedurne per certo che le tre suddette vie sono al di fuori del centro storico vincolato e soprattutto dell’ambito n. 1 dove il Regolamento vieta espressamente l’istallazione di “stendardi”.
A nome di VAS con nota prot. n. 23 del 13 marzo 2019, indirizzata al dott. Bruno Strati ed al Comandante Antonio Arancio, che si rimette in allegato per opportuna conoscenza, il sottoscritto ha rilevato tutta una serie di vizi di legittimità della autorizzazione di tre anni rilasciata dal dott. Luigi D’Aprano ed ha chiesto «di rispettare e far rispettare la legalità esercitando e facendo esercitare il potere di autotutela, provvedendo all’annullamento non solo della autorizzazione di cui al oggetto, ma quanto meno anche della deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 21 marzo 2017».
Nota VAS prot. n. 23 del 13 marzo 2019
Il 12 marzo 2019 la S.r.l. “Next” ha comunicato al Comune di Nettuno di aver fatto di nuovo ricorso N. 3368 al TAR «per l’annullamento dell’autorizzazione notificata via pec il 07.02.2019 e per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi”».
Con Deliberazione n. 54 del 4 aprile 2019 il dott. Bruno Strati, convinto sempre dal dott. Luigi D’Aprano, ha deciso stavolta di non dare più incarico di opporsi all’avv. Caputo, accogliendo il «preventivo inviato dal Prof. Avv. Paolo Stella Richter calcolato ai minimi tariffari stabiliti dal D.M. 55/2014, pari ad € 12.930,72 omnicomprensivo»: in caso di nuova sconfitta il danno erariale creato arriverebbe ad ammontare a 39.500,00 € circa.
Sul settimanale ControCorrente.Name del 13 aprile 2019 è stato pubblicato un articolo dal titolo “Next, dopo l’avvocato Caputo arriva l’avvocato Richter. Altro impiccio” dove si fanno le seguenti domande: «Già perché come è stato possibile affidare l’incarico all’avvocato Richter se lo stesso difende i proprietari degli immobili di via Gorizia contro il Comune di Nettuno?
Un avvocato che è parte in causa contro il Comune, quindi in posizione di conflittualità, come può difenderlo in altri procedimenti?
Non è una questione etica.
Non si può proprio fare».
Con sentenza n. 3911 dell’11 giugno 2019 la Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha respinto sia il ricorso 4818 del Comune di Nettuno che l’appello incidentale della S.r.l.s. Next (di risarcimento di danni, richiesto anche il 1° grado), compensando tra le parti le spese di giudizio.
sentenza del Consiglio di Stato n. 3911 dell’11 giugno 2019
Nella sentenza si parla anche della autorizzazione temporanea rilasciata da Luigi D’Aprano, impugnata dalla “Next”, che «ha evidenziato che l’autorizzazione de qua permette l’installazione di non più di una trentina di stendardi contro i 600 previsti dalla procedura selettiva».
La sentenza del TAR n. 4796/2018 é così passata in giudicato.
Sul settimanale ControCorrente.Name del 15 giugno 2019 è stata riportata la notizia della sentenza del Consiglio di Stato, con il seguente passaggio: «Abbiamo pubblicato parte della sentenza del Consiglio di Stato, da cui emerge che quello che scrive .. il Vas viene riportato dai Giudici del Consiglio di Stato.
Vuol dire che il Comune sembra quasi voler incassare una sconfitta».
Della sentenza si evidenzia in particolare il seguente passaggio: «Ciò posto, non potendosi ipotizzare che il bando prevedesse clausole in frontale contrasto con il predetto regolamento comunale, per la semplice ed evidente ragione, dirimente, che l’Amministrazione comunale non ha avviato alcuna attività di autotutela …»
A giugno 2019 al Commissario Strati è subentrato il Sindaco Alessandro Coppola.
Sindaco Alessandro Coppola
In questo frattempo il ricorso n. 3368 del 2019, con cui S.r.l.s. Next ha impugnato l’autorizzazione rilasciata via pec il 7 febbraio 2019 dal dott. Luigi D’Aprano, è stato accolto dalla Sezione Seconda Bis del TAR del Lazio con sentenza n. 11415 pubblicata il 30 settembre 2019.
La sentenza afferma che «invero nella sentenza TAR Lazio, II bis, n.4796 del 2018, ormai passata in giudicato, è statuito che il Comune di Nettuno, dopo aver aggiudicato la gara relativa all’installazione di impianti pubblicitari su pali della pubblica illuminazione alla predetta Società, attenutasi sul punto alla lex specialis, non poteva poi negare l’installazione dei suddetti impianti, per contrarietà degli stessi al Regolamento comunale, SENZA ANNULLARE IN AUTOTUTELA LA PROCEDURA o coinvolgere Next srls in merito all’adeguamento degli impianti predetti.
