
Sulla proposta di deliberazione prot. RC/22511/2025 recante “disposizioni regolamentari e di pianificazione in materia di esposizione pubblicitaria e di pubbliche affissioni”, approvata dalla Giunta Capitolina con decisione n. 93 del 31 luglio 2025 e trasmessa ai Municipi per l’espressione del parere di competenza, la Commissione Bilancio e Commercio del II Municipio si sono riunite l’11 ed il 12 agosto 2025 per approfondire i contenuti della proposta tenendo conto anche delle osservazioni trasmesse al riguardo dalla associazione “Basta Cartelloni”.
In data 4 settembre 2025 il Consiglio del II Municipio ha approvato la deliberazione n. 19 con cui ha espresso parere favorevole alla proposta della Giunta Capitolina con una serie numerosa di osservazioni non solo recependo le osservazioni di “Basta Cartelloni” che sono state ritenute corrette, ma rilevando per di più una quantità di tutele in meno che sono diventate oggetto di ulteriori osservazioni.
Si riporta di seguito il dispositivo della deliberazione n. 19, approvata con 8 voti favorevoli, 2 contrari e tre astenuti.
IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
D E L I B E R A
di esprimere parere favorevole alla proposta di deliberazione prot. RC/22511/2025 recante: “Disposizioni regolamentarie di pianificazione in materia di esposizione pubblicitaria e di pubbliche affissioni”. (DEC.G.C. n. 93 del 31 luglio 2025), con le seguenti Osservazioni:
OSSERVAZIONI
Nel corso delle 2 riunioni della Commissione I, tenutesi l’11 e 12 agosto 2025, è stata sottoposta a studio (e a parere) la delibera recante “Disposizioni regolamentari e di pianificazione in materia di esposizione pubblicitaria e di pubbliche affissioni il Regolamento”.
All’esito dell’approfondimento e sulla scorta anche della nota pervenuta in data 12 agosto 2025 dall’Associazione “Basta cartelloni”, si formulano le osservazioni che seguono.
Preliminarmente si evidenzia che da una superficiale comparazione si evince che le regole europee su cartelloni e affissioni pubblicitarie sono molto diversificate, articolate su normative nazionali e, soprattutto, su regolamenti locali; in ogni caso la c.d. Direttiva Bolkestein 2006/123/CE, obbliga al rilascio delle autorizzazioni anche tramite gara pubblica.
Anche rispetto al volantinaggio, laddove consentito, sono previsti appositi permessi o dichiarazioni, e in generale si predilige la scelta di luoghi privati come negozi o bacheche dedicate, che garantiscono di preservare gli spazi pubblici.
In particolare, non esiste una normativa UE uniforme con valori massimi per dimensioni o luminosità dei cartelloni pubblicitari, ma la maggior parte dei Paesi o città europee adottano normative locali stringenti per tutelare la sicurezza visiva, limitare l’inquinamento luminoso e garantire un corretto inserimento urbano.
Quello che invece appare oggettivamente e universalmente riconosciuto è lo studio sugli effetti delle affissioni e dei cartelloni pubblicitari, sull’estetica urbana, sulla salute e la sicurezza, sull’inquinamento:
- impatto negativo sull’estetica urbana, imputabile al disordine visivo creato da cartelloni e pubblicità e alla loro densità nelle aree comuni;
- minore fruibilità di panorami urbani o naturali (c.d. “contaminazione visiva”) e disturbi generati da inserimenti estranei come cartelloni, che possono causare distrazione, affaticamento visivo, perdita di identità dello spazio;
- aumento dei rischi di incidenti stradali a causa dei cartelloni digitali (con un picco di crash fino al 25–29% nei pressi di questi impianti rispetto ad altre aree);
- consumo di vegetazione (per la visibilità), distrazione visiva, frammentazione degli habitat nelle zone interessate;
- alterazione dei ritmi circadiani umani, disturbo della fauna notturna e aumento dello spreco di energia causato dagli schermi LED accesi di notte che aggravano l’inquinamento luminoso.
Per porre rimedio a queste problematiche, è senz’altro necessario ridurre e contenere gli spazi concessi ai grandi cartelloni, soprattutto luminosi, che impattano negativamente su estetica urbana, sicurezza stradale, decoro, ecosistemi e salute, per esempio prevedendo lo spegnimento notturno delle insegne, pianificando la localizzazione delle installazioni, con limiti su dimensioni, distanziamento, orari di attivazione e posizionamento.
Il trend attuale, in ogni caso, vede molte città puntare sulla riduzione dell’impatto visivo e sull’adozione di misure urbane più sostenibili e rispettose dell’ambiente e del patrimonio.
