Il 22 settembre 2014 si è chiusa la “Settimana Europea della Mobilità Sostenibile 2014” nel corso della quale la Giunta Capitolina ha definitivamente approvato il nuovo Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) che prevede la realizzazione di apposite “isole ambientali” le quali assumono la denominazione di Zone a Traffico Pedonale Privilegiato (ZTPP).
Il piazzale di Ponte Milvio può diventare un’isola pedonale all’interno di una rispettiva isola ambientale.
Per l’occasione a nome e per conto del Circolo Territoriale di Roma della associazione “Verdi Ambiente e Società” (VAS) ho proposto ieri la pedonalizzazione del piazzale di Ponte Milvio, di cui rimetto di seguito la documentazione.
Per farlo diventare tale occorre chiuderlo al traffico sia pubblico che privato.
Per evitare l’attraversamento del piazzale lungo l’asse Lungotevere Maresciallo Diaz e Viale di Tor di Quinto è sufficiente convogliare i flussi di traffico in entrambi i sensi di marcia sul Ponte Duca D’Aosta, su Lungotevere Ammiraglio Thaon De Revel, su Lungotevere dell’Acqua Acetosa e di lì sul Ponte Flaminio.
Il tratto terminale del Lungotevere Maresciallo Diaz può essere fatto diventare a senso unico ad allontanarsi dal piazzale di Ponte Milvio, facendo ritornare su di esso i flussi di traffico attraverso via dei Robilant, a sua volta a senso unico in direzione di via Maresciallo Caviglia.
Per evitare l’attraversamento del piazzale da parte di chi viene dalla Cassia e sta percorrendo Via degli Orti della Farnesina è sufficiente da un lato prevedere il ritorno su via Cassia attraverso Via G. Imperiali di Francavilla.
Chi proviene da Via della Farnesina deve girare su via Orti della Farnesina e viceversa.
Via Prati della Farnesina, che attualmente si percorre a senso unico ad entrarvi dal piazzale di Ponte Milvio, può esser fatta diventare a doppio senso ma solo ad entrare ed uscire da via della Farnesina.
Sempre per chi viene da nord e sta percorrendo Via degli Orti della Farnesina è sufficiente creare una rampa di accesso a Via del Foro Italico da via Ranuccio Farnese, come peraltro già proposto nel documento di indirizzi redatto il 7 aprile del 2010 dal Circolo di Ponte Milvio del Partito Democratico.
Per chi non dovesse proseguire su Via del Foro Italico e volesse recarsi sui Lungotevere è sufficiente ripiegare su Viale della Macchia della Farnesina all’uscita dalla galleria oppure su Viale Giuseppe Volpi, realizzando una strada parzialmente in trincea ad una corsia per senso di marcia che unisca Via della Farnesina con via Colli della Farnesina, come già proposto sempre nel documento di indirizzi redatto il 7 aprile del 2010 dal Circolo di Ponte Milvio del Partito Democratico.
Per evitare invece di confluire sul piazzale di Ponte Milvio dalla via Flaminia Vecchia, così come dal tratto finale di Viale di Tor di Quinto, basterebbe adeguare la sezione stradale di via Riano portandola ad 8 metri e consentendo il traffico su entrambe le direzioni sia su via Riano che su Via Flaminia Vecchia, come già proposto sempre nel documento di indirizzi redatto il 7 aprile del 2010 dal Circolo di Ponte Milvio del Partito Democratico, facendo defluire il flusso in direzione del piazzale di Ponte Milvio su via Bolsena e di lì su via Cassia.
Viale di Tor di Quinto potrebbe essere fatto diventare a senso unico nel tratto finale fino al piazzale di Ponte Milvio, ma senza immettersi su si esso, facendo entrare la auto dentro l’attuale parcheggio, per uscirne sul tratto opposto di Viale di Tor di Quinto adiacente agli edifici, trasformato in senso unico a tornare verso via Riano e/o Viale di Tor di Quinto in direzione via del Foro Italico/via Flaminia.