Ne consegue che l’atto del 6 febbraio 2019, col quale il Soggetto pubblico autorizzava un’installazione degli impianti, in adesione al Regolamento comunale, limitata per spazio, tempo e tipologia rispetto alla lex specialis di gara, va dichiarato nullo, ex art.114, comma 4b c.p.a., per violazione del giudicato.»
La sentenza afferma altresì che «il Comune di Nettuno sostiene che il primo giudice non si è avveduto che il diniego di autorizzazione era una vera e propria revoca dell’aggiudicazione, in quanto tale non soggetta alla comunicazione del preavviso di diniego.
L’argomentazione è frutto di una evidente forzatura.»
Il TAR ha conseguentemente disposto che «il Comune di Nettuno deve pertanto eseguire la sentenza n. 4796 del 2018, secondo quanto ivi dianzi esposto, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrente dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.
In caso di ulteriore inerzia, l’Amministrazione sarà tenuta al pagamento in favore della ricorrente di una penalità di mora, ex art. 114, comma 4e c.p.a., pari ad € 50,00 (Cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo nello svolgimento del suddetto riesame.»
Il TAR ha respinto invece «la domanda di condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno conseguente, dovendo il Soggetto pubblico riesercitare il suo potere autorizzativo», ma ha comunque condannato il Comune di Nettuno «al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in € 1.000,00 (Mille/00) oltre ad accessori di legge.»
Sentenza n. 11415 del 30 settembre 2019
La suddetta condanna si aggiunge alle altre due inflitte dal TAR con le sentenze n. 4796 del 6 marzo 2018 e n. 198 del 7 gennaio 2019 ed alle due inflitte dal Consiglio di Stato dapprima con Ordinanza n. 4196 del 7 settembre 2018 e poi con sentenza n. 3911 del 16 giugno 2019: se ai pagamenti a cui il Comune di Nettuno è stato costretto per le spese di giudizio si aggiungono le parcelle che ha dovuto pagare agli avvocati Francesco Antonio Caputo e Paolo Stella Richter, si arriva ad un danno erariale che ammonta ad oltre 40.000 € e che va ormai denunciato alla Corte dei Conti.
Per quanto riguarda la decisione del TAR del Lazio di cui all’oggetto la Sezione Seconda Bis ha reputato «il ricorso di ottemperanza fondato» ed ha dunque accolto le censure portate dalla S.r.l.s. Next riguardo al «vizio di eccesso di potere sotto il profilo della violazione di giudicato», nonché alla «determina del 6 febbraio 2019 per violazione dei principi procedimentali, di correttezza, buona fede e affidamento, dell’art.19 della delibera c.c. n. 18 del 2013».
A tal ultimo riguardo si fa presente che con la citata deliberazione n. 18 del 4 aprile 2013 il Consiglio Comunale ha approvato delle modifiche al “Regolamento per l’utilizzo degli spazi pubblici e disciplina dei parametri per l’istallazione di insegne di esercizio – targhe – bacheche”, fra cui la sostituzione all’art. 19 punto 9 del comma “Insegna piantata al suolo” con il comma “Insegna a bandiera su palo”, ai sensi del quale «non è consentita l’istallazione di insegne a bandiera su palo da parte degli esercizi commerciali, negli Ambiti 1 e 2», corrispondenti al Borgo Medievale (comprese le mura esterne) ed al Centro.
Anziché fare riferimento all’art. 10 del vigente “Regolamento comunale per la disciplina dei mezzi pubblicitari”, che prevede la tipologia di impianti “stendardi-bandiere”, ma che ne vieta l’istallazione dell’Ambito 1 (centro storico), la S.r.l.s. Next ha preferito fare riferimento al suddetto punto 9 dell’art. 19, ritenendo che sia stato violato quando invece vieta anch’esso nel centro storico l’istallazione di insegne a bandiera su palo.
La suddetta sentenza del TAR specifica che «nella sentenza TAR Lazio, II bis, n. 4796 del 2018, ormai passata in giudicato, è statuito che il Comune di Nettuno, dopo aver aggiudicato la gara relativa all’installazione di impianti pubblicitari su pali della pubblica illuminazione alla predetta Società, attenutasi sul punto alla lex specialis, non poteva poi negare l’installazione dei suddetti impianti, per contrarietà degli stessi al Regolamento comunale, senza annullare in autotutela la procedura o coinvolgere Next srls in merito all’adeguamento degli impianti predetti».
Ne deriva sotto un profilo tanto logico quanto giuridico che la nuova Amministrazione Comunale, che si è trovata a dover far fronte a questa pesante eredità di cui non è stata minimamente responsabile, avrebbe sempre potuto esercitare il potere di autotutela, anche e soprattutto per evitare di dover consentire nel centro storico di Nettuno l’istallazione sui pali della illuminazione pubblica di 600 “gonfaloni” che è espressamente vietata sia dal Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 4 aprile 2013 che dal Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 4 aprile 2013.
