
Sulla proposta di deliberazione prot. RC/22511/2025 recante “disposizioni regolamentari e di pianificazione in materia di esposizione pubblicitaria e di pubbliche affissioni”, approvata dalla Giunta capitolina con decisione n. 93 del 31 luglio 2025 e trasmessa ai Municipi per l’espressione del parere di competenza, le Commissioni congiunte Commercio e Bilancio del I Municipio hanno dedicato ben 4 sedute per approfondire i contenuti della proposta tenendo conto anche delle osservazioni trasmesse al riguardo dalla associazione “Basta Cartelloni”.
In data 11 settembre 2025 il Consiglio del I Municipio ha approvato la deliberazione n. 21 con cui ha espresso parere favorevole alla proposta della Giunta Capitolina con una serie numerosa di osservazioni non solo recependo le osservazioni di “Basta Cartelloni” che sono state ritenute corrette, ma rilevando per di più una quantità di tutele in meno che sono diventate oggetto di ulteriori osservazioni, riguardanti fra l’altro gli impianti a led e tecnologicamente avanzati, gli impianti a messaggio variabile, il contenuto dei messaggi pubblicitari, la tutela delle alberature, la tutela dei beni culturali e paesaggistici, le paline con orologio e dei parapedonali, gli impianti sui banchi fissi del commercio.
Si riporta di seguito il dispositivo della deliberazione n. 21, approvata con 15 voti favorevoli ed 8 contrari.
IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
D E L I B E R A
di esprimere parere FAVOREVOLE relativo alla proposta di deliberazione Prot. RC/22511/2025 recante ‘disposizioni regolamentari e di pianificazione in materia di esposizione pubblicitaria e di pubbliche affissioni’ (dec. g. c. n. 93 del 31 luglio 2025) con le seguenti osservazioni:
Si ritiene importante che al più presto gli impianti e mezzi pubblicitari, che ricadono troppo numerosi e disordinati sul territorio, molti di cui in contrasto con le norme, vengano diminuiti e riordinati, ancor più urgente considerata la loro progressiva trasformazione in tipologia a Led in movimento e a frequenza variabile, quindi con un impatto molto più grande e spesso insostenibile, non adeguatamente regolamentato.
In ragione della eccezionale valenza storica, culturale, paesaggistica, ambientale del nostro Municipio, che è gran parte Sito UNESCO e ricade nella Città Storica del PRG, e quindi la necessità di salvaguardarne il decoro e i predetti valori, oltre a garantire ai cittadini condizioni di vivibilità oltre alla sicurezza stradale, si subordina il parere al recepimento delle seguenti osservazioni.
Art 4 rubricato “Mezzi pubblicitari ammessi e vietati- Norme tecniche per l’installazione”.
Comma 9– riporta che è vietata: ”la pubblicità effettuata nelle vetrine con impianti a led anche se riferita ai soli prodotti venduti dall’attività commerciale”; si ritiene questo divieto assolutamente importante per motivi di decoro e si chiede di integrarlo nel modo seguente:
-aggiungere “o comunque luminosi” dopo la parola “led”
-aggiungere alla fine della frase: “sono altresì vietate altre forme di pubblicità a led o comunque luminose all’interno dell’esercizio in modo visibile dalla pubblica via.”
Comma 13 – Si prevede la deroga, per tutti gli impianti pubblicitari mt 1,20×80, rispetto alle distanze di sicurezza previste dal Codice della Strada, per tutte le strade escluse quelle di scorrimento.
L’art 51 del regolamento di attuazione dell’art 23 del Codice della Strada prevede che “il posizionamento di impianti e mezzi pubblicitari (…) è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime”:
a) 50 m, lungo le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni; la proposta prevede 25m o 15m.
b) 30 m, lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni; la proposta prevede 15m o 10m.
c) 25 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni; la proposta prevede 15m
d) 100 m dagli imbocchi delle gallerie.
Si chiede di non prevedere la deroga al Codice della Strada, se non per impianti particolari come quelli delle paline del trasporto pubblico, per ovvi motivi di sicurezza stradale, ricordando l’altissimo numero di incidenti e di morti nella nostra città, ma anche per motivi di inquinamento visivo, di impatto sull’ambiente e sul paesaggio urbano anche in considerazione della possibilità di trasformare tali impianti al led con immagini in movimento e messaggio variabile, fattispecie molto più impattante non contemplata quando fu redatto il Codice della Strada.