Si evidenziano le principali questioni sulle quali si esprime un motivato dissenso, più appresso specificato in osservazioni puntuali su ciascun articolo.
Nelle premesse alla delibera, si afferma che:
1) nel passaggio “dalla fase di pianificazione generale a quella di dettaglio sono state rilevate numerose criticità che hanno riguardato, in particolar modo, l’acquisizione dei pareri degli Enti di Tutela del patrimonio storico, artistico, archeologica, paesaggistica della città, attesa la grande quantità di impianti pubblicitari da sottoporre contemporaneamente a valutazione a tutti gli Enti di Tutela convolti; circostanza, questa, che non ha consentito di poter finalizzare gli esiti procedimentali in tempi ragionevoli e comunque entro il periodo di durata della validità dei pareri rilasciati”.
La puntualizzazione, tuttavia, dovrebbe lasciare indenne il Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari, sia perché questo non è soggetto a pianificazione di dettaglio, prevista invece nei Piani di Localizzazione, sia perché ha completato l’iter previsto, raccogliendo anche i prescritti pareri ed essendo poi stato approvato con la DAC 49/2014, dunque nel pieno rispetto della tempistica prevista per la validità dei relativi pareri.
Rispetto ai Piani di Localizzazione degli Impianti Pubblicitari (PiaLMIP), anche questi sottoposti alle valutazioni degli Enti competenti, che hanno rilasciato tempestivamente i prescritti pareri, e poi approvati con deliberazione della Giunta Capitolina n. 243 del 13 novembre 2017, sarebbe invece condivisibile prevedere un ulteriore parere di dettaglio su ogni impianto pubblicitario da istallare, senza però abrogare la delibera di approvazione dei Piani di Localizzazione;
2) l’istituzione del c.d. Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (CUP) che riunisce in una sola forma di prelievo le entrate relative all’occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari, “escluderebbe che il suddetto canone possa contenere una componente relativa all’occupazione di suolo pubblico, quando abbia ad oggetto la diffusione dei messaggi pubblicitari”.
Non è chiaro perché non sia considerata sufficiente una modifica al regolamento vigente che preveda la specificazione in questione, visto che, peraltro, nel testo della delibera non si rinviene il nuovo dato della superficie complessiva destinata agli impianti pubblicitari, salvo che nell’allegato A, dove però è indicata la superficie di suolo (pubblico e privato) attualmente autorizzata (mq. 110.554,56).
Lo stesso riferimento alla sentenza del Consiglio di Stato n. 8846/2023, che “ha posto fine a ogni questione, nonché gli esiti favorevoli del contenzioso maturatisi nel 2024”, che – si afferma nelle premesse – “hanno consentito all’Amministrazione di riesercitato il potere tariffario sia per gli anni pregressi dal 2021 al 2024 che per il 2025”, parrebbero deporre in favore del mantenimento della disciplina normativa che ha condotto a “certezza giuridica”;
3) in tema di acquisizione dei pareri degli Enti di Tutela, con il nuovo regolamento si passerebbe “da un modello di pianificazione trasversale al territorio ad un modello a rilevanza municipale, in cui gli organi di prossimità municipale assumono un ruolo sempre più rilevante nel contemperamento fra l’attività economica privata costituzionalmente garantita e la salvaguardia del decoro urbano oltre i vincoli di legge, in attuazione delle Linee programmatiche di mandato del Sindaco”.
Anche tale puntualizzazione non appare compatibile con la circostanza, documentata nella stessa deliberazione n. 243/2017, che invece riporta le puntuali deduzioni nei pareri espressi dai Municipi;
4) nel Regolamento in esame sono stati introdotti i formati mt. 4×3 e 6×3 “al fine di venir incontro alle esigenze di mercato delle imprese e dei soggetti pubblicizzati, con alcune limitazioni di ubicazione come dettagliate nell’art. 38 del testo normativo parte integrante del presente atto, rispetto ai quali appare opportuno evidenziare anche la contemporanea utilità per l’Amministrazione capitolina, in quanto il formato più grande genera un’entrata a titolo di CUP notevolmente maggiore della somma equivalente di piccoli formati”.
Tale considerazione convince assai poco, nella parte in cui rimuove, nella valutazione dell’interesse pubblico, beni come la salute e la sicurezza, l’inquinamento, l’estetica urbana subordinandoli alla convenienza economica generata, per l’Amministrazione, da formati più grandi.
Non convince affatto laddove assume come motivazione della scelta del formato le “esigenze di mercato delle imprese e dei soggetti pubblicizzati”, i cui interessi dovrebbero rimanere distinti da quelli, collettivi, tutelati dalla Pubblica Amministrazione.
