In una apposita conferenza stampa tenuta il 20 settembre 2013 è stata presentata la proposta di modifiche della legge sul Piano Casa che è stata approvata dalla Giunta Regionale del Lazio e che verrà ora sottoposta alla approvazione del Consiglio Regionale.
La prima novità significativa, almeno dal punto di vista legislativo, è l’eliminazione della possibilità di deroghe edilizie che possano stravolgere la pianificazione ambientale nelle aree protette, da cui era nato uno scontro con il Governo.
“Con queste riforme importanti – ha spiegato l’Assessore alle Politiche del Territorio Michele Civita – abbiamo cancellato gli articoli della precedente legge che erano stati oggetto di ricorso alla Corte Costituzionale da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali”.
Nel dettaglio, è stato spiegato in conferenza stampa, é stata proposta l’abrogazione ad esempio del comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale n. 24/1998 che disciplinava l’applicazione del piano casa anche su altitudini sopra i 1.200 metri, fattispecie che rientra invece nella disciplina di protezione paesistica.
È stata proposta l’esclusione del comma 1 dell’articolo 18 ter della legge regionale n. 24/1998 che consente deroghe alle prescrizioni dettate dai Piani Territoriali Paesistici (PTP) e dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) per interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo, per ampliamenti e completamenti di edifici pubblici, per adeguamenti funzionali e opere di completamento delle infrastrutture e delle strutture pubbliche esistenti e per le isole ecologiche per la raccolta differenziata dei rifiuti.
Conseguentemente dovrebbe essere considerata automaticamente adeguata la lettera d) del comma 4 dell’articolo 8 della legge regionale n. 29/1997 che così come modificata dal comma 19 dell’art. 1 delle legge regionale n. 12/2012 recita testualmente: <<le parole ”piani di miglioramento aziendale autorizzati dagli organi tecnici competenti” sono sostituite dalle seguenti: “piani di utilizzazione aziendale (PUA) disciplinati dall’articolo 57 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche e dall’articolo 18 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico)”.
La suddetta norma consente interventi di nuova costruzione e di realizzazione di manufatti funzionali all’attività agricola nelle zone di massima protezione (zone “A” in regime di misure di salvaguardia) anche in deroga alle prescrizioni di PTP e di PTPR: per tali motivi è stata impugnata dal Governo Monti presso la Corte Costituzionale ed a tal riguardo con nota VAS n. 7 del 22 maggio 2013 (pubblicata in questo stesso sito) è stata presentata la richiesta di sospensione cautelativa fino alla pronuncia delle Suprema Corte dei nulla osta richiesti per interventi edilizi assistiti da Piano di Utilizzazione Aziendale (PUA) da realizzare dentro le aree naturali protette.
Secondo la proposta approvata dalla Giunta Regionale del Lazio nel Piano di Utilizzazione Aziendale (PUA) è prevista la possibilità di demolire e ricostruire gli edifici anche con una sagoma diversa, ammettendo la possibilità di delocalizzare all’interno della stessa azienda.
La lettera c) del 2° comma dell’art. 2 della legge regionale n. 21/2009, così come da ultimo modificata dall’articolo 1, comma 4, lettera c), della legge regionale 6 agosto 2012, n. 12, recita testualmente: <<Le disposizioni del presente capo non si applicano agli interventi di cui al comma 1 da effettuarsi su edifici realizzati abusivamente nonché: …..
c) su edifici situati nelle aree naturali protette, con esclusione delle zone di promozione economica e sociale individuate nei piani di assetto delle aree naturali protette vigenti ovvero, in assenza dei piani di assetto, delle zone B individuate dalle leggi istitutive delle aree ai fini dell’applicazione delle disposizioni di salvaguardia ovvero, in assenza dell’individuazione delle zone B, nelle zone che nelle leggi istitutive delle aree naturali protette si considerano edificabili ai fini dell’applicazione delle norme di salvaguardia, fatto salvo in ogni caso il nulla osta del soggetto gestore dell’area naturale protetta>>.
Il testo suddetto sembra essere stato ora riscritto con la logica della tutela ambientale e paesistica: si aspetta di poterlo leggere.
Nelle aree libere inserite nei piani attuativi viene proposto che il cambio di destinazione d’uso da non residenziale a residenziale sia consentito fino ad un massimo di 10.000 metri quadrati di superficie lorda, cui aggiungere un premio di cubatura solo del 10% sulla singola area e non, come previsto finora, sull’intera volumetria del piano attuativo.
Ecco cosa prevedono le rimanenti nuove norme proposte.
Alloggi a canone calmierato. Il prezzo di affitto non potrà superare i 5 euro al metro quadro, iva esclusa: saranno previsti inoltre degli organi di controllo. I Comuni devono dotarsi di uffici ad hoc che controllino gli elenchi, forniti dagli operatori, delle persone che usufruiranno degli alloggi ad affitto calmierato: il numero di quelli che saranno realizzati ancora non è prevedibile, ha spiegato l’Assessore Michele Civita, ma di questi il numero di alloggi con la superficie minima prevista dalla legge non dovrà superare il 50 per cento del totale. “Prevediamo forme di controlli da parte dei Comuni che si doteranno di uffici ad hoc per vigilare su eventuali inosservanze al regolamento“, ha aggiunto.
Rigenerazione urbanistica. Gli interventi di rinnovo del tessuto edilizio saranno più facili. Questo per semplificare e garantire interventi con demolizione e ricostruzione e cambi di destinazione d’uso così come per vincolare risorse per la realizzazione delle opere pubbliche nei territori. Ogni comune nel proprio bilancio dovrà inserire tali risorse in un capitolo speciale affinché siano destinate per fornire nuovi servizi nell’ambito degli stessi interventi e non per altre finalità. Sono stati precisati i meccanismi procedurali per garantire trasparenza, parità di trattamento nella valutazione delle proposte e tempi certi sul rilascio del permesso di costruire e sulla realizzazione delle opere di urbanizzazione.
“L’housing sociale – ha detto Civita – oltre ai servizi deve prevedere opere pubbliche quindi prevediamo forme certe, 120 giorni entro i quali le giunte comunali sentite le istanze del territorio, ad esempio a Roma i Municipi, devono destinare le risorse aggiuntive che arriveranno. Noi abbiamo previsto un contributo maggiorato del 50 per cento per realizzare opere pubbliche, servizi e rispetto degli standard“. La Regione da parte sua garantisce meccanismi burocratici più trasparenti, parità di trattamento nella valutazione delle proposte e tempi certi sul rilascio del permesso di costruire e sulla realizzazione delle opere di urbanizzazione.
Via libera agli agriturismo nelle fattorie. Chi ha un’attività agricola potrà dar vita ad attività connesse come agriturismo, vendita diretta dei prodotti, ristorazione e degustazione. Inoltre, come già detto, è stata inserita nella procedura relativa al Piano di utilizzazione aziendale (PUA) la possibilità di demolire, ricostruire con sagoma diversa e delocalizzare all’interno della stessa azienda gli edifici esistenti e consentire un nuova funzione per altre attività agricole o per quelle connesse e compatibili.
“Vogliamo avviare – ha detto il presidente Nicola Zingaretti – una nuova urbanistica più sostenibile, semplificata e più sociale“.
La Regione è inoltre al lavoro per un nuovo Testo unico dell’urbanistica che cancellerà le 72 leggi ora in vigore.
Ci si augura che il Consiglio Regionale converta quanto prima in legge la proposta del nuovo Piano Casa approvata dalla Giunta Regionale del Lazio, apportandone caso mai degli emendamenti di carattere migliorativo.