Per le altre tipologie di impianti non sono riportate le distanze, rendendo difficoltoso o impossibile per chi legge il regolamento, che deve essere anche uno strumento di trasparenza, capire quali siano le prescrizioni da rispettare e se un impianto sia legittimo.
E quindi si chiede di modificare il testo, di conseguenza, riportando le distanze previste dal Codice della Strada sia per questa grandezza di impianti che per tutti gli altri.
Comma 15 prevede che le suddette distanze non si applicano per impianti posti parallelamente alla strada e che per assicurare il decoro è possibile fissare, con specifico provvedimento e per singole porzioni di territorio, distanze non inferiori a mt 25 fra gli impianti collocati in posizione parallela al senso di marcia.
Oltre all’applicazione degli indici di affollamento, si chiede comunque di prevedere da subito la distanza minima di mt 25 fra un impianto e l’altro di tale tipologia per ovvi motivi di decoro perlomeno nella Città Storica del PRG e in ambiti con valenza storica, paesaggistica, ambientale.
Per tutti gli ambiti si chiede inoltre di applicare il limite previsto dal Codice della Strada art 51 Regolamento di attuazione comma 6, che tali impianti non siano a meno di mt 3 della carreggiata.
*Articolo 6 rubricato “Norme particolari in materia di pubblicità a messaggio variabile” al comma 3 rispetto ai messaggi variabili degli impianti si prevede che la frequenza nei centri abitati è di soli 10 secondi.
Il che è particolarmente impattante per gli impianti trasformati a led.
Per tali impianti, anche in considerazione della possibilità di trasformare decine di migliaia esistenti che sono ovunque, si chiede di sostituire i dieci secondi con 50 secondi.
Art 7 rubricato “Impianti a led e tecnologicamente avanzati”
La possibilità introdotta nel 2020 e quindi successivamente al Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari, di trasformare tutti gli impianti esistenti, quasi 30.000 quelli censiti a Roma nella Nuova Banca Dati, in schermi al led luminosi con immagini in movimento e variabili, rappresenta un grande pericolo per il decoro, la sicurezza veicolare e la vivibilità dei territori di questa città.
Oltre a essere poco ecologici in quanto a differenza dei pittorici consumano energia e producono inquinamento luminoso.
Si assiste a una progressiva trasformazione degli impianti e si constata quanto l’impatto ambientale di un tale tipologia sia maggiore rispetto a quelli tradizionali.
Le immagini su tali schermi diventano protagoniste di ogni paesaggio interferendo con esso, creando inquinamento visivo, le persone sono sottoposte a continue sollecitazioni a causa delle immagini in movimento e dei messaggi che cambiano di continuo, la luce e l’immagine delle pubblicità se antistanti entrano dalle finestre delle abitazioni creando grave disagio, possono distrarre chi è alla guida di veicoli.
Inoltre, ciò contrasta con il giusto principio di tutela del paesaggio e di decoro delle norme in materia di un’altra forma di mezzi pubblicitari che sono le insegne degli esercizi commerciali che nella Città Storica sono regolamentate severamente al fine di non nuocere al paesaggio storico- non possono essere utilizzati colori, luce solo retroflessa dietro a caratteri opachi, consentite solo entro i sesti dell’entrata dell’esercizio.
Essendo questa tipologia un’innovazione, non si rinviene ancora nessuna valida regolamentazione di rango superiore a tutela dei pubblici interessi.
Fatto salvo la possibilità per i comuni di farlo.
Pertanto, sarebbe opportuno adottare misure più stringenti, prevedere che tali trasformazioni vadano valutate caso per caso e che in alcuni territori tale tipologia di impianti vada vietata.
Proponiamo quindi di:
inserire il seguente punto 3) gli impianti a Led sono vietati nel sito UNESCO e negli ambiti sottoposti a vincolo di cui al D.lgs. n 24/2004.
Prevedere un punto 4):
Per gli impianti a led che ricadono nella Città Storica del PRG:
– è richiesto il parere degli Enti di Tutela anche per tutte le vie che hanno più di 70 anni e quindi che devono considerarsi sottoposte a vincolo fino all’esito della verifica ai sensi del Codice dei Beni Culturali;
– devono rispettare una distanza di minimo mt 200 l’uno dall’altro.;
– criteri stringenti per la luminosità dovranno essere declinati in un successivo disciplinare tecnico – tutti i mezzi pubblicitari a led aventi messaggio variabile dovranno avere una variabilità non inferiore a 50 secondi
– l’orario di spegnimento degli impianti luminosi è all’h 22,00.