Al fine di presentare osservazioni puntuali, le argomentazioni fin qui esposte verranno riproposte con riferimento specifico agli articoli interessati.
Art. 4, comma 1) lett. g) palloni frenati: si osserva che è preferibile eliminare questa tipologia di impianto, assai ingombrante, inquinante (plastica e gas) e pericolosa (spostamento per vento, punti di ancoraggio come possibili elementi di inciampo);
Art. 5, comma 2) è vietata anche la distribuzione mediante consegna diretta alle persone: si osserva che è preferibile eliminare questo comma, perché sebbene sia condivisibile la preoccupazione rispetto all’elevato impatto ambientale che deriva dalla diffusione di tali manifestini, in alcune circostanze, svolgono una funzione informativa sociale, soprattutto per le persone fragili e gli anziani, che andrebbe preservata;
Art. 6, comma 3) Entro i centri abitati i mezzi pubblicitari aventi messaggio variabile dovranno avere una variabilità non inferiore a 10 secondi: si osserva che è preferibile aumentare a 20 secondi la variabilità, per consentire realisticamente la lettura del messaggio, altrimenti funzionale esclusivamente al maggiore introito;
Art. 8, comma 1) La superficie espositiva complessiva massima dei mezzi pubblicitari, ad eccezione dei mezzi di cui alle lettere e), f), g), h), i), j), limitatamente alle paline e pensiline del servizio di trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano, l), n), p), s) e t) dell’art. 4, comma l, è determinata entro i limiti massimi di cui all’allegato A: si osserva che è preferibile eliminare il riferimento all’allegato A e mantenere la quantità massima della superficie dei mezzi pubblicitari prevista dal PRIP;
comma 7) La quantità di superficie espositiva da destinare al Servizio delle Pubbliche affissioni è fissata dall’Allegato A al presente testo. La Giunta capitolina può prevedere anche l’istituzione di un circuito di affissioni specificatamente dedicate alla diffusione di messaggi a contenuto culturale e di spettacolo, in deroga alla quantità predetta.
Si osserva che il comma 3 dell’art. 6 del Regolamento vigente fissa le percentuali della ripartizione dell’80% della quantità massima della superficie dei mezzi pubblicitari, mentre il comma 7 in esame rimanda all’allegato A; pertanto, è preferibile sostituire il comma 7 dell’art. 8 con il testo del comma 3 dell’art. 6 del Regolamento al momento vigente: “L’80% della superficie, di cui al precedente comma 1), è così ripartita: 78% da attribuire ai privati, compresa la quota esposta su impianti di proprietà di Roma Capitale; 16% da destinare alle pubbliche affissioni; 6% da riservare ad impianti pubblicitari di servizio”;
Art. 9, si osserva che nel testo proposto mancano i riferimenti ai lotti e al rilascio delle autorizzazioni previa gara pubblica per ognuno dei lotti, contenuti nei commi 1-bis e 2 dell’art. 7 del Regolamento vigente; pertanto, si suggerisce di aggiungerli: “Il territorio capitolino viene suddiviso in massimo 10 lotti che ricomprendono impianti ricadenti proporzionalmente in tutti i municipi, a garanzia di un’omogeneità economica complessiva. Salvo quanto previsto dall’art. 8 il Comune procede al rilascio delle autorizzazioni previa gara pubblica per ognuno dei lotti”;
Art. 11, comma 5) L’autorizzazione è rilasciata solo ove la richiesta risulti inoltre conforme alla quantità massima di cui all’Allegato A, si osserva che è opportuno sostituire questo comma con il seguente: “L’autorizzazione è rilasciata solo ove la richiesta risulti inoltre conforme al Piano di localizzazione”.