A supporto di un esercizio ancorché tardivo del potere di autotutela viene lo stesso giudicato della sentenza del TAR n. 4796/2018 che ha dato mandato «all’Amministrazione Comunale di riesaminare l’istanza della ricorrente secondo i principi suindicati», fra i quali figura da un lato la mancata applicazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, ai sensi del quale «nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l’autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda», e dall’altro lato proprio la mancata azione «in autotutela sulla gara espletata» ed il non aver reso «partecipe delle problematiche insorte la società interessata, che avrebbe potuto anche dichiarare, come effettivamente avvenuto nel presente giudizio, la propria disponibilità ad adeguarsi alle prescrizioni dettate dal regolamento.»
In sede del “riesame” prescritto dal TAR si sarebbe dovuto tener conto dei seguenti pareri:
– parere negativo espresso con nota prot. n. 32059 del 5 maggio 2017 dal Comandante del Corpo di Polizia Locale Dott. Antonio Arancio;
– parere negativo ribadito dal Comandante del Corpo di Polizia Locale Dott. Antonio Arancio con nota prot. n. 50669 del 13 settembre 2017;
– parere negativo espresso con nota prot. n. 67033 del 30 novembre 2017 dal Dott. Benedetto Sajeva, che ha confermato tutte le censure segnalate da questa associazione con nota VAS prot. n. 18 del 19 ottobre 2017.
Con la sentenza del TAR di cui all’oggetto da un lato è definitivamente sfumata la possibilità di concedere alla S.r.l.s. Next una istallazione temporanea dei “gonfaloni” al di fuori del centro storico e dall’altro lato è stato ribadito l’obbligo per l’Amministrazione Comunale di Nettuno di provvedere comunque al riguardo (in un modo o nell’altro) a conclusione del “riesame” prescritto dalla sentenza del TAR n. 4796/2018.
In sede di “riesame” non può non essere presa in seria considerazione l’impossibilità da parte della Amministrazione Comunale di consentire l’istallazione di 600 gonfaloni nel centro storico di Nettuno, essendo al tempo stesso ben cosciente di stare ad assumere una decisione che è in aperta violazione tanto del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 4 aprile 2013 quanto del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 4 aprile 2013: una decisione del genere sarebbe peraltro passibile di conseguenze anche se non soprattutto sotto l’aspetto penale.
Con nota VAS prot. n. 6 del 7 gennaio 2020 il sottoscritto ha sollecitato il Sindaco di Nettuno Alessandro Coppola, l’Assessore alle attività produttive e la Giunta Comunale ad annullare il bando dei gonfaloni.
Nota VAS prot. n. 6 del 7 gennaio 2020
Con Ordinanza n. 8947 del 3 agosto 2020 il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore pro tempore della Direzione Mobilità e Trasporto Pubblico Locale della Regione Lazio, con possibilità di delega a un suo funzionario, ed ha fissato il termine di 90 (novanta) giorni per provvedere.
Ordinanza del TAR n. 8497 del 3 agosto 2020
Con nota prot. n. 266886 del 25 marzo 2021 il Commissario ad acta Dott. Mauro Bianconi ha chiesto alla NEXT la rielaborazione del documento tecnico-progettuale di installazione dei mezzi pubblicitari, che è stato poi depositato il 16.04.21, oltre ad un’integrazione documentale depositata il 28.04.21, (come riportato dallo stesso commissario nella sua relazione depositata in data 20.10.21).
Con Ordinanza n. 5839 del 18 maggio 2021 il TAR ha assegnato al commissario ad acta, Dott.. Mauro Bianconi, l’ulteriore termine di giorni 90 (novanta), decorrente dalla notifica o comunicazione della presente ordinanza, per l’esecuzione della sentenza n. 4796.
Ordinanza del TAR n. 5839 del 18 maggio 2021
Con parere prot. n. 0051045 del 7/08/2021, il Servizio Manutenzione della Città di Nettuno, ha premesso che «…i pali da illuminazione esistenti sul territorio comunale non risultano essere verificati dal punto di vista della loro staticità, per carichi e sovraccarichi ulteriori, rispetto a quelli ai quali sono sottoposti durante il loro normale utilizzo (illuminazione delle strade)».
Il commissario ad acta Mauro Bianconi ha indetto conferenza dei servizi decisoria indetta ex art. 14, co. 2, l. 241/90, in forma semplificata e modalità asincrona, a cui ha invitato anche la Soprintendenza competente per territorio, che non nota del 21 maggio 2021 ha chiesto una integrazione documentale.
Nota della Soprintendenza del 21 maggio 2021
Il Corpo di Polizia Locale di Nettuno dal canto suo ha dato parere favorevole.
Nota del Corpo di Polizia Locale del 12 luglio 2021
Si mette in evidenza che la suddetta nota parla di «315 impianti pubblicitari interessati dal progetto».
