
Nel 2022 a nome della associazione “Verdi Ambiente e Società” (V.A.S.) ho fatto presentare un ricorso al TAR per denunciare che nell’anno 2020 Roma Capitale, (e per quanto di competenza le Soprintendenze che hanno rilasciato i pareri positivi), ha consentito alla Finleonardo S.p.A. di effettuare, attraverso una serie di SCIA richieste per “Restauro e Risanamento conservativo”, interventi di ristrutturazione dell’immobile denominato “Palazzo Bracci” e interventi di trasformazione radicale del cortile interno posto al servizio dello stesso, ubicato nel Centro Storico di Roma in zona addirittura dichiarata dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità, senza una preventiva autorizzazione paesaggistica.
Metto in evidenza che in tale occasione il Ministero della Cultura Soprintendenza Speciale Archeologica Bella Arti e Paesaggio di Roma e la Regione Lazio non si sono costituiti in giudizio.
Con sentenza n. 17967/2023 il TAR ha affermato la necessità del NO della Soprintendenza per i lavori da effettuarsi su tutti gli immobili ricadenti nel Centro Storico di Roma.
Sentenza TAR 17967 del 30 novembre 2023
Nella suddetta pronuncia vengono richiamate le sentenze n. 5757 del 29 maggio 2020 e n. 9688 del 22 settembre 2020, che hanno sottolineato anch’esse l’esigenza di una protezione “rafforzata”, sotto il profilo paesaggistico, dei siti UNESCO, con particolare riferimento proprio al Centro Storico di Roma, in considerazione del significato che assume l’inclusione nella Lista del Patrimonio Mondiale.
Con ricorso RG 4567/2024 la Finleonardo ha impugnato la suindicata sentenza.
La sezione Settima del Consiglio di Stato ha fissato l’udienza pubblica per le ore 9 del 23 giugno 2026.
Ma dopo quasi tre mesi e mezzo non c’è stata la pubblicazione della auspicata sentenza, perché in data 6 ottobre 2026 con una Ordinanza Sindacale la Sezione Settima del Consiglio di Stato ha chiesto al Ministero della Cultura una relazione integrativa sul vincolo paesaggistico del centro storico di Roma.
CdS Ordinanza Interlocutoria 7356.2026 CdS Ordinanza Interlocutoria 7356.2026
Alla sezione Settima del Consiglio di Stato non appare chiaro dalle note della Soprintendenza se la posizione assunta abbia tenuto conto anche delle modifiche che hanno interessato l’art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004, ovvero se, più in generale, le stesse siano valutate neutre dall’Autorità preposta alla tutela.
Come riportato dalla stessa sentenza del TAR, l’art. 134, co. 1, lett. c) del d. lgs. n. 42/2004 (“Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”), nella formulazione in vigore a seguito delle modifiche introdotte per effetto del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, stabilisce che “sono beni paesaggistici (…) c) gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell’articolo 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156”.
L’art. 136 a sua volta prevede, al co. 1, lett. c), che sono sottoposti alle disposizioni del Titolo I della Parte III del Codice (rubricato “Tutela e valorizzazione”, artt. da 131 a 159) “i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici”, in ragione del “loro notevole interesse pubblico”.
Si precisa che la locuzione “inclusi i centri ed i nuclei storici” è stata introdotta ad opera del menzionato d. lgs. n. 63 del 2008, con cui il legislatore ha recepito la prassi di porre il vincolo di tutela su interi centri storici, quali “complessi monumentali che vengono tutelati in quanto in essi si fondono mirabilmente l’espressione della natura e quella del lavoro umano.
La Settima Sezione ritiene di dover tenere conto della peculiare successione normativa e pianificatoria che ha interessato l’area in esame, per cui occorre un approfondimento istruttorio che appare tanto più necessario “in considerazione della portata generale della questione, suscettibile di incidere sul regime procedimentale applicabile a una pluralità di interventi, anche assoggettati a segnalazione certificata di inizio attività, relativi a immobili ricadenti nel centro storico UNESCO di Roma”.
La relazione integrativa richiesta al Ministero della Cultura riguarda i seguenti punti.
1 – Sia ricostruita la prassi amministrativa concretamente seguita, a decorrere dalla pubblicazione del PTPR adottato, con separata indicazione, ove rilevante, di quella seguita durante il periodo di operatività in salvaguardia del piano adottato e di quella successiva all’approvazione del PTPR del 2021, con riferimento agli interventi relativi a immobili ricadenti nel centro storico UNESCO di Roma e non interessati da ulteriori autonomi titoli di tutela paesaggistica.
Il P.T.P.R. adottato prescriveva la seguente disciplina al comma 15 dell’art. 43 delle Norme.

Il P.T.P.R. approvato prescrive ora, invece, la seguente disciplina al comma 19 dell’art. 43.

2 – Siano precisate le forme di controllo in concreto applicate e, in particolare, se sia stato ordinariamente acquisito il parere preventivo previsto dall’art. 24, comma 19, delle NTA del PRG e dal Protocollo d’intesa dell’8 settembre 2009, ovvero se, e in quali ipotesi, sia stata altresì acquisita l’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004;
– siano indicate le modalità applicative del Protocollo d’intesa dell’8 settembre 2009, specificando le tipologie di interventi sottoposte al parere preventivo della Soprintendenza, i criteri concretamente seguiti dagli uffici e gli eventuali atti generali, circolari, direttive o indicazioni operative adottati al riguardo.
Il comma 19 dell’art. 24 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. di Roma detta le seguenti prescrizioni.

Il Protocollo d’Intesa dell’8 settembre 2009 riguarda specificatamente ed esclusivamente pareri peraltro consultivi e non prescrittivi relativi a beni non vincolati del centro storico.
******************
La Settima sezione del Consiglio di Stato dispone “rinvia per l’ulteriore trattazione e la discussione del merito ad un’udienza pubblica da fissare, all’esito del disposto adempimento istruttorio, con separato decreto del Presidente della Sezione”.
Stupisce questa richiesta di approfondimento istruttorio, malgrado gli esaustivi approfondimenti riportati nella sentenza del TAR, che hanno peraltro dimostrato l’inesistenza di una base giuridica delle disposizioni citate.
Stupisce ancor di più il coinvolgimento soltanto del Ministero della Cultura e non anche della Regione Lazio, soprattutto per il mancato sollecito ad entrambi della definizione delle specifiche prescrizioni di tutela, previste ormai cinque anni fa nel PTPR approvato definitivamente.
Dott. Arch. Rodolfo Bosi