– la distanza di rispetto di tali impianti in linea d’aria dalle finestre delle abitazioni è non meno di 100 metri.
Per quanto riguarda la sicurezza stradale in ragione del potenziale pericolo e del fatto che le indicazioni contenute nell’art 23 del Codice della Strada e regolamento di attuazione sono state redatte in un periodo precedente all’implementazione degli schermi led a scopo pubblicitario, si chiede di prevedere un parere alle Direzioni Generali del MIT competenti.
*Articolo 8, rubricato “Quantità massima della superficie dei mezzi pubblicitari Ripartizione delle superfici dei mezzi”
Comma 1. Non si riscontra l’opportunità di prevedere nell’allegato A la quantità di impianti su suolo pubblico pari a mq 78.909,40, allorché in applicazione della norma vigente che si va ad abrogare, dei vari pareri in materia di tutela dei Beni Culturali, ambientali, sicurezza stradale, ecc. risulti una quantità autorizzabile di mq 62.000 – fonte DGC n.243/2017 pag.4 con cui i Piani vengono approvati definitivamente – ossia circa 20.000 mq in più.
Il Municipio I, in cui peraltro ricade il Sito UNESCO, sarebbe in assoluto il più impattato.
A seguito della redazione e approvazione del Piano e delle relative conferenze di servizi, la superficie autorizzabile su suolo pubblico, come riportato nella Relazione conclusiva di AequaRoma, è di mq 2.622 mentre la proposta prevede mq 6.923.
Inaccettabile un tale incremento in un territorio di tale pregio che dovrebbe essere il più tutelato.
A nostro avviso una nuova regolamentazione di questo settore non può comportare minore tutela dei pubblici interessi di quella che si va ad abrogare. Si chiede quindi di considerare come quantità massima quella prevista dall’attuazione della normativa vigente.
Si chiede di Indicare come superficie massima quanto risultato dai Piani di Localizzazione regolarmente approvati nel 2017.
Comma 7 – Mentre il 3° comma dell’art. 6 del Regolamento al momento vigente detta le percentuali della ripartizione dell’80% della quantità massima della superficie dei mezzi pubblicitari, il testo della proposta della Giunta Capitolina rimanda all’allegato A.
Si propone di cancellare il comma 7 dell’art. 8, reinserendo come comma 6 bis il testo del 3° comma dell’art. 6 del Regolamento al momento vigente.
Articolo 9 rubricato “Procedure per il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni per l’esposizione Pubblicitaria” – Il testo della proposta cancella sia il comma 1-bis che il comma 2 dell’art. 7 del Regolamento al momento vigente, che fanno riferimento ai lotti ed al rilascio dell’autorizzazione per ognuno dei lotti.
Si propone di reinserire come commi 4 e 5 il testo sia del comma 1-bis che del comma 2 dell’art. 7 del Regolamento al momento vigente.
Articolo 11, rubricato Procedure per l’autorizzazione all’esposizione pubblicitaria con mezzi e su beni privati ovvero non di proprietà capitolina, comma 5 – Il testo subordina il rilascio dell’autorizzazione alla conformità, alla quantità massima di cui all’allegato A, e non alla conformità al Piano di Localizzazione da realizzare successivamente.
I Piani di Localizzazione hanno lo scopo dell’acquisizione dei pareri degli enti e degli uffici preposti alla tutela dei pubblici interessi, sicurezza, viabilità, accessibilità, estetica decoro, tutela dei beni culturali che quindi in caso di parere negativo comportano la decurtazione dei metri quadri espositivi e relativi impianti in esame.
Pertanto, la superficie espositiva, come accaduto con l’attuale regolamento e i relativi Piani di Localizzazione non può essere predeterminata ma sarà quella risultante dai Piani.
Si propone di sostituire il testo del comma 4 con il seguente: “L’autorizzazione è rilasciata solo ove la richiesta risulti conforme al Piano di Localizzazione”.
Articolo 13, rubricato “Procedure per il rilascio di concessioni di suolo pubblico per l’esposizione Pubblicitaria” Viene introdotto ex novo: fa riferimento a non meglio specificati Piani di Localizzazione ed a gare pubbliche per il rilascio delle autorizzazioni.