Art. 13, comma 3) Le procedure ad evidenza pubblica sono articolate in lotti coincidenti, in tutto o in parte, con il territorio di ogni singolo Municipio, si osserva che è opportuno sostituire questo comma con il seguente, attualmente in vigore: “Il territorio capitolino viene suddiviso in massimo dieci lotti che ricomprendono impianti ricadenti proporzionalmente in tutti i Municipi, a garanzia di un’omogeneità economica complessiva. Roma Capitale procede al rilascio delle autorizzazioni previa gara pubblica per ognuno dei lotti.”;
Art. 14, commi 2) e 3) L’ultimo decennio scade il 31.12.2025 . Il successivo decorre dall’ l.l.2026. Tale durata si applica anche agli impianti che hanno partecipato alla procedura di riordino di cui alle Deliberazioni Consiglio Comunale n. 254/1994 e Giunta Comunale n. 1689/ 1997 e per i quali il procedimento si è concluso con l’ inserimento nella Nuova Banca Dati ai sensi dell’art. 34 comma 14 della deliberazione Assemblea Capitolina n. 141/2020, si osserva che in tal modo, pur rimanendo la durata decennale delle autorizzazioni, si elimina la scadenza al 31 dicembre 2014 degli impianti pubblicitari facenti parte della procedura di riordino, si propone di sostituire entrambi i commi con il seguente testo, attualmente ancora in vigore (dal 30 luglio 2024): “Gli impianti riconducibili alla procedura di riordino, già riconosciuti come validi nella Nuova Banca Dati, permangono sul territorio, nel rispetto del presente atto fino al 31 dicembre 2014, senza possibilità di rinnovo o rilascio di nuove autorizzazioni, e comunque non oltre l’esito delle procedure di gara conseguenti alla redazione dei piani di localizzazione. Non si procede al rilascio dei singoli atti autorizzatori relativamente agli impianti predetti”.
In buona sostanza si propone di mantenere il comma 9 dell’art. 34 della DAC 20 del 30 luglio 2024, che ha concluso la prima fase della riforma dei cartelloni, testo mantenuto anche dalla DAC 141 del 15 dicembre 2020, che l’ha sostituita;
Articolo 18, comma 2 – La proposta della Giunta Capitolina aggiunge un comma 2 di cui si condivide il testo, ma cancella l’art. 13-bis del Regolamento attualmente in vigore, riguardo all’obbligo di abrogare le pubbliche affissioni, che la Giunta capitolina intende invece mantenere.
Si propone di reinserire il testo dell’art. 13-bis del Regolamento attualmente in vigore (DAC 141/2020): “Articolo 13-bis (Decorrenza delle disposizioni normative di cui alla legge n. 160 del 27 dicembre 2019)
1. Per effetto del combinato disposto di cui all’articolo 1, commi 836 e 847 della legge 160 del 27 dicembre 2019, con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso l’obbligo dell’istituzione del servizio delle pubbliche affissioni di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. Con separato atto deliberativo, Roma Capitale provvederà a disciplinare le modalità operative per adempiere all’obbligo previsto da leggi o da regolamenti a carico di Roma Capitale di affissione di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali, anche attraverso strumenti di divulgazioni su siti internet istituzionali; con il medesimo atto si provvederà ad assicurare l’affissione di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, politico-sindacale, comunque prive di rilevanza economica, attraverso l’utilizzo di forme alternative di comunicazione ovvero l’uso di impianti tecnologicamente avanzati.
2. É fatta salva, comunque, ogni diversa disciplina regolamentare delle Pubbliche Affissioni che si renderà necessaria in virtù dell’abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2021, del Capo I del D.Lgs. n. 507/1993 – fonte primaria del regime delle Pubbliche Affissioni – disposta dall’articolo 1, comma 847, della legge n. 160/2019”;
Art. 22, si osserva che sarebbe opportuno inserire la lettera h) per le ipotesi residuali, con la formulazione attualmente in vigore: “ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge e, in tal caso, il richiedente è tenuto ad indicare la disposizione che prevede tale obbligatorietà”;
Art. 31, comma 1) in coerenza con l’osservazione proposta all’art. 4, comma 1) lett. g), si propone di eliminare questo comma;
Art. 32, comma 2), lett. c) le insegne delle botteghe storiche come definite da normativa vigente, si propone di eliminare dalle esenzioni la previsione di cui alla lettera c) in quanto appare produrre sperequazioni;
Art. 35, predispone canali di comunicazione costante tra Uffici e cittadini, singoli o associati, che vogliano segnalare casi di presunta irregolarità, si osserva che tale previsione è pleonastica, si propone di eliminare il periodo;
Art. 36, comma 2), punto 3 i mezzi collocati su palloni frenati, in coerenza con l’osservazione proposta all’art. 4, comma 1) lett. g), si propone di eliminare questo punto;
Art. 38, lett. C) – La proposta della Giunta Capitolina rimanda all’allegato A per la quantità di superficie pubblicitaria predeterminata per ogni Municipio ed elimina gli indici di affollamento del Regolamento attualmente in vigore, in base ai quali sono stati poi redatti il PRIP ed i Piani di Localizzazione.
Si propone di eliminare la suddetta lettera C) e di reinserire il testo delle lettere C) e D) dell’art. 20 del Regolamento attualmente in vigore (DAC n. 141/2020).