La Città Metropolitana, con riferimento alla integrazione documentale richiesta dalla Soprintendenza, ha fatto presente che la documentazione esibita dalla “Next” non é più attuale in quanto il PTPR é stato definitivamente approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 21 aprile 2021, per cui alla “Next” spetta di «aggiornare tavole, relazione paesaggistica e quant’altro richiesto dal d.lgs. 42/2004»
Nota della Città Metropolitana dell’8 giugno 2021
Nota del Servizio lavori Pubblici della Città Metropolitana dell’8 giugno 2021
Nota del Servizio Manutenzione della Città Metropolitana dell’8 luglio 2021
Ad esito della suddetta conferenza dei servizi il commissario ad acta ha emesso la determina n. 964 del 14 ottobre 2021 di conclusione della medesima, trasmessa alla Next con nota prot. Città di Nettuno n. 0063882 del 15.10.21.
Determina n. 964 del 14 ottobre 2021
Con detta determinazione, il Commissario ha rimesso alla NEXT una serie di adempimenti: la “Next” ha impugnato la determinazione del Commissario ad acta.
Con Sentenza n. 2490 del 2 marzo 2022 il TAR ha accolto il reclamo solo in parte della “Next”, attribuendole l’obbligo di rilascio della autorizzazione paesaggistica.
Sentenza del TAR n. 2490 del 2 marzo 2022
In data 29 marzo 2022 il commissario ad acta delegato ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico per avvenuta cessazione del rapporto di lavoro con la Regione: lo ha sostituito il Direttore della Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità, personalmente insediandosi in data 4 maggio 2022, per riprendere l’esecuzione del giudicato.
Con nota protocollo n. 42438 del 12/07/2022 e successive integrazioni la “Next” ha teso ad ottenere il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per l’intervento consistente nella installazione di n° 31 banner pubblicitari su impianti di pubblica illuminazione, in area dichiarata di notevole interesse pubblico con D.M 21.10.1954 e sottoposta a vincolo paesaggistico.
Stupisce anzitutto la richiesta di autorizzazione paesaggistica in forma semplificata per soli 31 banner, quando il bando ha autorizzato l’istallazione di 600 banner tutti (o quasi) nel centro storico, che ora sembrano diventati 315.
Il doppio vincolo paesaggistico individuato dal PTPR (Tavola_B_34_399 del PTPR approvato)
Il posizionamento dei banner su 600 pali della luce (dal sito della “Next”)
La “Next” ha seguito la procedura per il rilascio della autorizzazione paesaggistica semplificata ai sensi dell’allegato B.36 del D.P.R. n. 31/2017 che riguarda la «posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei di cui all’art. 153, comma 1, del Codice, di dimensioni inferiori a 18 mq, ivi compresi le insegne e i mezzi pubblicitari a messaggio o luminosità variabile, nonché l’installazione di insegne fuori dagli spazi vetrina o da altre collocazioni consimili a ciò preordinate».
In tal modo la “Next” ha scavalcato il divieto imposto dall’art. 29 delle Norme del PTPR che al paragrafo 5.5 del Tabella C dispongono che all’interno dei confini del “paesaggio dei Centri e Nuclei Storici con relativa fascia di rispetto di 150 metri” non sono consentiti i cartelloni pubblicitari.
Il 2 novembre 2022 il Commissario ad acta ha depositato la relazione conclusiva.
Nel frattempo, a seguito dei 65 arresti effettuati nell’ambito dell’inchiesta antimafia denominata “Tritone”, la giunta comunale di Nettuno è collassata: il sindaco Alessandro Coppola si è trovato senza maggioranza ed il Comune é stato sciolto per mafia con D.P.R. del 22 dicembre 2022, con il quale è stata
disposta la nomina della commissione straordinaria per la provvisoria gestione del Comune di Nettuno composta dal prefetto a riposo dott. Antonio Reppucci, dal viceprefetto dott.ssa Tania Giallongo e dal dirigente di fascia dott. Gerardo Infantino.
Il prefetto a riposo Antonio Reppucci
Con Ordinanza n. 1690 del 31 gennaio 2023 il TAR ha disposto gli adempimenti da mettere in atto ed ha riservato la fissazione di una nuova camera di consiglio all’esito di tali adempimenti, secondo quanto indicato pure in parte motiva.
Ordinanza del TAR n. 1690 del 31 gennaio 2023
Ha disposto che il Commissario ad acta provveda ad ogni adempimento necessario o funzionale all’esecuzione del giudicato nei modi indicati entro il termine di 180 giorni dalla comunicazione della Ordinanza 1690/2023 o sua notifica a cura di parte (che in tal caso dovrà essere effettuata al Commissario ad acta presso il proprio ufficio oltre che presso il domicilio del Comune) relazionando in merito al Tribunale, salva ogni altra decisione, in rito, come nel merito e sulle spese, che il Collegio riserva all’esito di una nuova camera di consiglio che sarà fissata, dopo la presentazione della relazione del Commissario o su istanza motivata di parte, secondo l’ordine degli affari in trattazione a ruolo.
Il TAR ha ritenuto pertanto di disporre – riservata ogni altra decisione in rito, come nel merito e sulle spese – che il Commissario ad acta, sostituendosi agli uffici del Comune di Nettuno nelle funzioni ad esso delegate ai fini del procedimento di causa, provveda esso stesso alla verifica di cui agli artt. 21 e 146 d.lgs. n. 42/2004, nei sensi e nei modi di cui alla narrativa che precede ed ai fini del completamento del procedimento e delle attività meglio descritte nella relazione conclusiva depositata dallo stesso Commissario il 2.11.2022.