Questo tratto finale può essere attrezzato sul lato verso il Tevere con ulteriori parcheggi a pagamento.
Quando il piazzale di Ponte Milvio sarà diventato un’isola pedonale, si dovrà provvedere a regolarizzare contestualmente la sua massima occupazione di suolo pubblico, per salvaguardarne da attività improprie il suo valore storico, rappresentato dal ponte con la torretta del Valadier oltre che dalla piazza disegnata sempre dal Valadier e dalla casina omonima.
L’esercizio delle attività sopra menzionate può determinare la compromissione delle esigenze di tutela del patrimonio culturale, in quanto potenzialmente configgente, oltre che con la corretta conservazione e protezione, anche con la salvaguardia dell’aspetto e del decoro dei beni e del significato culturale da essi espresso e rappresentato.
Per tali motivi l’allora Ministro per i Beni e le Attività Culturali (in sigla MIBAC) Lorenzo Ornaghi ha emanato la Direttiva del 10 ottobre 2012 sul decoro, diretta al Segretariato Generale, alle Soprintendenze competenti per territorio ed alle Direzioni Regionali che debbono provvedere:
“alla redazione di una prima ricognizione dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nelle cui adiacenze vengano esercitate attività commerciali e artigianali su aree pubbliche in forma ambulante o su posteggio, nonché qualsiasi altra attività potenzialmente lesiva delle esigenze di tutela e valorizzazione”;
– alla ricognizione, con riferimento ai medesimi complessi e immobili, degli eventuali provvedimenti di divieto di commercio su aree pubbliche adottati dai Comuni, sentiti i Soprintendenti, ai sensi dell’articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio;
– alla rilevazione, sulla base di una prima sommaria valutazione, delle eventuali ulteriori esigenze di tutela e di valorizzazione dei beni in argomento, che non possono essere adeguatamente soddisfatte mediante la sola puntuale applicazione delle misure già in vigore.”
A tal ultimo riguardo si fa presente che ai sensi dell’articolo 52 del D.Lgs. n. 42/2004 (con cui è stato emanato il “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”) compete al Comune di Roma e quindi a livello decentrato al XV Municipio, sentito il Soprintendente, l’individuazione delle aree in cui vietare o sottoporre a condizioni particolari l’esercizio del commercio: gli Uffici del MIBACT si adopereranno quindi al fine di sollecitare l’esercizio da parte delle Amministrazioni locali dei poteri di regolamentazione del commercio sulle aree in argomento, ma dovranno valutare al tempo stesso la necessità di adottare appositi provvedimenti di tutela, nell’esercizio dei poteri previsti dalla Parte seconda del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.
In tale prospettiva, gli strumenti utilizzabili appaiono essere sostanzialmente i seguenti due.
Disposizioni di divieto di usi non compatibili – Dalla lettura ed applicazione della prescrizione dettata dalla lettera g) del 4° comma dell’art. 10 del Codice di Beni Culturali e del Paesaggio, sopra richiamata, discende che “in ogni caso anche tutte le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi urbani per i quali non sia stato emanato un puntuale provvedimento di vincolo, ma appartenenti a soggetti pubblici e realizzate da oltre settanta anni, sono comunque sottoposte interinalmente all’applicazione del regime di tutela della Parte Seconda del Codice (e, quindi, anche alle previsioni del citato art. 20, comma 1), fino a quando non sia effettuata la procedura di verifica dell’interesse culturale di cui all’articolo 12 del Codice. Ne discende altresì, secondo i noti principi, che l’applicazione del regime speciale di tutela potrà cessare unicamente a seguito di svolgimento della procedura di verifica dell’interesse culturale con esito negativo. Tali conclusioni, oltre a risultare dall’inequivoco disposto normativo, sono altresì supportate dagli orientamenti espressi dalla giurisprudenza, anche costituzionale.”