Si propone di sostituire il 3° comma con il seguente testo: “Il territorio capitolino viene suddiviso in massimo dieci lotti che ricomprendono impianti ricadenti proporzionalmente in tutti i Municipi, a garanzia di un’omogeneità economica complessiva.
Roma Capitale procede al rilascio delle autorizzazioni previa gara pubblica per ognuno dei lotti.”
Articolo 14, rubricato “Durata delle autorizzazioni e concessioni”, commi 2 e 3 – Il testo della proposta della Giunta Capitolina conferma la durata decennale delle autorizzazioni, ma cancella la scadenza al 31 dicembre 2014 degli impianti pubblicitari facenti parte della procedura di riordino per stabilire che “l’ultimo decennio scade il 31.12.2025. Il successivo decorre dall’ l.l.2026.” .
Le autorizzazioni scadute nel 2014 non possono essere rilasciate al di fuori di un bando pubblico secondo la normativa Bolkestein.
In questo modo le autorizzazioni verrebbero rilasciate senza bando e riconfermate per altri dieci anni.
Ciò comporterebbe anche
Si propone di eliminare entrambi i commi, costituendoli con il seguente testo: “Gli impianti riconducibili alla procedura di riordino, già riconosciuti come validi nella Nuova Banca Dati, permangono sul territorio, nel rispetto del presente atto fino al 31 dicembre 2014, senza possibilità di rinnovo o rilascio di nuove autorizzazioni, e comunque non oltre l’esito delle procedure di gara conseguenti alla redazione dei piani di localizzazione.
Non si procede al rilascio dei singoli atti autorizzatori relativamente agli impianti predetti”.
Articolo 15, rubricato “Cessione d’azienda, ramo d’azienda o di singolo impianto pubblicitario”, comma 4 – Il testo della proposta della Giunta Capitolina consente ex novo “il subentro nella titolarità del singolo impianto pubblicitario, entro i limiti della durata del titolo originario.”
Se ne propone l’eliminazione.
*Articolo 17- rubricato “Divieto di contenuto nei messaggi”
Si ritiene che la pubblicità dei prodotti del tabacco e delle bevande alcoliche e superalcoliche vada evitata per evidenti motivi di salute pubblica. In particolare, nel nostro Municipio vista la presenza di numerosissimi locali anche notturni che vendono alcolici e la presenza di fenomeni legati alla movida notturna.
Pertanto, si chiede di aggiungere al comma 3 dopo le parole “È altresì vietata l’esposizione pubblicitaria il cui contenuto promuova il gioco d’azzardo e/o la vendita di prodotti d i tabacco” riscaldato le parole “e le bevande alcoliche e superalcoliche” e eliminare la parola “riscaldato”.
Articolo 18, rubricato “Finalità e titolarità del servizio delle Pubbliche affissioni” comma 2 – la proposta cancella l’art. 13-bis del Regolamento attualmente in vigore, riguardo all’obbligo di abrogare le pubbliche affissioni, che la Giunta capitolina intende invece mantenere.
Si propone di reinserire il testo dell’art. 13-bis del Regolamento attualmente in vigore.
Articolo 22, “rubricato “esenzioni dal diritto” – La proposta della Giunta Capitolina elimina il testo della lettera f) del 1° comma dell’art. 17 della DGC n 348/2020 secondo cui “ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge e, in tal caso, il richiedente è tenuto ad indicare la disposizione che prevede tale obbligatorietà”.
Si propone di reinserire il suddetto testo come lettera h).
*Articolo 23, rubricato “Divieti di collocazione dei mezzi pubblicitari” la proposta non riporta fra i divieti dell’art 17 della norma vigente DGC n 348/2020 quello molto importante di abbattimento di alberi per dar luogo all’installazione di impianti pubblicitari e la prescrizione relativa all’installazione “di rispettare gli alberi esistenti (considerati nel loro ingombro in età adulta) e le relative radici”.
Si chiede pertanto di reinserire le suddette prescrizioni a tutela delle alberature creando una nuova lettera.
Lo stesso anche il divieto previsto dallo stesso articolo della DG n. 348/2020 di affiggere volantini, manifesti, fogli al di fuori dei supporti appositamente previsti per tale uso.
Si chiede quindi di reinserirlo.
Articolo 31, comma 2 – La proposta cancella la distribuzione di manifestini: si condivide il testo.
