Il 18 dicembre 2013 è stato emanato un comunicato stampa con cui è stata data notizia della importante vittoria ottenuta dall’Avv. Prof. Daniele Granara a nome e per conto di VAS.
Daniele Granara
La vicenda che ha portato a questo risultato è iniziata l’anno scorso, quando la Provincia di Genova ha approvato la Determinazione Dirigenziale n. 2967 del 28 maggio 2012 con cui ha definito i termini per il prelievo selettivo del capriolo 2012/2013 (gennaio – marzo): tra le irregolarità il Piano autorizzava l’abbattimento di capi in deroga ai periodi legislativamente stabiliti e ometteva ogni divieto sull’uso di munizioni al piombo.
L’atto è stato impugnato dall’Avv. Prof. Daniele Granara a nome e per conto di VAS presso il TAR Liguria che con Decreto n. 316 del 31 agosto 2012 del Presidente ha sospeso il provvedimento fissando per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 20 settembre 2012.
Con Ordinanza del TAR Liguria n. 356 del 20 settembre 2012 è stata accolta la “domanda di sospensione dell’atto impugnato ai fini del riesame sospendendo nelle more il provvedimento di approvazione, del regolamento per la gestione faunistico-venatoria dei cervidi” e fissata “la discussione del ricorso all’udienza del 23 gennaio 2013”.
Si è poi costituito in giudizio l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), in quanto chiamato in causa da VAS per il protocollo tecnico che ha portato alla stesura dei piani di prelievo selettivo del capriolo e daino: con atto debitamente notificato sono intervenute in causa FIDC, ANUU URCA, ENALCACCIA, ARCICACCIA, ANLC, nonché i due ATC di Genova, che hanno chiesto di respingere la domanda, mentre per contro VAS con successivo atto notificato per motivi aggiunti il 21 dicembre 2012 e depositato il 3 gennaio 2013 ha impugnato anche l’atto della Provincia di Genova n. 132622 del 7 dicembre 2012.
Con Sentenza del TAR Liguria n. 814 del 27 maggio 2013 sono stati accolti i ricorsi ed annullati gli atti impugnati, condannando la Provincia, gli ATC le associazioni venatorie al pagamento delle spese sostenute dalla ricorrente, quantificate in 4.000 euro.
Nella sentenza il TAR ha rilevato “la mancata previa acquisizione del parere dell’Ispra” e “l’inversione procedimentale occorso a seguito della stipula del protocollo d’intesa con l’ISPRA stessa”: in pratica il protocollo firmato con ISPRA non trova applicazioni normative secondo il TAR, che considera “imprescindibile l’esame dell’atto consultivo dell’istituto in questione, prima dell’adozione di provvedimenti autorizzativi del prelievo di animali”.
Il TAR ritiene illegittima anche la posizione dell’ente scientifico: dall’intesa con la Provincia, infatti, ne deriva “un ruolo diverso da quello indicato dalla legge” perché “l’accordo in questione – scrive il TAR – prevedeva infatti la trasformazione dell’istituto in un raccoglitore di dati, da utilizzare per le successive attività di amministrazione attiva degli enti competenti. In linea di massima non v’è nulla di illegittimo in ciò, con che resti salva la funzione consultiva che è delineata dalle norme positive, e la stessa non sia svuotata dall’attività amministrativa prevista dall’intesa stipulata”.
Il TAR si esprime invece in netto contrasto rispetto ad altre sentenze sul tema del munizionamento di piombo: accoglie infatti anche il secondo motivo di VAS, che contesta il mancato divieto per questo genere di munizioni per la caccia di selezione.
“Il tribunale deve condividere anche questo motivo – si legge nella sentenza – , atteso che le norme comunitarie e quelle interne denunciate prescrivono di porre in atto ogni misura capace di assicurare la salubrità dell’ambiente”: diversamente dal TAR Liguria, altri tribunali amministrativi, anche recentemente, hanno fatto presente che, formalmente, un divieto per tali munizioni al momento non esiste.
Secondo il Tar inoltre “l’amministrazione avrebbe dovuto dotarsi di un nuovo ed efficace piano di caccia, prima di dar corso all’attività amministrativa impugnata”, accolto quindi anche il terzo motivo del ricorso, con il quale si lamenta “l’adozione dell’atto impugnato da parte della provincia nell’assenza del necessario piano faunistico venatorio, scaduto da anni al tempo dell’assunzione della determinazione gravata”.
il 29 luglio 2013 la Provincia di Genova ha allora predisposto il nuovo provvedimento n. 3463 avente per oggetto la gestione del prelievo selettivo del capriolo 2013/14: anche tale atto è stato impugnato con ricorso n. 895 dall’Avv. Prof. Daniele Granara a nome e per conto di VAS e su iniziativa dell’ex consigliere provinciale Angelo Spanò.
Angelo Spanò
Il ricorso n. 895/2013 è stato respinto con Ordinanza del TAR Liguria n. 357 del 18 settembre 2013, che è stata impugnata al Consiglio di Stato.
Con la Sezione Quinta “Considerato il contenuto delle censure sollevate ed in particolare il primo motivo riguardante la perdurante efficacia dei piani faunistico venatori scaduti e rinnovati per il tramite di leggi provvedimento …. accoglie l’appello (Ricorso numero: 8328/2013) e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie l’istanza cautelare in primo grado” ed “ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell’udienza di merito”.
Nel comunicato stampa emanato quello stesso giorno VAS ed il Signor Angelo Spanò hanno espresso “grande soddisfazione per aver ancora una volta contribuito all’affermazione dei valori costituzionali ed indisponibili in materia ambientale, con specifico riguardo al diritto ad un ambiente salubre, garantito anche dall’equilibrato sviluppo dell’habitat naturale, dei valori naturalistici, della biodiversità e del sistema faunistico, che non possono essere pregiudicati da un esercizio scorretto dell’attività venatoria, quale quello assentito dalla Provincia di Genova con gli atti impugnati e sospesi dal Consiglio di Stato.”
Della decisione del Consiglio di Stato hanno dato notizia il giorno dopo i quotidiani “Corriere Mediterraneo” ed “Il Secolo XIX”.
L’ex Consigliere provinciale Angelo Spanò ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Da anni sono impegnato a bloccare la caccia al capriolo e questa volta ci sono riuscito. Non me ne vogliano i cacciatori ma le proroghe non possono essere usate in ogni occasione. … Questa Giunta regionale si deve dimettere perché va anche contro l’interesse dei cacciatori: il piano faunistico venatorio è scaduto da diversi anni nella provincia di Genova. La Giunta avrebbe dovuto sedersi attorno ad un tavolo e farne uno nuovo, senza concedere alcuna proroga. Il Consiglio di Stato accetta una sola volta la proroga. La Giunta continua a legiferare con i piani faunistici scaduti dal 2007 ed è ovvio che poi i ricorsi vengono accettati”.
La caccia al capriolo resta così sospesa dal 1 gennaio sino al 15 marzo 2014.
Anche nel Lazio il Piano Faunistico Venatorio è scaduto da diversi anni.