
Il 3 giugno 2026 il Consiglio Regionale del Lazio ha approvato una deliberazione legislativa che è rimasta fin qui in sordina, benché modifichi numerose disposizioni di leggi regionali, dettandone anche di nuove (vedi art. 3).
Una deliberazione legislativa della Regione Lazio (spesso chiamata Proposta di Deliberazione Consiliare) è un atto amministrativo o normativo adottato dal Consiglio Regionale del Lazio.
A differenza di una legge regionale, questo strumento viene utilizzato per indirizzi politici, approvazione di bilanci, regolamenti interni o ratifiche di piani: dall’analisi del testo si evincerà che c’è stato un eccesso di potere, anche con riguardo all’utilizzo dell’art. 71 del Regolamento dei lavori del Consiglio Regionale, che attribuisce agli uffici preposti il potere di effettuare il coordinamento formale dei testi delle deliberazioni approvate dall’Assemblea, che non ha senso in considerazione della enorme differenza tra le varie modifiche apportate senza nessun nesso logico tra di loro.





Riguardo alla introduzione di nuove disposizioni, l’art. 3 autorizza a S.p.A. Cotral alla sottoscrizione del protocollo d’intesa con il Comune di Roma Capitale per la riqualificazione dell’area del parcheggio di scambio intermodale adiacente alla Stazione di Montebello, attivata il 13 febbraio 2006.
L’art. 7 riguarda una serie di modifiche della legge regionale sulle aree protette n. 29 del 6 ottobre 1997.
Viene modificato il testo del comma 6 dell’art. 27 relativo al Regolamento, con riferimento ai tempi ed alle procedure: mentre prima i Comuni potevano proporre osservazioni al Regolamento entro tre mesi dalla ricezione, ora i tempi sono ridotti a quaranta giorni.
È stato inoltre abolito l’obbligo per l’ente di gestione di motivare l’eventuale mancato accoglimento delle osservazioni.
Al comma 3 dell’art. 8 relativo alle attività esercitate in difformità del piano di assetto e del Regolamento vengono aggiunti due commi.
Il comma 3 bis recepisce , oltre alla normativa sul condono edilizio, gli articoli 36, 36 bis e 37 del D.P.R. n. 380/2001, che riguardano l’accertamento di conformità nelle ipotesi rispettivamente di assenza di titolo o totale difformità, di parziali difformità e di variazioni essenziali e di Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività: l’ente di gestione dell’area naturale protetta rilascia un parere al fine di verificare la compatibilità degli interventi con le finalità di tutela dell’area naturale protetta.
Il comma 3 bis appare in violazione del comma 4 dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 (“Codice dei beni Culturali e del Paesaggio) secondo cui “l’autorizzazione paesaggistica …. non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi.”
Il comma 3 bis appare inoltre viziato di legittimità, perché declassa a semplice “parere” l’obbligo invece di rilascio del nulla osta per i suddetti tipi di interventi.
All’art. 44 della legge regionale n. 29/1997 viene abolita la riserva naturale regionale di Nomentum, per affidarne la gestione all’”Ente Regionale Parco naturale dei Monti Lucretili”, citando in modo improprio la lettera f) soppressa e non la riserva naturale regionale di Nomentum.
L’art. 8 riguarda una serie di modifiche della legge regionale n. 38 del 22 dicembre 1999, concernente le “Norme sul governo del territorio”.
Al comma 6 dell’art. 18 relativo agli “Strumenti della pianificazione territoriale provinciale” viene aggiunto un comma 6 bis che consente ai Comuni di proporre “motivate precisazioni e adeguamenti delle perimetrazioni delle componenti del PTPG” (Piano Territoriale Provinciale Generale) nell’ambito dei procedimenti di approvazione dei PRG, nonché delle relative varianti, in sede di procedura di valutazione ambientale strategica o di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica: la conclusione positiva dei rispettivi procedimenti comporta variante automatica alla componente del PTPG.
L’aggiunta di un simile comma presenta dei vizi di legittimità, perché consente di generalizzare in qualunque momento futuro delle modifiche a posteriori del PTPG, provocate peraltro da interventi urbanistici in contrasto, senza peraltro precisare se la modifica spetti alla Città Metropolitana di Roma.
All’art. 54 delle legge regionale n. 38/1999 vengono aggiunte delle corrette modifiche ed integrazioni delle trasformazioni urbanistiche in n zona agricola.
Al successivo art. 55 riguardante l’edificazione in zona agricola viene aggiunta le definizione di “fabbricati misti” nel caso di annessi agricoli realizzati in un unico corpo di fabbrica con l’abitazione rurale.
La suddetta deliberazione legislativa è pur sempre un atto amministrativo ed in quanto tale può essere impugnata presso il Tribunale amministrativo del Lazio.
Dott. Arch. Rodolfo Bosi