Articolo 38, rubricato “Criteri generali del Piano”
-lettera C) – La proposta della Giunta Capitolina rimanda all’allegato A per la quantità di superficie pubblicitaria predeterminata per ogni Municipio ed elimina gli indici di affollamento del Regolamento attualmente in vigore, in base ai quali sono stati poi redatti il PRIP ed i Piani di Localizzazione.
Criterio essenziale per garantire la sostenibilità della presenza degli impianti pubblicitari nelle varie vie.
Si propone di eliminare la suddetta lettera C) e di reinserire il testo delle lettere C) e D) dell’art. 20 del Regolamento attualmente in vigore al fine di ripristinare gli indici di affollamento.
*-lettera D) la proposta elimina il divieto previsto dal vigente regolamento, DAC n. 104/2020, di installare impianti pubblicitari sulle paline e le pensiline del trasporto pubblico, servizi igienici, edicole, banchi fissi del commercio, fuori dai mercati rionali e sui contenitori della raccolta differenziata all’interno del Municipio I, in cui peraltro ricade il SITO UNESCO.
Per ovvi motivi di tutela decoro dei valori paesaggistici, storici, culturali si chiede di mantenere l’attuale divieto e di reinserire che tali impianti non sono consentiti nel Municipio I.
-lettera E), comma 13 lettera c) – La proposta della Giunta Capitolina reintroduce i formati di mt. 4×3 e 6×3, che erano stati eliminati. Per una questione di impatto ambientale e di decoro.
Si propone di eliminare la suddetta reintroduzione, anche alla luce della possibile trasformazione in megaschermi led.
*Art 39, rubricato “Tutela dei Beni Culturali e Paesaggistici” prevedere l’espressione di parere delle Soprintendenze non solo per gli edifici vincolati ma per tutto il sito Unesco visto che è interamente riconosciuto di particolare importanza storica, paesaggistica, culturale, oltre che per le strade aventi più di 70 anni.
Inserire dopo l’espressione “beni medesimi “aggiungere “, le strade aventi più di 70 anni e per il sito Unesco”.
Aggiungere inoltre quanto previsto nella norma vigente della norma vigente DGC n 348/2020 e non riportato nella proposta:
* Art 40, rubricato “Edifici di interesse storico- architettonico” al comma 2,
L’articolo prevede che si possano prevedere impianti pubblicitari di vario genere entro 10 metri dagli edifici vincolati.
La Soprintendenza si è ufficialmente espressa a riguardo nelle conferenze di servizio per i Piani di Localizzazione in applicazione del Decreto Legislativo 4122004 e, come riportato nella Relazione di AequaRoma allegata ai Piani pag. 39 comma 1 ha decretato la rimozione di tutte le posizioni di impianti pubblicitari collocate entro 10 m dagli immobili individuati nella cartografia del PiaLMIP come edifici di interesse storico architettonico (relazione allegata ai Piani approvati nel 2017 dalla Giunta Capitolina pag ).
Pertanto, si chiede di prevedere che entro 10 metri dagli edifici vincolati non si possano prevedere impianti di nessun tipo.
Nella predetta Relazione alla pag. 39 comma 2 è altresì riportato che la Soprintendenza ha disposto che “- per tutte le posizioni collocate in prossimità di immobili sottoposti a tutela ai sensi della Parte II del Dlgs 42/04, anche oltre i 10 m sopra specificati, ai fini della definitiva installazione, dovranno essere seguite le procedure autorizzative dell’art. 49 del Dlgs 42/2004 come ribadito anche all’art. 5 della normativa del PRIP approvata con Del. A.C. 49/2014;”
Pertanto, si chiede sempre all’art 40 della proposta di aggiungere che “per tutte le posizioni collocate in prossimità di immobili sottoposti a tutela ai sensi della Parte II del Dlgs 42/04, anche oltre i 10 m sopra specificati, ai fini della definitiva installazione, dovranno essere seguite le procedure autorizzative dell’art. 49 del Dlgs 42/2004” –
*Articolo 44, rubricato “Individuazione delle zone e sottozone“– La proposta modifica le zone e le sottozone rispetto alla norma attuale, spostando molti ambiti del Centro Storico in una zona meno tutelata rispetto alla tipologia di impianti autorizzabili.
Difatti mentre la norma attuale divide le zone tenendo conto che l’intero Centro Storico è Sito UNESCO, la norma proposta non lo fa, considera solo i Tessuti del PRG.