In data 7 agosto 2023 è stata rilasciata dal Comune di Nettuno l’autorizzazione paesaggistica in forma semplificata n. 23.
Dall’esame del testo dell’autorizzazione paesaggistica si evince che in data 7 giugno 2023 con prot. n. 36792 il Comune di Nettuno ha redatto una relazione tecnica illustrativa secondo la quale l’intervento della “Next” risulterebbe conforme ma nel rispetto delle due prescrizioni che costituiscono di per sé una contraddizione in termini.
Si prescrive che «il Comune, preliminarmente al rilascio dell’autorizzazione, verifichi quanto dettato dal Regolamento insegne/banner pubblicitari»: chi lo prescrive è un funzionario dello stesso Comune che non può non sapere che il Regolamento di Pubblicità del Comune non consente l’istallazione di insegne/banner pubblicitari negli ambiti 1 e 2 del territorio di Nettuno (borgo medievale e centro storico) che sono proprio quelli soggetti al doppio vincolo paesaggistico.
Si prescrive altresì che «l’opera installata sia totalmente amovibile e la stessa installazione e/o successiva rimozione non alteri il supporto esistente»: il funzionario dello stesso Comune si prende la responsabilità di autorizzare gli stendardi pretendendo al tempo stesso che non alterino il supporto esistente (costituito dai pali della luce), determinando un inevitabile impatto ambientale sul paesaggio vincolato.
In data 27 giugno 2023 la relazione tecnico illustrativa, con le due suddette paradossali “prescrizioni”, è stata trasmessa alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, che non risulta avere dato il proprio “parere obbligatorio ma non vincolante” entro i 20 giorni dalla data di ricezione stabiliti dal comma 8 dell’art. 11 del D.P.R. n. 31/2017 (e non entro i 45 giorni previsti invece dal comma 8 dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004).
Il testo della autorizzazione paesaggistica rileva che «le opere per le quali si chiede l’autorizzazione, alle eventuali condizioni sopra riportate, sono risultate conformi alla normativa di tutela paesaggistica e compatibili con i valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo presente nella zona, congrui con i criteri di gestione dell’area, coerenti con gli obiettivi di qualità paesaggistica fissati nel Testo Coordinato delle NTA del PTP Ambito n.10 non in contrasto con le NTA del PTPR adottato, specifiche per l’area interessata all’intervento.»
Il funzionario responsabile del Servizio Urbanistica che si è permesso di scrivere una tale affermazione dimostra una imperdonabile mancata conoscenza della materia, perché la legge non ammette ignoranza (specie da parte di una pubblica amministrazione), dal momento che il Piano Territoriale Paesistico della Regione Lazio è stato definitivamente approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 5 del 21 aprile 2021, per cui non sono più valide le Norme Tecniche di Attuazione del PTPR adottato (a cui si rifà invece questo funzionario) e va considerato ormai non più valido anche il P.T.P. ambito n. 10 (di cui lo stesso funzionario prende per buono il “Testo Coordinato delle NTA del PTP Ambito n.10 non in contrasto con le NTA del PTPR adottato”).
In tal modo è stato scavalcato in modo inaccettabile il divieto che il paragrafo 5.5 della tabella C dell’art. 30 delle Norme del P.T.P.R. definitivamente approvato prescrive per l’ambito di Paesaggio dei centri e nuclei storici con relativa fascia di rispetto.
Paesaggio dei centri e nuclei storici con relativa fascia di rispetto (in rosso) (Tavola_A_34_399 del PTPR approvato)
Va fatto presente che anche nell’ambito del “Paesaggio degli insediamenti urbani”, limitrofo al Paesaggio dei centri e nuclei storici e disciplinato dall’art. 28 delle Norme del PTPR approvato, il paragrafo 5.5 della tabella C dello stesso art. 28 subordina l’istallazione di cartelloni pubblicitari ad una «valutazione di compatibilità previo SIP» (Studio di Inserimento Paesistico, ai sensi dell’art. 30 della legge regionale n. 24/1998).
Ne deriva comunque sia che l’autorizzazione paesaggistica rilasciata con prot. n. 51023 del 7 agosto 2023 presenta diversi vizi di legittimità
Con nota depositata il 29 settembre 2023 il Commissario ad acta, Direttore della Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità, Dott. Stefano Fermante, ha chiesto di essere sostituito per essere stato, nelle more, chiamato ad altro incarico non più compatibile con le attività in corso e da svolgersi.
Con Ordinanza n. 19234 del 19 dicembre 2023 il TAR ha disposto la sostituzione del Commissario ad acta dott. Fermante Stefano stavolta non più con il Direttore della Direzione Infrastrutture e Mobilità della Regione Lazio, ma con il Capo del Dipartimento Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno, che dovrebbe essere il prefetto Dott. Claudio Palomba nominato con facoltà di delega da esercitarsi nelle forme e nei termini di cui in parte motiva.