Lett. E), comma 13 lett. c) l‘ubicazione del nuovo impianto di mt. 4×3 potrà essere proposta dalla società solo su strade consolari, con esclusione dell’area perimetrata dalle mura Aureliane; se di dimensione di mt. 6×3 l’ubicazione potrà insistere soltanto fuori della zona denominata cd. “ZTL Fascia verde“, si osserva che i formati di 4×3 e 6×3 erano stati eliminati, difatti si condivide che la dimensione sia eccessivamente impattante e pertanto si propone di eliminare la lett. c);
Art. 44 si osserva l’opportunità di eliminare i riferimenti di ciascuna delle Zone elencate ai tessuti (T1, T2, T3, T4, ecc.);
Art. 50, comma 1) Le superficie espositiva massima degli impianti per pubbliche affissioni è fissata nell’Allegato A si osserva che il rimando all’allegato A può essere eliminato, essendo sufficiente quanto previsto nei Piani di localizzazione;
Art. 51, comma 1) La superficie espositiva massima degli impianti pubblicitari di servizio è fissata nell’Allegato A, si osserva – come al punto precedente – che il rimando all’allegato A può essere eliminato, essendo sufficiente quanto previsto nei Piani di localizzazione;
Art. 52, comma 1) La superficie espositiva massima degli impianti su beni di proprietà privata o pubblica non comunale, fissata dall’Allegato A, si osserva – come al punto precedente – che il rimando all’allegato A può essere eliminato, essendo sufficiente quanto previsto nei Piani di localizzazione;
Art. 57, comma 1) I Piani di localizzazione sono redatti per singolo Municipio applicando i criteri di cui al successivo art. 58, al fine di individuare sul territorio il numero, la posizione esatta e le dimensioni di ogni impianto di proprietà da installare o installato su suolo pubblico e da destinare anche alla pubblicità temporanea nel rispetto delle distanze minime prescritte dal precedente art. 4, co. 5, nonché dei vincoli paesaggistici.
Si osserva che è opportuno inserire il comma 1bis con la seguente formulazione “Ai fini del rilascio delle autorizzazioni previa gara pubblica per ognuno dei lotti, suddivide il territorio capitolino in “circuiti tali da ricomprendere, per quanto tecnicamente possibile in modo equilibrato, le diverse “aree omogenee” e tipologie stradali. Il Piano può essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea Capitolina anche per singole sottozone.”;
Ancora una volta, si tratta della riproposizione del testo del 1° comma dell’art. 20 della deliberazione vigente (n. 141/2020);
comma 3) I piani di localizzazione riferiti a singoli Municipi possono essere proposti anche da soggetti privati. La proposta di Piano è istruita dal Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, secondo i principi del Project Financing, e sottoposta ai Municipi per il parere da esprimere entro 60 giorni, decorsi i quali vale il silenzio assenso.
Si osserva che l’affidamento della pianificazione ai privati non è in linea con i principi fondamentali che regolano l’attività amministrativa; pertanto, si propone di eliminare il comma 3), semmai sostituendolo con il seguente testo: “Ai fini del rilascio delle autorizzazioni il Comune svolge le gare pubbliche mettendo a base d’asta la qualità della prestazione offerta dalle ditte, sulla base di un modello di partenariato pubblico-privato.
Il Comune richiede la prestazione di un servizio per ogni lotto, scelto tra i seguenti: bike sharing, monopattino, panchine, giochi per bimbi nel giardino, attrezzatura sportiva, imbiancare una parete, restauro, intervento di manutenzione, installazione e manutenzione di pensiline per il trasporto urbano, cartelli topografici, bagni pubblici, cestini porta rifiuti etc.”.
Art. 59, comma 1) si osserva che è opportuno integrare il comma 1, inserendo le seguenti specificazioni: “ripartire la superficie secondo la seguente suddivisione: 78% da attribuire ai privati, compresa la quota esposta su impianti di proprietà di Roma Capitale; 16% da destinare alle pubbliche affissioni; 6% da riservare ad impianti pubblicitari di servizio”;
Art. 62, comma 3) in coerenza con l’osservazione proposta all’art. 14, commi 2) e 3), si propone di eliminare questo comma;
Art. 63 – La proposta della Giunta Capitolina disciplina l’adeguamento alle prescrizioni della proposta. Si propone di eliminare l’articolo 63;
in coerenza con le osservazioni fin qui svolte;
Art. 64, comma 1), per quanto fin qui esposto si propone di eliminare l’abrogazione delle deliberazioni dell’Assemblea Capitolina n. 49 del 30 luglio 2014 e n. 175 del 25 novembre 2002.