Quindi visto che a ogni zona e sottozona corrispondono formati e tipologie di impianti autorizzabili (previsti dall’art 13 del PRIP) ne risulta che molti impianti più impattanti attualmente vietati in Centro Storico diventino autorizzabili.
E precisamente: la sottozona B1 nella norma attuale(PRIP) corrisponde a tutto il Centro Storico meno la zona A ancor più tutelata; la sottozona B1 della proposta riguarda i soli tessuti T3, quindi escludendo gli altri tessuti del Centro Storico T4,T5 e T6 – che interessano molte zone, da Celio, a Monti, a Testaccio, Aventino, San Saba, Miani, Esquilino, Castro Pretorio, Ludovisi, Sallustiano, Borgo – che nella proposta sono compresi nella sottozona B2 e B3 insieme ai territori degli altri municipi e quindi trattati senza considerare il vincolo UNESCO.
Prevedendo così la possibilità di autorizzare nel SITO UNESCO numerose tipologie di impianti maggiormente impattanti che oggi sono vietate, riportati all’art 47 “sottozona B2 e sono i seguenti”:
-Cartello SPQR- formati 200×200, 300×200; – Parapedonale SPQR – formato l00x70; -Parapedonale – formato l00x70; – Cartello – formati 120x 180, 140×200, 300×200;
– Cassonetto, plancia, vetrina- formato 140×200; – Palina- formato 70xl00,100×1.00;
– Tabelle- formati 120xl80, 140×200, 300×200; – Impianto su parete cieca.
Si esprime contrarietà a tale minore tutela del Sito UNESCO, si chiede di mantenere l’attuale sottozona B1: Centro Storico meno la zona A e quindi il divieto di tali tipologie di impianti all’interno del Sito UNESCO come ora.
*Articolo 46, rubricato “Sottozona B1” – elenca gli impianti ammessi nella sottozona B1 ricadente nel Centro Storico.
Si chiede di eliminare le paline con orologio, (orologi sempre rotti da decenni e quindi inutili e indecorosi) e gli impianti sui parapedonali.
Si fa presente che gli enti di tutela in conferenza di servizi, come rappresentato nella Relazione Finale dei Piani di Localizzazione di AequaRoma, hanno espresso parere negativo rispetto alle stesse per tutto il I Municipio e che il Municipio I anche per il PRIP del 2014 aveva espresso parere negativo e tali impianti che erano stati tolti con le controdeduzioni.
Lo stesso per l’articolo 47 che riguarda la sottozona B2, per quanto attiene al I Municipio (pag. 28).
Eliminare le paline con orologio e parapedonali nel Sito Unesco e I Municipio anche negli altri articoli.
Articolo 50, rubricato “Disciplina degli Impianti per Pubbliche Affissioni” – La proposta della Giunta Capitolina disciplina anche gli impianti per pubbliche affissioni che per legge dovevano essere eliminati dal 1° gennaio del 2021, la cui quantità è invece fissata nell’allegato A.
Si chiede di eliminare il rimando all’allegato A, perché le loro posizioni sono individuate puntualmente nei Piani di Localizzazione approvati nel 2017.
Articolo 51, rubricato “Disciplina degli impianti pubblicitari di pubblica utilità e di servizio” – La proposta della Giunta Capitolina disciplina anche gli impianti pubblicitari di pubblica utilità e di servizio, rimandando la loro quantità all’allegato A: introduce l’art. 23 della normativa tecnica di attuazione del PRIP relativa alla zona A.
Si condivide l’integrazione con l’eliminazione del rimando all’allegato A per le motivazioni di cui all’osservazione all’art Articolo 11, comma 5.
Articolo 52 rubricato “Disciplina degli impianti su beni di proprietà privata o pubblica non capitolina” – La proposta della Giunta Capitolina disciplina anche gli impianti su beni di proprietà privata o pubblica non capitolina, rimandando la loro quantità all’allegato A: introduce l’art. 24 della normativa tecnica di attuazione del PRIP relativa alla zona A.
Si chiede l’eliminazione del rimando all’allegato A. per le motivazioni di cui all’osservazione all’art Articolo 11, comma 5.
Articolo 53 rubricato “Pubblicità sulle edicole dei giornali e sui banchi fissi del commercio”.