Ordinanza del TAR n. 19234 del 19 dicembre 2023
Prefetto Dott. Claudio Palomba
L’Ordinanza ha preso atto che «stante l’avvenuto rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, la fase di esecuzione del giudicato richiede sollecita prosecuzione e definizione», il cui termine é fissato in 180 giorni dalla comunicazione dell’Ordinanza.
L’Ordinanza precisa che «ai fini dell’esecuzione, è opportuno precisare e disporre che:
1) il Commissario ad acta si insedierà tempestivamente e può adottare ogni atto ritenuto utile, necessario o anche opportuno ai fini dell’esecuzione del giudicato, ivi incluse deliberazioni da assumere con poteri di Consiglio o di Giunta, determinazioni gestionali a rilevanza interna o esterna, variazioni di bilancio, PROVVEDIMENTI DI AUTOTUTELA (ANNULLAMENTO O REVOCA, con le necessarie garanzie di partecipazione al procedimento e correlative misure indennitarie o risarcitorie), decisioni organizzative o disciplinari rispetto al personale in servizio, nomine o revoche di incarichi e funzioni (nei limiti attinenti alle procedure necessarie all’esecuzione), affidamento di incarichi a personale esterno dell’ente in posizione di comando o sovraordinazione ex art. 145 del Dlgs 267/2000, e quant’altro; il tutto, in deroga a qualsiasi normativa di settore (anche organizzativa ed afferente la contrattazione aziendale, ove esistente), ma con l’osservanza, in ogni caso, delle disposizioni di cui all’art. 159 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, essendo l’Amministrazione intimata un ente locale, fermo restando – e ribadendosi – che è obbligo degli uffici del Comune assicurare piena, tempestiva e puntuale collaborazione al predetto Commissario;
2) laddove l’Amministrazione dovesse comunque completare il procedimento dopo l’avvenuto insediamento del Commissario e prima che questi abbia, a sua volta, provveduto (nei limiti ed alle condizioni di cui alla sentenza dell’Adunanza Plenaria nr. 8 del 25 maggio 2021), il compenso del Commissario ad acta, calcolato sulla base del DM 30.05.2022, sarà ridotto in proporzione all’attività effettivamente svolta, tenuto conto, comunque, del valore della causa».
La richiamata sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha formulato «i seguenti principi di diritto:
a) il potere dell’amministrazione e quello del commissario ad acta sono poteri concorrenti, di modo che ciascuno dei due soggetti può dare attuazione a quanto prescritto dalla sentenza passata in giudicato, o provvisoriamente esecutiva e non sospesa, o dall’ordinanza cautelare fintanto che l’altro soggetto non abbia concretamente provveduto;
b) gli atti emanati dall’amministrazione, pur in presenza della nomina e dell’insediamento del commissario ad acta, non possono essere considerati di per sé affetti da nullità, in quanto gli stessi sono adottati da un soggetto nella pienezza dei propri poteri, a nulla rilevando a tal fine la nomina o l’insediamento del commissario;
c) gli atti adottati dal commissario ad acta non sono annullabili dall’amministrazione nell’esercizio del proprio potere di autotutela, né sono da questa impugnabili davanti al giudice della cognizione, ma sono esclusivamente reclamabili, a seconda dei casi, innanzi al giudice dell’ottemperanza, ai sensi dell’art. 114, comma 6, c.p.a., ovvero innanzi al giudice del giudizio sul silenzio, ai sensi dell’art. 117, comma 4, c.p.a.;
d) gli atti adottati dal commissario ad acta dopo che l’amministrazione abbia già provveduto a dare attuazione alla decisione, ovvero quelli che l’amministrazione abbia adottato dopo che il commissario ad acta abbia provveduto, sono da considerare inefficaci e, ove necessario, la loro rimozione può essere richiesta da chi vi abbia interesse, a seconda dei casi, al giudice dell’ottemperanza o al giudice del giudizio sul silenzio.»
In base ai suddetti principi di diritto, anche il Commissario Straordinario del Comune di Nettuno può provvedere separatamente all’annullamento del “bando dei gonfaloni” nelle veci della Giunta Comunale
A questo punto il nuovo Commissario ad acta dovrebbe concludere il “riesame” della intera procedura: in assenza però di un provvedimento di autotutela che annulli la deliberazione della Giunta Comunale n. 40/2017 e conseguentemente anche il bando di gara, considerato possibile dal TAR, si dovrebbe vedere costretto ad autorizzare i 600 banner su altrettanti pali della luce del Comune di Nettuno, ma in violazione del vigente Regolamento di Pubblicità che non li consente e sulla base di una autorizzazione paesaggistica viziata di legittimità.
