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Un altro sì al termovalorizzatore di Santa Palomba arriva dal Tar del Lazio.
Dopo la sentenza recente del Consiglio di Stato, i giudici amministrativi hanno respinto un altro ricorso stavolta presentato dalle associazioni Salute Ambiente Albano, Pavona per la Tutela della Salute, Latium Vetus Aps e altre decine di cittadini residenti ad Albano Laziale.
Anche in questo caso si contestavano i provvedimenti adottati dal commissario straordinario per il Giubileo in riferimento al nuovo impianto in arrivo nella Capitale, che brucerà 600mila tonnellate di rifiuti.
Le ragioni della sentenza
I ricorrenti facevano riferimento a una presunta incompatibilità dell’area scelta per realizzare l’impianto.
E qui il Tar ribadisce quanto già detto in un’altra sentenza sullo stesso argomento.
Il piano rifiuti di Roma Capitale “dedica ampio spazio e giustificazione” alla vicenda “con la rassegna di tutti i fattori escludenti, di attenzione progettuale e preferenziali“.
Deducendone che l’area di Santa Palomba è libera da “fattori escludenti di tutela integrale“.
Ecco gli step principali verso il termovalorizzatore
Anche il secondo motivo di ricorso viene respinto: la criticità della falda acquifera, sia in relazione all’inquinamento delle acque che ai prelievi idrici che verrebbero effettuati per il funzionamento dell’impianto e che andrebbero a incidere su una falda già in sofferenza.
“Oltre alla genericità di tali deduzioni, in quanto non supportate da documentazione probatoria – si legge – deve infatti rilevarsi che nel corso del giudizio è invero emerso che gli esiti analitici dei controlli effettuati dal 2019 ad oggi dall’ARPA non hanno invero evidenziato alcuna variazione significativa sullo stato di contaminazione delle falde idriche“.
Per quanto riguarda invece la “dedotta carenza idrica, si rileva che l’unica documentazione a supporto prodotta dalla parte ricorrente si riferisce a misure emesse dagli enti locali di natura stagionale riferibili a limitazioni all’uso dell’acqua a fini di irrigazione di orti e giardini e a fini ludico-ricreativi e sportivi“.
Anche la censura di difetto di istruttoria per omessa ricerca di siti alternativi è stata respinta “posto, da un lato, che sul territorio della Regione Lazio è prevista la realizzazione di molteplici stabilimenti; dall’altro, che sull’amministrazione procedente non ricade invero un obbligo probatorio in tal senso, anche in ragione della temporaneità dei poteri commissariali e, quindi, dei tempi contingentati di realizzazione dell’impianto“.
Il Consiglio di Stato sugli altri ricorsi
Ricordiamo che pochi giorni fa il Consiglio di Stato bocciava un altro ricorso di associazioni ambientaliste contro l’impianto romano.
Per le toghe di palazzo Spada la scelta del termovalorizzatore viene considerata, si legge in sentenza, “rispettosa della gerarchia dei rifiuti perché riduce in modo significativo il conferimento in discarica“, perché “incrementa l’attività di recupero (energetico)“, e perché “attua l’autosufficienza e la prossimità territoriale nello smaltimento e nel recupero dei rifiuti” oltre a rispettare “il principio della gestione dei rifiuti senza pregiudizio per l’ambiente” dato il “minor impatto ambientale connesso alle attività di trasporto dei rifiuti“.
E ancora per quanto riguarda l’iter amministrativo seguito dal sindaco in qualità di commissario al Giubileo, il Consiglio di Stato ha evidenziato “la portata non vincolante dei piani regionali, alla luce dei poteri di deroga attributi al commissario straordinario“.
(Articolo di Ginevra Nozzoli, pubblicato con questo titolo il 15 febbraio 2024 sul sito online “Roma Today”)