La Direttiva afferma che “sulla scorta di quanto precede, appare necessario che i competenti Uffici del MIBAC adottino, con riferimento alle aree pubbliche contermini ai complessi monumentali e agli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione” e che “in tale prospettiva è da ritenere che tra tali usi non ammessi possano rientrare a pieno titolo, sulla base delle valutazioni da rendere caso per caso, sia le forme di uso pubblico non soggette a concessione di uso individuale (come le attività ambulanti senza posteggio), sia, ove se ne riscontri la necessità, l’uso individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito del rilascio di concessioni di posteggio o di occupazione di suolo pubblico.
I competenti Organi periferici dovranno, peraltro, indicare motivatamente quali usi del bene siano da ritenere non compatibili con le esigenze di tutela e di valorizzazione, specificando, tra l’altro, secondo quanto fin qui si è detto, se siano vietate solo le attività ambulanti senza posteggio o tutte le attività commerciali con concessione di posteggio o anche tutte le occupazioni di suolo pubblico a qualunque titolo. Siffatti apprezzamenti tecnico-discrezionali, riservati alle competenze di gestione degli organi periferici a ciò preposti, dovranno naturalmente obbedire ai fondamentali principi di ragionevolezza e di proporzionalità.”
Adozione di prescrizioni di tutela indiretta – La Direttiva dispone che “sotto diverso profilo, verrà presa in considerazione l’adozione, rispetto alle aree non assoggettate di per sé a tutela, ma costituenti la cornice ambientale di beni culturali direttamente tutelati, di prescrizioni di tutela indiretta, ai sensi dell’articolo 45 del medesimo Codice. Ciò allo specifico fine di impedire che – specie mediante l’installazione di posteggi, banchetti o strutture stabili o precarie di varia natura e tipologia – sia pregiudicata la visuale dei beni direttamente vincolati ovvero ne siano “alterate le condizioni di ambiente e di decoro“.
Ai sensi del richiamato art. 45 “Il Ministero ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l’integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro”.
Il cosiddetto “Decreto-Legge Cultura” n. 91 dell’8 agosto 2013 è stato convertito con modifiche ed integrazioni nella Legge n. 112 del 7 ottobre 2013 con modifiche ed integrazioni, che hanno introdotto l’art. 2-Bis con cui il titolo dell’art. 52 è diventato “Esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali” ed al suddetto comma 1 è stato aggiunto il seguente comma 1.bis :
“1-Bis. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 7-bis, i comuni, sentito il soprintendente, individuano altresì i locali, a chiunque appartenenti, nei quali si svolgono attività di artigianato tradizionale e altre attività commerciali tradizionali, riconosciute quali espressione dell’identità culturale collettiva ai sensi delle convenzioni UNESCO di cui al medesimo articolo 7-bis, al fine di assicurarne apposite forme di promozione e salvaguardia, nel rispetto della libertà di iniziativa economica di cui all’articolo 41 della Costituzione”.
Il successivo art. 4-Bis della legge n. 112/2013 ha aggiunto all’art. 52 un ulteriore comma, classificato sempre come 1_Bis:
“1-Bis. Al fine di contrastare l’esercizio, nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, di attività commerciali e artigianali in forma ambulante o su posteggio, nonché di qualsiasi altra attività non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale, con particolare riferimento alla necessità di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonché delle aree a essi contermini, le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e le soprintendenze, sentiti gli enti locali, adottano apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione, comprese le forme di uso pubblico non soggette a concessione di uso individuale, quali le attività ambulanti senza posteggio, nonché, ove se ne riscontri la necessità, l’uso individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito del rilascio di concessioni di posteggio o di occupazione di suolo pubblico.”
Attraverso un lavoro di concertazione con tutti i soggetti a vario titolo interessati si dovrà arrivare a coniugare la tutela e la salvaguardia del valore storico del piazzale e del suo ponte con le esigenze della vita moderna.
Dott. Arch. Rodolfo Bosi
Roma, 23 settembre 2014