SINTESI DI UNA VICENDA NON ANCORA CONCLUSA DOPO 7 ANNI
Il vigente “Regolamento comunale per la disciplina dei mezzi pubblicitari” del Comune di Nettuno non consente l’istallazione in modo fisso di stendardi (o insegne a bandiera che dir si voglia) sui pali di illuminazione della luce, facendone in particolare espresso divieto nel borgo medievale e nel centro storico della città, che sono peraltro soggetti ad un doppio vincolo paesaggistico le cui norme di tutela vietano a loro volta l’istallazione di cartelloni pubblicitari: il Regolamento ne autorizza solo l’istallazione temporanea in occasione di manifestazioni di breve durata non superiori ai 90 giorni.
Ciò nonostante, in aperta violazione del suddetto Regolamento, il 2 febbraio 2017 l’agenzia pubblicitaria S.r.l.s. “Next.4.0” (di cui a tutt’oggi non risultano essere ancora state istallate insegne attive sul territorio di Nettuno) con messaggio di posta elettronica indirizzato esclusivamente all’allora Sindaco Angelo Casto ha trasmesso una proposta di istallare in coppia ed in modo fisso su 600 pali della luce banner bifacciali di mt. 2×1 per la durata delle autorizzazioni di tre anni rinnovabili, quasi tutti nel centro della città, con partecipazione degli utili anche da parte del Comune (benché non prevista anch’essa dal Regolamento di Pubblicità).
Ignorando e facendo ignorare più o meno volutamente il Regolamento, ad appena un mese di distanza il Sindaco ha fatto approvare all’unanimità dalla sua Giunta la deliberazione n. 40 del 21 marzo 2017 con cui è stato deciso all’unanimità un «avviso pubblico per la selezione soggetto installatore impianti pubblicitari con partecipazione del comune agli introiti»: sulla deliberazione che ha legittimato il cosiddetto “bando dei gonfaloni” è stato rilasciato un parere di regolarità tecnica da parte dell’allora funzionario Luigi D’Aprano in qualità di Responsabile di Settore .
Il 4 maggio 2017 è stato pubblicato l’avviso assieme al modulo di domanda: ma il giorno dopo con nota prot. n. 32059 del 5 maggio 2017 l’allora Comandante del Corpo di Polizia Locale Dott. Antonio Arancio ha espresso nei riguardi del cosiddetto “bando dei gonfaloni” un parere negativo di cui non risulta che sia stato poi tenuto conto da parte della apposita Commissione di cui è stato nominato Presidente lo stesso dott. Luigi D’Aprano.
La Commissione si è riunita il 27 giugno 2017 per esaminare le uniche tre proposte trasmesse nel frattempo, tra cui ovviamente quella della “Next”, escludendone a priori una per non conformità a quanto prescritto dall’avviso pubblico: l’esame della “proposta tecnico-qualitativa” della NEXT a confronto con l’altra proposta ha portato ad attribuire un punteggio nettamente maggiore alla concorrente “Comunicando Leader” anche perché attiva da tempo su tutto il territorio del Comune di Nettuno, per quanto riguarda sia i “Lavori svolti negli ultimi 5 anni in pubblicità” che la “Esperienza nella conduzione degli impianti pubblicitari” oltre alla maggiore percentuale di partecipazione economica riconosciuta al Comune: ciò nonostante, ad aggiudicarsi l’appalto è stata la NEXT con la differenza di appena due punti perché ad essa è stato dato un maggiore punteggio per quanto riguarda sia il “Progetto di istallazione e utilizzo degli impianti” che il “Portafoglio clienti”, benché la “Next” a tutt’oggi non risulti attiva con propri impianti sul territorio del Comune di Nettuno.
La Commissione non ha inoltre tenuto contro dei vizi di legittimità del bando, benché rilevati dal Comandante Dott. Antonio Arancio.
Ad agosto del 2017 la S.r.l.s. “Next” ha inviato agli Uffici tutta la documentazione richiesta dall’Amministrazione, facendo istanza di rilascio della prescritta autorizzazione all’installazione degli impianti e manifestando la propria disponibilità al versamento anticipato al Comune della tassa pubblicitaria: ma con nota prot. n. 50669 del 13 settembre 2017 il Comandante del Corpo di Polizia Locale Dott. Antonio Arancio ha espresso nuovamente un parere negativo nei riguardi del cosiddetto “bando dei gonfaloni”.
Con nota prot. n. 67033 del 30.11.2017 il Dott. Benedetto Sajeva ha confermato tutti i vizi di legittimità del procedimento che erano stati rilevati nel frattempo dall’associazione “Verdi Ambiente e Società” (VAS)e che avrebbero dovuto comportare l’annullamento del “bando” dei Gonfaloni” e della delibera di Giunta n. 40/2017 che l’aveva autorizzato.
Per posta elettronica certificata trasmessa il 5 dicembre 2017 il Dirigente Dott. Luigi D’Aprano ha invece comunicato il diniego al rilascio dell’autorizzazione all’installazione di impianti pubblicitari da collocare sui pali della pubblica illuminazione, con un messaggio di posta elettronica certificata trasmessa il 5 dicembre 2017, che la “Next” ha immediatamente impugnato al TAR.