– Occorre specificare che la possibilità di installare impianti pubblicitari sui banchi fissi del commercio riguarda solo quelli all’interno dei mercati in sede fissa.
Altrimenti si potrebbe intendere che tutti i chioschi e bancarelle, disseminati all’aperto nei territori potrebbero esporre impianti pubblicitari.
Modificare il titolo aggiungendo dopo la parola “commercio” le parole “all’interno dei mercati in sede fissa”.
Modificare allo stesso modo anche l’inizio del paragrafo.
Articolo 55 rubricato “Disciplina degli Impianti nei mercati rionali” Non è chiaro dal testo se l’articolo si riferisca alla possibilità di impianti pubblicitari sui chioschi e banchi fuori mercato o solo all’interno dei mercati coperti.
Nel caso si intenda anche chioschi e banchi al di fuori dei mercati coperti si è contrari per ovvi motivi di decoro.
E si chiede di eliminare tale possibilità. Altrimenti si chiede di chiarirlo in modo più preciso.
Articolo 56, rubricato “attuazione del piano regolatore e disciplina dei Piani di Localizzazione”
si osserva che i Piani di Localizzazione già sono stati realizzati dall’amministrazione, richiedendo molto tempo e risorse, approvati dai Municipi e dalla Giunta Capitolina e sono attuabili, se necessario aggiornandoli con piccole modifiche.
Non si rinviene alcuna valida ragione per vanificare quanto già fatto e protrarre ulteriormente i tempi.
Quindi si chiede di modificare il testo in tal senso.
Articolo 57, rubricato Piani di localizzazione degli Impianti e dei Mezzi Pubblicitari”
Comma 1 – Si propone di aggiungere un comma 1-bis dal seguente testo: “Ai fini del rilascio delle autorizzazioni previa gara pubblica per ognuno dei lotti, suddivide il territorio capitolino in “circuiti” tali da ricomprendere, per quanto tecnicamente possibile in modo equilibrato, le diverse “aree omogenee” e tipologie stradali.
Il Piano può essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea Capitolina anche per singole sottozone.”
Comma 3 – La proposta della Giunta Capitolina disciplina anche i Piani di localizzazione degli impianti e dei mezzi pubblicitari, consentendone al comma 3 la redazione di un singolo Municipio anche da parte di privati.
Si chiede l’eliminazione dell’intero comma 3, ritenendo che la pianificazione degli impianti pubblicitari sul territorio deve rimanere di esclusiva competenza dell’Amministrazione Capitolina e non dei privati.
Si propone di sostituire il testo dell’art. 3 con il seguente: “Ai fini del rilascio delle autorizzazioni il Comune svolge le gare pubbliche mettendo a base d’asta la qualità della prestazione offerta dalle ditte, sulla base di un modello di partenariato pubblico-privato.
Il Comune richiede la prestazione di un servizio per ogni lotto, scelto tra i seguenti: bike sharing con postazioni (non free floating), panchine, aree giochi per bimbi, attrezzatura sportiva, imbiancare una parete, manutenzione aree verdi, manutenzione stradale, restauro, intervento di manutenzione, installazione e manutenzione di pensiline per il trasporto urbano, bagni pubblici etc.”
Articolo 59 rubricato “Finalità e contenuti dei Piani di Localizzazione” – La proposta della Giunta Capitolina introduce l’articolo 30 della normativa tecnica di attuazione del PRIP: si condivide l’integrazione, ma integrando il testo del comma 1 aggiungendo il seguente:
“ripartire la superficie secondo la seguente suddivisione:
– 78% da attribuire ai privati, compresa la quota esposta su impianti di proprietà di Roma Capitale;
– 16% da destinare alle pubbliche affissioni;
– 6% da riservare ad impianti pubblicitari di servizio”.
Articolo 62, Rubricato “Norme Finali e Transitorie”, comma 3 – La proposta della Giunta Capitolina consente la permanenza sul territorio degli impianti riconducibili alla procedura del riordino, censiti nella Nuova Banca Dati, eliminando la scadenza delle rispettive autorizzazioni al 31 dicembre del 2014.
Si propone di eliminare il comma 3.
Articolo 64, rubricato “Abrogazioni” – La proposta della Giunta Capitolina elenca le abrogazioni. Si propone di eliminare l’abrogazione delle deliberazioni dell’Assemblea Capitolina n. 49 del 30 luglio 2014 e n. 175 del 25 novembre 2002.
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