Con sentenza n. 4796 del 6 marzo 2018 la Seconda Sezione Bis del TAR del Lazio ha accolto il ricorso della NEXT rilevando che il Comune di Nettuno non aveva ritenuto ” IN ALCUN MODO DI DOVER PREVIAMENTE AGIRE IN AUTOTUTELA SULLA GARA ESPLETATA” ed ha conseguentemente annullato «il provvedimento impugnato, mandando all’Amministrazione Comunale di riesaminare l’istanza della ricorrente secondo i principi suindicati».
Il “riesame” avrebbe dovuto comportare l’annullamento sia della deliberazione di Giunta n. 40/2017 che il conseguente bando di gara.
Il Comune di Nettuno, sciolto nel frattempo e posto sotto il commissariamento del dott. Bruno Strati, ha invece voluto impugnare la sentenza del TAR n. 4796/2018 al Consiglio di Stato, che ha rigettato sia la richiesta di sospensiva (con Ordinanza n. 4196 del 7 settembre 2018) che il ricorso (con sentenza n. 3911 dell’11 giugno 2019).
La sentenza n. 4796/2018 é così passata in giudicato, quando al governo del Comune al commissario Strati é subentrato il Sindaco Alessandro Coppola, che non ha provveduto al “riesame” prescritto dal TAR.
La Seconda Sezione Bis del TAR del Lazio, che aveva emanato la sentenza n. 4796/2028, é stata chiamata in causa dalla “Next” per ottenere l’ottemperanza con una serie progressiva di ricorsi che sono stati tutti accolti.
Dopo la prima sentenza del TAR n. 198 del 7 gennaio 2019 il dott. Luigi D’Aprano anziché provvedere all’annullamento del “ bando dei gonfaloni”, il 6 febbraio 2019 ha rilasciato una autorizzazione di tre anni alla istallazione di impianti pubblicitari di tipo temporaneo, di cui la “Next” ha chiesto l’annullamento con un ricorso al TAR che è stato accolto con sentenza n. 11415 pubblicata il 30 settembre 2019, portando il danno erariale fin lì provocato dal Comun e a circa 40.000,00 euro.
A causa del prosieguo dell’inottemperanza alla sentenza n. 4796 da parte del Comune, la “Next” ha ottenuto che il TAR con Ordinanza del TAR n. 8947 del 3 agosto 2020 nominasse commissario ad acta il Dr. Mauro Bianconi, fissando il termine di 90 giorni per provvedere, poi prorogati di ulteriori 90 giorni con successiva Ordinanza n. 5839 del 18 maggio 2021.
Il Commissario Bianconi ha rimesso una serie di adempimenti alla “NEXT” che ha impugnato la relativa determinazione: con Sentenza n. 2490 del 2 marzo 2022 il TAR ha accolto il reclamo solo in parte della “Next”, attribuendole soltanto l’obbligo di rilascio della autorizzazione paesaggistica, poi richiesta il 12 luglio 2022 ed ottenuta il 7 agosto 2023 ma sotto forma semplificata scavalcando così i divieti imposti dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) con tutta una serie di vizi di legittimità.
A dicembre del 2022 Il Comune di Nettuno é stato nuovamente sciolto per mafia e posto sotto il commissariamento del prefetto a riposo dott. Antonio Reppucci.
A seguito delle dimissioni dall’incarico del dott. Bianconi dimissioni per avvenuta cessazione del rapporto di lavoro con la Regione, é subentrato come commissario ad acta il Dott. Stefano Fermante che con nota depositata il 29 settembre 2023 ha chiesto di essere sostituito a sua volta per essere stato, nelle more, chiamato ad altro incarico non più compatibile con le attività in corso e da svolgersi.
Con Ordinanza n. 19234 del 19 dicembre 2023 il TAR ha disposto la sostituzione del dott. Fermante Stefano con la persona del Capo del Dipartimento Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno, dott. Claudio Palomba che è stato nominato con facoltà di delega da esercitarsi nelle forme e nei termini indicati.
L’Ordinanza precisa che ai fini dell’esecuzione di ottemperanza alla sentenza n. 4796/2018 fra i provvedimenti che il Commissario ad acta può prendere c’é anche quello in autotutela di annullamento del “bando dei Gonfaloni”.
L’Ordinanza autorizza anche il Commissario Straordinario del Comune di Nettuno ad annullare il “bando dei gonfaloni” nelle veci della Giunta Comunale
A questo punto il nuovo Commissario ad acta dovrebbe concludere il “riesame” della intera procedura: in assenza però di un provvedimento di autotutela che annulli la deliberazione della Giunta Comunale n. 40/2017 e conseguentemente anche il bando di gara, considerato comunque possibile dal TAR, si dovrebbe vedere costretto ad autorizzare i 600 banner su altrettanti pali della luce del Comune di Nettuno, ma in violazione del vigente Regolamento di Pubblicità che non li consente e sulla base di una autorizzazione paesaggistica viziata di legittimità.
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